CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09763/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui, in data 11 luglio 2018, il Tribunale di Gela aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto estorsione e lo aveva condannato alla pena ritenuta equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui il ricorso censura la mancata assunzione della prova contraria articolata dalla difesa, la Corte ha argomentato a pag. 7 della sentenza impugnata è manifestamente infondato poiché, come è emerso dal controllo degli atti processuali, la richiesta di testi a prova contraria e, in particolare, sulla prova d'allibi, è stata avanzata, dalla difesa, soltanto con l'atto di appello e disattesa dalla Corte territoriale con motivazione congrua con cui ha dato conto della ampia discrezionalità di cui il giudice di secondo grado dispone nell'ammissione di prove nuove essendo d'altra parte inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante assunzione di prove sopravvenute dopo il giudizio di primo grado ove non vengano indicati o forniti elementi concreti per consentire al giudice di valutare l'effettiva sopravvenienza della prova (cfr., Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, H., Rv. 267973 - 01); nel caso di specie, trattandosi di una prova contraria, la richiesta di ammissione non era stata formulata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando la difesa si era limitata ad insistere "... nelle richieste istruttorie già formulate" laddove, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva chiesto di sentire tale sig. [OSCURATO:PERSONA] (persona diversa dai testi indicati con l'atto di appello) senza nulla opporre al diniego opposto dal Tribunale che aveva differito per l'esame degli imputati e per la discussione; rilevato che il secondo motivo del ricorso è a sua volta manifestamente infondato: dalla verifica degli atti risulta che, nel giudizio di appello, la difesa aveva depositato della documentazione medica e sollecitato una perizia sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato oltre che sulla sua capacità di stare in giudizio; la Corte di appello, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva nominato un perito e, nella stessa occasione, la difesa aveva indicato il proprio consulente tecnico che aveva partecipato alle operazioni peritali e redatto un elaborato che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato depositato dalla difesa all'esito dell'esame del perito; la Corte, acquisito l'elaborato del consulente tecnico della difesa, aveva tuttavia respinto la richiesta di sentire il consulente e, anche in tal caso, la difesa non aveva sollevato, sul punto, alcuna eccezione; ribadito che non sussiste per il giudice l'obbligo di esaminare, dopo il perito, il consulente tecnico dell'imputato che, pur essendo stato presente alle operazioni peritali, non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dell'incarico al perito ovvero alcuna forma di sollecitazione o contestazione nel corso delle operazioni peritali (cfr., Sez. 6, n. 12610 del 14/01/2010, Costi, Rv. 246725 - 01; Sez. 1, n. 54492 del 05/04/2017, Perillo, Rv. 271899 - 01; Sez. 6, n. 27928 del 01/04/2014, Cappelli, Rv. 261641 - 01), va detto che la Corte territoriale ha motivato, nel merito, ed in termini non censurabili in questa sede, sulla compatibilità delle conclusioni cui era pervenuto il perito d'ufficio rispetto alle considerazioni svolte nell'elaborato prodotto nell'interesse della difesa; ritenuto che il terzo motivo del ricorso, articolato in punto di attendibilità della persona offesa, propone censure non consentite in questa sede dal momento che l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (cfr., Sez. 4 - , n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01); rilevato che anche il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato: nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (cfr., Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226 01; Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797 - 01); va rilevato che, nel caso di specie, l'evento del reato, ovvero la consegna di una somma di denaro - sia pure "in acconto" - era già avvenuta per cui non vi è alcuno spazio per configurare un recesso attivo che non può certamente essere ravvisato nella restituzione dell'importo; ritenuto che il quinto motivo del ricorso è, da ultimo, manifestamente infondato poiché, fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) in riferimento al delitto di estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto; ne consegue che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante in questione (cfr., Sez. 2, n. 12456 del 04/03/2008, llmina, Rv. 239749 - 01; Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755 - 01); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de