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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03358/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto o, in subordine, l'inammissibilità dei ricorsi degli altri imputati; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 settembre 2020 dalla Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città che aveva giudicato con rito abbreviato, per quanto di interesse in questa sede, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

All'esito della sentenza di appello, gli imputati predetti risultano essere stati condannati per i seguenti reati: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], non appellante).

Capo A) reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 cod. pen. per•essersi associati tra loro ed aver in tal modo costituito un'associazione camorristica denominata clan "[OSCURATO:PERSONA]".

Con l'aggravante per, [OSCURATO:PERSONA], di aver diretto, promosso ed organizzato l'associazione.

Con l'aggravante per tutti dell'essere l'associazione in questione armata.

Reato commesso in Napoli, dal mese di luglio 2013 al 6 agosto 2014 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] capo B) reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 10, 12, 14 L. 497/74 e art. 7 L. 203/1991, perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico due pistole, una calibro 9 ed una 38, trasportate all'interno dell'autovettura DAEWOO Matiz, targata [OSCURATO:TARGA], e successivamente presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], che le deteneva per un determinato periodo.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione criminale capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo a).

Reato commesso in Napoli, nelle date tra il 14 ed il 16 aprile 2014 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] capo C) reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 7 cod. peri. (escluse, in primo grado, le circostanze aggravanti di cui all'art, 7 L 203/91 e quelle di cui agli artt. 61 e 625 comma 1, n. 2) cod. pen.), perché in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di eseguire il reato sub A), ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del veicolo [OSCURATO:PERSONA], targato [OSCURATO:TARGA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia riuscire nell'intento per causa non imputabile alla loro volontà.Reato commesso in Napoli, nel periodo compreso tra il 14 ed il 16 aprile 2014. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] capo D) reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 10 e 12 L. 497/74, art. 7 L. 203/91, perché in concorso fra loro, compiendo più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico due pistole, di cui una Beretta modo 98 FS, di colore nero, con matricola E53116P, completa di n 23 proiettili cal. 9x21 G.F1., trasportate all'interno dell'autovettura DAEWOO Matiz, targata [OSCURATO:TARGA], e successivamente presso l'abitazione ove si rifugiava [OSCURATO:PERSONA], che le deteneva; una di esse era quella rinvenuta il giorno dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] il 6 agosto 2014 per cui la Corte di appello ha ritenuto non esservi stata condanna.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione criminale di cui al capo a).

Reato commesso in Napoli, nel periodo compreso tra il 14 giugno 2014 e il 6 agosto del 2014. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] capo E) reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. 10 e 12 L. 497/74, art. 7 L. 203/91, perché, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola di marca e calibro imprecisata, trasportata da [OSCURATO:PERSONA] alle ore 21:00 circa del primo agosto 2014 e, successivamente, consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei pressi dell'ospedale Monaldi.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione criminale di cui al capo a).

Reato commesso in Napoli, in data 1.8.2014. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] capo F) reato di cui agli art. 110, 81 cpv. e 648 cod. pen., 10 e 12 L. 497/74, art. 7 L. 203/91, perché, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico un fucile mitragliatore Kalashnikov AK47 calo 7,62, avente matricola 1989AC09139, ed un fucile semiautomatico Beretta cal. 12, avente matricola G89058F, trasportati all'interno dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], risultata compendio di furto, e successivamente custoditi sempre all'interno della predetta auto, parcheggiata all'interno dell'area di sosta di via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, sino al loro recupero e sequestro, avvenuto in data 6 agosto 2014.Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione criminale di cui al capo a).

Reato commesso in Napoli, nel periodo tra il 31 luglio 2014 ed il 07 agosto 2014. [OSCURATO:PERSONA] capo H1) reato di cui all'art. 648 cod. pen. perché, al fine di trarne profitto, acquistava o comunque riceveva l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata DC0043LE, compendio di furto a lui noto in quanto denunciato in data 22.5.2014 da [OSCURATO:PERSONA], custodita per conto di [OSCURATO:PERSONA] nell'area di sosta ubicata in via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 nel quale aveva libero e incondizionato accesso.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione criminale di cui al capo A).

Reato commesso in Napoli, nel periodo tra il 2013 ed il 6 agosto 2014. [OSCURATO:PERSONA] - IVanacore Antonio, che ha rinunziato all'appello' capo L) reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 DPR 309/90, aggravato dall'art. 7 L. 203191, perché detenevano e cedevano a qualsiasi titolo o comunque illecitamente a [OSCURATO:PERSONA] 33 grammi di cocaina per un valore di 2500 euro.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione criminale di cui al capo A).

2. Contro la sentenza predetta, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati sopra indicati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

3. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] si compone di quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta nullità della sentenza, come conseguenza della nullità dell'intero processo di secondo grado per violazione degli artt. 178 comma 1 lett. c) e 601 comma 3 cod. proc. pen. nonché per violazione ed erronea interpretazione degli artt. 83 comma 3, lett. b), e comma 14, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e 36 d.l. 8 aprile 2020 n. 23, nonché per tale ultimo motivo, nullità dell'ordinanza dibattimentale emessa in data 12 giugno 2020 dalla Corte di appello.

3.1.1. Un primo versante della doglianza concerne il termine a comparire per il giudizio di appello.

Ad illustrazione dell'argomento di censura, il ricorrente rappresenta che l'udienza del processo d'appello era stata inizialmente fissata per il 22 aprile 2020 e che il relativo decreto di citazione, con contestuale avviso al difensore, venne notificato il 25 marzo 2020.

Tuttavia — sostiene l'imputato — l'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 aveva, in tale data, già sospeso tutti i termini per il periodo 9 marzo - 15 aprile 2020, sospensione che poi il successivo di. 8 aprile 2020 n. 23 avrebbe esteso sino all'il maggio 2020.

A giudizio del ricorrente, dunque, poiché in quel periodo operava la sospensione dei termini, non ne sarebbe decorso alcuno tra la data della notifica del decreto di citazione e quella dell'udienza originariamente fissata.

L'udienza del 22 aprile non si era poi tenuta, poiché non era stata chiesta la trattazione del processo ed era stato disposto, d'ufficio e fuori udienza, il differimento.

Quanto all'udienza di rinvio — si legge nel ricorso — difensore ed imputato non ebbero notizia della data della nuova udienza se non con la comunicazione, a mezzo pec, trasmessa solo al difensore e non anche all'imputato attraverso il difensore; tale comunicazione, notificata l' 8 giugno, informava che l'udienza, non celebrata il 22 aprile, si sarebbe tenuta il 12 giugno.

Dall'8 al 12 giugno, i giorni liberi, però, sono soltanto tre e non venti, come prescritto dall'art. 601 comma 3 cod. proc. pen., il che darebbe corpo alla violazione del termine a comparire, anche in considerazione del fatto che a quei tre giorni non poteva sommarsi il tempo intercorrente tra la data della notifica del decreto di citazione per l'udienza del 22 aprile 2020 e quest'ultima, in cui operava la sospensione ex lege.

La questione era stata posta nella prima occasione utile, vale a dire all'udienza del 12 giugno 2020, allorché i difensori eccepirono l'inosservanza del termine e sollecitarono il differimento della suddetta udienza, al fine di garantire, e per intero, il rispetto del suddetto termine per comparire.

La Corte d'Appello rigettò l'eccezione asserendo, nell'ordinanza emessa in quella sede cui pure si rivolge la doglianza, che, a norma dell'art. 83, comma 3, lett. b) d.l. 17 marzo 2020 n. 18, la sospensione dei termini non era operativa nei processi nei quali l'imputato era sottoposto a misura cautelare, come nel caso del [OSCURATO:PERSONA].

Tale interpretazione è errata — sostiene il ricorrente — giacché l'art. 83, comma 3, lett. b) cit. prevede, quale condizione della non operatività della sospensione, non solo che l'imputato sia sottoposto a misura cautelare, ma anche che vi sia richiesta, da parte dell'imputato detenuto, della trattazione del processo, che nel caso di specie non vi era stata.

3.1.2. Altro argomento di censura concerne la mancata notifica del decreto di citazione per l'udienza del 12 giugno 2020 all'imputato, che doveva riceverla a mezzo dei difensori, i quali, tuttavia, avevano ricevuto solo una copia "in proprio" e non anche quella per il proprio assistito.

Di conseguenza, i difensori non avevano potuto trasmettere la copia per l'imputato presso il carcere dove questi era detenuto, sicché [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto chiedere di partecipare all'udienza e la direzione del carcere non aveva potuto comunicare al Collegio di merito tale volontà affinché si disponesse la videoconferenza.3.2.

Il secondo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 416-bis cod. pen. e dell'art. 649 cod. proc. pen. nonché per vizio di motivazione al riguardo.

Esordisce il ricorrente spiegando che l'imputazione associativa che gli è addebita riguarda la costituzione di un'associazione camorristica, denominata clan "[OSCURATO:PERSONA]", già collegata ed integrata nello storico clan camorristico, denominato clan "Marfella" e che l'estensione temporale della permanenza va dal mese di luglio 2013 al 6 agosto 2014.

Secondo l'ipotesi accusatoria, si dovrebbe concludere che [OSCURATO:PERSONA] costituì un clan camorristico, denominato clan [OSCURATO:PERSONA], a far data dal mese di luglio 2013, clan che, prima di tale epoca, non esisteva; e che era stato costituito allo scopo di contrapporsi al clan Marfella, dopo la separazione intervenuta in seno ad un unico clan, del quale avevano fatto parte, sino alla scissione, tanto il Marfella che il [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia il ricorrente era stato giudicato e condannato con sentenza irrevocabile del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 24 settembre 2014 — richiamata sia nella sentenza di primo grado che in quella impugnata, la cui ricostruzione storica, quindi, non poteva essere messa in discussione — che smentirebbe la distinzione tra i due clan.

Più precisamente, secondo la sentenza definitiva di cui sopra, negli anni ottanta nacque il clan Lago, del quale il ricorrente era personaggio di spicco, e, verso la fine degli anni novanta, il clan Marfella, guidato prima da [OSCURATO:PERSONA] e poi da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Dopo la scelta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA], capo del clan, sin dal 2001, [OSCURATO:PERSONA] si era preoccupato di avocare a sé la guida degli aderenti al clan Lago, rimasti senza capo.

Sempre dalla menzionata sentenza del 2014, si apprenderebbe che, già a far data dal 2004, [OSCURATO:PERSONA] aveva formato un gruppo che portava il suo nome, che, poi, con l'alleanza con il clan Marfella, si era fuso in un unico sodalizio del quale aveva assunto il comando sino a quando, per contrasti per il potere interno al gruppo, si era contrapposto allo stesso.

Ne consegue — sostiene il ricorrente — che il clan [OSCURATO:PERSONA] era già operativo nel 2004; esso si era prima fuso con il clan Marfella e poi scisso da quest'ultimo, recuperando il proprio nome, ma senza perdere la propria identità.

Da queste premesse in fatto, il ricorso trae la conclusione che vi sia medesimezza del fatto con quello già giudicato con la sentenza del 2014, a prescindere dalla denominazione che la compagine abbia assunto nel tempo, che non costituisce un tratto essenziale dell'incolpazione, e dalle politiche di alleanze o divisioni interne.La Corte territoriale, invece, ha escluso il bis in idem perché, nella sentenza definitiva, [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile di partecipazione, con ruolo apicale, al c.d. clan Marfella e, nel presente processo e con analogo ruolo, al c.d. clan [OSCURATO:PERSONA], senza però soffermarsi sulla struttura delle due compagini e sulla sovrapposizione temporale tra i due addebiti.

Aggiunge il ricorrente — quale argomento a sostegno della propria tesi — che, se la scissione da Marfella fosse valsa a determinare la nascita di un nuovo clan, ciò avrebbe dovuto riguardare anche Marfella, come non era stato.

Il percorso corretto — prosegue il ricorso — avrebbe imposto di rendersi conto che, nell'altro processo, il tempus commissi delicti andava dall'agosto 2009 al giugno 2010, ma che la condotta era contestata altresì come ancora perdurante in tale data e che non era stata accertata, in quel processo, una cessazione anticipata della permanenza rispetto alla data della sentenza di primo grado, collocata il 24 settembre 2014.

Ciò faceva sì che la contestazione "chiusa" di cui al presente processo — dal luglio 2013 al 6 agosto 2014 — fosse tutta ricompresa nell'estensione temporale del precedente giudicato di condanna, non essendo stati menzionati indicatori di una protrazione della condotta associativa fino alla sentenza di primo grado pronunziata in questo processo.

3.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. quanto ai reati di cui al capo D).

Spiega il ricorrente che il capo D) della rubrica vede la contestazione della detenzione e del porto di due pistole, delle quali, una Beretta mod 98fs, compendio di furto, che l'intercettazione di una conversazione ambientale, eseguita il 14 giugno 2014, aveva segnalato in suo possesso, a bordo della sua auto, già da tale data; tale arma era stata poi rinvenuta e sequestrata in casa sua al momento dell'arresto, avvenuto il 6 agosto 2014, come peraltro segnalato anche nel capo di imputazione, che vedeva come tempus commissi delicti il periodo compreso tra il 14 giugno e il 6 agosto 2014.

Ciò premesso, il ricorso annota che, per la detenzione della suddetta pistola, [OSCURATO:PERSONA] era stato già giudicato e condannato con sentenza irrevocabile del 26 marzo 2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, come precisato anche nella sentenza di primo grado.

Ciò avrebbe imposto una pronunzia di bis in idem.

La Corte di appello aveva respinto il motivo di appello sul punto, sostenendo che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] si riferiva alla detenzione dell'altra pistola, ma di tale seconda arma vi è solo una generica indicazione nell'imputazione e nessuno specifico passaggio in entrambe le motivazioni che consentisse di individuarla e desse certezza della sua esistenza reale e della sua disponibilità da parte del ricorrente.In ogni caso, era mancata una pronunzia di proscioglimento ex art. 649 codice di rito quanto alla pistola ritrovata il 6 agosto, cui avrebbe dovuto fare seguito la sottrazione della pena inflitta in primo grado per la detenzione di questa seconda pistola.

3.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta nullità della decisione avversata per violazione degli artt. 63 comma 4, 68 comma 1, 416-bis comma 4 e 5 cod. pen., 7

I. 203/91, in riferimento alla condanna per violazione della legge sulle armi, aggravata dall'art. 7 cit., sebbene l'imputato venisse contestualmente condannato per partecipazione ad associazione camorristica armata.

Sostiene il ricorrente che, per il medesimo fatto — disponibilità di armi finalizzata alla realizzazione degli scopi associativi — la pena non può essere aggravata più volte, laddove l'inasprimento è previsto da due circostanze aggravanti, che hanno contenuto comune.

Tale questione era stata sollevata nei motivi di appello ma non è stata esaminata dalla Corte d'Appello, la quale si è limitata ad asserire che le armi erano, comunque, destinate alla realizzazione dei fini associativi — così replicando per intero il testo dell' art. 416-bis comma 5 —, e nulla ha osservato sul rapporto tra gli articoli 416-bis commi 4 e 5 cod. pen. e 7 L.203/91.

4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha redatto un secondo ricorso, questa volta sia nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e comunque per mancanza della motivazione.

Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nell'inquadrare la condotta degli imputati nello schema di cui all'art. 416-bis cod. pen., disattendendo i principi sanciti dalla sesta sezione penale di questa Corte nella sentenza su Mafia capitale (n. 18125/20 del 16-22/10/2019).

La sentenza impugnata — ignorando i motivi di appello — non aveva tenuto conto che il gruppo oggetto del processo non era altro che un'aggregazione di parenti e affini (otto persone) di [OSCURATO:PERSONA], realizzatasi per favorirne la latitanza e proteggerne l'incolumità.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Dello Iacolo — prosegue il ricorso — avevano posto in luce che il gruppo aveva solo delle intenzioni criminose, ma che non vi era stato alcun effettivo esercizio di forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo, su cui la Corte di merito non si è soffermata.Secondo i ricorrenti, il riferimento ai reati-fine non fornisce concretezza argomentativa alla decisione avversata, perché nessuna delle dichiarazioni dei collaboratori è confluita in una contestazione; vi era un unico addebito per violazione della legge in materia di stupefacenti che riguardava, però, solo [OSCURATO:PERSONA], il quale la ricercava affannosamente per uso personale.

Esemplificativi dell'inesistenza di un controllo territoriale sarebbero i seguenti episodi.

Quanto al furto del furgone (capo C della rubrica), i pericolosi "camorristi" non solo avevano impiegato due giorni per impossessarsi di un furgone da fruttivendolo del valore di qualche centinaio di euro, ma se lo erano fatti riprendere subito; colui che se n'era personalmente impossessato (Minichini) aveva subito un pestaggio, i cui autori erano rimasti impuniti e, anzi, interpellati dalle forze dell'ordine, avevano denunziato il fatto senza alcun timore.

La denuncia, da parte della moglie di [OSCURATO:PERSONA], degli autori degli spari contro la sua autovettura, indicati nominativamente.

La denuncia, da parte del Paracolli, degli autori del suo ferimento, in cui il predetto aveva descritto la personalità di [OSCURATO:PERSONA], peraltro suo parente.

Osservano altresì i ricorrenti che le sentenze di merito non avevano valutato la sussistenza della fama criminale impersonale del gruppo, la cui esistenza era addirittura cessata il giorno stesso dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al reato di cui al capo F), la sentenza impugnata non avrebbe tenuto minimamente conto della dichiarazione spontanea di [OSCURATO:PERSONA] in occasione del giudizio abbreviato — con la quale egli si era assunto la responsabilità esclusiva per il possesso delle armi ritrovate nella [OSCURATO:PERSONA] — e la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che aveva già confermato tale assunto, escludendo che quelle armi fossero nel possesso anche del figlio Filippo.

Quanto al reato di cui al capo L), l'impugnativa deduce la violazione dell'art.192, comma 3 cod. proc. pen. in quanto la fonte di accusa è solo il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], alle cui dichiarazioni non possono fare da riscontro le telefonate intercettate che lo vedono interlocutore, laddove è evidente, nell'occorso, lo scopo di schermarsi dietro terzi per negare una dilazione di pagamento ed estorcere un motociclo. [OSCURATO:PERSONA] non compare mai, nemmeno per sollecitare un pagamento che evidentemente non lo riguarda e neppure per la consegna del motociclo, tanto che l'estorsione come modalità di pagamento neppure gli viene contestata. [OSCURATO:PERSONA] invece aveva dato un riscontro negativo, affermando falsamente che lo stupefacente era in gestione di [OSCURATO:PERSONA].A seguire, anche in questa impugnativa si ribadisce la doglianza processuale di cui al primo motivo del ricorso presentato per [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia.

In aggiunta, il ricorso sottolinea che la giustificazione della Corte di appello circa lo stato detentivo dei ricorrenti non "tiene" quanto agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non erano sottoposti ad alcuna misura cautelare.

5. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è firmatario anche del ricorso nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], condannato per la ricettazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo H1).

5.1. Il primo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 546 comma 1 lett. e), cod. proc. pen.

La sentenza di primo grado aveva giustificato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto in possesso delle chiavi dell'autovettura rubata ed in forza di una lunga intercettazione ambientale, la quasi totalità della quale è stata qualificata dai verbalizzanti come incomprensibile.

A fronte dei rilievi mossi con i motivi di appello, la Corte territoriale ha fondato la conferma della decisione di prime cure su una successiva nota di servizio, che confermava solo che [OSCURATO:PERSONA] aveva accesso all'area in cui era stata parcheggiata, tra altre autovetture, la Musa rubata.

Di contro, la decisione avversata non si è soffermata sulla data del commesso reato (non indicata precisamente), sulle modalità di trasmissione del possesso del veicolo, sul profitto e sulle ragioni del riconoscimento c, dell'aggravante mafiosa.

La decisione avversata sarebbe altresì carente anche per quanto concerne: - il mancato accertamento circa le modalità di ingresso nell'area scoperta in cui era parcheggiata l'autovettura; - il nesso tra il possesso di un telecomando di accesso ad un'area di parcheggio all'aperto (non un box chiuso), occupata anche da altre, numerose autovetture; - l'interpretazione della conversazione tra presenti intercettata la notte del 7 agosto 2014, in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detto di aver ricevuto la Musa.

5.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per evidente travisamento delle risultanze processuali.

L'argomentazione della Corte di appello fondata sull'annotazione di servizio del 25 marzo 2015 sarebbe fallace.

La sentenza impugnata non spiega il nesso tra il telecomando del cancello e il possesso illecito della Musa da parte del [OSCURATO:PERSONA] e trascura di spiegare come mai, né al momento in cui l'autovettura è stata condotta dove poi è stata rinvenuta e sequestrata dai carabinieri, né in quello in cui è stata prelevata dalle ff.00., rispettivamente dall'intercettazione ambientale e dall'annotazione di servizio, risulti che vi fosse un cancello e che quest'ultimo fosse chiuso.

Il ricorso passa, poi, a contestare l'interpretazione dell'intercettazione ambientale tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA], asserendo che da essa non emergerebbe né che l'autovettura fosse stata affidata al ricorrente per il ricovero in un garage, né che egli fosse consapevole della sua provenienza delittuosa; comunque — prosegue il ricorso — non esiste alcuna asserzione che rimandi ad una consegna a [OSCURATO:PERSONA] della Musa; e nemmeno è lecito parlare di garage, se con questa parola si vuole intendere un luogo chiuso, in cui l'autovettura fosse occultata, essendo stata rinvenuta in uno spazio aperto.

Altro dirimente elemento che la sentenza impugnata trascurerebbe è la circostanza che la vettura fu condotta dove è poi stata rinvenuta da [OSCURATO:PERSONA], senz'alcuna intromissione o partecipazione dell'imputato.

Quanto all'aggravante mafiosa, la decisione avversata sarebbe immotivata rispetto alle doglianze dell'appellante quanto all'assenza di prova circa la volontà di agevolare il sodalizio piuttosto che di quella di fare un favore al genero [OSCURATO:PERSONA].

6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato redatto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

6.1. Il primo motivo di ricorso contiene le medesime censure di cui al primo motivo del ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla cui illustrazione si rinvia.

6.2. Il secondo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 416-bis cod. per). e vizio di motivazione e si concentra sull'appartenenza associativa dell'imputato.

Rispetto alla ritenuta inconcludenza dell'intercettazione in cui [OSCURATO:PERSONA] parla di traffici altrui — sostenuta con l'atto di appello — la Corte di merito ha operato un salto logico ed ha concluso per la responsabilità del ricorrente, utilizzando passaggi delle dichiarazioni dei collaboratori che ne dimostravano, invece, l'estraneità rispetto al sodalizio.

L'unico elemento che lo avvicina alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] è la circostanza di essere stato fidanzato con una figlia, poi deceduta, di [OSCURATO:PERSONA]; per il resto, nessuno dei collaboratori lo ha indicato come appartenente al clan con un ruolo specifico, gli ha ascritto iniziative o lo ha associato ad attività di alcun tipo.

Il ricorrente — si sostiene nell'impugnativa — non risulta aver mai preso parte ad alcuna azione criminosa ma, secondo un unico collaboratore di giustizia che tuttavia non ha ricevuto riscontro specifico, ha solo accompagnato [OSCURATO:PERSONA] allorquando costui si recava dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] per confabulare con lui e recargli informazioni del capo latitante.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale — prosegue il ricorso — [OSCURATO:PERSONA] non era stato indicato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] quale nuncius di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] fosse presente nell'auto in cui era attiva l'intercettazione ambientale che condusse alla captazione del 16 settembre 2013, egli non ha mai riferito della condivisione con il ricorrente del progetto criminoso concernente i traffici di droga.

Identica situazione si verifica con riferimento alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], concernenti gli episodi connessi ai traffici di droga ed al dominio sulle piazze di spaccio; inoltre, la sua dichiarazione circa il ruolo di specchiettista di [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto riscontri, ma anzi è stata smentita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

A seguire, il ricorso richiama le argomentazioni dell'appello circa la confutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che deriverebbe dalla conformazione delle strade indicate come quelle da percorrere per giungere al covo del gruppo, assumendo che la Corte di merito non le avrebbe sconfessate se non tautologicamente, evocando le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].

Si sofferma, poi, l'impugnativa, sull'inverosimiglianza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente contesta, ancora, la concludenza probatoria del suo riconosciuto allontanamento dal gruppo, cui la Corte di merito ha attribuito il valore di prova della sua pregressa appartenenza.

Ma — si sostiene nel ricorso — l'argomento è erroneo giacché frequentare personaggi equivoci senza condividere alcuna iniziativa criminosa potrà essere anche moralmente deprecabile ma non trasforma una censura morale in responsabilità penale.

I Giudici di appello, inoltre, non hanno risposto all'obiezione circa l'inconciliabilità tra la ritenuta appartenenza associativa del ricorrente e la facilità di rescissione del legame che egli aveva mostrato.

6.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e, comunque, per mancanza della motivazione in ordine alle specifiche censure difensive concernenti la mancanza dei riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia indicate nell'atto di appello.

Il tema è, in primo luogo, quello, già affrontato nel precedente motivo, della smentita delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] circa il ruolo di specchiettista di [OSCURATO:PERSONA] e della questione della toponomastica che contrasterebbe con le dichiarazioni di entrambi i dichiaranti sul percorso da seguire per giungere al covo del gruppo.

L'impugnativa, poi, ritorna sulla questione del ruolo di nuncius di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente attribuito al ricorrente e non a [OSCURATO:PERSONA], 12 0,2 distorcendo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], peraltro non riscontrate quanto al suo ruolo di accompagnatore di [OSCURATO:PERSONA].

6.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la difesa avesse documentato l'allontanamento dal gruppo e la dedizione del ricorrente, da tempo, a stabile ed onesta attività lavorativa.

7. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi.

7.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale ed espone — sinteticamente — le medesime doglianze del primo motivo di ricorso degli [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e Paesano per [OSCURATO:PERSONA], ai quali si rinvia.

7.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena.

Osserva il ricorrente di avere intrapreso, da anni, un proficuo rapporto di collaborazione con la giustizia e di avere definitivamente reciso ogni legame con gli ambienti criminali ma che, ciò nonostante, gli erano state negate le circostanze attenuanti generiche, che, invece, gli andavano concesse in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti.

8. Il ricorso che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha redatto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — madre di [OSCURATO:PERSONA] — si compone di due motivi.

8.1. Il primo motivo di ricorso è analogo al primo del ricorso precedente e muove la stessa censura sollevata dagli [OSCURATO:PERSONA] e Paesano rispettivamente per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA], all'illustrazione dei quali si rinvia.

8.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla scelta della Corte territoriale di negare all'imputata le circostanze attenuanti generiche.

Illogica sarebbe la motivazione della Corte di merito quanto al coinvolgimento della Sorrentino nel reato di cui al capo M); per cui non le è stato mosso alcun addebito, a fronte della confessione per il reato per cui è stata processata, del supporto fornito alla scelta del figlio di collaborare con la giustizia e della sua incensuratezza.

9. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso anche con il ministero dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

9.1. Il primo motivo di ricorso riguarda la violazione di legge e il vizio di motivazione che contraddistinguerebbero la sentenza impugnata quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203. [OSCURATO:PERSONA] — si legge nel ricorso — aveva agito al solo scopo di aiutare il figlio, che temeva agguati.

9.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, erroneamente negate sulla scorta della non episodicità del fatto e del coinvolgimento della donna nella vicenda di cui al capo M) (per cui non era stata formulata alcuna imputazione che la riguardasse), trascurando il peso avuto dalla ricorrente nella scelta collaborativa del figlio.

10. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un unico motivo aggiunto a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Esso lamenta violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere di stampo camorristico.

A sostegno della censura, il ricorrente riporta brani di Sez.

U Modaffari e sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe giustificato il giudizio di tipicità del modello associativo, con particolare riferimento alla raggiunta forza di intimidazione propria della fattispecie associativa mafiosa.

I collaboratori di giustizia — prosegue il ricorrente — hanno parlato di «intenzioni» e di «propositi» e la carenza motivazionale è tanto più rilevante in quanto il sodalizio sub iudice non è un'associazione storica, ma nuova.

Il ricorso affronta, poi, il profilo della partecipazione associativa di Calcagno, offrendo una panoramica dei principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo C) perché estinto per prescrizione; per il resto, la decisione va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

1. I difensori dei ricorrenti - in termini più o meno diffusi - hanno posto tutti la seguente questione processuale, che il Collegio ha reputato foriera di una nullità che si era riverberata sulla sentenza impugnata.

1.1. I ricorrenti hanno rappresentato che la prima udienza del processo di appello era stata inizialmente fissata per il 22 aprile 2020 e che il relativo decreto di citazione, con contestuale avviso ai difensori, era stato notificato il 25 marzo 2020.

Tuttavia — hanno sostenuto i ricorrenti — l'art. 83, comma 2, dl. 17 marzo 2020 n. 18 aveva, in tale data, già sospeso tutti i termini per il periodo 9 marzo - 15 aprile 2020, sospensione che poi il successivo di. 8 aprile 2020 n. 23 avrebbe esteso sino all'il. maggio 2020.

A giudizio dei ricorrenti, dunque, poiché in quel periodo operava la sospensione dei termini, quello a comparire intercorrente tra la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e la data dell'udienza originariamente fissata non sarebbe decorso.

Si legge altresì nei ricorsi che, poiché non era stata chiesta la trattazione del processo, ne era stato disposto, d'ufficio e fuori udienza, il differimento.

Quanto all'udienza di rinvio, difensori ed imputati non avevano avuto notizia della data in cui essa si sarebbe tenuta se non con una comunicazione, a mezzo pec, trasmessa solo ai difensori; tale comunicazione, notificata 18 giugno 2020, informava che l'udienza, non celebrata il 22 aprile, si sarebbe tenuta il 12 giugno 2020.

Dall'8 al 12 giugno, i giorni liberi, però, hanno sostenuto i ricorrenti, erano soltanto tre e non venti, come prescritto dall'art. 601 comma 3 cod. proc. pen., il che aveva dato corpo alla violazione del termine a comparire, anche in considerazione del fatto che a quei tre giorni non poteva sommarsi il tempo intercorrente tra la data della notifica del decreto di citazione per l'udienza del 22 aprile 2020 e quest'ultima, in cui operava la sospensione ex lege.

Orbene, premesso che l'iter processuale — per quanto è stato possibile ricostruire dagli atti trasmessi dal Giudice a quo, esame possibile in ragione della natura processuale della censura — è quello descritto nei ricorsi, il Collegio ha verificato che la questione fu posta all'udienza del 12 giugno 2020, allorché i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Calcagno, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Minichini eccepirono l'inosservanza del termine a comparire.

La Corte d'Appello rigettò l'eccezione asserendo, nell'ordinanza emessa in quella sede cui pure si rivolge la doglianza, che, a norma dell'art. 83, comma 3, lett. b) dl. 17 marzo 2020 n. 18, la sospensione dei termini non era operativa nei processi nei quali gli imputati erano sottoposti a misura cautelare, sicché il termine a comparire era stato già rispettato per l'udienza del 22 aprile 2020.

1.2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che la risposta della Corte di appello — ribadita nel corpo della motivazione della sentenza impugnata — sia errata per le seguenti ragioni.

L'art. 83, comma 2 dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche dalla 24 aprile 2020, n. 27, nel testo coordinato con il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 — articolo recante «nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e concernente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare» — prevedeva che «Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto [ ].

Il dl. 8 aprile 2020, n. 23 ha poi disposto (con l'art. 36, comma 1) che: «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'il maggio 2020».

1.2.1. Ciò premesso, va innanzitutto rilevato che la norma del secondo comma dell'art. 83 cit. ha carattere generalissimo, come si evince dalla locuzione di chiusura «e, in genere, tutti i termini procedurali», posta dopo l'indicazione di alcuni dei termini sospesi.

In tali termini — ritiene il Collegio — vanno iscritti anche i termini a comparire, come quello ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen. di cui si discute, non essendovi alcuna ragione per ritenere che l'ampia locuzione anzidetta li veda esclusi.

Ma non è solo in ragione della valenza omnicomprensiva della dizione normativa che il Collegio ha ritenuto fondata la censura dei ricorrenti, giacché altre due considerazioni si impongono.

La prima è che il termine a comparire può essere ritenuto un termine a ritroso, considerato che esso va computato, all'indietro, a partire da una certa data, nel caso di specie quella dell'udienza.

E, per il termine a ritroso, il legislatore dell'emergenza ha previsto che, quando esso ricadeva in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza andava differita per consentire che il termine operasse nel periodo successivo alla fine della sospensione («Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto»).

Ciò significa che, nel periodo di sospensione, il termine era "congelato" e non operante e che, per garantirne il rispetto, occorreva un differimento che ne spostasse la decorrenza al di fuori del "tempo sospeso" del primo periodo dell'emergenza.

La seconda considerazione riguarda la duplice ratio della disposizione di cui all'art. 83, comma 2, cit. espressamente chiarita nella relazione illustrativa.

Da una parte, quella di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favorivano il propagarsi dell'epidemia; dall'altra, quella di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali.

Ritenere, dunque, che, nel periodo dell'emergenza Covid, il termine minimo a comparire ex art. 601, comma 3, codice di rito — funzionale alla predisposizione della linea difensiva e alla presentazione di eventuali motivi aggiunti di appello — decorresse comunque per le difese, ancorché l'attività giudiziaria e quella professionale fossero concretamente inibite e ridotte all'essenziale per garantire il distanziamento sociale, significherebbe fornire un'interpretazione della disposizione non costituzionalmente orientata e, anzi, in palese violazione del diritto di difesa, il cui concreto esercizio era paralizzato o, comunque, fortemente compresso dalla pandemia e dalle sue conseguenze in termini, per esempio, di difficoltà di spostamento, di consultazione di atti presso gli uffici giudiziari e/o di contatti dei difensori con i propri assistiti.

Peraltro, il Collegio osserva che neanche la Corte territoriale, che pure ha rigettato l'eccezione difensiva, ha sostenuto che il termine a comparire decorso prima dell'udienza del 22 aprile 2020 (grazie alla tempestiva notifica del 25 marzo 2020), fosse "utile" ex se ai fini della celebrazione dell'udienza del 12 giugno, avendo sì ritenuto che esso non fosse sospeso ex art. 83, comma 2, cit., ma solo a cagione della sottoposizione a misura cautelare di alcuni degli imputati (su cui infra § 1.2.2.).

Tirando le fila del ragionamento fin qui svolto può, dunque, affermarsi il principio secondo cui la sospensione di cui all'art. 83, comma 2 d.l. 18 del 2020 si applicava anche al termine a comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. 1.2.2.

Occorre, poi, affrontare un secondo profilo della questione, che è quello su cui — come sopra accennato — ha fatto leva la Corte di appello per rigettare l'eccezione difensiva, dando luogo, a giudizio del Collegio, ad una lettura incompleta della disposizione del dl. 18 del 2020 più volte citata.

La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che la sola circostanza che il processo coinvolgesse imputati sottoposti a misura cautelare rendesse inoperante la sospensione di cui al secondo comma dell'art. 83 cit.

Tale esegesi non può essere condivisa giacché il comma 3, lett. b) n. 2). dell'art. 83 D.J. 18 del 2020 prevedeva la non operatività della sospensione dei termini per i procedimenti in cui erano applicate misure cautelari o di sicurezza, ma solo "quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda"; è evidente, dunque, per quanto di specifico interesse in questa sede (la norma contempla anche altre eccezioni alla sospensione), che il legislatore ha posto una duplice condizione per la trattazione dei processi nel periodo emergenziale, con conseguente operatività, in mancanza, della sospensione di cui al comma 2: - che il processo riguardasse imputati sottoposti a misura cautelare; - che questi ultimi o i loro difensori avessero espressamente chiesto che si procedesse.

Tale assetto è confermato dalla relazione illustrativa, laddove si legge che «Per quanto riguarda i procedimenti penali, viene previsto che per le udienze penali in cui sono applicate o richieste misure di sicurezza detentive o applicate misure caute/ari, si applica il rinvio a meno che l'imputato, il detenuto o i loro difensori chiedano espressamente di svolgere l'udienza».

Nel caso sub iudice, è pacifico che non vi fosse stata richiesta di trattazione di alcuno degli imputati sottoposti a misura cautelare o dei loro difensori, sicché la seconda delle due condizioni non si era verificata, tanto che l'udienza del 22 aprile 2020 era stata differita di ufficio dal Presidente f.f. della sezione con provvedimento del 9 aprile 2020 (in atti).

Considerato, dunque, che i termini a comparire erano sospesi e data la conseguente neutralità — a causa della sua sospensione — del termine intercorso tra il 25 marzo ed il 22 aprile 2020 nell'ottica del rispetto della previsione di cui all'art. 601, comma 3, codice di rito, la notifica per l'udienza del 12 giugno andava effettuata almeno venti giorni prima della predetta udienza, circostanza che non si è verificata, giacché non è in discussione che i difensori abbiano ricevuto la nuova notifica solo 1'8 giugno 2020.

1.3. Due precisazioni ulteriori si impongono per chiarire come non vi siano altre ragioni che possano far ritenere che il tempo decorso tra il 25 marzo 2020 ed il successivo 22 aprile possa essere utilmente computato quale termine a comparire.

La prima è che, come si desume anche dal provvedimento del 9 aprile 2020 del Presidente f.f. della sezione della Corte di appello, i termini cautelari di cui all'art. 304 cod. proc. pen. non sarebbero scaduti nei sei mesi dall'il maggio 2020, il che esclude che ricorresse un'altra delle ipotesi che avrebbe paralizzato la sospensione dei termini cui al comma 2 dell'art. 83 cit. (ipotesi anch'essa previsa dall'art. 83, comma 3, lett. b).

La seconda è che non rilevano i riferimenti normativi indicati dalla Corte di appello nel respingere l'eccezione — ribaditi anche nel corpo della sentenza impugnata nella parte in cui il Collegio di merito ha dato atto dello svolgimento del processo — agli artt. 13 e 14 del. dl. 18 del 2020; anzi deve trattarsi di un errore, dal momento che tali articoli riguardano, rispettivamente, la deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione e la sorveglianza sanitaria.

1.4. Assodato, dunque, che non è stato rispettato il termine a comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., il Collegio osserva — in linea con la giurisprudenza di questa Corte — che tale circostanza dà pacificamente luogo ad una nullità, sulla cui natura, tuttavia, si fronteggiano due orientamenti.

L'uno — che sembra prevalere in tempi più recenti — che la reputa di ordine generale a regime intermedio siccome relativa all'intervento dell'imputato (Sez. 4, n. 40897 del 28/09/2012, Migliorino, Rv. 255005), ritenendo che essa vada rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (tra le più recenti, Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349; Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220; Sez. 4, n. 5959 del 23/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278447; Sez. 5, n. 25777 del 06/03/2019, Fenati, Rv. 276515; Sez. 2, n. 30019 del 27/03/2014, Braidich, Rv. 259978).

L'altro, che la ritiene relativa, come tale suscettibile di sanatoria se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma terzo, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (tra le più recenti, Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra; Rv. 275113; Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017, Lusha e altro, Rv. 271495; Sez. 3, n. 13109 del 01/02/2017, A., Rv. 269337; Sez. 3, n. 27414 del 04/03/2014, Galati, Rv. 259302).

Ebbene, nel processo al vaglio odierno del Collegio, comunque si voglia classificare la nullità determinatasi, essa è stata tempestivamente eccepita, nel primo momento utile, vale a dire il 12 giugno 2020 ed in via preliminare, sicché nessuna decadenza le parti hanno incontrato che possa rilevare ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

Peraltro in quell'udienza è stata svolta attività processuale, consistita nella requisitoria del Procuratore generale, sicché non può neanche ritenersi che la trattazione del processo in quella giornata non abbia comportato un concreto vulnus alle attività difensive e che, di conseguenza, gli imputati non vantino alcun interesse all'osservanza della disposizione violata.

Da tutto quanto sopra consegue che la sentenza impugnata - assorbito ogni altro motivo di ricorso - va annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio.

2. L'annullamento deve riguardare anche la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ancorché il loro difensore non avesse tempestivamente eccepito la nullità dinanzi alla Corte territoriale all'udienza del 12 giugno 2020, giacché tale annullamento discende dall'accoglimento di motivo non esclusivamente personale degli altri prevenuti.

3. Quanto al tentato furto di cui al capo C), la sentenza impugnata - come anticipato - deve essere annullata senza rinvio per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il relativo termine, infatti, è maturato il 14 ottobre 2021, decorsi sette anni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto o, in subordine, l'inammissibilità dei ricorsi degli altri imputati; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 settembre 2020 dalla Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città che aveva giudicato con rito abbreviato, per quanto di interesse in questa sede, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. All'esito della sentenza di appello, gli imputati predetti risultano essere stati condannati per i seguenti reati: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], non appellante). Capo A) reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 cod. pen. per•essersi associati tra loro ed aver in tal modo costituito un'associazione camorristica denominata clan "[OSCURATO:PERSONA]". Con l'aggravante per, [OSCURATO:PERSONA], di aver diretto, promosso ed organizzato l'associazione. Con l'aggravante per tutti dell'essere l'associazione in questione armata. Reato commesso in Napoli, dal mese di luglio 2013 al 6 agosto 2014 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] capo B) reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 10, 12, 14 L. 497/74 e art. 7 L. 203/1991, perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico due pistole, una calibro 9 ed una 38, trasportate all'interno dell'autovettura DAEWOO Matiz, targata [OSCURATO:TARGA], e successivamente presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], che le deteneva per un determinato periodo. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione criminale capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo a). Reato commesso in Napoli, nelle date tra il 14 ed il 16 aprile 2014 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] capo C) reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 7 cod. peri. (escluse, in primo grado, le circostanze aggravanti di cui all'art, 7 L 203/91 e quelle di cui agli artt. 61 e 625 comma 1, n. 2) cod. pen.), perché in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di eseguire il reato sub A), ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del veicolo [OSCURATO:PERSONA], targato [OSCURATO:TARGA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia riuscire nell'intento per causa non imputabile alla loro volontà.Reato commesso in Napoli, nel periodo compreso tra il 14 ed il 16 aprile 2014. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] capo D) reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 10 e 12 L. 497/74, art. 7 L. 203/91, perché in concorso fra loro, compiendo più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico due pistole, di cui una Beretta modo 98 FS, di colore nero, con matricola E53116P, completa di n 23 proiettili cal. 9x21 G.F1., trasportate all'interno dell'autovettura DAEWOO Matiz, targata [OSCURATO:TARGA], e successivamente presso l'abitazione ove si rifugiava [OSCURATO:PERSONA], che le deteneva; una di esse era quella rinvenuta il giorno dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] il 6 agosto 2014 per cui la Corte di appello ha ritenuto non esservi stata condanna. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione criminale di cui al capo a). Reato commesso in Napoli, nel periodo compreso tra il 14 giugno 2014 e il 6 agosto del 2014. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] capo E) reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. 10 e 12 L. 497/74, art. 7 L. 203/91, perché, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola di marca e calibro imprecisata, trasportata da [OSCURATO:PERSONA] alle ore 21:00 circa del primo agosto 2014 e, successivamente, consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei pressi dell'ospedale Monaldi. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione criminale di cui al capo a). Reato commesso in Napoli, in data 1.8.2014. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] capo F) reato di cui agli art. 110, 81 cpv. e 648 cod. pen., 10 e 12 L. 497/74, art. 7 L. 203/91, perché, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico un fucile mitragliatore Kalashnikov AK47 calo 7,62, avente matricola 1989AC09139, ed un fucile semiautomatico Beretta cal. 12, avente matricola G89058F, trasportati all'interno dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], risultata compendio di furto, e successivamente custoditi sempre all'interno della predetta auto, parcheggiata all'interno dell'area di sosta di via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, sino al loro recupero e sequestro, avvenuto in data 6 agosto 2014.Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione criminale di cui al capo a). Reato commesso in Napoli, nel periodo tra il 31 luglio 2014 ed il 07 agosto 2014. [OSCURATO:PERSONA] capo H1) reato di cui all'art. 648 cod. pen. perché, al fine di trarne profitto, acquistava o comunque riceveva l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata DC0043LE, compendio di furto a lui noto in quanto denunciato in data 22.5.2014 da [OSCURATO:PERSONA], custodita per conto di [OSCURATO:PERSONA] nell'area di sosta ubicata in via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 nel quale aveva libero e incondizionato accesso. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione criminale di cui al capo A). Reato commesso in Napoli, nel periodo tra il 2013 ed il 6 agosto 2014. [OSCURATO:PERSONA] - IVanacore Antonio, che ha rinunziato all'appello' capo L) reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 DPR 309/90, aggravato dall'art. 7 L. 203191, perché detenevano e cedevano a qualsiasi titolo o comunque illecitamente a [OSCURATO:PERSONA] 33 grammi di cocaina per un valore di 2500 euro. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione criminale di cui al capo A). 2. Contro la sentenza predetta, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati sopra indicati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] si compone di quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta nullità della sentenza, come conseguenza della nullità dell'intero processo di secondo grado per violazione degli artt. 178 comma 1 lett. c) e 601 comma 3 cod. proc. pen. nonché per violazione ed erronea interpretazione degli artt. 83 comma 3, lett. b), e comma 14, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e 36 d.l. 8 aprile 2020 n. 23, nonché per tale ultimo motivo, nullità dell'ordinanza dibattimentale emessa in data 12 giugno 2020 dalla Corte di appello. 3.1.1. Un primo versante della doglianza concerne il termine a comparire per il giudizio di appello. Ad illustrazione dell'argomento di censura, il ricorrente rappresenta che l'udienza del processo d'appello era stata inizialmente fissata per il 22 aprile 2020 e che il relativo decreto di citazione, con contestuale avviso al difensore, venne notificato il 25 marzo 2020. Tuttavia — sostiene l'imputato — l'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 aveva, in tale data, già sospeso tutti i termini per il periodo 9 marzo - 15 aprile 2020, sospensione che poi il successivo di. 8 aprile 2020 n. 23 avrebbe esteso sino all'il maggio 2020. A giudizio del ricorrente, dunque, poiché in quel periodo operava la sospensione dei termini, non ne sarebbe decorso alcuno tra la data della notifica del decreto di citazione e quella dell'udienza originariamente fissata. L'udienza del 22 aprile non si era poi tenuta, poiché non era stata chiesta la trattazione del processo ed era stato disposto, d'ufficio e fuori udienza, il differimento. Quanto all'udienza di rinvio — si legge nel ricorso — difensore ed imputato non ebbero notizia della data della nuova udienza se non con la comunicazione, a mezzo pec, trasmessa solo al difensore e non anche all'imputato attraverso il difensore; tale comunicazione, notificata l' 8 giugno, informava che l'udienza, non celebrata il 22 aprile, si sarebbe tenuta il 12 giugno. Dall'8 al 12 giugno, i giorni liberi, però, sono soltanto tre e non venti, come prescritto dall'art. 601 comma 3 cod. proc. pen., il che darebbe corpo alla violazione del termine a comparire, anche in considerazione del fatto che a quei tre giorni non poteva sommarsi il tempo intercorrente tra la data della notifica del decreto di citazione per l'udienza del 22 aprile 2020 e quest'ultima, in cui operava la sospensione ex lege. La questione era stata posta nella prima occasione utile, vale a dire all'udienza del 12 giugno 2020, allorché i difensori eccepirono l'inosservanza del termine e sollecitarono il differimento della suddetta udienza, al fine di garantire, e per intero, il rispetto del suddetto termine per comparire. La Corte d'Appello rigettò l'eccezione asserendo, nell'ordinanza emessa in quella sede cui pure si rivolge la doglianza, che, a norma dell'art. 83, comma 3, lett. b) d.l. 17 marzo 2020 n. 18, la sospensione dei termini non era operativa nei processi nei quali l'imputato era sottoposto a misura cautelare, come nel caso del [OSCURATO:PERSONA]. Tale interpretazione è errata — sostiene il ricorrente — giacché l'art. 83, comma 3, lett. b) cit. prevede, quale condizione della non operatività della sospensione, non solo che l'imputato sia sottoposto a misura cautelare, ma anche che vi sia richiesta, da parte dell'imputato detenuto, della trattazione del processo, che nel caso di specie non vi era stata. 3.1.2. Altro argomento di censura concerne la mancata notifica del decreto di citazione per l'udienza del 12 giugno 2020 all'imputato, che doveva riceverla a mezzo dei difensori, i quali, tuttavia, avevano ricevuto solo una copia "in proprio" e non anche quella per il proprio assistito. Di conseguenza, i difensori non avevano potuto trasmettere la copia per l'imputato presso il carcere dove questi era detenuto, sicché [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto chiedere di partecipare all'udienza e la direzione del carcere non aveva potuto comunicare al Collegio di merito tale volontà affinché si disponesse la videoconferenza.3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 416-bis cod. pen. e dell'art. 649 cod. proc. pen. nonché per vizio di motivazione al riguardo. Esordisce il ricorrente spiegando che l'imputazione associativa che gli è addebita riguarda la costituzione di un'associazione camorristica, denominata clan "[OSCURATO:PERSONA]", già collegata ed integrata nello storico clan camorristico, denominato clan "Marfella" e che l'estensione temporale della permanenza va dal mese di luglio 2013 al 6 agosto 2014. Secondo l'ipotesi accusatoria, si dovrebbe concludere che [OSCURATO:PERSONA] costituì un clan camorristico, denominato clan [OSCURATO:PERSONA], a far data dal mese di luglio 2013, clan che, prima di tale epoca, non esisteva; e che era stato costituito allo scopo di contrapporsi al clan Marfella, dopo la separazione intervenuta in seno ad un unico clan, del quale avevano fatto parte, sino alla scissione, tanto il Marfella che il [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia il ricorrente era stato giudicato e condannato con sentenza irrevocabile del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 24 settembre 2014 — richiamata sia nella sentenza di primo grado che in quella impugnata, la cui ricostruzione storica, quindi, non poteva essere messa in discussione — che smentirebbe la distinzione tra i due clan. Più precisamente, secondo la sentenza definitiva di cui sopra, negli anni ottanta nacque il clan Lago, del quale il ricorrente era personaggio di spicco, e, verso la fine degli anni novanta, il clan Marfella, guidato prima da [OSCURATO:PERSONA] e poi da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Dopo la scelta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA], capo del clan, sin dal 2001, [OSCURATO:PERSONA] si era preoccupato di avocare a sé la guida degli aderenti al clan Lago, rimasti senza capo. Sempre dalla menzionata sentenza del 2014, si apprenderebbe che, già a far data dal 2004, [OSCURATO:PERSONA] aveva formato un gruppo che portava il suo nome, che, poi, con l'alleanza con il clan Marfella, si era fuso in un unico sodalizio del quale aveva assunto il comando sino a quando, per contrasti per il potere interno al gruppo, si era contrapposto allo stesso. Ne consegue — sostiene il ricorrente — che il clan [OSCURATO:PERSONA] era già operativo nel 2004; esso si era prima fuso con il clan Marfella e poi scisso da quest'ultimo, recuperando il proprio nome, ma senza perdere la propria identità. Da queste premesse in fatto, il ricorso trae la conclusione che vi sia medesimezza del fatto con quello già giudicato con la sentenza del 2014, a prescindere dalla denominazione che la compagine abbia assunto nel tempo, che non costituisce un tratto essenziale dell'incolpazione, e dalle politiche di alleanze o divisioni interne.La Corte territoriale, invece, ha escluso il bis in idem perché, nella sentenza definitiva, [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile di partecipazione, con ruolo apicale, al c.d. clan Marfella e, nel presente processo e con analogo ruolo, al c.d. clan [OSCURATO:PERSONA], senza però soffermarsi sulla struttura delle due compagini e sulla sovrapposizione temporale tra i due addebiti. Aggiunge il ricorrente — quale argomento a sostegno della propria tesi — che, se la scissione da Marfella fosse valsa a determinare la nascita di un nuovo clan, ciò avrebbe dovuto riguardare anche Marfella, come non era stato. Il percorso corretto — prosegue il ricorso — avrebbe imposto di rendersi conto che, nell'altro processo, il tempus commissi delicti andava dall'agosto 2009 al giugno 2010, ma che la condotta era contestata altresì come ancora perdurante in tale data e che non era stata accertata, in quel processo, una cessazione anticipata della permanenza rispetto alla data della sentenza di primo grado, collocata il 24 settembre 2014. Ciò faceva sì che la contestazione "chiusa" di cui al presente processo — dal luglio 2013 al 6 agosto 2014 — fosse tutta ricompresa nell'estensione temporale del precedente giudicato di condanna, non essendo stati menzionati indicatori di una protrazione della condotta associativa fino alla sentenza di primo grado pronunziata in questo processo. 3.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. quanto ai reati di cui al capo D). Spiega il ricorrente che il capo D) della rubrica vede la contestazione della detenzione e del porto di due pistole, delle quali, una Beretta mod 98fs, compendio di furto, che l'intercettazione di una conversazione ambientale, eseguita il 14 giugno 2014, aveva segnalato in suo possesso, a bordo della sua auto, già da tale data; tale arma era stata poi rinvenuta e sequestrata in casa sua al momento dell'arresto, avvenuto il 6 agosto 2014, come peraltro segnalato anche nel capo di imputazione, che vedeva come tempus commissi delicti il periodo compreso tra il 14 giugno e il 6 agosto 2014. Ciò premesso, il ricorso annota che, per la detenzione della suddetta pistola, [OSCURATO:PERSONA] era stato già giudicato e condannato con sentenza irrevocabile del 26 marzo 2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, come precisato anche nella sentenza di primo grado. Ciò avrebbe imposto una pronunzia di bis in idem. La Corte di appello aveva respinto il motivo di appello sul punto, sostenendo che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] si riferiva alla detenzione dell'altra pistola, ma di tale seconda arma vi è solo una generica indicazione nell'imputazione e nessuno specifico passaggio in entrambe le motivazioni che consentisse di individuarla e desse certezza della sua esistenza reale e della sua disponibilità da parte del ricorrente.In ogni caso, era mancata una pronunzia di proscioglimento ex art. 649 codice di rito quanto alla pistola ritrovata il 6 agosto, cui avrebbe dovuto fare seguito la sottrazione della pena inflitta in primo grado per la detenzione di questa seconda pistola. 3.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta nullità della decisione avversata per violazione degli artt. 63 comma 4, 68 comma 1, 416-bis comma 4 e 5 cod. pen., 7 I. 203/91, in riferimento alla condanna per violazione della legge sulle armi, aggravata dall'art. 7 cit., sebbene l'imputato venisse contestualmente condannato per partecipazione ad associazione camorristica armata. Sostiene il ricorrente che, per il medesimo fatto — disponibilità di armi finalizzata alla realizzazione degli scopi associativi — la pena non può essere aggravata più volte, laddove l'inasprimento è previsto da due circostanze aggravanti, che hanno contenuto comune. Tale questione era stata sollevata nei motivi di appello ma non è stata esaminata dalla Corte d'Appello, la quale si è limitata ad asserire che le armi erano, comunque, destinate alla realizzazione dei fini associativi — così replicando per intero il testo dell' art. 416-bis comma 5 —, e nulla ha osservato sul rapporto tra gli articoli 416-bis commi 4 e 5 cod. pen. e 7 L.203/91. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha redatto un secondo ricorso, questa volta sia nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e comunque per mancanza della motivazione. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nell'inquadrare la condotta degli imputati nello schema di cui all'art. 416-bis cod. pen., disattendendo i principi sanciti dalla sesta sezione penale di questa Corte nella sentenza su Mafia capitale (n. 18125/20 del 16-22/10/2019). La sentenza impugnata — ignorando i motivi di appello — non aveva tenuto conto che il gruppo oggetto del processo non era altro che un'aggregazione di parenti e affini (otto persone) di [OSCURATO:PERSONA], realizzatasi per favorirne la latitanza e proteggerne l'incolumità. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Dello Iacolo — prosegue il ricorso — avevano posto in luce che il gruppo aveva solo delle intenzioni criminose, ma che non vi era stato alcun effettivo esercizio di forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo, su cui la Corte di merito non si è soffermata.Secondo i ricorrenti, il riferimento ai reati-fine non fornisce concretezza argomentativa alla decisione avversata, perché nessuna delle dichiarazioni dei collaboratori è confluita in una contestazione; vi era un unico addebito per violazione della legge in materia di stupefacenti che riguardava, però, solo [OSCURATO:PERSONA], il quale la ricercava affannosamente per uso personale. Esemplificativi dell'inesistenza di un controllo territoriale sarebbero i seguenti episodi. Quanto al furto del furgone (capo C della rubrica), i pericolosi "camorristi" non solo avevano impiegato due giorni per impossessarsi di un furgone da fruttivendolo del valore di qualche centinaio di euro, ma se lo erano fatti riprendere subito; colui che se n'era personalmente impossessato (Minichini) aveva subito un pestaggio, i cui autori erano rimasti impuniti e, anzi, interpellati dalle forze dell'ordine, avevano denunziato il fatto senza alcun timore. La denuncia, da parte della moglie di [OSCURATO:PERSONA], degli autori degli spari contro la sua autovettura, indicati nominativamente. La denuncia, da parte del Paracolli, degli autori del suo ferimento, in cui il predetto aveva descritto la personalità di [OSCURATO:PERSONA], peraltro suo parente. Osservano altresì i ricorrenti che le sentenze di merito non avevano valutato la sussistenza della fama criminale impersonale del gruppo, la cui esistenza era addirittura cessata il giorno stesso dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al reato di cui al capo F), la sentenza impugnata non avrebbe tenuto minimamente conto della dichiarazione spontanea di [OSCURATO:PERSONA] in occasione del giudizio abbreviato — con la quale egli si era assunto la responsabilità esclusiva per il possesso delle armi ritrovate nella [OSCURATO:PERSONA] — e la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che aveva già confermato tale assunto, escludendo che quelle armi fossero nel possesso anche del figlio Filippo. Quanto al reato di cui al capo L), l'impugnativa deduce la violazione dell'art.192, comma 3 cod. proc. pen. in quanto la fonte di accusa è solo il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], alle cui dichiarazioni non possono fare da riscontro le telefonate intercettate che lo vedono interlocutore, laddove è evidente, nell'occorso, lo scopo di schermarsi dietro terzi per negare una dilazione di pagamento ed estorcere un motociclo. [OSCURATO:PERSONA] non compare mai, nemmeno per sollecitare un pagamento che evidentemente non lo riguarda e neppure per la consegna del motociclo, tanto che l'estorsione come modalità di pagamento neppure gli viene contestata. [OSCURATO:PERSONA] invece aveva dato un riscontro negativo, affermando falsamente che lo stupefacente era in gestione di [OSCURATO:PERSONA].A seguire, anche in questa impugnativa si ribadisce la doglianza processuale di cui al primo motivo del ricorso presentato per [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia. In aggiunta, il ricorso sottolinea che la giustificazione della Corte di appello circa lo stato detentivo dei ricorrenti non "tiene" quanto agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non erano sottoposti ad alcuna misura cautelare. 5. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è firmatario anche del ricorso nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], condannato per la ricettazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo H1). 5.1. Il primo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 546 comma 1 lett. e), cod. proc. pen. La sentenza di primo grado aveva giustificato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto in possesso delle chiavi dell'autovettura rubata ed in forza di una lunga intercettazione ambientale, la quasi totalità della quale è stata qualificata dai verbalizzanti come incomprensibile. A fronte dei rilievi mossi con i motivi di appello, la Corte territoriale ha fondato la conferma della decisione di prime cure su una successiva nota di servizio, che confermava solo che [OSCURATO:PERSONA] aveva accesso all'area in cui era stata parcheggiata, tra altre autovetture, la Musa rubata. Di contro, la decisione avversata non si è soffermata sulla data del commesso reato (non indicata precisamente), sulle modalità di trasmissione del possesso del veicolo, sul profitto e sulle ragioni del riconoscimento c, dell'aggravante mafiosa. La decisione avversata sarebbe altresì carente anche per quanto concerne: - il mancato accertamento circa le modalità di ingresso nell'area scoperta in cui era parcheggiata l'autovettura; - il nesso tra il possesso di un telecomando di accesso ad un'area di parcheggio all'aperto (non un box chiuso), occupata anche da altre, numerose autovetture; - l'interpretazione della conversazione tra presenti intercettata la notte del 7 agosto 2014, in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detto di aver ricevuto la Musa. 5.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per evidente travisamento delle risultanze processuali. L'argomentazione della Corte di appello fondata sull'annotazione di servizio del 25 marzo 2015 sarebbe fallace. La sentenza impugnata non spiega il nesso tra il telecomando del cancello e il possesso illecito della Musa da parte del [OSCURATO:PERSONA] e trascura di spiegare come mai, né al momento in cui l'autovettura è stata condotta dove poi è stata rinvenuta e sequestrata dai carabinieri, né in quello in cui è stata prelevata dalle ff.00., rispettivamente dall'intercettazione ambientale e dall'annotazione di servizio, risulti che vi fosse un cancello e che quest'ultimo fosse chiuso. Il ricorso passa, poi, a contestare l'interpretazione dell'intercettazione ambientale tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA], asserendo che da essa non emergerebbe né che l'autovettura fosse stata affidata al ricorrente per il ricovero in un garage, né che egli fosse consapevole della sua provenienza delittuosa; comunque — prosegue il ricorso — non esiste alcuna asserzione che rimandi ad una consegna a [OSCURATO:PERSONA] della Musa; e nemmeno è lecito parlare di garage, se con questa parola si vuole intendere un luogo chiuso, in cui l'autovettura fosse occultata, essendo stata rinvenuta in uno spazio aperto. Altro dirimente elemento che la sentenza impugnata trascurerebbe è la circostanza che la vettura fu condotta dove è poi stata rinvenuta da [OSCURATO:PERSONA], senz'alcuna intromissione o partecipazione dell'imputato. Quanto all'aggravante mafiosa, la decisione avversata sarebbe immotivata rispetto alle doglianze dell'appellante quanto all'assenza di prova circa la volontà di agevolare il sodalizio piuttosto che di quella di fare un favore al genero [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato redatto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Il primo motivo di ricorso contiene le medesime censure di cui al primo motivo del ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla cui illustrazione si rinvia. 6.2. Il secondo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 416-bis cod. per). e vizio di motivazione e si concentra sull'appartenenza associativa dell'imputato. Rispetto alla ritenuta inconcludenza dell'intercettazione in cui [OSCURATO:PERSONA] parla di traffici altrui — sostenuta con l'atto di appello — la Corte di merito ha operato un salto logico ed ha concluso per la responsabilità del ricorrente, utilizzando passaggi delle dichiarazioni dei collaboratori che ne dimostravano, invece, l'estraneità rispetto al sodalizio. L'unico elemento che lo avvicina alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] è la circostanza di essere stato fidanzato con una figlia, poi deceduta, di [OSCURATO:PERSONA]; per il resto, nessuno dei collaboratori lo ha indicato come appartenente al clan con un ruolo specifico, gli ha ascritto iniziative o lo ha associato ad attività di alcun tipo. Il ricorrente — si sostiene nell'impugnativa — non risulta aver mai preso parte ad alcuna azione criminosa ma, secondo un unico collaboratore di giustizia che tuttavia non ha ricevuto riscontro specifico, ha solo accompagnato [OSCURATO:PERSONA] allorquando costui si recava dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] per confabulare con lui e recargli informazioni del capo latitante. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale — prosegue il ricorso — [OSCURATO:PERSONA] non era stato indicato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] quale nuncius di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] fosse presente nell'auto in cui era attiva l'intercettazione ambientale che condusse alla captazione del 16 settembre 2013, egli non ha mai riferito della condivisione con il ricorrente del progetto criminoso concernente i traffici di droga. Identica situazione si verifica con riferimento alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], concernenti gli episodi connessi ai traffici di droga ed al dominio sulle piazze di spaccio; inoltre, la sua dichiarazione circa il ruolo di specchiettista di [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto riscontri, ma anzi è stata smentita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. A seguire, il ricorso richiama le argomentazioni dell'appello circa la confutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che deriverebbe dalla conformazione delle strade indicate come quelle da percorrere per giungere al covo del gruppo, assumendo che la Corte di merito non le avrebbe sconfessate se non tautologicamente, evocando le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. Si sofferma, poi, l'impugnativa, sull'inverosimiglianza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente contesta, ancora, la concludenza probatoria del suo riconosciuto allontanamento dal gruppo, cui la Corte di merito ha attribuito il valore di prova della sua pregressa appartenenza. Ma — si sostiene nel ricorso — l'argomento è erroneo giacché frequentare personaggi equivoci senza condividere alcuna iniziativa criminosa potrà essere anche moralmente deprecabile ma non trasforma una censura morale in responsabilità penale. I Giudici di appello, inoltre, non hanno risposto all'obiezione circa l'inconciliabilità tra la ritenuta appartenenza associativa del ricorrente e la facilità di rescissione del legame che egli aveva mostrato. 6.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e, comunque, per mancanza della motivazione in ordine alle specifiche censure difensive concernenti la mancanza dei riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia indicate nell'atto di appello. Il tema è, in primo luogo, quello, già affrontato nel precedente motivo, della smentita delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] circa il ruolo di specchiettista di [OSCURATO:PERSONA] e della questione della toponomastica che contrasterebbe con le dichiarazioni di entrambi i dichiaranti sul percorso da seguire per giungere al covo del gruppo. L'impugnativa, poi, ritorna sulla questione del ruolo di nuncius di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente attribuito al ricorrente e non a [OSCURATO:PERSONA], 12 0,2 distorcendo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], peraltro non riscontrate quanto al suo ruolo di accompagnatore di [OSCURATO:PERSONA]. 6.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la difesa avesse documentato l'allontanamento dal gruppo e la dedizione del ricorrente, da tempo, a stabile ed onesta attività lavorativa. 7. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 7.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale ed espone — sinteticamente — le medesime doglianze del primo motivo di ricorso degli [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e Paesano per [OSCURATO:PERSONA], ai quali si rinvia. 7.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena. Osserva il ricorrente di avere intrapreso, da anni, un proficuo rapporto di collaborazione con la giustizia e di avere definitivamente reciso ogni legame con gli ambienti criminali ma che, ciò nonostante, gli erano state negate le circostanze attenuanti generiche, che, invece, gli andavano concesse in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti. 8. Il ricorso che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha redatto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — madre di [OSCURATO:PERSONA] — si compone di due motivi. 8.1. Il primo motivo di ricorso è analogo al primo del ricorso precedente e muove la stessa censura sollevata dagli [OSCURATO:PERSONA] e Paesano rispettivamente per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA], all'illustrazione dei quali si rinvia. 8.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla scelta della Corte territoriale di negare all'imputata le circostanze attenuanti generiche. Illogica sarebbe la motivazione della Corte di merito quanto al coinvolgimento della Sorrentino nel reato di cui al capo M); per cui non le è stato mosso alcun addebito, a fronte della confessione per il reato per cui è stata processata, del supporto fornito alla scelta del figlio di collaborare con la giustizia e della sua incensuratezza. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso anche con il ministero dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. Il primo motivo di ricorso riguarda la violazione di legge e il vizio di motivazione che contraddistinguerebbero la sentenza impugnata quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203. [OSCURATO:PERSONA] — si legge nel ricorso — aveva agito al solo scopo di aiutare il figlio, che temeva agguati. 9.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, erroneamente negate sulla scorta della non episodicità del fatto e del coinvolgimento della donna nella vicenda di cui al capo M) (per cui non era stata formulata alcuna imputazione che la riguardasse), trascurando il peso avuto dalla ricorrente nella scelta collaborativa del figlio. 10. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un unico motivo aggiunto a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Esso lamenta violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere di stampo camorristico. A sostegno della censura, il ricorrente riporta brani di Sez. U Modaffari e sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe giustificato il giudizio di tipicità del modello associativo, con particolare riferimento alla raggiunta forza di intimidazione propria della fattispecie associativa mafiosa. I collaboratori di giustizia — prosegue il ricorrente — hanno parlato di «intenzioni» e di «propositi» e la carenza motivazionale è tanto più rilevante in quanto il sodalizio sub iudice non è un'associazione storica, ma nuova. Il ricorso affronta, poi, il profilo della partecipazione associativa di Calcagno, offrendo una panoramica dei principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo C) perché estinto per prescrizione; per il resto, la decisione va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. 1. I difensori dei ricorrenti - in termini più o meno diffusi - hanno posto tutti la seguente questione processuale, che il Collegio ha reputato foriera di una nullità che si era riverberata sulla sentenza impugnata. 1.1. I ricorrenti hanno rappresentato che la prima udienza del processo di appello era stata inizialmente fissata per il 22 aprile 2020 e che il relativo decreto di citazione, con contestuale avviso ai difensori, era stato notificato il 25 marzo 2020. Tuttavia — hanno sostenuto i ricorrenti — l'art. 83, comma 2, dl. 17 marzo 2020 n. 18 aveva, in tale data, già sospeso tutti i termini per il periodo 9 marzo - 15 aprile 2020, sospensione che poi il successivo di. 8 aprile 2020 n. 23 avrebbe esteso sino all'il. maggio 2020. A giudizio dei ricorrenti, dunque, poiché in quel periodo operava la sospensione dei termini, quello a comparire intercorrente tra la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e la data dell'udienza originariamente fissata non sarebbe decorso. Si legge altresì nei ricorsi che, poiché non era stata chiesta la trattazione del processo, ne era stato disposto, d'ufficio e fuori udienza, il differimento. Quanto all'udienza di rinvio, difensori ed imputati non avevano avuto notizia della data in cui essa si sarebbe tenuta se non con una comunicazione, a mezzo pec, trasmessa solo ai difensori; tale comunicazione, notificata 18 giugno 2020, informava che l'udienza, non celebrata il 22 aprile, si sarebbe tenuta il 12 giugno 2020. Dall'8 al 12 giugno, i giorni liberi, però, hanno sostenuto i ricorrenti, erano soltanto tre e non venti, come prescritto dall'art. 601 comma 3 cod. proc. pen., il che aveva dato corpo alla violazione del termine a comparire, anche in considerazione del fatto che a quei tre giorni non poteva sommarsi il tempo intercorrente tra la data della notifica del decreto di citazione per l'udienza del 22 aprile 2020 e quest'ultima, in cui operava la sospensione ex lege. Orbene, premesso che l'iter processuale — per quanto è stato possibile ricostruire dagli atti trasmessi dal Giudice a quo, esame possibile in ragione della natura processuale della censura — è quello descritto nei ricorsi, il Collegio ha verificato che la questione fu posta all'udienza del 12 giugno 2020, allorché i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Calcagno, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Minichini eccepirono l'inosservanza del termine a comparire. La Corte d'Appello rigettò l'eccezione asserendo, nell'ordinanza emessa in quella sede cui pure si rivolge la doglianza, che, a norma dell'art. 83, comma 3, lett. b) dl. 17 marzo 2020 n. 18, la sospensione dei termini non era operativa nei processi nei quali gli imputati erano sottoposti a misura cautelare, sicché il termine a comparire era stato già rispettato per l'udienza del 22 aprile 2020. 1.2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che la risposta della Corte di appello — ribadita nel corpo della motivazione della sentenza impugnata — sia errata per le seguenti ragioni. L'art. 83, comma 2 dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche dalla 24 aprile 2020, n. 27, nel testo coordinato con il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 — articolo recante «nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e concernente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare» — prevedeva che «Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto [ ]. Il dl. 8 aprile 2020, n. 23 ha poi disposto (con l'art. 36, comma 1) che: «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'il maggio 2020». 1.2.1. Ciò premesso, va innanzitutto rilevato che la norma del secondo comma dell'art. 83 cit. ha carattere generalissimo, come si evince dalla locuzione di chiusura «e, in genere, tutti i termini procedurali», posta dopo l'indicazione di alcuni dei termini sospesi. In tali termini — ritiene il Collegio — vanno iscritti anche i termini a comparire, come quello ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen. di cui si discute, non essendovi alcuna ragione per ritenere che l'ampia locuzione anzidetta li veda esclusi. Ma non è solo in ragione della valenza omnicomprensiva della dizione normativa che il Collegio ha ritenuto fondata la censura dei ricorrenti, giacché altre due considerazioni si impongono. La prima è che il termine a comparire può essere ritenuto un termine a ritroso, considerato che esso va computato, all'indietro, a partire da una certa data, nel caso di specie quella dell'udienza. E, per il termine a ritroso, il legislatore dell'emergenza ha previsto che, quando esso ricadeva in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza andava differita per consentire che il termine operasse nel periodo successivo alla fine della sospensione («Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto»). Ciò significa che, nel periodo di sospensione, il termine era "congelato" e non operante e che, per garantirne il rispetto, occorreva un differimento che ne spostasse la decorrenza al di fuori del "tempo sospeso" del primo periodo dell'emergenza. La seconda considerazione riguarda la duplice ratio della disposizione di cui all'art. 83, comma 2, cit. espressamente chiarita nella relazione illustrativa. Da una parte, quella di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favorivano il propagarsi dell'epidemia; dall'altra, quella di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali. Ritenere, dunque, che, nel periodo dell'emergenza Covid, il termine minimo a comparire ex art. 601, comma 3, codice di rito — funzionale alla predisposizione della linea difensiva e alla presentazione di eventuali motivi aggiunti di appello — decorresse comunque per le difese, ancorché l'attività giudiziaria e quella professionale fossero concretamente inibite e ridotte all'essenziale per garantire il distanziamento sociale, significherebbe fornire un'interpretazione della disposizione non costituzionalmente orientata e, anzi, in palese violazione del diritto di difesa, il cui concreto esercizio era paralizzato o, comunque, fortemente compresso dalla pandemia e dalle sue conseguenze in termini, per esempio, di difficoltà di spostamento, di consultazione di atti presso gli uffici giudiziari e/o di contatti dei difensori con i propri assistiti. Peraltro, il Collegio osserva che neanche la Corte territoriale, che pure ha rigettato l'eccezione difensiva, ha sostenuto che il termine a comparire decorso prima dell'udienza del 22 aprile 2020 (grazie alla tempestiva notifica del 25 marzo 2020), fosse "utile" ex se ai fini della celebrazione dell'udienza del 12 giugno, avendo sì ritenuto che esso non fosse sospeso ex art. 83, comma 2, cit., ma solo a cagione della sottoposizione a misura cautelare di alcuni degli imputati (su cui infra § 1.2.2.). Tirando le fila del ragionamento fin qui svolto può, dunque, affermarsi il principio secondo cui la sospensione di cui all'art. 83, comma 2 d.l. 18 del 2020 si applicava anche al termine a comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. 1.2.2. Occorre, poi, affrontare un secondo profilo della questione, che è quello su cui — come sopra accennato — ha fatto leva la Corte di appello per rigettare l'eccezione difensiva, dando luogo, a giudizio del Collegio, ad una lettura incompleta della disposizione del dl. 18 del 2020 più volte citata. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che la sola circostanza che il processo coinvolgesse imputati sottoposti a misura cautelare rendesse inoperante la sospensione di cui al secondo comma dell'art. 83 cit. Tale esegesi non può essere condivisa giacché il comma 3, lett. b) n. 2). dell'art. 83 D.J. 18 del 2020 prevedeva la non operatività della sospensione dei termini per i procedimenti in cui erano applicate misure cautelari o di sicurezza, ma solo "quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda"; è evidente, dunque, per quanto di specifico interesse in questa sede (la norma contempla anche altre eccezioni alla sospensione), che il legislatore ha posto una duplice condizione per la trattazione dei processi nel periodo emergenziale, con conseguente operatività, in mancanza, della sospensione di cui al comma 2: - che il processo riguardasse imputati sottoposti a misura cautelare; - che questi ultimi o i loro difensori avessero espressamente chiesto che si procedesse. Tale assetto è confermato dalla relazione illustrativa, laddove si legge che «Per quanto riguarda i procedimenti penali, viene previsto che per le udienze penali in cui sono applicate o richieste misure di sicurezza detentive o applicate misure caute/ari, si applica il rinvio a meno che l'imputato, il detenuto o i loro difensori chiedano espressamente di svolgere l'udienza». Nel caso sub iudice, è pacifico che non vi fosse stata richiesta di trattazione di alcuno degli imputati sottoposti a misura cautelare o dei loro difensori, sicché la seconda delle due condizioni non si era verificata, tanto che l'udienza del 22 aprile 2020 era stata differita di ufficio dal Presidente f.f. della sezione con provvedimento del 9 aprile 2020 (in atti). Considerato, dunque, che i termini a comparire erano sospesi e data la conseguente neutralità — a causa della sua sospensione — del termine intercorso tra il 25 marzo ed il 22 aprile 2020 nell'ottica del rispetto della previsione di cui all'art. 601, comma 3, codice di rito, la notifica per l'udienza del 12 giugno andava effettuata almeno venti giorni prima della predetta udienza, circostanza che non si è verificata, giacché non è in discussione che i difensori abbiano ricevuto la nuova notifica solo 1'8 giugno 2020. 1.3. Due precisazioni ulteriori si impongono per chiarire come non vi siano altre ragioni che possano far ritenere che il tempo decorso tra il 25 marzo 2020 ed il successivo 22 aprile possa essere utilmente computato quale termine a comparire. La prima è che, come si desume anche dal provvedimento del 9 aprile 2020 del Presidente f.f. della sezione della Corte di appello, i termini cautelari di cui all'art. 304 cod. proc. pen. non sarebbero scaduti nei sei mesi dall'il maggio 2020, il che esclude che ricorresse un'altra delle ipotesi che avrebbe paralizzato la sospensione dei termini cui al comma 2 dell'art. 83 cit. (ipotesi anch'essa previsa dall'art. 83, comma 3, lett. b). La seconda è che non rilevano i riferimenti normativi indicati dalla Corte di appello nel respingere l'eccezione — ribaditi anche nel corpo della sentenza impugnata nella parte in cui il Collegio di merito ha dato atto dello svolgimento del processo — agli artt. 13 e 14 del. dl. 18 del 2020; anzi deve trattarsi di un errore, dal momento che tali articoli riguardano, rispettivamente, la deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione e la sorveglianza sanitaria. 1.4. Assodato, dunque, che non è stato rispettato il termine a comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., il Collegio osserva — in linea con la giurisprudenza di questa Corte — che tale circostanza dà pacificamente luogo ad una nullità, sulla cui natura, tuttavia, si fronteggiano due orientamenti. L'uno — che sembra prevalere in tempi più recenti — che la reputa di ordine generale a regime intermedio siccome relativa all'intervento dell'imputato (Sez. 4, n. 40897 del 28/09/2012, Migliorino, Rv. 255005), ritenendo che essa vada rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (tra le più recenti, Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349; Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220; Sez. 4, n. 5959 del 23/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278447; Sez. 5, n. 25777 del 06/03/2019, Fenati, Rv. 276515; Sez. 2, n. 30019 del 27/03/2014, Braidich, Rv. 259978). L'altro, che la ritiene relativa, come tale suscettibile di sanatoria se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma terzo, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (tra le più recenti, Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra; Rv. 275113; Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017, Lusha e altro, Rv. 271495; Sez. 3, n. 13109 del 01/02/2017, A., Rv. 269337; Sez. 3, n. 27414 del 04/03/2014, Galati, Rv. 259302). Ebbene, nel processo al vaglio odierno del Collegio, comunque si voglia classificare la nullità determinatasi, essa è stata tempestivamente eccepita, nel primo momento utile, vale a dire il 12 giugno 2020 ed in via preliminare, sicché nessuna decadenza le parti hanno incontrato che possa rilevare ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Peraltro in quell'udienza è stata svolta attività processuale, consistita nella requisitoria del Procuratore generale, sicché non può neanche ritenersi che la trattazione del processo in quella giornata non abbia comportato un concreto vulnus alle attività difensive e che, di conseguenza, gli imputati non vantino alcun interesse all'osservanza della disposizione violata. Da tutto quanto sopra consegue che la sentenza impugnata - assorbito ogni altro motivo di ricorso - va annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio. 2. L'annullamento deve riguardare anche la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ancorché il loro difensore non avesse tempestivamente eccepito la nullità dinanzi alla Corte territoriale all'udienza del 12 giugno 2020, giacché tale annullamento discende dall'accoglimento di motivo non esclusivamente personale degli altri prevenuti. 3. Quanto al tentato furto di cui al capo C), la sentenza impugnata - come anticipato - deve essere annullata senza rinvio per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il relativo termine, infatti, è maturato il 14 ottobre 2021, decorsi sette anni
Sentenza Cassazione n. 03358/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris