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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46077/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 12/11/2019; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, [OSCURATO:PERSONA] per quelli previsti dagli artt. 74-73 d.P.R. , nonché per detenzione illegale di armi e furto, e [OSCURATO:PERSONA] per quelli di cui agli artt. 74-73 d.P.R. cit.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolato sette motivi.

2.1.1. Con il primo si lamenta vizio di motivazione per il giudizio di responsabilità per il reato associativo.

Si assume che secondo la prospettazione accusatoria l'associazione sarebbe stata composta da quattro persone ed avrebbe operato dal maggio al novembre del 2015; rileva il difensore come, tuttavia: a) da una conversazione intercettata il 19 giugno del 2015 emerga come ancora in quel momento uno dei soggetti ritenuti partecipi in realtà non lo fosse; b) il soggetto in questione sia stato poi arrestato il 9.9.2015; c) il successivo 22.9.2015 il ricorrente sia stato arrestato.

Dunque, si assume, una associazione strutturalmente debole, formata sul piano soggettivo: a) almeno in una prima fase, da due soggetti- i fratelli [OSCURATO:PERSONA]- e da un fornitore, [OSCURATO:PERSONA]- poi divenuto collaboratore di giustizia - che non aveva alcuna interessenza nella divisione degli utili; b) successivamente, dal 9.9.2015 al 22.9.2015 di nuovo da sole tre persone.

Sul tema della esistenza della associazione, la Corte di appello, pur sollecitata, avrebbe fornito una risposta sostanzialmente monca, essendosi limitata a valorizzare il contenuto delle dichiarazioni rese dello stesso Cavarra, che, tuttavia, avrebbe riferito di aver solo fornito droga; né sarebbero dirimenti le ulteriori circostanze valorizzate dalla Corte (prestito di denaro da parte di Cavarra a [OSCURATO:PERSONA] per pagare l'assicurazione dello scooter, accompagnamento dello stesso Cavarra ad un incontro con "malavitosi", mediazione sempre di Cavarra per dirimere i contrasto tra il ricorrente ed il fratello, l'avere avvertito sempre il [OSCURATO:PERSONA] del sequestro di stupefacente del 22.9.2015; l'episodio dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ed il comportamento tenuto nella occasione da Cavarra). 2.1.2.Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen.; l'assunto accusatorio è che Russo ed il gruppo avrebbero spacciato droga con metodo mafioso e al fine di favorire il clan mafioso, a cui Cavarra sarebbe appartenuto; l'agevolazione deriverebbe dall'avere avuto il gruppo come fornitore proprio Cavarra.

In realtà, si argomenta, la scelta di [OSCURATO:PERSONA] di rifornirsi da Cavarra non sarebbe stata libera ma imposta e, quanto, al metodo mafioso, questo sarebbe attribuibile al solo Cavarra.

2.1.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione nella parte in cui la Corte non ha ricondotto i fatti alla ipotesi prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., tenuto conto che tutti i fatti per i quali sono intervenuti sequestri sono stati ricondotti dai Giudici all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. cit.

La Corte avrebbe erroneamente valorizzato il contesto ambientale emergente dalla intercettazioni, le quali, tuttavia, avrebbero un contenuto conforme all'assunto difensivo ed al dato obiettivo derivante dalla quantità di droga sequestrata.2.1.4.

Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità penale per i reati contestati ai capi 2-12 nella parte in cui non sono stati ricondotti all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.

2.1.5. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena.

2.1.6. Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione quanto al ritenuto carattere armato dell'associazione; non sarebbe stato dimostrato che le armi fossero a disposizione del gruppo.

2.1.7. Con il settimo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per i reati contestati ai capi 9-30 (detenzione illegale di armi e furto) Non sarebbe stato chiarito nemmeno se le armi fossero funzionanti.

2.2. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], sono stati dedotti tre motivi. 2.2.1 Con il primo si lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità per il capo 8), in cui si contesta all'imputata di avere detenuto illecitamente il 22.9.2015 cinque grammi di cocaina.

Si assume che la Corte avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza sulla base di altri segmenti di condotta relativi ad altri fatti contestati ad [OSCURATO:PERSONA] ma non alla ricorrente e la cui portata è stata invece utilizzata per accertare il fatto in concreto contestato.

In particolare, la Corte avrebbe valorizzato il contenuto di una conversazione del 12.8.2015 il cui significato sarebbe stato mal valutato e soprattutto posto erroneamente in connessione con altra conversazione del 13 settembre, nonché un messaggio ed una telefonata inviati alla imputata dalla di lei nipote che avrebbero permesso di sapere della perquisizione in corso: si tratterebbe di elementi indiziari non decisivi.

2.2.2. Con il secondo ed il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. ed alla mancata riconduzione del fatto alla ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990 , riconosciuta invece ad [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente. 3.Ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi

3.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità penale per la partecipazione al reato associativo (capo 16- si tratta di una diversa associazione criminale rispetto a quella contestata ad [OSCURATO:PERSONA]).

Si assume che, diversamente dalla impostazione accusatoria fondata su forzature interpretative, Cannata non avrebbe avuto nessun rapporto fidelizzato con il referente del gruppo - tale Satornino, che non avrebbe avuto nessuna stima dell'imputato-, ma sarebbe stato un semplice acquirente di droga in ragione di un rapporto nemmeno esclusivo.

Si valorizza l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui Cannata ed altro soggetto avevano ricevuto per rivenderlo un panetto di un chilo di hashish da Satornino e si evidenzia come proprio da detto episodio emergerebbe, diversamente da quanto ritenuto dai Giudici d'appello, l'assenza di comunione tra i soggetti e la diffidenza e sospetti che caratterizzavano i reciproci rapporti.

Secondo il ricorrente, Cannata sarebbe stato solo un acquirente che aveva avuto un rapporto stabile con Satornino che in realtà impose ai due soggetti di sopportare il peso economico della perdita, pena sospensione della fornitura. 3.2.Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta continuazione tra i reati (capi 16-17-18).

Si sostiene che il capo 18 (detenzione illecita di droga, commessa in Palermo e Siracusa il 27-28 marzo 2015) dovrebbe considerarsi assorbito in quello sub 17) (detenzione di droga in Siracusa da gennaio a dicembre 2015), così come peraltro fatto per altri imputati.

3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto carattere armato dell'associazione.

La partecipazione del Cannata sarebbe stata accertata fino al mese di maggio 2015 e solo nel dicembre dello stesso anno sarebbe emersa la disponibilità di armi da parte di Satornino.

La Corte avrebbe sì ritenuto che il primo Giudice avesse escluso l'aggravante per l'imputato sulla base del mancato aumento di pena, ma non avrebbe preso posizione specifica sul tema, così realizzando un contrasto tra dispositivo e sentenza.

3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è inammissibile.

2.1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, valorizzando anche le dichiarazioni ammissive rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] - che ha riferito di avere costituito un gruppo dedito al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, del quale erano partecipi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-, ha spiegato come dette dichiarazioni trovino riscontro in una serie di elementi di prova significativi, puntualmente descritti (pagg. 17 e ss.), confermativi della esistenza di una struttura organizzata fondata sulla partecipazione consapevole di alcuni soggetti, nell'ambito della quale lo stesso Cavarra, diversamente dagli assunti difensivi, assumeva non il solo ruolo di fornitore di droga, ma di riferimento costante e riconosciuto per gli altri nell'ambito di un'azione criminale, continua, diffusa, condivisa.

Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi l'imputato limitato a riproporre anche testualmente le stesse argomentazioni sottoposte alla Corte di appello e da questa valutate correttamente.

2.2. Inammissibili sono anche il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo.

La Corte di appello, quanto al secondo ed al sesto motivo, ha spiegato come: a) [OSCURATO:PERSONA] fosse ben consapevole di essersi associato con un soggetto, Cavarra, appartenente al clan mafioso "[OSCURATO:PERSONA]"; b) l'attività criminale del gruppo favorisse il sodalizio mafioso; c) nell'attività di spaccio fossero usati metodi violenti tipicamente mafiosi per il recupero dei crediti maturati (episodio dell'aggressione di Cavarra ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di Falco, all'esito del quale lo stesso Cavaprra non avrebbe esitato a chiedere a [OSCURATO:PERSONA] di "tirare fuori le armi"; c) la prova della circostanza aggravate del carattere armato del gruppo sia stata raggiunta attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riscontrate dal contenuto chiaro e non contestato di alcune conversazioni intercettate (pag. 23 sentenza impugnata).

Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente, che non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato.

Anche il terzo motivo, relativo alla mancata riconduzione dei fatti associativi all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, ed il quarto, riguardante il mancato riconoscimento della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per i fatti contestati alle imputazioni 2) - 12), sono inammissibili (nell'atto di appello si faceva peraltro riferimento ai capi 2- 7) .

L'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990 fa riferimento all'associazione costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73; si tratta di una fattispecie autonoma di reato - e non di una mera attenuante della fattispecie maggiore (Sez.

U, 34475 del 23/6/2011, Valastro, Rv. 250352) - caratterizzata dal fatto che l'accordo criminoso stabile e l'organizzazione devono essere funzionali solo alla commissione di fatti che non oltrepassino la soglia della lieve entità.

Ciò che è necessario è che la struttura della associazione riveli l'esclusione da parte dei partecipi della volontà di non commettere fatti che oltrepassino la soglia di cui all'art. 73 comma 5 ed in tal senso sono rivelatrici le modalità con cui l'azione criminosa si compie in concreto: la fattispecie in esame non può essere configurata in tutti i casi in cui non si raggiunga la prova che il programma criminoso, per come ideato, progettato, realizzato nella sua concreta dinamica operativa avesse ad oggetto solo fatti di lieve entità.5/( Si è evidenziato come "in presenza di profili strutturali ridotti e di fatti di detenzione, approvvigionamento e spaccio tutti compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità, ben potrà attribuirsi tale qualificazione anche all'associazione, a prescindere da una più approfondita verifica del momento genetico e della concreta esclusione a livello programmatico di azioni di maggiore rilievo, mentre in presenza di fatti eccedenti quella soglia, tanto più se coinvolgenti soggetti che abbiano la possibilità di influire sulle determinazioni operative del sodalizio, potrà ragionevolmente presumersi che l'associazione non avesse escluso ma anzi avesse concepito la realizzazione di fatti non di lieve entità, il che varrà a qualificare corrispondentemente il sodalizio, in assenza di prova contraria, da parte di chi abbia interesse, in ordine ad una diversa base progettuale e programmatica e in ordine all'estemporaneità di un'azione di maggior rilievo" (così testualmente Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv. 267267; nello stesso senso, Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708).

Dunque, al fine di verificare se sussista la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, è necessario innanzitutto accertare che i singoli fatti reato siano di lieve entità, secondo i parametri descritti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; è cioè necessario riferirsi ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione ovvero alla quantità e qualità delle sostanze.

Si tratta di una valutazione che deve essere complessiva e che deve fare riferimento a tutti i parametri contemplati dalla norma.

Influiscono su tale giudizio le concrete articolazioni dell'attività, il modo con cui essa è compiuta, l'intensità e la frequenza, la idoneità a rivolgersi ad una indeterminata clientela relativa ad un ambito territoriale (in tal senso, unitamente ad altri rilievi, Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato, non nnassimata), la capacità di sfuggire all'attività repressiva e di controllo (Sez. 6, n. 12537 del 2016, cit.) "A ben guardare dunque può accadere che siano di volta in volta acquisite e cedute piccole quantità, peraltro sulla base di un assetto organizzativo di quell'attività che consente rapidi approvvigionamenti e dunque costanti e assai ravvicinate attività di cessione ovvero modalità particolarmente accurate e insidiose di nascondimento e trasporto della sostanza, conosciute capillarmente dagli spacciatori e dalla clientela, ovvero sulla base di una struttura volta ad assicurare condizioni di massima sicurezza a chi svolge l'attività di spaccio.

Al tempo stesso può accadere che, pur in assenza di peculiari strutture, siano movimentate rilevanti quantità ovvero diverse tipologie di sostanze, volte ad assicurare il soddisfacimento di una più ampia clientela.

In nessuno di tali casi sarebbe configurabile l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, per l'evidente maggiore offensività delle relative condotte" (cosi Sez. 6, n. 12537 cit; nello stesso senso, Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, cit.).Ne deriva che se i reati-fine sono qualificati da strategie e modalità insidiose messe a punto dal sodalizio, per entrambi varrà l'esclusione del fatto di lieve entità.

Sulla base di tale quadro di riferimento, il motivo di ricorso rivela la sua strutturale genericità e manifesta infondatezza.

La Corte di appello ha chiarito come: a) non sia rilevante che gli episodi di spaccio già giudicati a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano stati ricondotti 73, comma 5, cit., attesa l'assenza da parte dei Giudici di detti reati della piena contezza del contesto entro il quale i fatti in questione; b) vi siano conversazioni intercettate da cui emergono elementi, tutti puntualmente indicati, incompatibili con la tesi difensiva e che dimostrano come i singoli fatti di spaccio non possano considerarsi di lieve entità.

A fronte di tale solida trama argomentativa, rispettosa dei principi di diritto elaborati dalla Corte di cassazione, il motivo di ricorso è fondato su generiche affermazioni, meramente assertive, del tutto scisse dalla motivazione della sentenza impugnata.

2.3. Sono inammissibili per la assoluta genericità il quinto ed il settimo motivo A fronte di una puntuale motivazione, nulla di specifico è stato dedotto.

La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

A [OSCURATO:PERSONA] è contestato di avere detenuto a fini di spaccio 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

3.1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, con una rigorosa motivazione: a) ha spiegato come il fatto per cui si procede, commesso il 22.9.2015, si inserisca in un contesto più ampio, da cui emerge la piena consapevolezza dell'imputata dell'attività illecita del marito, [OSCURATO:PERSONA], alla quale Stelo non sarebbe stata estranea;b) ha ricostruito l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e chiarito come l'imputata, che aveva ricevuto la sostanza stupefacente e quella da taglio da [OSCURATO:PERSONA], si fosse recata presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ex moglie di [OSCURATO:PERSONA], ed avesse nascosto all'interno dell'immobile la droga; c) ha argomentato sul senso e sulla portata dell'affermazione fatta da Stelo al marito- dopo aver nascosto la droga ed essere entrata all'interno dell'autovettura- "amore mio... più morta che viva" e come il contenuto del dialogo non attenga alle condizioni fisiche della donna, ma al coinvolgimento della stessa nei traffici illeciti del coniuge, circostanza, quest'ultima, comprovata, da una parte, dal fatto che, a seguito dell'ascolto della conversazione indicata da parte della polizia giudiziaria, fu eseguita una perquisizione a casa della Regoli e trovata la droga e, dall'altra, dalla circostanza che la figlia di questa inviò un snns proprio alla Stelo che, su suggerimento del marito, chiamò immediatamente la ex cognata, ricevendo conferma della presenza dei militari; d) ha aggiunto che proprio la Stelo, dopo aver compreso ciò che stava accadendo, consigliò al marito di chiamare Cavarra.

Una ricostruzione fattuale chiara, logica, priva di contraddizioni.

Il motivo è inammissibile perché, da una parte, non si confronta con la motivazione della sentenza, e, dall'altra, perché sollecita la Corte ad una ricostruzione fattuale diversa, preclusa in questa sede.

3.2. Inammissibili sono anche il secondo ed il terzo motivo, avendo la Corte spiegato con precisione che l'imputata era ben consapevole del senso e della finalità dell'attività di spaccio del marito ed indicato le molteplici ragioni per cui il fatto non può essere ricondotto alla ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

4.1. Quanto al primo motivo, relativo al giudizio di responsabilità per la partecipazione all'associazione criminale che aveva come riferimento Satornino, la Corte, con una motivazione puntuale e non manifestamente illogica, ha spiegato: a) come il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito che l'imputato spacciasse droga per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e come ai fini della configurazione del reato per cui si procede non sia richiesta la esclusività del rapporto; b) il senso e la portata dell'episodio accaduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nei giorni successivi - allorquando le Forze dell'ordine, all'insaputa di Cannata e di [OSCURATO:PERSONA], riuscirono a sottrarre alla disponibilità di costoro il chilogrammo di hashish che questi trasportavano-, chiarendo, da una parte, come dall'episodio in questione non possa trarsi, a differenza degli assunti difensivi, nessuna inferenza peculiare rispetto al rapporto tra l'imputato e Sotornino, e, dall'altra, come dai dialoghi intercettati emerga chiaramente che la perdita della sostanza stupefacente fu considerata un fatto collettivo, ancorchè imputabile a soggetti specifici che, solo per tale ragione, avrebbero dovuto ripianare il danno cagionato; c) come in tal senso assuma rilievo la obiettiva circostanza per cui, successivamente al fatto in questione, i rapporti tra il ricorrente, Midolo e Satornino ripresero nuovamente e sistematicamente; d) come l'inserimento nel sodalizio dell'imputato emerga in modo chiaro dalla conversazione intercettata il 24.4.2015, in cui il ricorrente chiese a Satornino cosa dovesse rispondere ad un ragazzo che gli aveva proposto l'acquisto di tre panetti di hashish a 330 euro l'uno, nonché da quella del successivo 6 maggio in cui lo stesso Cannata discusse con Satornino sull'attività di spaccio che il primo aveva compiuto per conto del sodalizio; Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che, da una parte, non si è confrontato con la trama argomentativa della sentenza impugnata, e, dall'altra, si è limitato a ripercorrere il significato probatorio di alcune conversazioni, a cui si è inteso attribuire un significato diverso rispetto a quello valorizzato dai Giudici di merito.

4.2. Inammissibile è anche il secondo motivo, peraltro non dedotto in appello.

Al di là del riferimento formale contenuto nel capo 18 allo specifico episodio del 27- 28 marzo 2015, il motivo di impugnazione è privo di concreto interesse, atteso che, anche se il fatto in questione fosse stato inserito e valutato solo all'interno dal capo 17), nondimeno i Giudici di merito avrebbero potuto aumentare la pena inflitta a titolo di continuazione per nove mesi di reclusione solo per l'episodio di cui al 27 marzo.

Il capo 18, per come formulato, costituisce una specificazione autonoma di quello di cui al capo 17 e vi è la prova che la Corte non abbia inflitto per due volte la stessa pena per il fatto di cui al capo 18.

4.3. Inammissibile per carenza di interesse è il terzo motivo di ricorso, avendo la Corte spiegato come il Giudice di primo grado abbia di fatto escluso per l'imputato la circostanza aggravate del carattere armato dell'associazione criminale.

4.4. Non diversamente, è inammissibile il quarto motivo di ricorso, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza con cui la Corte ha fatto riferimento non solo alla oggettiva gravità dei fatti ma anche ai precedenti penali da cui il ricorrente è gravato.

5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 12/11/2019; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, [OSCURATO:PERSONA] per quelli previsti dagli artt. 74-73 d.P.R. , nonché per detenzione illegale di armi e furto, e [OSCURATO:PERSONA] per quelli di cui agli artt. 74-73 d.P.R. cit. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolato sette motivi. 2.1.1. Con il primo si lamenta vizio di motivazione per il giudizio di responsabilità per il reato associativo. Si assume che secondo la prospettazione accusatoria l'associazione sarebbe stata composta da quattro persone ed avrebbe operato dal maggio al novembre del 2015; rileva il difensore come, tuttavia: a) da una conversazione intercettata il 19 giugno del 2015 emerga come ancora in quel momento uno dei soggetti ritenuti partecipi in realtà non lo fosse; b) il soggetto in questione sia stato poi arrestato il 9.9.2015; c) il successivo 22.9.2015 il ricorrente sia stato arrestato. Dunque, si assume, una associazione strutturalmente debole, formata sul piano soggettivo: a) almeno in una prima fase, da due soggetti- i fratelli [OSCURATO:PERSONA]- e da un fornitore, [OSCURATO:PERSONA]- poi divenuto collaboratore di giustizia - che non aveva alcuna interessenza nella divisione degli utili; b) successivamente, dal 9.9.2015 al 22.9.2015 di nuovo da sole tre persone. Sul tema della esistenza della associazione, la Corte di appello, pur sollecitata, avrebbe fornito una risposta sostanzialmente monca, essendosi limitata a valorizzare il contenuto delle dichiarazioni rese dello stesso Cavarra, che, tuttavia, avrebbe riferito di aver solo fornito droga; né sarebbero dirimenti le ulteriori circostanze valorizzate dalla Corte (prestito di denaro da parte di Cavarra a [OSCURATO:PERSONA] per pagare l'assicurazione dello scooter, accompagnamento dello stesso Cavarra ad un incontro con "malavitosi", mediazione sempre di Cavarra per dirimere i contrasto tra il ricorrente ed il fratello, l'avere avvertito sempre il [OSCURATO:PERSONA] del sequestro di stupefacente del 22.9.2015; l'episodio dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ed il comportamento tenuto nella occasione da Cavarra). 2.1.2.Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen.; l'assunto accusatorio è che Russo ed il gruppo avrebbero spacciato droga con metodo mafioso e al fine di favorire il clan mafioso, a cui Cavarra sarebbe appartenuto; l'agevolazione deriverebbe dall'avere avuto il gruppo come fornitore proprio Cavarra. In realtà, si argomenta, la scelta di [OSCURATO:PERSONA] di rifornirsi da Cavarra non sarebbe stata libera ma imposta e, quanto, al metodo mafioso, questo sarebbe attribuibile al solo Cavarra. 2.1.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione nella parte in cui la Corte non ha ricondotto i fatti alla ipotesi prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., tenuto conto che tutti i fatti per i quali sono intervenuti sequestri sono stati ricondotti dai Giudici all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. cit. La Corte avrebbe erroneamente valorizzato il contesto ambientale emergente dalla intercettazioni, le quali, tuttavia, avrebbero un contenuto conforme all'assunto difensivo ed al dato obiettivo derivante dalla quantità di droga sequestrata.2.1.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità penale per i reati contestati ai capi 2-12 nella parte in cui non sono stati ricondotti all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. 2.1.5. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena. 2.1.6. Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione quanto al ritenuto carattere armato dell'associazione; non sarebbe stato dimostrato che le armi fossero a disposizione del gruppo. 2.1.7. Con il settimo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per i reati contestati ai capi 9-30 (detenzione illegale di armi e furto) Non sarebbe stato chiarito nemmeno se le armi fossero funzionanti. 2.2. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], sono stati dedotti tre motivi. 2.2.1 Con il primo si lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità per il capo 8), in cui si contesta all'imputata di avere detenuto illecitamente il 22.9.2015 cinque grammi di cocaina. Si assume che la Corte avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza sulla base di altri segmenti di condotta relativi ad altri fatti contestati ad [OSCURATO:PERSONA] ma non alla ricorrente e la cui portata è stata invece utilizzata per accertare il fatto in concreto contestato. In particolare, la Corte avrebbe valorizzato il contenuto di una conversazione del 12.8.2015 il cui significato sarebbe stato mal valutato e soprattutto posto erroneamente in connessione con altra conversazione del 13 settembre, nonché un messaggio ed una telefonata inviati alla imputata dalla di lei nipote che avrebbero permesso di sapere della perquisizione in corso: si tratterebbe di elementi indiziari non decisivi. 2.2.2. Con il secondo ed il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. ed alla mancata riconduzione del fatto alla ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990 , riconosciuta invece ad [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente. 3.Ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi 3.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità penale per la partecipazione al reato associativo (capo 16- si tratta di una diversa associazione criminale rispetto a quella contestata ad [OSCURATO:PERSONA]). Si assume che, diversamente dalla impostazione accusatoria fondata su forzature interpretative, Cannata non avrebbe avuto nessun rapporto fidelizzato con il referente del gruppo - tale Satornino, che non avrebbe avuto nessuna stima dell'imputato-, ma sarebbe stato un semplice acquirente di droga in ragione di un rapporto nemmeno esclusivo. Si valorizza l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui Cannata ed altro soggetto avevano ricevuto per rivenderlo un panetto di un chilo di hashish da Satornino e si evidenzia come proprio da detto episodio emergerebbe, diversamente da quanto ritenuto dai Giudici d'appello, l'assenza di comunione tra i soggetti e la diffidenza e sospetti che caratterizzavano i reciproci rapporti. Secondo il ricorrente, Cannata sarebbe stato solo un acquirente che aveva avuto un rapporto stabile con Satornino che in realtà impose ai due soggetti di sopportare il peso economico della perdita, pena sospensione della fornitura. 3.2.Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta continuazione tra i reati (capi 16-17-18). Si sostiene che il capo 18 (detenzione illecita di droga, commessa in Palermo e Siracusa il 27-28 marzo 2015) dovrebbe considerarsi assorbito in quello sub 17) (detenzione di droga in Siracusa da gennaio a dicembre 2015), così come peraltro fatto per altri imputati. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto carattere armato dell'associazione. La partecipazione del Cannata sarebbe stata accertata fino al mese di maggio 2015 e solo nel dicembre dello stesso anno sarebbe emersa la disponibilità di armi da parte di Satornino. La Corte avrebbe sì ritenuto che il primo Giudice avesse escluso l'aggravante per l'imputato sulla base del mancato aumento di pena, ma non avrebbe preso posizione specifica sul tema, così realizzando un contrasto tra dispositivo e sentenza. 3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, valorizzando anche le dichiarazioni ammissive rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] - che ha riferito di avere costituito un gruppo dedito al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, del quale erano partecipi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-, ha spiegato come dette dichiarazioni trovino riscontro in una serie di elementi di prova significativi, puntualmente descritti (pagg. 17 e ss.), confermativi della esistenza di una struttura organizzata fondata sulla partecipazione consapevole di alcuni soggetti, nell'ambito della quale lo stesso Cavarra, diversamente dagli assunti difensivi, assumeva non il solo ruolo di fornitore di droga, ma di riferimento costante e riconosciuto per gli altri nell'ambito di un'azione criminale, continua, diffusa, condivisa. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi l'imputato limitato a riproporre anche testualmente le stesse argomentazioni sottoposte alla Corte di appello e da questa valutate correttamente. 2.2. Inammissibili sono anche il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo. La Corte di appello, quanto al secondo ed al sesto motivo, ha spiegato come: a) [OSCURATO:PERSONA] fosse ben consapevole di essersi associato con un soggetto, Cavarra, appartenente al clan mafioso "[OSCURATO:PERSONA]"; b) l'attività criminale del gruppo favorisse il sodalizio mafioso; c) nell'attività di spaccio fossero usati metodi violenti tipicamente mafiosi per il recupero dei crediti maturati (episodio dell'aggressione di Cavarra ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di Falco, all'esito del quale lo stesso Cavaprra non avrebbe esitato a chiedere a [OSCURATO:PERSONA] di "tirare fuori le armi"; c) la prova della circostanza aggravate del carattere armato del gruppo sia stata raggiunta attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riscontrate dal contenuto chiaro e non contestato di alcune conversazioni intercettate (pag. 23 sentenza impugnata). Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente, che non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato. Anche il terzo motivo, relativo alla mancata riconduzione dei fatti associativi all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, ed il quarto, riguardante il mancato riconoscimento della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per i fatti contestati alle imputazioni 2) - 12), sono inammissibili (nell'atto di appello si faceva peraltro riferimento ai capi 2- 7) . L'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990 fa riferimento all'associazione costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73; si tratta di una fattispecie autonoma di reato - e non di una mera attenuante della fattispecie maggiore (Sez. U, 34475 del 23/6/2011, Valastro, Rv. 250352) - caratterizzata dal fatto che l'accordo criminoso stabile e l'organizzazione devono essere funzionali solo alla commissione di fatti che non oltrepassino la soglia della lieve entità. Ciò che è necessario è che la struttura della associazione riveli l'esclusione da parte dei partecipi della volontà di non commettere fatti che oltrepassino la soglia di cui all'art. 73 comma 5 ed in tal senso sono rivelatrici le modalità con cui l'azione criminosa si compie in concreto: la fattispecie in esame non può essere configurata in tutti i casi in cui non si raggiunga la prova che il programma criminoso, per come ideato, progettato, realizzato nella sua concreta dinamica operativa avesse ad oggetto solo fatti di lieve entità.5/( Si è evidenziato come "in presenza di profili strutturali ridotti e di fatti di detenzione, approvvigionamento e spaccio tutti compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità, ben potrà attribuirsi tale qualificazione anche all'associazione, a prescindere da una più approfondita verifica del momento genetico e della concreta esclusione a livello programmatico di azioni di maggiore rilievo, mentre in presenza di fatti eccedenti quella soglia, tanto più se coinvolgenti soggetti che abbiano la possibilità di influire sulle determinazioni operative del sodalizio, potrà ragionevolmente presumersi che l'associazione non avesse escluso ma anzi avesse concepito la realizzazione di fatti non di lieve entità, il che varrà a qualificare corrispondentemente il sodalizio, in assenza di prova contraria, da parte di chi abbia interesse, in ordine ad una diversa base progettuale e programmatica e in ordine all'estemporaneità di un'azione di maggior rilievo" (così testualmente Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv. 267267; nello stesso senso, Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708). Dunque, al fine di verificare se sussista la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, è necessario innanzitutto accertare che i singoli fatti reato siano di lieve entità, secondo i parametri descritti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; è cioè necessario riferirsi ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione ovvero alla quantità e qualità delle sostanze. Si tratta di una valutazione che deve essere complessiva e che deve fare riferimento a tutti i parametri contemplati dalla norma. Influiscono su tale giudizio le concrete articolazioni dell'attività, il modo con cui essa è compiuta, l'intensità e la frequenza, la idoneità a rivolgersi ad una indeterminata clientela relativa ad un ambito territoriale (in tal senso, unitamente ad altri rilievi, Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato, non nnassimata), la capacità di sfuggire all'attività repressiva e di controllo (Sez. 6, n. 12537 del 2016, cit.) "A ben guardare dunque può accadere che siano di volta in volta acquisite e cedute piccole quantità, peraltro sulla base di un assetto organizzativo di quell'attività che consente rapidi approvvigionamenti e dunque costanti e assai ravvicinate attività di cessione ovvero modalità particolarmente accurate e insidiose di nascondimento e trasporto della sostanza, conosciute capillarmente dagli spacciatori e dalla clientela, ovvero sulla base di una struttura volta ad assicurare condizioni di massima sicurezza a chi svolge l'attività di spaccio. Al tempo stesso può accadere che, pur in assenza di peculiari strutture, siano movimentate rilevanti quantità ovvero diverse tipologie di sostanze, volte ad assicurare il soddisfacimento di una più ampia clientela. In nessuno di tali casi sarebbe configurabile l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, per l'evidente maggiore offensività delle relative condotte" (cosi Sez. 6, n. 12537 cit; nello stesso senso, Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, cit.).Ne deriva che se i reati-fine sono qualificati da strategie e modalità insidiose messe a punto dal sodalizio, per entrambi varrà l'esclusione del fatto di lieve entità. Sulla base di tale quadro di riferimento, il motivo di ricorso rivela la sua strutturale genericità e manifesta infondatezza. La Corte di appello ha chiarito come: a) non sia rilevante che gli episodi di spaccio già giudicati a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano stati ricondotti 73, comma 5, cit., attesa l'assenza da parte dei Giudici di detti reati della piena contezza del contesto entro il quale i fatti in questione; b) vi siano conversazioni intercettate da cui emergono elementi, tutti puntualmente indicati, incompatibili con la tesi difensiva e che dimostrano come i singoli fatti di spaccio non possano considerarsi di lieve entità. A fronte di tale solida trama argomentativa, rispettosa dei principi di diritto elaborati dalla Corte di cassazione, il motivo di ricorso è fondato su generiche affermazioni, meramente assertive, del tutto scisse dalla motivazione della sentenza impugnata. 2.3. Sono inammissibili per la assoluta genericità il quinto ed il settimo motivo A fronte di una puntuale motivazione, nulla di specifico è stato dedotto. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. A [OSCURATO:PERSONA] è contestato di avere detenuto a fini di spaccio 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 3.1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, con una rigorosa motivazione: a) ha spiegato come il fatto per cui si procede, commesso il 22.9.2015, si inserisca in un contesto più ampio, da cui emerge la piena consapevolezza dell'imputata dell'attività illecita del marito, [OSCURATO:PERSONA], alla quale Stelo non sarebbe stata estranea;b) ha ricostruito l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e chiarito come l'imputata, che aveva ricevuto la sostanza stupefacente e quella da taglio da [OSCURATO:PERSONA], si fosse recata presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ex moglie di [OSCURATO:PERSONA], ed avesse nascosto all'interno dell'immobile la droga; c) ha argomentato sul senso e sulla portata dell'affermazione fatta da Stelo al marito- dopo aver nascosto la droga ed essere entrata all'interno dell'autovettura- "amore mio... più morta che viva" e come il contenuto del dialogo non attenga alle condizioni fisiche della donna, ma al coinvolgimento della stessa nei traffici illeciti del coniuge, circostanza, quest'ultima, comprovata, da una parte, dal fatto che, a seguito dell'ascolto della conversazione indicata da parte della polizia giudiziaria, fu eseguita una perquisizione a casa della Regoli e trovata la droga e, dall'altra, dalla circostanza che la figlia di questa inviò un snns proprio alla Stelo che, su suggerimento del marito, chiamò immediatamente la ex cognata, ricevendo conferma della presenza dei militari; d) ha aggiunto che proprio la Stelo, dopo aver compreso ciò che stava accadendo, consigliò al marito di chiamare Cavarra. Una ricostruzione fattuale chiara, logica, priva di contraddizioni. Il motivo è inammissibile perché, da una parte, non si confronta con la motivazione della sentenza, e, dall'altra, perché sollecita la Corte ad una ricostruzione fattuale diversa, preclusa in questa sede. 3.2. Inammissibili sono anche il secondo ed il terzo motivo, avendo la Corte spiegato con precisione che l'imputata era ben consapevole del senso e della finalità dell'attività di spaccio del marito ed indicato le molteplici ragioni per cui il fatto non può essere ricondotto alla ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1. Quanto al primo motivo, relativo al giudizio di responsabilità per la partecipazione all'associazione criminale che aveva come riferimento Satornino, la Corte, con una motivazione puntuale e non manifestamente illogica, ha spiegato: a) come il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito che l'imputato spacciasse droga per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e come ai fini della configurazione del reato per cui si procede non sia richiesta la esclusività del rapporto; b) il senso e la portata dell'episodio accaduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nei giorni successivi - allorquando le Forze dell'ordine, all'insaputa di Cannata e di [OSCURATO:PERSONA], riuscirono a sottrarre alla disponibilità di costoro il chilogrammo di hashish che questi trasportavano-, chiarendo, da una parte, come dall'episodio in questione non possa trarsi, a differenza degli assunti difensivi, nessuna inferenza peculiare rispetto al rapporto tra l'imputato e Sotornino, e, dall'altra, come dai dialoghi intercettati emerga chiaramente che la perdita della sostanza stupefacente fu considerata un fatto collettivo, ancorchè imputabile a soggetti specifici che, solo per tale ragione, avrebbero dovuto ripianare il danno cagionato; c) come in tal senso assuma rilievo la obiettiva circostanza per cui, successivamente al fatto in questione, i rapporti tra il ricorrente, Midolo e Satornino ripresero nuovamente e sistematicamente; d) come l'inserimento nel sodalizio dell'imputato emerga in modo chiaro dalla conversazione intercettata il 24.4.2015, in cui il ricorrente chiese a Satornino cosa dovesse rispondere ad un ragazzo che gli aveva proposto l'acquisto di tre panetti di hashish a 330 euro l'uno, nonché da quella del successivo 6 maggio in cui lo stesso Cannata discusse con Satornino sull'attività di spaccio che il primo aveva compiuto per conto del sodalizio; Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che, da una parte, non si è confrontato con la trama argomentativa della sentenza impugnata, e, dall'altra, si è limitato a ripercorrere il significato probatorio di alcune conversazioni, a cui si è inteso attribuire un significato diverso rispetto a quello valorizzato dai Giudici di merito. 4.2. Inammissibile è anche il secondo motivo, peraltro non dedotto in appello. Al di là del riferimento formale contenuto nel capo 18 allo specifico episodio del 27- 28 marzo 2015, il motivo di impugnazione è privo di concreto interesse, atteso che, anche se il fatto in questione fosse stato inserito e valutato solo all'interno dal capo 17), nondimeno i Giudici di merito avrebbero potuto aumentare la pena inflitta a titolo di continuazione per nove mesi di reclusione solo per l'episodio di cui al 27 marzo. Il capo 18, per come formulato, costituisce una specificazione autonoma di quello di cui al capo 17 e vi è la prova che la Corte non abbia inflitto per due volte la stessa pena per il fatto di cui al capo 18. 4.3. Inammissibile per carenza di interesse è il terzo motivo di ricorso, avendo la Corte spiegato come il Giudice di primo grado abbia di fatto escluso per l'imputato la circostanza aggravate del carattere armato dell'associazione criminale. 4.4. Non diversamente, è inammissibile il quarto motivo di ricorso, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza con cui la Corte ha fatto riferimento non solo alla oggettiva gravità dei fatti ma anche ai precedenti penali da cui il ricorrente è gravato. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Sentenza Cassazione n. 46077/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris