CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 38336/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 00286/2025 del 10/12/2024 emessa dalla Corte di cassazione; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso straordinario avanzato dalla difesa del ricorrente ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., con cui si denuncia la mancata analisi da parte della Suprema Corte della censura difensiva attinente ai capi 95) e 96), con riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale per i reati di estorsione, laddove non si sarebbe considerato che la relativa doglianza, pur proposta con i motivi aggiunti di appello ( era meramente esplicativik dei già proposti motivi di gravame senza allargare l'area del petitum, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. 2. Il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. è, infatti, sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che non risulta iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori. Per quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, «Davanti alla corte di cassazione, al consiglio di Stato ed alla corte dei conti in sede giurisdizionale, al tribunale supremo militare, al tribunale superiore delle acque pubbliche ed al consiglio nazionale forense per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33», norma quest'ultima che al comma 1 prevede che « Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'art. 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal direttorio del sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori». Tali norme sono vigenti a norma dell'art. 1, comma 1, d. Igs. 10 dicembre 2009, n. 179. Conseguentemente, sussiste una causa di inammissibilità del ricorso, che è stato presentato da soggetto non legittimato al patrocinio, rispetto all'autorità giudiziaria competente a provvedere. 3. Ritenuto, pertanto, che alla complessiva dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.