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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 gennaio 2022

Cassazione n. 17854/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di peculato.

All'imputato, assistente capo della Polizia di Stato e responsabile dell'ufficio amministrativo contabile presso il Commissariato di Siderno, è contestato: - di essersi appropriato della somma di denaro pari a 1.034,42 euro, relativa al pagamento del premio di produttività per l'anno 2010; Shiattarella avrebbe apposto sul retro dell'assegno bancario - di cui il ricorrente aveva la disponibilità per ragioni del suo servizio - emesso dall'amministrazione di appartenenza all'ordine di [OSCURATO:PERSONA], la firma apocrifa di questi, ricevendone così il relativo importo (capo a) - di essersi appropriato della somma di 462,28 euro relativa al pagamento dei servizi di missione relativi agli anni 2010 e 2011 destinata a [OSCURATO:PERSONA] (il modo con cui sarebbe stata realizzata la condotta sarebbe lo stesso in precedenza descritto- capo b).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, che, si assume, dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie di peculato d'uso.

A differenza di quanto ritenuto dalla Corte, il peculato d'uso sarebbe configurabile anche rispetto al denaro e l'imputato avrebbe restituito la somma non appena il collega rientrò in servizio, dopo mesi di assenza, per ragioni di salute Discorso analogo viene compiuto anche per il capo b).

2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista all'art. 62, n. 4, cod. pen.

Il danno sarebbe stato "tenue" per entrambi, tenuto peraltro conto, quanto al capo a), che l'imputato avrebbe restituito a Piscionieri la somma di 936,47 euro.

3. È pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputato con cui si reiterano gli argomenti posti a fondamento del ricorso.

4. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la discussione, il processo è stato rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per consentire alle parti di interloquire sulla eventuale riqualificazione giuridica dei fatti. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela.

2. Non è dubbia la ricostruzione dei fatti; all'imputato si contesta di essersi appropriato non dei titoli di credito ma della somma di denaro di cui conseguì la disponibilità attraverso l'incasso di assegni tratti a favore di altri soggetti e sui quali aveva apposto una falsa firma di girata; l'operazione fu compiuta attraverso l'omesso controllo del dipendente dell'istituto di credito che "pagò", sulla base di una conoscenza personale, gli assegni ad un soggetto diverso dal giratario.

3. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, i fatti non possono essere ricondotti al delitto di peculato d'uso che è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato in modo alternativo solo nel primo comma dell'art. 314 cod. pen., in quanto la sua natura fungibile non consente - dopo l'uso - la restituzione della stessa cosa, ma solo del "tantundem", irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata (Cfr., per tutte, Sez. 6, n. 48474 del 05/12/2015, Stanca, Rv. 266242).

4. I fatti devono invece essere ricondotti al delitto di truffa, commesso in danno dell'istituto di credito.

Il tema attiene ai rapporti tra il delitto di peculato e quello di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen.

Nel peculato, la rilevanza penale della condotta appropriativa del denaro o della cosa mobile altrui presuppone il possesso o comunque la disponibilità, nel senso appena indicato, di tali beni da parte del pubblico ufficiale "per ragione del suo ufficio o servizio".

Entro tale prospettiva, dunque, l'appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, di cui si abbia il possesso, si traduce sostanzialmente nell'atteggiarsi uti dominus da parte del pubblico ufficiale nei confronti di tali beni, mediante il compimento di atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, così da realizzare Pinterversio possessionis e l'interruzione della relazione funzionale tra il bene e il suo legittimo proprietario.

Il delitto di truffa postula invece che l'agente, inducendo taluno in errore attraverso artifizi o raggiri, consegua per sè o per altri "un ingiusto profitto", rappresentato anche dall'impossessamento di un determinato bene, di cui in precedenza non aveva l'autonoma disponibilità.

È al rapporto tra possesso, da una parte, ed artifizi e raggiri, dall'altra, che deve aversi riguardo, nel senso che, qualora questi ultimi siano finalizzati a mascherare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della res di cui già aveva legittimamente la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ricorrerà lo schema del peculato; qualora, invece, la condotta fraudolenta sia posta in essere proprio per conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, sarà integrato il paradigma della truffa aggravata.

Ciò che rileva è il modo con il quale si acquista il possesso del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato (sul tema, tra le tante, Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282; Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 2018, Alfieri, Rv. 273395; Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154; Sez. 6, n. 35852 del 06/07/2008, Savorgnano, Rv. 241186).

5. Nel caso di specie, l'imputato aveva la disponibilità degli assegni ma non anche di quelle somme di denaro, che acquisì successivamente solo attraverso una condotta fraudolenta in danno non dei trattari dei titoli quanto, piuttosto, dell'istituto di credito.

Schiattarella ricevette denaro per effetto di una condotta decettiva, costituita dall'apposizione della falsa firma di girata sui titoli; una condotta che, a seguito del mancato controllo da parte del dipendente, portò alla consegna di denaro ad un soggetto non avente diritto.

Ne deriva che i fatti devono essere ricondotti al delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen. per il quale, in ragione dell'art. 8 del d.

Ivo 10 aprile 2018, n. 36, è prevista una procedibilità condizionata.

Ai sensi dell'art. 12 dello stesso d.

Ivo per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni dello stesso provvedimento ma commessi prima della entrata in vigore del dello stesso decreto la data per la presentazione della querela decorre da detto momento se, come nel caso di specie, la persona offesa abbia avuto notizia del fatto costituente reato.

Dunque, la sentenza impugnata e quella emessa dal Tribunale di Locri in data 5 luglio 2016 devono essere annullate senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela.

P.Q.M.

Qualificati i fatti contestati nel reato di truffa continuata, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella emessa dal Tribunale di Locri in data 5 luglio 2016 perché l'azione penale non poteva essere iniziata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di peculato. All'imputato, assistente capo della Polizia di Stato e responsabile dell'ufficio amministrativo contabile presso il Commissariato di Siderno, è contestato: - di essersi appropriato della somma di denaro pari a 1.034,42 euro, relativa al pagamento del premio di produttività per l'anno 2010; Shiattarella avrebbe apposto sul retro dell'assegno bancario - di cui il ricorrente aveva la disponibilità per ragioni del suo servizio - emesso dall'amministrazione di appartenenza all'ordine di [OSCURATO:PERSONA], la firma apocrifa di questi, ricevendone così il relativo importo (capo a) - di essersi appropriato della somma di 462,28 euro relativa al pagamento dei servizi di missione relativi agli anni 2010 e 2011 destinata a [OSCURATO:PERSONA] (il modo con cui sarebbe stata realizzata la condotta sarebbe lo stesso in precedenza descritto- capo b). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, che, si assume, dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie di peculato d'uso. A differenza di quanto ritenuto dalla Corte, il peculato d'uso sarebbe configurabile anche rispetto al denaro e l'imputato avrebbe restituito la somma non appena il collega rientrò in servizio, dopo mesi di assenza, per ragioni di salute Discorso analogo viene compiuto anche per il capo b). 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista all'art. 62, n. 4, cod. pen. Il danno sarebbe stato "tenue" per entrambi, tenuto peraltro conto, quanto al capo a), che l'imputato avrebbe restituito a Piscionieri la somma di 936,47 euro. 3. È pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputato con cui si reiterano gli argomenti posti a fondamento del ricorso. 4. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la discussione, il processo è stato rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per consentire alle parti di interloquire sulla eventuale riqualificazione giuridica dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela. 2. Non è dubbia la ricostruzione dei fatti; all'imputato si contesta di essersi appropriato non dei titoli di credito ma della somma di denaro di cui conseguì la disponibilità attraverso l'incasso di assegni tratti a favore di altri soggetti e sui quali aveva apposto una falsa firma di girata; l'operazione fu compiuta attraverso l'omesso controllo del dipendente dell'istituto di credito che "pagò", sulla base di una conoscenza personale, gli assegni ad un soggetto diverso dal giratario. 3. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, i fatti non possono essere ricondotti al delitto di peculato d'uso che è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato in modo alternativo solo nel primo comma dell'art. 314 cod. pen., in quanto la sua natura fungibile non consente - dopo l'uso - la restituzione della stessa cosa, ma solo del "tantundem", irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata (Cfr., per tutte, Sez. 6, n. 48474 del 05/12/2015, Stanca, Rv. 266242). 4. I fatti devono invece essere ricondotti al delitto di truffa, commesso in danno dell'istituto di credito. Il tema attiene ai rapporti tra il delitto di peculato e quello di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen. Nel peculato, la rilevanza penale della condotta appropriativa del denaro o della cosa mobile altrui presuppone il possesso o comunque la disponibilità, nel senso appena indicato, di tali beni da parte del pubblico ufficiale "per ragione del suo ufficio o servizio". Entro tale prospettiva, dunque, l'appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, di cui si abbia il possesso, si traduce sostanzialmente nell'atteggiarsi uti dominus da parte del pubblico ufficiale nei confronti di tali beni, mediante il compimento di atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, così da realizzare Pinterversio possessionis e l'interruzione della relazione funzionale tra il bene e il suo legittimo proprietario. Il delitto di truffa postula invece che l'agente, inducendo taluno in errore attraverso artifizi o raggiri, consegua per sè o per altri "un ingiusto profitto", rappresentato anche dall'impossessamento di un determinato bene, di cui in precedenza non aveva l'autonoma disponibilità. È al rapporto tra possesso, da una parte, ed artifizi e raggiri, dall'altra, che deve aversi riguardo, nel senso che, qualora questi ultimi siano finalizzati a mascherare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della res di cui già aveva legittimamente la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ricorrerà lo schema del peculato; qualora, invece, la condotta fraudolenta sia posta in essere proprio per conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, sarà integrato il paradigma della truffa aggravata. Ciò che rileva è il modo con il quale si acquista il possesso del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato (sul tema, tra le tante, Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282; Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 2018, Alfieri, Rv. 273395; Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154; Sez. 6, n. 35852 del 06/07/2008, Savorgnano, Rv. 241186). 5. Nel caso di specie, l'imputato aveva la disponibilità degli assegni ma non anche di quelle somme di denaro, che acquisì successivamente solo attraverso una condotta fraudolenta in danno non dei trattari dei titoli quanto, piuttosto, dell'istituto di credito. Schiattarella ricevette denaro per effetto di una condotta decettiva, costituita dall'apposizione della falsa firma di girata sui titoli; una condotta che, a seguito del mancato controllo da parte del dipendente, portò alla consegna di denaro ad un soggetto non avente diritto. Ne deriva che i fatti devono essere ricondotti al delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen. per il quale, in ragione dell'art. 8 del d. Ivo 10 aprile 2018, n. 36, è prevista una procedibilità condizionata. Ai sensi dell'art. 12 dello stesso d. Ivo per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni dello stesso provvedimento ma commessi prima della entrata in vigore del dello stesso decreto la data per la presentazione della querela decorre da detto momento se, come nel caso di specie, la persona offesa abbia avuto notizia del fatto costituente reato. Dunque, la sentenza impugnata e quella emessa dal Tribunale di Locri in data 5 luglio 2016 devono essere annullate senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela. P.Q.M. Qualificati i fatti contestati nel reato di truffa continuata, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella emessa dal Tribunale di Locri in data 5 luglio 2016 perché l'azione penale non poteva essere iniziata
Sentenza Cassazione n. 17854/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris