CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 42402/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' ALICA, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 marzo 1969 avverso la sentenza emessa il 12 novembre 2019 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 17 giugno 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; Lette le conclusioni scritte del difensore della ricorrente, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 12 novembre 2019 la Corte d'appello di Ancona, a seguito di annullamento con rinvio, disposto dalla Sesta Sezione di questa Corte, ha confermato la sentenza del locale Tribunale, con cui SIPOSOVA' ALICA è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 5, 80 lett. g) d.P.R. n. 309/1990. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto la violazione dell'art. 495, comma 4 bis c.p.p., per essere stata revocata - su richiesta del Pubblico ministero - dal Tribunale l'ammissione del teste [OSCURATO:PERSONA], senza il consenso della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto per un motivo manifestamente infondato. Questa Corte (Sez. 3, n. 13095 del 17/1/2017, Rv. 269331) è ferma nel ritenere che il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, allorquando il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti. Ne consegue che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e della congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato. Nel caso in esame, la revoca del teste è stata motivata con la superfluità della sua escussione con riferimento al tema che il Pubblico ministero avrebbe voluto introdurre in giudizio e, peraltro, il difensore non avrebbe potuto esaminare il teste in via diretta, potendolo solo controesaminare. Trattasi all'evidenza di motivazione logica e adeguata, che sfugge, quindi, ad ogni rilievo censorio. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la medesima ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] acilli Mirell rvadoro , i I