CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00492/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 15/06/2023 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno, su accordo delle parti, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la già riconosciuta recidiva, ferma la ritenuta continuazione tra i reati di lesioni personali aggravate in concorso (capo 1) e tentata estorsione aggravata in concorso (capo 2), rideterminava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena finale di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 3.200 di multa, con conferma nel resto della sentenza di primo grado. 2. Avverso tale sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per non aver proceduto alla riduzione della pena in conseguenza delle circostanze attenuanti generiche, previa esclusione della recidiva. 3. La prima censura proposta risulta preclusa a fronte dell'intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che, se da un lato, ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, dall'altra, ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, dep. 2C06, Moliterno, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000, dep. 2001, Izzo, Rv. 249269), quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito 4. Anche la seconda censura è inammissibile, in quanto attinente alla misura della pena concordata: invero, atteso che il negozio processuale è liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi — qui non ricorrente — di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis