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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31217/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa declaratoria di non punibilità per maturata prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 55, comma 9, primo periodo, del d.lgs. n. 231 del 2007, è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo; che, infatti: a) tale reato, aggravato, come nella specie, dalla recidiva specifica infraquinquennale, si prescrive, ai sensi art. 157, primo e secondo comma, cod. pen., in sette anni e sei mesi (cinque anni, massimo della pena edittale, più la metà, ai sensi del secondo comma dell'art. 157 cod. pen., per l'aggravante a effetto speciale della recidiva specifica e infraquinquennale); b) essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione, il suddetto tempo necessario a prescrivere di sette anni e sei mesi deve essere aumentato, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., nel caso di specie di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen., della metà, cioè di tre anni e nove mesi, con la conseguenza che il tempo complessivo necessario a prescrivere è di undici anni e tre mesi; che, di conseguenza, l'attribuito reato di cui all'art. 55, comma 9, primo periodo, del d.lgs. n. 231 del 2007, essendo stato consumato il 28/09/2015, non è a tutt'oggi ancora prescritto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa declaratoria di non punibilità per maturata prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 55, comma 9, primo periodo, del d.lgs. n. 231 del 2007, è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo; che, infatti: a) tale reato, aggravato, come nella specie, dalla recidiva specifica infraquinquennale, si prescrive, ai sensi art. 157, primo e secondo comma, cod. pen., in sette anni e sei mesi (cinque anni, massimo della pena edittale, più la metà, ai sensi del secondo comma dell'art. 157 cod. pen., per l'aggravante a effetto speciale della recidiva specifica e infraquinquennale); b) essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione, il suddetto tempo necessario a prescrivere di sette anni e sei mesi deve essere aumentato, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., nel caso di specie di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen., della metà, cioè di tre anni e nove mesi, con la conseguenza che il tempo complessivo necessario a prescrivere è di undici anni e tre mesi; che, di conseguenza, l'attribuito reato di cui all'art. 55, comma 9, primo periodo, del d.lgs. n. 231 del 2007, essendo stato consumato il 28/09/2015, non è a tutt'oggi ancora prescritto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio
Sentenza Cassazione n. 31217/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris