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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06227/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18756-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 525/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2022 R.G.N. 1769/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto Lavoro privato R.G.N.18756/2022 Cron.

Rep.

Ud04/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della [OSCURATO:PERSONA].

Coop. [OSCURATO:PERSONA], convennero innanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la sussistenza di un’interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto e, pertanto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dall’inizio rispettivo delle prestazioni rese in favore della [OSCURATO:PERSONA].

A sostegno dedussero di avere lavorato -dal 1° gennaio 2011 il [OSCURATO:PERSONA] e dal 1° luglio 2014 il [OSCURATO:PERSONA] - svolgendo mansioni di portineria, ricezione posta, centralino in uno stabile di proprietà della I.C.B.P.I. -[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sede della stessa; che il rapporto era poi proseguito ex art. 2112 c.c. con l’acquisizione della I.C.B.P.I. da parte della [OSCURATO:PERSONA]; di avere svolto mansioni ulteriori rispetto a quelle di mera portineria pattuite con la Sicuritalia, vale a dire mansioni di addetti al centralino e al ritiro della corrispondenza, anche in sostituzione di dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], con utilizzo promiscuo rispetto a questi ultimi e senza un contratto di appalto fra le due società da cui fosse possibile verificare il titolo che legittimava la [OSCURATO:PERSONA] all’utilizzazione dei ricorrenti.

Instaurato il contraddittorio, il Tribunale adito rigettò il ricorso.

2. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha così disposto: “In totale accoglimento dell’appello ed in totale riforma della gravata sentenza, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sin dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] per [OSCURATO:PERSONA] e sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] per [OSCURATO:PERSONA], tuttora in essere in mancanza di un atto idoneo a risolverlo, con diritto degli appellanti alla riammissione in servizio e all’inquadramento nella 2° area -1° livello retributivo del CCNL Credito; condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a corrispondere agli appellanti le ordinarie retribuzioni sulla base di € 1.987,28 lordi mensili, a partire dal 27.3.2019”; il tutto con spese di soccombenza del doppio grado.

2.1. In estrema sintesi, la Corte ha ritenuto dimostrato che i ricorrenti svolgessero attività di “portierato, ritiro corrispondenza, centralino, le ultime due quotidianamente (benché per una parte soltanto della giornata) anche in favore della [OSCURATO:PERSONA] e (quanto alle ultime due attività) in sostituzione dei dipendenti di questa” e che l’appellata fosse “cessionaria del ramo di azienda della I.C.B.P.I. relativo alle attività nel cui interesse operavano gli odierni appellanti”.

Secondo la Corte “i testi hanno ampiamente confermato, fra l’altro, che i due portieri ricevevano direttive tramite la mail dedicata anche da dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], come Piermattei; e che nei giorni e negli orari di assenza dei centralinisti e degli addetti al ritiro della posta della appellata questi erano sostituiti dagli appellanti; tale attività non era affatto discontinua, bensì regolare, benché non prevalente rispetto all’altra”.

2.2. Valutando complessivamente le emergenze istruttorie, anche documentali, la Corte ha considerato che “l’assenza totale di contratti fra il datore formale e l’utilizzatore almeno parziale dell’attività dei due appellanti, disciplinanti la situazione negli anni precedenti al 2018, unitamente alla prova che gli appellanti hanno svolto attività nell’interesse dell’appellata ed anche ad integrazione dell’organico di questa, impedisce di considerare lecita l’utilizzazione di questi ultimi; precisandosi che tale utilizzazione è avvenuta inizialmente da parte della I.C.P.B.I. che poi (in un tempo imprecisato) ha dato origine (anche) alla [OSCURATO:PERSONA] che ha assorbito proprio i dipendenti di questa addetti alla gestione e alla funzionalità dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] e che ha continuato ad utilizzare i due appellanti”.

Ha aggiunto che ciò determinava “l’irrilevanza di ogni ulteriore accertamento sulla ricorrenza di quegli indici” utilizzati dalla giurisprudenza per distinguere l’appalto genuino da quello dissimulante la mera intermediazione di manodopera, in mancanza di un appalto di cui fosse dimostrata l’esistenza e il contenuto.

“Né è di ostacolo la circostanza - argomenta la Corte - che i lavoratori possano avere espletato attività altresì nell’interesse di altre società aventi sede nell’immobile (inclusa, in ipotesi, la stessa Depobank): la sussistenza (eventuale, indimostrata) di più soggetti che utilizzavano contemporaneamente le prestazioni del medesimo dipendente avrebbe quale conseguenza unicamente che gli stessi sarebbero tenuti in solido alle obbligazioni nascenti dal rapporto, potendo i lavoratori-creditori rivolgersi, pertanto, a uno di tali soggetti datoriali per l’intero”.

2.3. La Corte territoriale ha concluso che: “gli appellanti devono pertanto considerarsi alle dipendenze dell’utilizzatore [OSCURATO:PERSONA] sin dall’inizio del rispettivo rapporto; con diritto degli appellanti alla riammissione in servizio e all’inquadramentonella 2° area - 1° livello retributivo del CCNL Credito, livello non specificamente contestato e congruo rispetto alle mansioni svolte come confermate dai testi escussi in primo grado; l’appellata va invece condannata a corrispondere loro le ordinarie retribuzioni sulla base di € 1.987,28 lordi mensili, a partire dal 27.3.2019”, ossia dalla data del deposito del ricorso introduttivo.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con otto motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati.

La società ha anche comunicato memoria.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso - che possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente, precisando che i primi quattro sono proposti in via principale e gli altri in via subordinata –non possono trovare accoglimento.

1.1. Con il primo motivo, “(formulato ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., con riferimento sia all’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 che all’art. 2094 c.c., per aver la Corte d’Appello fatto gravare su [OSCURATO:PERSONA] un onere probatorio che gravava, invece, sui sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”.

Il motivo è inammissibile in quanto denuncia impropriamente la violazione dell’art. 2697 c.c., che è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass.n. 26769/2018; in conformità, più di recente, Cass. n. 26739/2024); nella specie parte ricorrente critica in sostanza l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa l’esistenza di prestazioni di lavoro con i caratteri della subordinazione da parte di soggetto che non aveva dimostrato di avere titolo per beneficiarne, opponendo una diversa valutazione.

1.2. Con il secondo motivo, “(formulato ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), si deduce la violazione dei parametri per l’individuazione di un appalto illecito/rapporto di lavoro subordinato in capo a [OSCURATO:PERSONA]”.

La censura non è condivisibile in quanto solo formalmente denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, commi 1 e 3bis, D.Lgs. n. 276/2003 e/o dell’art. 2094 c.p.c.”, ma essenzialmente viene a contestare apprezzamenti di merito relativi all’accertamento di prestazioni dilavoro subordinato tra i lavoratori e chi ha concretamente beneficiato delle medesime, senza che risultasse altro titolo che legittimasse tale utilizzo.

Ciò la Corte territoriale ha fatto in dichiarata osservanza con quanto affermato da Cass. n. 29889/2019, secondo cui “il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate”, per cui “è onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)”.

1.3. Il terzo motivo, formulato ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., deduce “il travisamento delle risultanze processuali relativamente a fatti ritenuti decisivi dalla Corte d’Appello, con conseguente contraddittorietà tra i dati esistenti in atti e quelli presi in considerazione dalla Corte d’Appello, il cui ragionamento risulta pertanto viziato”; con il motivo successivo, “(formulato ex art. 360, primo comma, n. 5 e 3 c.p.c.), si deduce il travisamento delle risultanze processuali con riferimento a un fatto ritenuto non decisivo dalla Corte d’Appello, ma che decisivo invece era sotto il profilo del riconoscimento in capo a(lla sola) [OSCURATO:PERSONA] della titolarità dei rapporti di lavoro ex art. 29, commi 1 e 3bis, D.lgs. n. 276/2003 e/o art. 2094 c.c.”.

Le doglianze sono da respingere in quanto deducono “il travisamento delle risultanze processuali” al di fuori dei limiti recentemente posti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5792 del 2024.

Con la pronuncia si è oramai chiarito che: “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale”.

Concorso dei presupposti di legge che, per quanto riguarda il vizio di cui al n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., ricorre esclusivamente, per il tramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo di motivazione, nella quadruplice nota declinazione che le stesse Sezioni Unite più volte ne hanno dato: la “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico” e la “motivazione apparente”; il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr., tra le altre, Cass. Sez.

Un. n. 22232/2016; v. pure Cass. Sez.

Un. n. 16599/2016); nella specie neanche viene prospettato con le censure in esame un error in procedendo tale da determinare la radicale nullità della sentenza.

Circa i presupposti di legge per evocare il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., essisono stati definiti nei ristretti limiti posti da Cass. Sez.

Un. nn. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui: l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie non viene efficacemente dimostrato che i giudici d’appello abbiano trascurato un fatto storico che ha dato origine alla controversia, avente caratura decisiva tale da determinare con prognosi di certezza e non di mera probabilità un esito diverso della lite, ma piuttosto si critica il risultato valutativo complessivamente operato da quei giudici sulle “risultanze processuali”, pretendendo un sindacato estraneo al giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

Un. n. 5792/2024 cit. ha evidenziato che, “se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, […], rendendo pervio l’articolo 115 c.p.c. ben oltre il significato che ad esso è riconosciuto (cfr. Cass.

SS.UU. n. 20867 del 2020), il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull’intero compendio delle «carte» processuali, sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l’assetto ante riforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più”, assegnando “alla Corte di cassazione il potere di rifare daccapo il giudizio di merito”.

1.4. Il quinto motivo denuncia, in via subordinata rispetto ai precedenti, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 3bis, D.lgs. per aver la Corte d’Appello dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [OSCURATO:PERSONA] e i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con effetto retroattivo dalla data di inizio del rapporto, anziché dalla data del deposito del ricorso ex art.414 c.p.c.”.

Il motivo va respinto, in quanto formulato sull’assunto dell’esistenza di un appalto, che è stato invece escluso dalla Corte territoriale la quale ha piuttosto ritenuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine per l’utilizzo di prestazioni lavorative aventi tali connotati al di fuori delle ipotesi legislative che consentissero una lecita intermediazione.

1.5. In via ulteriormente subordinata, il sesto mezzo deduce “la nullità parziale della sentenza per manifesta contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte d’Appello dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] dal 1° gennaio 2011 pur avendo accertato che [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a beneficiare delle sue prestazioni solo dal 1° gennaio 2013”.

Il motivo è infondato, atteso che non tiene conto che la sentenza impugnata ha comunque ritenuto che l’odierna ricorrente sia stata “cessionaria del ramo di azienda della I.C.B.P.I.”, con conseguente successione nella titolarità attiva e passiva nei rapporti di lavoro in essere con la cedente.

1.6. “Con il settimo motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2103 c.c. per aver la Corte d’Appello erroneamente ritenuto incontestato il rivendicato livello di inquadramento ed in ogni caso per aver omesso il procedimento trifasico necessario per determinare il corretto inquadramento di un lavoratore”.

Il motivo non è accoglibile.

Da un lato, si contesta l’operatività del principio di non contestazione di competenza del giudice del merito.

Invero, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (tra molte, Cass. n. 3680 del 2019 e Cass. n. 3126 del 2019; più di recente: Cass. n. 7997 del 2025); poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, ne deriva che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione risulta sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (da ultimo, Cass. n. 8175 del 2025; in conformità: Cass. n. 7597 del 2025; Cass. n. 6638 del 2025; in precedenza v.

Cass. n. 27490 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007); presupposti, nella specie, affatto ravvisabili.

Per altro verso, si denuncia la violazione dell’art. 2103 c.c. nella parte in cui disciplina il conseguimento di un superiore inquadramento in virtù dell’espletamento di fatto di mansioni superiori rispetto a quelle stabilite dal formale inquadramento attribuito dal datore di lavoro, mentre nella specie si tratta dell’originario inquadramento cui aveva diritto il lavoratore sin dalla costituzione del rapporto di lavoro sulla base delle mansioni concretamente accertate dal giudice.

1.7. “Con l’ottavo motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29, comma 3bis e 27, comma 2, D.lgs. n. 276/2003 per aver la Corte d’Appello condannato Nexi al pagamento della retribuzione in favore dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla data della domanda anziché dalla data della sentenza (e successiva messa in mora) ed in ogni caso per non aver considerato che i pagamenti effettuati a titolo retributivo dal datore di lavoro formale valgono a liberare [OSCURATO:PERSONA] dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma”.

L’ultima censura è inammissibile per il suo carattere di novità.

Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica -che implichi come nella specie accertamenti di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 34469/2019), di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. Sez.

Un n. 2399/2014; Cass. n. 2730/2012; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 25546/2006; Cass.n. 3664/2006; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 32084/2019; Cass.n. 20694/2018; Cass. n. 27568/2017).

Oneri che parte ricorrente, con la doglianza in esame, non adempie.

2. Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 4315/2020).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi.

Ai sensi dell’art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18756-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 525/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2022 R.G.N. 1769/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto Lavoro privato R.G.N.18756/2022 Cron. Rep. Ud04/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]. Coop. [OSCURATO:PERSONA], convennero innanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la sussistenza di un’interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto e, pertanto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dall’inizio rispettivo delle prestazioni rese in favore della [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno dedussero di avere lavorato -dal 1° gennaio 2011 il [OSCURATO:PERSONA] e dal 1° luglio 2014 il [OSCURATO:PERSONA] - svolgendo mansioni di portineria, ricezione posta, centralino in uno stabile di proprietà della I.C.B.P.I. -[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sede della stessa; che il rapporto era poi proseguito ex art. 2112 c.c. con l’acquisizione della I.C.B.P.I. da parte della [OSCURATO:PERSONA]; di avere svolto mansioni ulteriori rispetto a quelle di mera portineria pattuite con la Sicuritalia, vale a dire mansioni di addetti al centralino e al ritiro della corrispondenza, anche in sostituzione di dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], con utilizzo promiscuo rispetto a questi ultimi e senza un contratto di appalto fra le due società da cui fosse possibile verificare il titolo che legittimava la [OSCURATO:PERSONA] all’utilizzazione dei ricorrenti. Instaurato il contraddittorio, il Tribunale adito rigettò il ricorso. 2. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha così disposto: “In totale accoglimento dell’appello ed in totale riforma della gravata sentenza, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sin dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] per [OSCURATO:PERSONA] e sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] per [OSCURATO:PERSONA], tuttora in essere in mancanza di un atto idoneo a risolverlo, con diritto degli appellanti alla riammissione in servizio e all’inquadramento nella 2° area -1° livello retributivo del CCNL Credito; condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a corrispondere agli appellanti le ordinarie retribuzioni sulla base di € 1.987,28 lordi mensili, a partire dal 27.3.2019”; il tutto con spese di soccombenza del doppio grado. 2.1. In estrema sintesi, la Corte ha ritenuto dimostrato che i ricorrenti svolgessero attività di “portierato, ritiro corrispondenza, centralino, le ultime due quotidianamente (benché per una parte soltanto della giornata) anche in favore della [OSCURATO:PERSONA] e (quanto alle ultime due attività) in sostituzione dei dipendenti di questa” e che l’appellata fosse “cessionaria del ramo di azienda della I.C.B.P.I. relativo alle attività nel cui interesse operavano gli odierni appellanti”. Secondo la Corte “i testi hanno ampiamente confermato, fra l’altro, che i due portieri ricevevano direttive tramite la mail dedicata anche da dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], come Piermattei; e che nei giorni e negli orari di assenza dei centralinisti e degli addetti al ritiro della posta della appellata questi erano sostituiti dagli appellanti; tale attività non era affatto discontinua, bensì regolare, benché non prevalente rispetto all’altra”. 2.2. Valutando complessivamente le emergenze istruttorie, anche documentali, la Corte ha considerato che “l’assenza totale di contratti fra il datore formale e l’utilizzatore almeno parziale dell’attività dei due appellanti, disciplinanti la situazione negli anni precedenti al 2018, unitamente alla prova che gli appellanti hanno svolto attività nell’interesse dell’appellata ed anche ad integrazione dell’organico di questa, impedisce di considerare lecita l’utilizzazione di questi ultimi; precisandosi che tale utilizzazione è avvenuta inizialmente da parte della I.C.P.B.I. che poi (in un tempo imprecisato) ha dato origine (anche) alla [OSCURATO:PERSONA] che ha assorbito proprio i dipendenti di questa addetti alla gestione e alla funzionalità dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] e che ha continuato ad utilizzare i due appellanti”. Ha aggiunto che ciò determinava “l’irrilevanza di ogni ulteriore accertamento sulla ricorrenza di quegli indici” utilizzati dalla giurisprudenza per distinguere l’appalto genuino da quello dissimulante la mera intermediazione di manodopera, in mancanza di un appalto di cui fosse dimostrata l’esistenza e il contenuto. “Né è di ostacolo la circostanza - argomenta la Corte - che i lavoratori possano avere espletato attività altresì nell’interesse di altre società aventi sede nell’immobile (inclusa, in ipotesi, la stessa Depobank): la sussistenza (eventuale, indimostrata) di più soggetti che utilizzavano contemporaneamente le prestazioni del medesimo dipendente avrebbe quale conseguenza unicamente che gli stessi sarebbero tenuti in solido alle obbligazioni nascenti dal rapporto, potendo i lavoratori-creditori rivolgersi, pertanto, a uno di tali soggetti datoriali per l’intero”. 2.3. La Corte territoriale ha concluso che: “gli appellanti devono pertanto considerarsi alle dipendenze dell’utilizzatore [OSCURATO:PERSONA] sin dall’inizio del rispettivo rapporto; con diritto degli appellanti alla riammissione in servizio e all’inquadramentonella 2° area - 1° livello retributivo del CCNL Credito, livello non specificamente contestato e congruo rispetto alle mansioni svolte come confermate dai testi escussi in primo grado; l’appellata va invece condannata a corrispondere loro le ordinarie retribuzioni sulla base di € 1.987,28 lordi mensili, a partire dal 27.3.2019”, ossia dalla data del deposito del ricorso introduttivo. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con otto motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati. La società ha anche comunicato memoria. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso - che possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente, precisando che i primi quattro sono proposti in via principale e gli altri in via subordinata –non possono trovare accoglimento. 1.1. Con il primo motivo, “(formulato ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., con riferimento sia all’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 che all’art. 2094 c.c., per aver la Corte d’Appello fatto gravare su [OSCURATO:PERSONA] un onere probatorio che gravava, invece, sui sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. Il motivo è inammissibile in quanto denuncia impropriamente la violazione dell’art. 2697 c.c., che è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass.n. 26769/2018; in conformità, più di recente, Cass. n. 26739/2024); nella specie parte ricorrente critica in sostanza l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa l’esistenza di prestazioni di lavoro con i caratteri della subordinazione da parte di soggetto che non aveva dimostrato di avere titolo per beneficiarne, opponendo una diversa valutazione. 1.2. Con il secondo motivo, “(formulato ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), si deduce la violazione dei parametri per l’individuazione di un appalto illecito/rapporto di lavoro subordinato in capo a [OSCURATO:PERSONA]”. La censura non è condivisibile in quanto solo formalmente denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, commi 1 e 3bis, D.Lgs. n. 276/2003 e/o dell’art. 2094 c.p.c.”, ma essenzialmente viene a contestare apprezzamenti di merito relativi all’accertamento di prestazioni dilavoro subordinato tra i lavoratori e chi ha concretamente beneficiato delle medesime, senza che risultasse altro titolo che legittimasse tale utilizzo. Ciò la Corte territoriale ha fatto in dichiarata osservanza con quanto affermato da Cass. n. 29889/2019, secondo cui “il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate”, per cui “è onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)”. 1.3. Il terzo motivo, formulato ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., deduce “il travisamento delle risultanze processuali relativamente a fatti ritenuti decisivi dalla Corte d’Appello, con conseguente contraddittorietà tra i dati esistenti in atti e quelli presi in considerazione dalla Corte d’Appello, il cui ragionamento risulta pertanto viziato”; con il motivo successivo, “(formulato ex art. 360, primo comma, n. 5 e 3 c.p.c.), si deduce il travisamento delle risultanze processuali con riferimento a un fatto ritenuto non decisivo dalla Corte d’Appello, ma che decisivo invece era sotto il profilo del riconoscimento in capo a(lla sola) [OSCURATO:PERSONA] della titolarità dei rapporti di lavoro ex art. 29, commi 1 e 3bis, D.lgs. n. 276/2003 e/o art. 2094 c.c.”. Le doglianze sono da respingere in quanto deducono “il travisamento delle risultanze processuali” al di fuori dei limiti recentemente posti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5792 del 2024. Con la pronuncia si è oramai chiarito che: “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale”. Concorso dei presupposti di legge che, per quanto riguarda il vizio di cui al n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., ricorre esclusivamente, per il tramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo di motivazione, nella quadruplice nota declinazione che le stesse Sezioni Unite più volte ne hanno dato: la “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico” e la “motivazione apparente”; il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016; v. pure Cass. Sez. Un. n. 16599/2016); nella specie neanche viene prospettato con le censure in esame un error in procedendo tale da determinare la radicale nullità della sentenza. Circa i presupposti di legge per evocare il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., essisono stati definiti nei ristretti limiti posti da Cass. Sez. Un. nn. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui: l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nella specie non viene efficacemente dimostrato che i giudici d’appello abbiano trascurato un fatto storico che ha dato origine alla controversia, avente caratura decisiva tale da determinare con prognosi di certezza e non di mera probabilità un esito diverso della lite, ma piuttosto si critica il risultato valutativo complessivamente operato da quei giudici sulle “risultanze processuali”, pretendendo un sindacato estraneo al giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]. Sez. Un. n. 5792/2024 cit. ha evidenziato che, “se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, […], rendendo pervio l’articolo 115 c.p.c. ben oltre il significato che ad esso è riconosciuto (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull’intero compendio delle «carte» processuali, sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l’assetto ante riforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più”, assegnando “alla Corte di cassazione il potere di rifare daccapo il giudizio di merito”. 1.4. Il quinto motivo denuncia, in via subordinata rispetto ai precedenti, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 3bis, D.lgs. per aver la Corte d’Appello dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [OSCURATO:PERSONA] e i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con effetto retroattivo dalla data di inizio del rapporto, anziché dalla data del deposito del ricorso ex art.414 c.p.c.”. Il motivo va respinto, in quanto formulato sull’assunto dell’esistenza di un appalto, che è stato invece escluso dalla Corte territoriale la quale ha piuttosto ritenuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine per l’utilizzo di prestazioni lavorative aventi tali connotati al di fuori delle ipotesi legislative che consentissero una lecita intermediazione. 1.5. In via ulteriormente subordinata, il sesto mezzo deduce “la nullità parziale della sentenza per manifesta contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte d’Appello dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] dal 1° gennaio 2011 pur avendo accertato che [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a beneficiare delle sue prestazioni solo dal 1° gennaio 2013”. Il motivo è infondato, atteso che non tiene conto che la sentenza impugnata ha comunque ritenuto che l’odierna ricorrente sia stata “cessionaria del ramo di azienda della I.C.B.P.I.”, con conseguente successione nella titolarità attiva e passiva nei rapporti di lavoro in essere con la cedente. 1.6. “Con il settimo motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2103 c.c. per aver la Corte d’Appello erroneamente ritenuto incontestato il rivendicato livello di inquadramento ed in ogni caso per aver omesso il procedimento trifasico necessario per determinare il corretto inquadramento di un lavoratore”. Il motivo non è accoglibile. Da un lato, si contesta l’operatività del principio di non contestazione di competenza del giudice del merito. Invero, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (tra molte, Cass. n. 3680 del 2019 e Cass. n. 3126 del 2019; più di recente: Cass. n. 7997 del 2025); poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, ne deriva che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione risulta sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (da ultimo, Cass. n. 8175 del 2025; in conformità: Cass. n. 7597 del 2025; Cass. n. 6638 del 2025; in precedenza v. Cass. n. 27490 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007); presupposti, nella specie, affatto ravvisabili. Per altro verso, si denuncia la violazione dell’art. 2103 c.c. nella parte in cui disciplina il conseguimento di un superiore inquadramento in virtù dell’espletamento di fatto di mansioni superiori rispetto a quelle stabilite dal formale inquadramento attribuito dal datore di lavoro, mentre nella specie si tratta dell’originario inquadramento cui aveva diritto il lavoratore sin dalla costituzione del rapporto di lavoro sulla base delle mansioni concretamente accertate dal giudice. 1.7. “Con l’ottavo motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29, comma 3bis e 27, comma 2, D.lgs. n. 276/2003 per aver la Corte d’Appello condannato Nexi al pagamento della retribuzione in favore dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla data della domanda anziché dalla data della sentenza (e successiva messa in mora) ed in ogni caso per non aver considerato che i pagamenti effettuati a titolo retributivo dal datore di lavoro formale valgono a liberare [OSCURATO:PERSONA] dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma”. L’ultima censura è inammissibile per il suo carattere di novità. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica -che implichi come nella specie accertamenti di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 34469/2019), di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. Sez. Un n. 2399/2014; Cass. n. 2730/2012; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 25546/2006; Cass.n. 3664/2006; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 32084/2019; Cass.n. 20694/2018; Cass. n. 27568/2017). Oneri che parte ricorrente, con la doglianza in esame, non adempie. 2. Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4315/2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi. Ai sensi dell’art.
Sentenza Cassazione n. 06227/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris