CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 14445/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 aprile 1954; avverso il decreto del 22 settembre 2023 dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 15 febbraio 2024 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza presentata il 21 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte d'appello di Palermo di revocare la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, applicatagli dalla stessa Corte territoriale il 19 aprile 1994 (ma sospesa in ragione della concomitante espiazione della pena dell'ergastolo) deducendo: di aver goduto dell'estinzione della pena temporanea inflitta per i reati concorrenti rispetto a quello per cui ha riportato L, l'ergastolo; di essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato; di aver ottenuto la remissione del debito derivante dalle spese di giustizia; di aver tenuto, durante tutta la detenzione, una condotta regolare, svolgendo continuativamente attività lavorativa e non avendo più contatti con i propri familiari da oltre quindici anni. La Corte d'appello rigettava l'istanza ritenendo che mancasse un interesse attuale e concreto idoneo a giustificare l'anticipazione della valutazione di permanente pericolosità, avendo il ricorrente dedotto a sostegno dell'istanza il mero decorso del tempo e il connesso lungo periodo di detenzione. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Madonia deducendo, a mezzo di un unico motivo d'impugnazione, la violazione degli artt. 11 e 14 d. Igs. n. 159 del 2011, nella parte in cui la Corte territoriale non avrebbe valutato l'esistenza di un concreto interesse a proporre il ricorso, in quanto volto ad ottenere, attraverso la revoca della misura, la parallela cessazione del regime di detenzione speciale di cui all'art. 41 -bis ord. pen. e, conseguentemente, i connessi benefici penitenziari attualmente preclusigli. In questi termini, quindi, la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto della nota sentenza (n. 291 del 2013) con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (nella parte in cui non prevedeva che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche l'ufficio, la pit1-9sistenza della pericolosità sociale dell'interessato); ponendosi, così, in contrasto con i principi costituzionali cristallizzati negli artt. 3, 13, 27 e 117 Cost. e con i paralleli principi convenzionali di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 17 della CEDU. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione, dovendo rispondere costantemente ai presupposti che ne legittimano l'adozione (la persistenza della pericolosità sociale del proposto: Sez. 5, n. 42678 del 13/10/2021, Guidotto), può essere revocato o modificato dall'organo dal quale è stato emanato, quando sia venuta meno o sia mutata la causa che io ha determinato. E ciò non solo in ragione di elementi fattuali sopravvenuti comprovanti l'affievolimento o il venir meno della pericolosità sociale del proposto (tali da giustificare una modificazione della misura di prevenzione ovvero la sua revoca, con efficacia ex nunc), ma anche laddove tali elementi siano significativi di un'eventuale carenza ab origine degli stessi presupposti applicativi della misura (con conseguente revoca della misura con efficacia ex tunc). Ciò considerato, nulla esclude che tali elementi possano emergere anche in una fase anteriore all'esecuzione del provvedimento di applicazione della misura (come, ad esempio, all'esito - positivo - del trattamento risocializzante cui il proposto si sia sottoposto nel corso dell'espiazione della pena). Ciononostante, se al termine della detenzione, in ragione del potenziale effetto risocializzante connesso alla stessa espiazione della pena, è sempre necessario procedere, anche d'ufficio, ad una positiva verifica dell'attualità del presupposto fondante la misura (prima di sottoporlo all'esecuzione della stessa), durante lo stato di detenzione è pur sempre necessaria una specifica istanza del detenuto. Istanza che, all'evidenza, condiziona la successiva cognizione dell'organo giurisdizionale, delimitandone l'ambito della conseguente valutazione. Né potrebbe sostenersi che la semplice proposizione di un'istanza imponga una verifica ufficiosa della pericolosità durante il periodo in cui alla misura non possa darsi esecuzione: proprio in ragione della circostanza per cui la misura non trova esecuzione, la sussistenza dell'interesse alla pronuncia sulla revoca della misura non può che essere condotta secondo gli ordinari criteri volti a riscontrarne concretezza e attualità. Quindi, alla luce delle allegazioni offerte dalla parte. Ebbene, per come si è detto, il Madonia ha dedotto, a sostegno dell'istanza, circostanze, sostanzialmente, riconducibili al mero decorso del tempo. Un elemento che, in sé, non solo non esclude il permanere dell'originaria pericolosità, ma non legittima neanche una richiesta di revoca del regime di detenzione speciale di cui all'art. 41-bis dell'ord. pen., in quanto, come è noto e come è espressamente indicato dal testo di legge, al quarto periodo del comma 2-bis della stessa disposizione, ai fini della revoca del provvedimento di rigore penitenziario "il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa". In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali