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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 gennaio 2021

Cassazione n. 41766/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Ravenna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite te conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso - anche con memoria del 17/9/2021 - chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Ravenna rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, confermava il decreto dì sequestro preventivo emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con riguardo al delitto di cui all'art. 3, d. 1gs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Propone ricorso per cassazione il Guerra, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 contestato.

L'ordinanza avrebbe confermato il sequestro sul presupposto che il ricorrente avrebbe compiuto atti fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi e sull'IVA; a tale riguardo, tuttavia, il Collegio avrebbe valorizzato indizi che non rientrerebbero affatto nell'alveo dell'art. 3 in rubrica (per come novellato dal d.

Igs. 24 settembre 2015 n. 158), difettando completamente di concreta valenza ingannatoria e di idoneità ad ostacolare l'accertamento (tecnico-tributario) da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, il legislatore - nello stesso art. 3, comma 3, in oggetto - avrebbe espressamente previsto che la omessa fatturazione o la sottofatturazione non costituirebbero mezzo fraudolento, potendo integrare, al più, la dichiarazione infedele di cui al successivo art. 4.

Negli stessi termini, l'adozione di una contabilità parallela occulta (peraltro, non identificabile nelle sole agende rinvenute) rappresenterebbe la prova dell'infedeltà tributaria, ma non potrebbe mai - reperita o meno - ostacolare l'attività di accertamento; un tale effetto, peraltro, non potrebbe esser riscontrato neppure nel materiale nascondimento delle stesse agende, che non avrebbe alcun significato al riguardo.

Palesemente irrilevanti, di seguito, sarebbero gli ulteriori indici esposti nell'ordinanza, quali l'acquisto di medicinali tramite scontrini e non fatture (in sé non obbligatorie), o addirittura "in nero", in ciò rilevando ancora il già citato art. 3, comma 3, d.

Igs. n. 74 del 2000.

Le stesse conclusioni, ancora, varrebbero quanto alla somma contante rinvenuta presso l'abitazione del Guerra, la cui disponibilità non costituirebbe reato quando - come in questo caso - frutto di risparmi accumulati dal 1992.

Infine, quanto al conto corrente intestato ai genitori del ricorrente, gli accertamenti non avrebbero dimostrato anomalie o movimenti sospetti di sorta, e tantomeno le "iniezioni di liquidità" citate nell'ordinanza; le somme rinvenute, infatti, sarebbero soltanto il frutto degli investimenti effettuati dai due coniugi - ben documentati - che avrebbero consentito di ottenere, già a fine 2009, un capitale finanziario di oltre 550.000 euro, poi cresciuto ad oltre 750.000 euro a fine 2011 e, infine, stimabile in circa un milione di euro; - violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 31, d.P.R. n. 917 del 1996, art. 38, d.P.R. n. 600 del 1973; vizio di motivazione.

A giudizio del Tribunale, il Guerra figurerebbe titolare di redditi non adeguati per il sostentamento proprio e della famiglia, ma ciò sarebbe smentito dalla documentazione prodotta ed indicata nella memoria del 26/1/2021; in particolare, la difesa avrebbe provato che, nel periodo 2015-2019, l'attività di veterinario e quella di imprenditore agricolo avrebbero generato significativi flussi finanziari (nei quali comprendere, peraltro, anche premi, misure di sostegno e contributi), per un ammontare complessivo di quasi un milione di euro (come da calcoli alle pagg. 22-25); dal che, peraltro, la piena compatibilità anche tra redditi prodotti e cespiti immobiliari acquistati, per complessivi 403.000,00 euro, come analiticamente riportato alle pagg. 25-28 del ricorso.

Del tutto smentita, inoltre, sarebbe la tesi del Tribunale che vorrebbe la posizione patrimoniale dei genitori permeata da quella del ricorrente; ancora la documentazione prodotta, infatti, dimostrerebbe le rilevanti disponibilità della coppia, sin dal 2010, ed il successivo incremento della loro posizione "attraverso una politica di investimento e di disinvestimento", fino ad un ammontare di circa un milione di euro, come ampiamente descritto alle pagg. 29-32 dell'impugnazione.

Ne deriverebbe, dunque, la manifesta illogicità dell'assunto, di cui al ricorso, secondo cui tali disponibilità sarebbero state soltanto dedotte e non provate, emergendo invece - per via documentale - la piena dimostrazione di quanto affermato dalla difesa; - violazione e falsa applicazione dell'art. 240-bis cod. pen.

Premesso che il sequestro era stato disposto dal G.i.p. come finalizzato a confisca diretta, il Tribunale ne avrebbe poi mutato la natura nei termini di confisca per equivalente, così incorrendo in violazione di legge, con pregiudizio per il contraddittorio dell'interessato.

Dovrebbe esser confermata, dunque, la natura diretta del vincolo, che richiederebbe un nesso di pertinenzialità immediata con il reato; nesso che, tuttavia, non si riscontrerebbe per gli investimenti finanziari di controvalore pari a 292.684,00 euro (formati quattro anni prima delle contestazioni penali), poi divenuti pari a 333.412,00 euro, ritenuti già dal G.i.p. proporzionati alla posizione finanziaria dell'indagato.

Negli stessi termini, ancora, il Giudice avrebbe concluso per il saldo di 36.518,00 euro sul conto corrente n. 107667, intestato alla ditta individuale Guerra.

A fronte della prova offerta sulla liceità del possesso di queste somme, il Tribunale non avrebbe dunque potuto confermare il vincolo diretto, né tantomeno convertirlo in vincolo per equivalente.

Quanto, infine, alla somma contante di 619.409,65 eu. ro, questa non avrebbe potuto esser sequestrata, attesa la carenza di fumus sul delitto di cui all'art. 3, d.

Igs. n. 74 del 2000.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

La difesa ha depositato memoria, insistendo nelle proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

3. Osserva preliminarmente questa Corte che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge.

Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).

4. Tanto premesso, il ricorso è infondato.

5. Con riguardo alla prima, ampia censura - che contesta al Tribunale di aver ravvisato gli indici del delitto di cui all'art. 3, d.

Igs. n. 74 del 2000 in elementi non riconducibili al concetto di mezzo fraudolento, per come definito dall'art. 1, comma 1, lett. g-ter, stesso decreto -, la stessa non merita accoglimento, non ravvisandosi affatto la violazione di legge contestata, né, peraltro, una motivazione assente o di mera apparenza. [OSCURATO:PERSONA] del riesame, infatti, ha esaminato gli elementi di indagine raccolti dalla polizia giudiziaria, e - operandone una lettura congiunta e complessiva, non parcellizzata come quella proposta nel ricorso - ha evidenziato il fumus del delitto, riscontrando proprio un articolato apparato predisposto dal Guerra per offrire un'artificiosa apparenza della propria situazione economico-patrimoniale, ostacolare l'accertamento di quella reale e così, dunque, indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

6. In particolare, l'ordinanza ha preso in esame numerosi elementi specifici e, operandone quella lettura sinergica appena richiamata, ne ha individuato la comune e concorrente natura di mezzo fraudolento, predisposto al fine di evadere le imposte sui redditi e sull'IVA: 1) la predisposizione di ampia ed assai curata documentazione extracontabile; 2) l'acquisto di medicinali (necessari per la professione di veterinario) con rilascio di scontrini fiscali, piuttosto che di fatture (dal che, la mancata indicazione dell'acquirente); 3) la stabile detenzione dei medicinali in luoghi diversi da quello nel quale il ricorrente esercita la propria attività; 4) l'utilizzo di conti correnti in modo tale da non generare automatiche segnalazioni al sistema antiriciclaggio.

Con riguardo agli stessi rapporti bancari, peraltro, il Tribunale ha evidenziato che - quanto al n. 107667, unico in uso all'indagato - tra il 2014 ed il 2019 era stato eseguito un solo prelievo in contanti, per 230,00 euro, mentre non erano mai stati usati il bancomat o la carta di credito; quanto, poi, al conto titoli 573/500015396, intestato ai genitori del ricorrente, l'ordinanza ha sottolineato che lo stesso presentava, per un verso, pochissimi prelievi in contanti (e nessuno per bancomat o carta di credito) e, per altro verso, un controvalore elevato (757.326,00 euro al 30/6/2011 e 1.039.479,00 euro al '31/12/2019), assolutamente non proporzionato ai redditi percepiti dai due soggetti, pensionati con trattamento lordo complessivo pari a circa 50.000,00 euro annui.

Dal che - con argomento del tutto adeguato, specie in fase cautelare - un conto titoli alimentato dal "dirottamento" di importi significativi da parte del Guerra, volto a sottrarre componenti attive di reddito e, al contempo, "ripulire" il danaro profitto di evasione.

Così da realizzare, dunque, un palese mezzo fraudolento di cui all'art. 3 in esame.

7. In forza di questi oggettivi elementi, letti in modo congruo e logicamente legati, ecco che il Tribunale ha concluso che tutte le spese riferibili al ricorrente ed alla sua famiglia traevano fondamento nei danari contanti guadagnati dallo stesso e non dichiarati; "non potendosi altrimenti spiegare - in ottica investigativa - per quale ragione non sia stato registrato, per molti anni, il naturale e fisiologico ricorso al prelievo creditizio, o comunque al pagamento tracciato mediante strumenti elettronici".

Con riguardo agli stessi danari, poi, l'ordinanza ha valorizzato l'ingente somma - 619.000,00 euro - sequestrata al Guerra presso la sua abitazione (che il ricorso, peraltro, giustifica - con generico argomento in fatto - con i risparmi dell'attività lavorativa), così come la contabilità parallela, annotata in agende tenute dallo stesso ricorrente e "compilate in modo criptato e difficilmente decifrabile"; una documentazione extracontabile creata in parallelo a quella regolarmente esibita, e tesa a rendere non agevole la ricostruzione della situazione economico-finanziaria riferibile al Guerra.

Da ultimo, ma non per rilievo, il Tribunale ha richiamato la falsificazione degli studi di settore presentati dal 2015 al 2018, mediante l'indicazione di dati diversi da quelli reali; una mendace rappresentazione, dunque, idonea ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria con riguardo alla fase di selezione dei contribuenti da sottoporre a verifica ispettiva e ad ostacolare l'accertamento dell'intero meccanismo illecito.

8. Ancora con riguardo alla contestazione di cui all'art. 3, poi, il Collegio ritiene manifestamente infondato il secondo motivo di censura, con il quale - con argomento di puro merito, inammissibile in questa sede - si contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui i redditi dichiarati dal Guerra non sarebbero stati sufficienti al sostentamento proprio e della propria famiglia.

La stessa doglianza, infatti, si sviluppa - lungo le pagg. 18-25 - in numerose valutazioni di puro merito, concernenti la nozione di reddito, i proventi che il ricorrente avrebbe effettivamente percepito tra il 2014 ed il 2019, nella sua attività professionale e di imprenditore agricolo (con relativi premi, contributi e misure di sostegno), fino a concludere che questi avrebbero raggiunto quasi la soglia del milione di euro, "con proprie risorse finanziarie".

Argomenti che, all'evidenza, la Corte di legittimità non è ammessa a valutare, nella richiamata ottica dell'art. 325 cod. proc. pen. e perché propri della sede di merito.9.

Negli stessi termini, e per la medesima ragione, deve poi concludersi con riferimento all'acquisto di cespiti immobiliari, per un totale di 403.087,00 euro, che il ricorrente - nella tesi difensiva - avrebbe effettuato con somme di lecita provenienza, come analiticamente esposto alle pagg. 26-28 dell'impugnazione, distinguendo terreno per terreno.

Così come, ancora sul punto, con riguardo ai (già citati) redditi dei genitori del Guerra, che il ricorso (pagg. 29-33) afferma diffusamente essersi incrementati - anno per anno (ed almeno dal 2010) - "attraverso una politica di investimento e di disinvestimento", che avrebbe portato ad una "lievitazione" degli stessi importi, fino a circa 750.000,00 euro nel primo semestre 2011 e, al 31/12/2019, a 1,03 milioni di euro.

10. Analogamente, infine, l'atto rappresenta che la Guardia di Finanza avrebbe eseguito sugli stessi coniugi (così come sul ricorrente) un accertamento per il quinquennio 2010-2015, senza però riscontrare alcun contributo - diretto od indiretto - del Guerra al capitale finanziario dei genitori, men che meno attraverso il frutto dell'evasione fiscale; ancora un argomento di merito, dunque, che il Collegio non può verificare.

11. Sotto altro ma connesso profilo, poi, deve esser rigettata anche la censura secondo cui l'ordinanza impugnata non avrebbe esaminato gli elementi offerti dal ricorrente sui punti appena richiamati, così da incorrere nel vizio della motivazione assente o di mera apparenza.

Dalla lettura del provvedimento, infatti, ben emerge che il Tribunale ha valutato gli argomenti difensivi, con motivazione del tutto congrua, riscontrandone l'inadeguatezza a fronteggiare gli esiti delle investigazioni.

In particolare, il Collegio del Riesame ha evidenziato - con logico argomento in fatto, qui non censurabile - che le stesse deduzioni del ricorrente: a) afferivano soltanto ad una porzione del ben più ampio compendio emergente dalle indagini; b) non risultavano ancorate ad atti certi, come con riguardo alla "meticolosa capacità di risparmio del Guerra" (sin dal 1992, si legge. nel ricorso) od alla lecita provenienza delle somme versate sul conto corrente dei genitori dello stesso (ritenute dal Tribunale palesemente sproporzionate rispetto "alle normali entrate derivanti da titolari di ordinarie pensioni di anzianità"); c) non offrivano una plausibile giustificazione all'ingente quantitativo di danaro contante rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, né consentivano di motivare l'elevata discrasia tra tali accertate disponibilità ed i redditi dichiarati, specie nel lungo periodo preso in esame.

A tale riguardo, peraltro, il Tribunale ha valutato anche i redditi derivanti dall'attività agricola, evidenziando che questi - nella prospettazione dello stesso indagato - conducevano ad una ricostruzione della base imponibile solo parzialmente diversa, in ogni caso "ininfluente" ai fini della rilevanza penale dei comportamenti addebitati.

Da ultimo sul punto, l'ordinanza ha valutato anche l'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate quanto al periodo 2010-2015 (richiamato nel ricorso), che aveva condotto al recupero soltanto di importi ridotti; ebbene, ancora con motivazione del tutto adeguata il Collegio ha evidenziato il carattere poco significativo di questa circostanza, atteso che, nell'occasione, le ricerche nei locali dell'ambulatorio veterinario non avevano consentito di trovare le agende all'epoca già in uso al Guerra (riportanti - con carattere criptico - ampia documentazione extracontabile), né tantomeno l'ingente somma in contanti già richiamata, ossia due degli elementi fortemente indiziari che il Tribunale ha valorizzato nella propria ordinanza, con solida struttura motivazionale.

12. Con riguardo, infine, alla terza censura, che lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., non può essere accolta la tesi difensiva che vorrebbe mutata - ad opera del Collegio - la natura del vincolo, da diretta a "per equivalente".

12.1. Il Tribunale del riesame, richiamando la più autorevole giurisprudenza sul punto, ha evidenziato che il sequestro preventivo diretto della somma contante di 619.409,63 euro doveva esser confermato, perché qualificabile come profitto del reato, coincidente con il risparmio dì spesa, non più fisicamente identificabile ed ormai confuso con il patrimonio dell'interessato.

Quel che, peraltro, non può esser superato con la generica affermazione - di cui al ricorso - secondo cui queste somme rappresenterebbero soltanto il frutto di un pluriennale accumulo di risparmi.

Con la stessa solida motivazione, poi, il Tribunale ha confermato il sequestro - sempre in via diretta - delle somme sul conto corrente n. 107667 e sul conto titoli n. 573/70005066, entrambi intestati al Guerra, trovando applicazione i medesimi principi appena richiamati.

Quanto al primo importo, peraltro, non possono valere le considerazioni difensive sul punto, secondo le quali la somma di 36.518,00 euro - di cui al conto corrente Guerra (saldo al 31/12/2019) - sarebbe risultata riconducibile all'attività di professionista svolta ed apparsa congrua rispetto ai ricavi dichiarati (quel che afferma anche il Tribunale, pag. 7); questo giudizio di congruità, infatti, risulta puramente formale, ma non consente di affermare - in concreto - che quelle stesse somme siano per certo di provenienza lecita, così da trovare applicazione i principi appena richiamati.

Negli stessi termini, poi, e con argomento di fatto non censurabile, il Collegio ha concluso anche con riguardo agli investimenti finanziari di cui al conto titoli citato; in particolare, l'ordinanza ha precisato che difettava la prova - di cui era onerato il ricorrente - che le movimentazioni finanziarie lì confluite "fossero in tutto o in parte alimentate da denaro riveniente da titolo lecito (e non già dal risparmio di imposta)."

12.2. Tanto richiamato, è poi opportuno osservare che la contestazione mossa al Guerra concerne la già citata violazione dell'art. 3, d.

Igs. n. 74 del 2000, che si assume commessa "quale veterinario libero professionista"; nel caso in esame, t dunque, non opera un'ipotetica scissione patrimoniale tra persona fisica indagata ed ente nel cui interesse il reato fiscale sarebbe stato commesso, come spesso si riscontra, di tal ché non si pone la (frequente) questione del rapporto tra confisca diretta sui beni della persona giuridica e per equivalente su quelli della persona fisica.

Ciò, peraltro, è stato correttamente evidenziato già nel provvedimento genetico, ripreso dal Tribunale, nel quale si afferma che "non vengono in rilievo altri soggetti giuridici (oltre al Guerra, n.d.e.), sicché l'aggressione delle somme costituisce in ogni caso ablazione in forma diretta" del profitto del reato.

12.3. Sotto altro profilo, poi, non assume significato - specie in questa fase cautelare - la circostanza che il ricorrente deduce quanto all'asserita liceità della provenienza di determinate somme in sequestro, anche in rapporto al tempus commissi delicti.

Per quanto, infatti, il Tribunale abbia invocato al riguardo una possibile applicazione della confisca per equivalente (contestata dal ricorrente con richiamo astratto alla lesione di diritto al contraddittorio), quella disposta dal G.i.p. deve infatti qualificarsi comunque come misura diretta, in applicazione del principio - recentemente affermato dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte (sent. [OSCURATO:DATA_NASCITA], non ancora depositata e nota solo per la notizia di decisione) - in forza del quale quando il profitto derivante dal reato sia costituito da danaro, la confisca viene eseguita - in ragione della natura del bene - mediante l'ablazione del danaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificato come confisca diretta e non per equivalente.

13. Ne consegue, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Ravenna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite te conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso - anche con memoria del 17/9/2021 - chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Ravenna rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, confermava il decreto dì sequestro preventivo emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con riguardo al delitto di cui all'art. 3, d. 1gs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione il Guerra, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 contestato. L'ordinanza avrebbe confermato il sequestro sul presupposto che il ricorrente avrebbe compiuto atti fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi e sull'IVA; a tale riguardo, tuttavia, il Collegio avrebbe valorizzato indizi che non rientrerebbero affatto nell'alveo dell'art. 3 in rubrica (per come novellato dal d. Igs. 24 settembre 2015 n. 158), difettando completamente di concreta valenza ingannatoria e di idoneità ad ostacolare l'accertamento (tecnico-tributario) da parte dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, il legislatore - nello stesso art. 3, comma 3, in oggetto - avrebbe espressamente previsto che la omessa fatturazione o la sottofatturazione non costituirebbero mezzo fraudolento, potendo integrare, al più, la dichiarazione infedele di cui al successivo art. 4. Negli stessi termini, l'adozione di una contabilità parallela occulta (peraltro, non identificabile nelle sole agende rinvenute) rappresenterebbe la prova dell'infedeltà tributaria, ma non potrebbe mai - reperita o meno - ostacolare l'attività di accertamento; un tale effetto, peraltro, non potrebbe esser riscontrato neppure nel materiale nascondimento delle stesse agende, che non avrebbe alcun significato al riguardo. Palesemente irrilevanti, di seguito, sarebbero gli ulteriori indici esposti nell'ordinanza, quali l'acquisto di medicinali tramite scontrini e non fatture (in sé non obbligatorie), o addirittura "in nero", in ciò rilevando ancora il già citato art. 3, comma 3, d. Igs. n. 74 del 2000. Le stesse conclusioni, ancora, varrebbero quanto alla somma contante rinvenuta presso l'abitazione del Guerra, la cui disponibilità non costituirebbe reato quando - come in questo caso - frutto di risparmi accumulati dal 1992. Infine, quanto al conto corrente intestato ai genitori del ricorrente, gli accertamenti non avrebbero dimostrato anomalie o movimenti sospetti di sorta, e tantomeno le "iniezioni di liquidità" citate nell'ordinanza; le somme rinvenute, infatti, sarebbero soltanto il frutto degli investimenti effettuati dai due coniugi - ben documentati - che avrebbero consentito di ottenere, già a fine 2009, un capitale finanziario di oltre 550.000 euro, poi cresciuto ad oltre 750.000 euro a fine 2011 e, infine, stimabile in circa un milione di euro; - violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 31, d.P.R. n. 917 del 1996, art. 38, d.P.R. n. 600 del 1973; vizio di motivazione. A giudizio del Tribunale, il Guerra figurerebbe titolare di redditi non adeguati per il sostentamento proprio e della famiglia, ma ciò sarebbe smentito dalla documentazione prodotta ed indicata nella memoria del 26/1/2021; in particolare, la difesa avrebbe provato che, nel periodo 2015-2019, l'attività di veterinario e quella di imprenditore agricolo avrebbero generato significativi flussi finanziari (nei quali comprendere, peraltro, anche premi, misure di sostegno e contributi), per un ammontare complessivo di quasi un milione di euro (come da calcoli alle pagg. 22-25); dal che, peraltro, la piena compatibilità anche tra redditi prodotti e cespiti immobiliari acquistati, per complessivi 403.000,00 euro, come analiticamente riportato alle pagg. 25-28 del ricorso. Del tutto smentita, inoltre, sarebbe la tesi del Tribunale che vorrebbe la posizione patrimoniale dei genitori permeata da quella del ricorrente; ancora la documentazione prodotta, infatti, dimostrerebbe le rilevanti disponibilità della coppia, sin dal 2010, ed il successivo incremento della loro posizione "attraverso una politica di investimento e di disinvestimento", fino ad un ammontare di circa un milione di euro, come ampiamente descritto alle pagg. 29-32 dell'impugnazione. Ne deriverebbe, dunque, la manifesta illogicità dell'assunto, di cui al ricorso, secondo cui tali disponibilità sarebbero state soltanto dedotte e non provate, emergendo invece - per via documentale - la piena dimostrazione di quanto affermato dalla difesa; - violazione e falsa applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. Premesso che il sequestro era stato disposto dal G.i.p. come finalizzato a confisca diretta, il Tribunale ne avrebbe poi mutato la natura nei termini di confisca per equivalente, così incorrendo in violazione di legge, con pregiudizio per il contraddittorio dell'interessato. Dovrebbe esser confermata, dunque, la natura diretta del vincolo, che richiederebbe un nesso di pertinenzialità immediata con il reato; nesso che, tuttavia, non si riscontrerebbe per gli investimenti finanziari di controvalore pari a 292.684,00 euro (formati quattro anni prima delle contestazioni penali), poi divenuti pari a 333.412,00 euro, ritenuti già dal G.i.p. proporzionati alla posizione finanziaria dell'indagato. Negli stessi termini, ancora, il Giudice avrebbe concluso per il saldo di 36.518,00 euro sul conto corrente n. 107667, intestato alla ditta individuale Guerra. A fronte della prova offerta sulla liceità del possesso di queste somme, il Tribunale non avrebbe dunque potuto confermare il vincolo diretto, né tantomeno convertirlo in vincolo per equivalente. Quanto, infine, alla somma contante di 619.409,65 eu. ro, questa non avrebbe potuto esser sequestrata, attesa la carenza di fumus sul delitto di cui all'art. 3, d. Igs. n. 74 del 2000. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa ha depositato memoria, insistendo nelle proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 3. Osserva preliminarmente questa Corte che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). 4. Tanto premesso, il ricorso è infondato. 5. Con riguardo alla prima, ampia censura - che contesta al Tribunale di aver ravvisato gli indici del delitto di cui all'art. 3, d. Igs. n. 74 del 2000 in elementi non riconducibili al concetto di mezzo fraudolento, per come definito dall'art. 1, comma 1, lett. g-ter, stesso decreto -, la stessa non merita accoglimento, non ravvisandosi affatto la violazione di legge contestata, né, peraltro, una motivazione assente o di mera apparenza. [OSCURATO:PERSONA] del riesame, infatti, ha esaminato gli elementi di indagine raccolti dalla polizia giudiziaria, e - operandone una lettura congiunta e complessiva, non parcellizzata come quella proposta nel ricorso - ha evidenziato il fumus del delitto, riscontrando proprio un articolato apparato predisposto dal Guerra per offrire un'artificiosa apparenza della propria situazione economico-patrimoniale, ostacolare l'accertamento di quella reale e così, dunque, indurre in errore l'amministrazione finanziaria. 6. In particolare, l'ordinanza ha preso in esame numerosi elementi specifici e, operandone quella lettura sinergica appena richiamata, ne ha individuato la comune e concorrente natura di mezzo fraudolento, predisposto al fine di evadere le imposte sui redditi e sull'IVA: 1) la predisposizione di ampia ed assai curata documentazione extracontabile; 2) l'acquisto di medicinali (necessari per la professione di veterinario) con rilascio di scontrini fiscali, piuttosto che di fatture (dal che, la mancata indicazione dell'acquirente); 3) la stabile detenzione dei medicinali in luoghi diversi da quello nel quale il ricorrente esercita la propria attività; 4) l'utilizzo di conti correnti in modo tale da non generare automatiche segnalazioni al sistema antiriciclaggio. Con riguardo agli stessi rapporti bancari, peraltro, il Tribunale ha evidenziato che - quanto al n. 107667, unico in uso all'indagato - tra il 2014 ed il 2019 era stato eseguito un solo prelievo in contanti, per 230,00 euro, mentre non erano mai stati usati il bancomat o la carta di credito; quanto, poi, al conto titoli 573/500015396, intestato ai genitori del ricorrente, l'ordinanza ha sottolineato che lo stesso presentava, per un verso, pochissimi prelievi in contanti (e nessuno per bancomat o carta di credito) e, per altro verso, un controvalore elevato (757.326,00 euro al 30/6/2011 e 1.039.479,00 euro al '31/12/2019), assolutamente non proporzionato ai redditi percepiti dai due soggetti, pensionati con trattamento lordo complessivo pari a circa 50.000,00 euro annui. Dal che - con argomento del tutto adeguato, specie in fase cautelare - un conto titoli alimentato dal "dirottamento" di importi significativi da parte del Guerra, volto a sottrarre componenti attive di reddito e, al contempo, "ripulire" il danaro profitto di evasione. Così da realizzare, dunque, un palese mezzo fraudolento di cui all'art. 3 in esame. 7. In forza di questi oggettivi elementi, letti in modo congruo e logicamente legati, ecco che il Tribunale ha concluso che tutte le spese riferibili al ricorrente ed alla sua famiglia traevano fondamento nei danari contanti guadagnati dallo stesso e non dichiarati; "non potendosi altrimenti spiegare - in ottica investigativa - per quale ragione non sia stato registrato, per molti anni, il naturale e fisiologico ricorso al prelievo creditizio, o comunque al pagamento tracciato mediante strumenti elettronici". Con riguardo agli stessi danari, poi, l'ordinanza ha valorizzato l'ingente somma - 619.000,00 euro - sequestrata al Guerra presso la sua abitazione (che il ricorso, peraltro, giustifica - con generico argomento in fatto - con i risparmi dell'attività lavorativa), così come la contabilità parallela, annotata in agende tenute dallo stesso ricorrente e "compilate in modo criptato e difficilmente decifrabile"; una documentazione extracontabile creata in parallelo a quella regolarmente esibita, e tesa a rendere non agevole la ricostruzione della situazione economico-finanziaria riferibile al Guerra. Da ultimo, ma non per rilievo, il Tribunale ha richiamato la falsificazione degli studi di settore presentati dal 2015 al 2018, mediante l'indicazione di dati diversi da quelli reali; una mendace rappresentazione, dunque, idonea ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria con riguardo alla fase di selezione dei contribuenti da sottoporre a verifica ispettiva e ad ostacolare l'accertamento dell'intero meccanismo illecito. 8. Ancora con riguardo alla contestazione di cui all'art. 3, poi, il Collegio ritiene manifestamente infondato il secondo motivo di censura, con il quale - con argomento di puro merito, inammissibile in questa sede - si contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui i redditi dichiarati dal Guerra non sarebbero stati sufficienti al sostentamento proprio e della propria famiglia. La stessa doglianza, infatti, si sviluppa - lungo le pagg. 18-25 - in numerose valutazioni di puro merito, concernenti la nozione di reddito, i proventi che il ricorrente avrebbe effettivamente percepito tra il 2014 ed il 2019, nella sua attività professionale e di imprenditore agricolo (con relativi premi, contributi e misure di sostegno), fino a concludere che questi avrebbero raggiunto quasi la soglia del milione di euro, "con proprie risorse finanziarie". Argomenti che, all'evidenza, la Corte di legittimità non è ammessa a valutare, nella richiamata ottica dell'art. 325 cod. proc. pen. e perché propri della sede di merito.9. Negli stessi termini, e per la medesima ragione, deve poi concludersi con riferimento all'acquisto di cespiti immobiliari, per un totale di 403.087,00 euro, che il ricorrente - nella tesi difensiva - avrebbe effettuato con somme di lecita provenienza, come analiticamente esposto alle pagg. 26-28 dell'impugnazione, distinguendo terreno per terreno. Così come, ancora sul punto, con riguardo ai (già citati) redditi dei genitori del Guerra, che il ricorso (pagg. 29-33) afferma diffusamente essersi incrementati - anno per anno (ed almeno dal 2010) - "attraverso una politica di investimento e di disinvestimento", che avrebbe portato ad una "lievitazione" degli stessi importi, fino a circa 750.000,00 euro nel primo semestre 2011 e, al 31/12/2019, a 1,03 milioni di euro. 10. Analogamente, infine, l'atto rappresenta che la Guardia di Finanza avrebbe eseguito sugli stessi coniugi (così come sul ricorrente) un accertamento per il quinquennio 2010-2015, senza però riscontrare alcun contributo - diretto od indiretto - del Guerra al capitale finanziario dei genitori, men che meno attraverso il frutto dell'evasione fiscale; ancora un argomento di merito, dunque, che il Collegio non può verificare. 11. Sotto altro ma connesso profilo, poi, deve esser rigettata anche la censura secondo cui l'ordinanza impugnata non avrebbe esaminato gli elementi offerti dal ricorrente sui punti appena richiamati, così da incorrere nel vizio della motivazione assente o di mera apparenza. Dalla lettura del provvedimento, infatti, ben emerge che il Tribunale ha valutato gli argomenti difensivi, con motivazione del tutto congrua, riscontrandone l'inadeguatezza a fronteggiare gli esiti delle investigazioni. In particolare, il Collegio del Riesame ha evidenziato - con logico argomento in fatto, qui non censurabile - che le stesse deduzioni del ricorrente: a) afferivano soltanto ad una porzione del ben più ampio compendio emergente dalle indagini; b) non risultavano ancorate ad atti certi, come con riguardo alla "meticolosa capacità di risparmio del Guerra" (sin dal 1992, si legge. nel ricorso) od alla lecita provenienza delle somme versate sul conto corrente dei genitori dello stesso (ritenute dal Tribunale palesemente sproporzionate rispetto "alle normali entrate derivanti da titolari di ordinarie pensioni di anzianità"); c) non offrivano una plausibile giustificazione all'ingente quantitativo di danaro contante rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, né consentivano di motivare l'elevata discrasia tra tali accertate disponibilità ed i redditi dichiarati, specie nel lungo periodo preso in esame. A tale riguardo, peraltro, il Tribunale ha valutato anche i redditi derivanti dall'attività agricola, evidenziando che questi - nella prospettazione dello stesso indagato - conducevano ad una ricostruzione della base imponibile solo parzialmente diversa, in ogni caso "ininfluente" ai fini della rilevanza penale dei comportamenti addebitati. Da ultimo sul punto, l'ordinanza ha valutato anche l'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate quanto al periodo 2010-2015 (richiamato nel ricorso), che aveva condotto al recupero soltanto di importi ridotti; ebbene, ancora con motivazione del tutto adeguata il Collegio ha evidenziato il carattere poco significativo di questa circostanza, atteso che, nell'occasione, le ricerche nei locali dell'ambulatorio veterinario non avevano consentito di trovare le agende all'epoca già in uso al Guerra (riportanti - con carattere criptico - ampia documentazione extracontabile), né tantomeno l'ingente somma in contanti già richiamata, ossia due degli elementi fortemente indiziari che il Tribunale ha valorizzato nella propria ordinanza, con solida struttura motivazionale. 12. Con riguardo, infine, alla terza censura, che lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., non può essere accolta la tesi difensiva che vorrebbe mutata - ad opera del Collegio - la natura del vincolo, da diretta a "per equivalente". 12.1. Il Tribunale del riesame, richiamando la più autorevole giurisprudenza sul punto, ha evidenziato che il sequestro preventivo diretto della somma contante di 619.409,63 euro doveva esser confermato, perché qualificabile come profitto del reato, coincidente con il risparmio dì spesa, non più fisicamente identificabile ed ormai confuso con il patrimonio dell'interessato. Quel che, peraltro, non può esser superato con la generica affermazione - di cui al ricorso - secondo cui queste somme rappresenterebbero soltanto il frutto di un pluriennale accumulo di risparmi. Con la stessa solida motivazione, poi, il Tribunale ha confermato il sequestro - sempre in via diretta - delle somme sul conto corrente n. 107667 e sul conto titoli n. 573/70005066, entrambi intestati al Guerra, trovando applicazione i medesimi principi appena richiamati. Quanto al primo importo, peraltro, non possono valere le considerazioni difensive sul punto, secondo le quali la somma di 36.518,00 euro - di cui al conto corrente Guerra (saldo al 31/12/2019) - sarebbe risultata riconducibile all'attività di professionista svolta ed apparsa congrua rispetto ai ricavi dichiarati (quel che afferma anche il Tribunale, pag. 7); questo giudizio di congruità, infatti, risulta puramente formale, ma non consente di affermare - in concreto - che quelle stesse somme siano per certo di provenienza lecita, così da trovare applicazione i principi appena richiamati. Negli stessi termini, poi, e con argomento di fatto non censurabile, il Collegio ha concluso anche con riguardo agli investimenti finanziari di cui al conto titoli citato; in particolare, l'ordinanza ha precisato che difettava la prova - di cui era onerato il ricorrente - che le movimentazioni finanziarie lì confluite "fossero in tutto o in parte alimentate da denaro riveniente da titolo lecito (e non già dal risparmio di imposta)." 12.2. Tanto richiamato, è poi opportuno osservare che la contestazione mossa al Guerra concerne la già citata violazione dell'art. 3, d. Igs. n. 74 del 2000, che si assume commessa "quale veterinario libero professionista"; nel caso in esame, t dunque, non opera un'ipotetica scissione patrimoniale tra persona fisica indagata ed ente nel cui interesse il reato fiscale sarebbe stato commesso, come spesso si riscontra, di tal ché non si pone la (frequente) questione del rapporto tra confisca diretta sui beni della persona giuridica e per equivalente su quelli della persona fisica. Ciò, peraltro, è stato correttamente evidenziato già nel provvedimento genetico, ripreso dal Tribunale, nel quale si afferma che "non vengono in rilievo altri soggetti giuridici (oltre al Guerra, n.d.e.), sicché l'aggressione delle somme costituisce in ogni caso ablazione in forma diretta" del profitto del reato. 12.3. Sotto altro profilo, poi, non assume significato - specie in questa fase cautelare - la circostanza che il ricorrente deduce quanto all'asserita liceità della provenienza di determinate somme in sequestro, anche in rapporto al tempus commissi delicti. Per quanto, infatti, il Tribunale abbia invocato al riguardo una possibile applicazione della confisca per equivalente (contestata dal ricorrente con richiamo astratto alla lesione di diritto al contraddittorio), quella disposta dal G.i.p. deve infatti qualificarsi comunque come misura diretta, in applicazione del principio - recentemente affermato dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte (sent. [OSCURATO:DATA_NASCITA], non ancora depositata e nota solo per la notizia di decisione) - in forza del quale quando il profitto derivante dal reato sia costituito da danaro, la confisca viene eseguita - in ragione della natura del bene - mediante l'ablazione del danaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificato come confisca diretta e non per equivalente. 13. Ne consegue, co