CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità de' ricorso; letta la memoria della difesa, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che confuta le conclusioni del Procuratore generale e insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero proposto avverso la decisione con cui il Giudice delle indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di misura in carcere per assenza di esigenze cautelari, ha applicato la misura degli arresti domiciliari in merito ai fatti di reato di cui agli artt. 74, comma 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 64) e 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 65 e 66) relativi a partecipazione ad j/1 associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente del tipo eroina, cocaina e "crack" facente capo alla "famiglia Barone" con al vertice [OSCURATO:PERSONA] e relativi reati fine di cessione a terzi di sostanza stupefacente, fatti commessi sino al 4 novembre 2021, in [OSCURATO:PERSONA]. I fatti per cui procede l'autorità giudiziaria di Salerno afferiscono ad una più articolata indagine che vede sul territorio della provincia salernitana operare due distinte associazioni finalizzate al narcotraffico (capi 1 e 64) con a capo, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] e la "famiglia Barone". In ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], indagata in qualità di partecipe della associazione dedita al narcotraffico riconducibile alla "famiglia Barone" di cui al capo 64), oltre che ai reati fine di cui ai capi 65) e 66) afferent:i a plurime cessioni di sostanza stupefacente nei confronti di terzi, il Giudice delle indagini preliminari di Salerno, apprezzata la gravità indiziaria in ordine a tutte le ipotesi di reato provvisoriamente contestate, aveva rigettato la richiesta di misura cautelare in carcere ritenendo insussistenti le esigenze cautelari sia per la giovane età che per lo stato di incensuratezza. Il Tribunale, come sopra evidenziato, ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il rigetto della misura cautelare quanto ai delitti di cui ai capi da 64), 65) e 66), applicando la ritenuta adeguata misura degli arresti domiciliari. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. La ricorrente premette che, pur non contestando i fatti per come riportati nelle imputazioni provvisorie, l'accusa deve essere correttamente qualificata ai sensi dell'art. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla luce della scarsa capacità organizzativa del gruppo la cui attività era prevalentemente tesa al piccolo "spaccio di quartiere" di sostanza stupefacente. La difesa osserva come il Tribunale abbia fondato il pericolo di reiterazione in ragione dei soli reati commessi facendo ricorso a formule vuote ed astratte, come invece correttamente fatto dal Giudice delle indagini preliminari, della giovane età e dell'incensuratezza della ricorrente, descrivendo uno stile di vita non confacente a quello della ricorrente. Nonostante nel caso di specie risulti applicabile la disciplina prevista dal terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., sarebbe stata necessaria l'enunciazione delle condizioni di attuale e concreto pericolo e un ponderato giudizio in ordine al tempo trascorso dalla realizzazione dei fatti contestati, cessati nel novembre del 2021 in occasione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. Non è stata presa in esame l'incidenza del dissolvimento dell'associazione dedita al narcotraffico sul rischio di reiterazione, visto che i soggetti che ne facevano parte risultano attualmente sottoposti a misura cautelare personale. Poiché, infatti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono in atto detenuti e [OSCURATO:PERSONA] è agli arresti domiciliari, risulta risentire di una lettura degli atti soggettiva l'affermazione secondo cui la ricorrente potrebbe riprendere in mano "le redini della situazione" in ordine al traffico di sostanze stupefacenti tenuto conto del ruolo marginale ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nel contesto familiare ed associativo di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Deve essere richiamato il principio di diritto ormai pacifico espresso reiteratamente da questa Corte, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Non può essere dedotto in sede di legittimità il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituendo tale motivo una censura del merito della decisione, in quanto teso, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 3. generica deduzione secondo cui i fatti dovrebbero essere riqualificati nell'ambito delle ipotesi di cui agli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta generica e manifestamente infondata dovendosi osservare che, al contrario di quanto affermato in sede di ricorso, nessun dubbio in merito alla gravità indiziaria in ordine alle imputazioni contenute nella richiesta di misura e apprezzate positivamente dal Giudici delle indagini preliminari ha mai rivolto la ricorrente dinanzi al Tribunale della cautela (pag. 11 secondo capoverso ordinanza impugnata), limitandosi in quella, come in questa sede di legittimità, a confutare, prima, e criticare, poi, la sola esistenza del pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; in tal senso risulta esplicito il titolo della rubrica del ricorso ove limita l'impugnazione al solo profilo afferente alle esigenze cautelari attuali e concrete. Il Tribunale ha, con ampia e completa motivazione, mostrato di aver attentamente valutato il compendio indiziario nella sua totalità, pervenendo al medesimo giudizio cui era pervenuto lo stesso Giudice delle indagini preliminari di Salerno, sia in ordine all'esistenza dei gravi indizi in merito all'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico riconducibile alla famiglia Barone, sia in merito alla partecipazione a pieno titolo della ricorrente, sia quanto a responsabilità (in termini di gravità indiziaria) per i delitti di cui ai capi 65) e 66) (completa sul punto risulta quanto scritto a pag. 17 e 18 dell'ordinanza), così implicitamente escludendo, per la portata dell'attività di spaccio e la consistente complessiva movimentazione di sostanza stupefacente di tipo eroina e cocaina (anche sotto forma di "crack"), potesse essere diversamente qualificata. 4. Infondata risulta la parte del motivo che censura la ritenuta sussistenza dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari tentando di accreditare un ruolo marginale della ricorrente, adeguatamente confutato dal Tribunale, e la significativa datazione dei fatti. Costituisce ius receptum quello secondo cui, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo delitto, circa la tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, 2018, Busillo, Rv. 272153). Deve anche rilevarsi che in ordine a tale reato, ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, per la cui prova contraria assume rilievo il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576).In tali termini ricostruito il perimetro entro il quale deve essere apprezzata la attualità e concretezza delle esigenze cautelari, si osserva come fedele ai citati canoni di diritto risulta la decisione impugnata che ha adeguatamente ponderato il contesto in cui ha operato [OSCURATO:PERSONA], smentendo che l'incensuratezza e la giovane età possano incidere positivamente in ordine alla presunzione relativa cui sopra è cenno, superando il mero dato ponderale e valutando la complessiva operatività ed i cospicui guadagni del sodalizio di cui faceva parte (pag. 20 ordinanza impugnata) e la tipologia della sostanza ceduta. Il Tribunale ha motivatamente escluso, alla luce della radicata e salda partecipazione al sodalizio che il vincolo familiare rendeva particolarmente forte, che la incensuratezza e la giovane età costituissero motivi tali da superare la presunzione legale in termini di pericolosità, osservando come, a prescindere dal periodo comunque significativo interessato dalle indagini (di circa tre mesi tra settembre e novembre 2021), le conversazioni e le attività tecniche in genere erano chiare nel rappresentare la ormai radicata attività declinata al narcotraffico. Manifestamente infondata risulta la dedotta significativa datazione delle condotte avendo preso in esame il Tribunale la non occasionale ed isolata condotta e il niente affatto remoto periodo interessato dai fatti di cui alle contestazioni provvisorie. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 6. L'intervenuta definitività del decisione impone, ex art. 310 comma 3, cod. proc. pen., la comunicazione ad opera della Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagarnento delle spe