CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2024
Cassazione n. 15599/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31274/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 18 GENOVA, domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di GENOVA n. 613/2021depositata il 31/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], fra la società [OSCURATO:SOCIETA]. (in allora [OSCURATO:SOCIETA].), operante nel settore energetico e nella vendita di prodotti petroliferi e gas, ed il condominio di [OSCURATO:PERSONA] 18 di Genova, venne stipulato un contratto di fornitura per l’acquisto - da parte del condominio- dei prodotti denominati “[OSCURATO:PERSONA]” e “olio semifluido” della durata originaria di anni 3, al prezzo di listino C.C.I.A.A. di Genova alla voce gasolio per riscaldamento, con lo sconto del 25% al litro. Il contratto ha avuto regolare esecuzione per circa sette anni, dopo di che ha dato luogo a differenti liti introdotte per iniziativa di ciascuna parte contraente. 2. I l c ondominio di [OSCURATO:PERSONA] 18 convenne dinnanzi al Tribunale di Genova (R.G. n. 1692/2014) la società [OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere di accertare l’inesistenza di qualsiasi credito di quest’ultima in relazione alla fornitura di gas per riscaldamento nel periodo dal dicembre 2006 al marzo 2013, atteso che lo sconto pattuito del 25% era stato erroneamente calcolato da [OSCURATO:SOCIETA] sul lordo e non sull’imponibile del prodotto fornito, con conseguente insorgere di un conguaglio a credito del condominio, visti anche i versamenti fino all’epoca eseguiti. Parte attrice chiese pertanto la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] a restituire al condominio tutti gli importi pagati in eccedenza, nonché al risarcimento del danno nella misura di euro 8.500,00, per l’asserito inadempimento parte di [OSCURATO:SOCIETA] all’obbligo di custodia del bruciatore dell’impianto termico sostituito al momento della conclusione del contratto. 3. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA] contestò le modalità di calcolo dello sconto proposte dall’attrice e chiese il rigetto di ogni pretesa avversaria. 4. In precedenza (e cioè il 15/04/2014) [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato dinnanzi al Tribunale di Milano un ricorso monitorio, per ottenere la condanna del condominio al pagamento della somma di euro 49.604,40 per le forniture e per le attività di manutenzione effettuate nel periodo intercorrente tra il 22/12/2012 ed il 29/03/2013. 5. Il decreto ingiuntivo venne opposto dal c ondominio , che eccepì la litispendenza/continenza con il giudizio preventivamente radicato dinnanzi al Tribunale di Genova, e quindi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché emesso da g iudice incompetente. Inoltre,nel merito, il c ondominio reiterò nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tutte le deduzioni e/o argomentazioni riguardanti la determinazione del prezzo e dello sconto applicabile. 6. Con sentenza n. 6068/2016 il Tribunale di Milano dichiarò la propria incompetenza per continenza, essendo competente il Tribunale di Genova,e per l’effetto revocò il d.i. del Tribunale di Milano n. 19125/2014, fissando il termine di giorni 60 per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Genova. 7. [OSCURATO:SOCIETA] riassunse il giudizio davanti al Tribunale di Genova (R.G. n. 9989/2016), reiterando la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 49.604,40 relativa alle forniture di prodotto per il riscaldamento per il periodo dal 22/12/2012 al 29/03/2013. 8. Con ordinanza del 17/07/2017 il Tribunale di Genova dispose la riunione dei giudizi RG 1692/2014 e R.G. 9989/2016. 9. La causa venne istruita mediante CTU contabile diretta a determinare i conguagli a favore o meno del condominio. 10. Con sentenza n. 2553/2018 il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento della domanda formulata dal condominio condannò [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dell’importo di euro 31.350,75, oltre interessi sulla maggior somma versata dalle singole fatture al rimborso, respingendo, nel contempo, la domanda risarcitoria del condominio conseguente alla dispersione del vecchio bruciatore. 11. Avverso tale pronuncia la società [OSCURATO:SOCIETA] interpose gravame dinnanzi alla Corte d’appello di Genova, appello cui il condominio ha resistito reiterando le domande e le eccezioni già sollevate nel precedente grado di giudizio. 12. Con sentenza n. 613/2021, depositata in data 31/5/2021, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Genova, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA]., e in totale riforma della sentenza di primo grado: (i) ha rigettato tutte le domande formulate dal condominio; (ii) ha dichiarato il condominio tenuto a pagare ad [OSCURATO:SOCIETA] la complessiva somma di euro 49.604,40, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo; (iii) ha condannato il condominio a restituire ad [OSCURATO:SOCIETA] l’importo di euro 59.178,06, corrisposto da quest’ultima in esecuzione della sentenza diprimo grado, oltre interessi legali dal giorno del pagamento a quello della restituzione; (iv) ha condannato il condominio a rifondere ad [OSCURATO:SOCIETA] le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. La Corte d’appello ha ritenuto in sintesi che: (i) il senso letterale del contratto fosse chiaro, per cui non vi era necessità di ricorrere a criteri sussidiari; (ii) l’autonomia dei due giudizi riuniti consentisse di introdurre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo prove e domande per le quali vi era stata decadenza nel primo giudizio. 13. Avverso la predetta sentenza il condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 18 in Genova propone di ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 14. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c. 15. Entrambe le parti ha nno depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 39, 273 C.p.c. nonché delle norme inerenti alle preclusioni istruttorie in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3”, censurando la statuizione della Corte d’Appello nella parte in cui non riconosce che [OSCURATO:SOCIETA] abbia eluso, mediante l’avvio del secondo e successivo giudizio relativo all’ingiunzione di pagamento, le preclusioni processuali che erano già maturate nei suoi confronti nel giudizio precedentemente radicato dal condominio ed avente ad oggetto l’accertamento negativo del medesimo credito. Sostiene il ricorrente che nel caso di riunione di cause, tra loro in rapporto di continenza e pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto -in osservanza del principio del “ne bis in idem” e allo scopo di non favorire l’abuso dello strumento processuale - solo le attività, soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all’oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente e non si comunicano, pertanto, né alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione, né alle attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente (Cass. n. 18808/2021). Nel caso di specie i due giudizi avevano in comune l’oggetto della cognizione, essendo l’una domanda di accertamento negativo del credito, con condanna alla restituzione somma versata in eccedenza, l’altra domanda di condanna per il credito di cui si era chiesta l’inesistenza. 2. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di riunione di cause, tra loro in rapporto di continenza e pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio del “ne bis in idem” e allo scopo di non favorire l’abuso dello strumento processuale - solo le attività, soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all’oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente e non si comunicano, pertanto, né alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione, né alle attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente (così Cass., sez. III, sent. 02/07/2021, n. 18808; conforme Cass., sez. III, sent. 05/04/2023, n. 9390). 2.1 Nel caso di specie i due giudizi avevano in comune l’oggetto della cognizione, essendo l’una domanda di accertamento negativo del credito, con condanna alla restituzione della )somma versata in eccedenza, l’altra domanda di condanna per il credito di cui si era chiesta l’inesistenza.Il motivo è pertanto fondato. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione delle norme afferenti all’interpretazione del contratto di cui agli 1362 e ss. c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3”, lamentando che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la quale si è limitata ad applicare il canone interpretativo di cui all’art. 1362 c.c.,e cioè al significato letterale, il senso letterale della clausola contrattuale di cuisi discute, ossia quella attinente all’applicazione del pattuito sconto del 25%, non è chiaro, per cui deve ricorrersi alla comune intenzione delle parti nonché agli ulteriori criteri ermeneutici. 4. Il motivo è inammissibile. La non chiarezza della clausola costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice del merito; la non chiarezza (fino alle graduazione dell’ambiguità ed oscurità) è un presupposto di fatto di regole ermeneutiche che compete al giudice del merito accertare, essendo riservato il sindacato di legittimità a quale (e come applicare) regola ermeneutica sulla base del presupposto di fatto accertato; la censura indulge inoltre sul risultato interpretativo (quale sia l’oggetto della comune intenzione) che è riservato al giudice del merito. 4.1 Com’è noto, nel giudizio di cassazione, le censure relative all’interpretazione del contratto assegnata dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata (Cass., Sez. I, ord.20/01/2021, n. 995). 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il secondo motivo è inammissibile. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiar