CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 settembre 2025
Cassazione n. 38578/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado di condanna del ricorrente alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000, per essersi avvalso, in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti al fine di evadere VIVA. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla qualifica della [OSCURATO:SOCIETA]., società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti, come 'cartiera'. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha accertato che la società [OSCURATO:SOCIETA]., priva di sede, mezzi, dipendenti e reale struttura organizzativa, emetteva fatture esclusivamente in favore del [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA], in assenza di contratti, di corrispondenza commerciale che attesti l'effettività delle prestazioni, ed widit g pagamenti solo parziali. Circostanze che — ad avviso del giudice - unitamente alla macroscopica anomalia della vendita sottocosto, dimostrano l'inoperatività della società e la piena consapevolezza del ricorrente circa la natura fittizia delle operazioni. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/09/2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]