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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44282/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenutot la manifesta infondatezza del ricorso con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in relazione a due episodi di evasione ritenuti in continuazione; rilevato che la Corte di appello, con motivazione immune da censure in questa sede, ha esposto le ragioni sottese all'esclusione della particolare tenuità del fatto (si veda p. 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenutot la manifesta infondatezza del ricorso con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in relazione a due episodi di evasione ritenuti in continuazione; rilevato che la Corte di appello, con motivazione immune da censure in questa sede, ha esposto le ragioni sottese all'esclusione della particolare tenuità del fatto (si veda p. 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 44282/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris