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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:C:1997:450
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61995CJ0345_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-345/95, Repubblica francese, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], direttore della direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e [OSCURATO:PERSONA], segretario per gli Affari esteri presso la direzione degli affari giuridici del medesimo ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II, ricorrente, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore delle relazioni economiche internazionali e della cooperazione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il ministero degli Affari esteri, 5, rue Notre-Dame, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, assistito dai signori [OSCURATO:PERSONA], capodivisione, e [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, convenuto, avente ad oggetto l'annullamento della deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo 20 settembre 1995 che fissa il calendario dei lavori dell'istituzione per il 1996,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, G.F.

Mancini, J.C.

Moitinho de Almeida, J.L.

Murray e L. Sevón, presidenti di sezione, C.N.

Kakouris, P.J.G.

Kapteyn, C. Gulmann, D.A.O.

Edward, J.-P.

Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm (relatore), M. Wathelet e R. Schintgen, giudici, avvocato generale: C.O.

Lenz cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 3 dicembre 1996, durante la quale la Repubblica francese era rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consigliere tecnico presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo dal signor [OSCURATO:PERSONA], segretario di legazione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e il [OSCURATO:PERSONA] europeo dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 febbraio 1997, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 7 novembre 1995, la Repubblica francese ha proposto, ai sensi degli artt. 38 del Trattato CECA, 173 del Trattato CE e 146 del Trattato CEEA, un ricorso mirante all'annullamento della deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo 20 settembre 1995 che fissa il calendario dei lavori dell'istituzione per il 1996 (in prosieguo: la «deliberazione controversa»). 2 Il 12 dicembre 1992 i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno adottato di comune accordo una decisione relativa alla fissazione delle sedi delle istituzioni e di taluni organismi e servizi delle Comunità europee, in base agli artt. 216 del Trattato CEE, 77 del Trattato CECA e 189 del Trattato CEEA (GU C 341, pag. 1; in prosieguo: la «decisione di Edimburgo»). 3 L'art. 1, lett. a), della detta decisione così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono le dodici tornate mensili, ivi compresa la sessione di bilancio.

Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles.

Le commissioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo si riuniscono a Bruxelles.

Il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo». 4 Dall'art. 10 del regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] (versione consolidata alla data del 7 dicembre 1995, GU L 293, pag. 1) discende che il calendario delle tornate plenarie risulta dalla fissazione della durata delle interruzioni della sessione annuale.

La tornata è la riunione del [OSCURATO:PERSONA] che ha luogo di regola ogni mese.

Essa si ripartisce in singoli giorni di seduta. [OSCURATO:PERSONA] decide pertanto in seduta plenaria in merito alle date d'interruzione e di ripresa della sessione annuale. 5 Il calendario dei lavori stabilito dal [OSCURATO:PERSONA] menziona unicamente le date delle tornate plenarie e non indica i luoghi di svolgimento delle sedute.

E' tuttavia pacifico tra le parti che le tornate plenarie che durano da un lunedì a un venerdì si svolgono a Strasburgo, mentre le tornate plenarie che durano, in linea di principio, un certo numero di mezze giornate consecutive si tengono a Bruxelles. 6 In occasione della deliberazione controversa, il [OSCURATO:PERSONA] ha fissato il suo calendario dei lavori per il 1996 con una votazione, registrata nel processo verbale provvisorio della seduta. 7 A tal fine, la conferenza dei presidenti aveva deciso di proporre un calendario di dodici tornate di cinque giorni, comprendenti due sessioni in ottobre, l'una dal 7 all'11 ottobre 1996, l'altra dal 21 al 25 ottobre 1996, più otto tornate di due mezze giornate. 8 Tuttavia, in seguito all'accoglimento dell'emendamento n. 9, presentato dalla signora Green a nome del gruppo PSE (Partito dei socialisti europei), la tornata compresa tra il 7 e l'11 ottobre 1996 è stata soppressa, con la conseguenza che il numero di tornate plenarie che dovevano svolgersi a Strasburgo durante il 1996 è stato fissato in undici. 9 La conformità di questo calendario con il diritto comunitario, e segnatamente con la decisione di Edimburgo, è stata contestata dal rappresentante permanente della Francia nella seduta del Coreper del 27 settembre 1995, dalla delegazione francese in occasione della riunione del Consiglio del 2 ottobre 1995 e in due lettere indirizzate al signor Hänsch, presidente del [OSCURATO:PERSONA], una dal signor [OSCURATO:PERSONA], presidente della Repubblica francese, il 28 settembre 1995, e l'altra dal signor [OSCURATO:PERSONA], ministro con delega per gli Affari europei, il 27 settembre 1995. 10 Poiché tali iniziative non avevano ottenuto nessun riscontro, la Repubblica francese ha promosso il presente ricorso. 11 Con ordinanza 7 marzo 1996, il presidente della Corte ha autorizzato il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente. 12 A sostegno del suo ricorso il governo francese deduce tre motivi: il primo è fondato sulla violazione della decisione di Edimburgo, il secondo sulla violazione delle forme sostanziali e il terzo sulla violazione dell'art. 190 del Trattato CE.

Sul primo motivo 13 Con il suo primo motivo il governo francese, sostenuto dal governo lussemburghese, fa valere in sostanza che la decisione di Edimburgo ha lo scopo di fissare la sede del [OSCURATO:PERSONA] europeo e di precisare la portata di questa nozione alla luce del fatto che si è mantenuta pluralità dei luoghi di lavoro dell'istituzione.

Pertanto, la detta decisione definirebbe la sede del [OSCURATO:PERSONA] come il luogo in cui quest'ultimo tiene le sue tornate plenarie in via principale, e stabilirebbe nel contempo un limite minimo di dodici tornate plenarie mensili da tenersi a Strasburgo.

I governi degli Stati membri avrebbero infatti ritenuto che, al di sotto di questo limite, la fissazione della sede del [OSCURATO:PERSONA] a Strasburgo resterebbe del tutto priva di efficacia concreta. 14 Secondo il governo francese, il [OSCURATO:PERSONA], decidendo di fissare, per il 1996, in undici il numero delle tornate plenarie da tenersi a Strasburgo e in otto quello delle tornate aggiuntive da fare svolgere a Bruxelles, avrebbe privato di contenuto sostanziale la decisione di Edimburgo.

Quest'ultima, che costituirebbe il frutto di un compromesso politico fonte di obblighi sia per gli Stati membri sia per le istituzioni, avrebbe fatto sorgere infatti un obbligo vincolante per il [OSCURATO:PERSONA] di tenere dodici tornate plenarie nella sua sede di Strasburgo. 15 Il governo francese non contesta il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] possa rinunciare alle tornate plenarie mensili durante le vacanze parlamentari estive o durante la campagna elettorale negli anni in cui si svolgono le elezioni.

Esso sembra nondimeno sostenere che, in tale ipotesi, il [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe fissare una tornata plenaria supplementare a Strasburgo da tenere in un altro mese. 16 Il governo francese aggiunge che il [OSCURATO:PERSONA] non può dare al potere di organizzazione interna attribuitogli dagli artt. 25 del Trattato CECA, 142 del Trattato CE e 112 del Trattato CEEA una portata tale da consentirgli di stabilire un calendario dei lavori in contrasto con il compromesso politico ratificato con la decisione di Edimburgo. 17 Nel suo controricorso il [OSCURATO:PERSONA] obietta che la decisione di Edimburgo sarebbe essa stessa parzialmente invalida.

Dal momento che interferisce direttamente nel potere d'organizzazione interna che la Corte gli ha riconosciuto in base all'art. 142 del Trattato CE, questa decisione non rispetterebbe l'assetto delle competenze che l'art. 216 del medesimo Trattato conferisce agli Stati membri. 18 [OSCURATO:PERSONA] allega parimenti che la decisione di Edimburgo, ambigua nella sua formulazione, va interpretata nel senso che una tornata plenaria deve svolgersi, in linea di principio, ogni mese a Strasburgo, ad eccezione del mese di agosto e, per gli anni in cui si svolgono le elezioni, del mese di giugno. 19 Occorre preliminarmente sottolineare che, ai sensi degli artt. 77 del Trattato CECA, 216 del Trattato CE e 189 del Trattato CEEA, spetta ai governi degli Stati membri fissare, di comune accordo, la sede delle istituzioni della Comunità. 20 I governi degli Stati membri sono dunque investiti della responsabilità di integrare il complesso delle disposizioni istituzionali stabilite dai Trattati onde garantire il buon funzionamento della Comunità.

L'esercizio di questa competenza costituisce non solo un diritto, ma anche un dovere (sentenza 10 febbraio 1983, causa 230/81, Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 255, punto 35). 21 Pertanto i governi degli Stati membri hanno adottato, in varie occasioni, decisioni relative ai luoghi provvisori di lavoro delle istituzioni anteriormente all'adozione della decisione di Edimburgo. [OSCURATO:PERSONA] sentenza 28 novembre 1991, cause riunite C-213/88 e C-39/89, Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-5643, punto 52), la Corte ha tuttavia constatato che, all'epoca, i governi degli Stati membri non avevano ancora adempiuto l'obbligo di fissare definitivamente la sede delle istituzioni, conformemente alle citate disposizioni dei Trattati. 22 Precisamente in tale contesto è stata adottata la decisione di Edimburgo, il cui art. 1, lett. a), dispone che il [OSCURATO:PERSONA] europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono le dodici tornate plenarie mensili, ivi compresa la sessione di bilancio. 23 Occorre quindi constatare che, con l'adozione della decisione di Edimburgo, i governi degli Stati membri hanno ormai assolto il loro obbligo derivante dagli artt. 77 del Trattato CECA, 216 del Trattato CE e 189 del Trattato CEEA, fissando definitivamente la sede del [OSCURATO:PERSONA] a Strasburgo, sebbene abbiano mantenuto una pluralità di luoghi di lavoro per questa istituzione. 24 In considerazione di questa pluralità di luoghi di lavoro, l'esercizio della detta competenza comportava non solo l'obbligo di fissare la sede del [OSCURATO:PERSONA], ma parimenti il potere di precisare questa nozione, indicando le attività che devono svolgersi in tal luogo. 25 Appunto in quest'ottica i governi degli Stati membri hanno voluto dichiarare che la sede del [OSCURATO:PERSONA], fissata a Strasburgo, costituisce il luogo in cui l'istituzione si riunisce in via principale in sessioni plenarie ordinarie e hanno precisato a tal fine, in modo vincolante, il numero delle tornate che devono esservi tenute. 26 Affermando che il [OSCURATO:PERSONA] deve riunirsi in tornate plenarie mensili, i governi degli Stati membri hanno ratificato ufficialmente la prassi di quest'istituzione di riunirsi in linea di principio ogni mese a Strasburgo, come previsto del resto dall'art. 10 del regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA]. 27 In realtà, il [OSCURATO:PERSONA] non tiene tuttavia nessuna tornata plenaria ordinaria nel mese di agosto né, durante gli anni in cui si svolgono le elezioni, nel mese di giugno.

Negli anni in cui si è riunito per un totale di dodici tornate plenarie a Strasburgo, due tornate plenarie sono state fissate per il mese di ottobre.

Questa prassi non è, di per sé, oggetto di contestazioni. 28 Per di più, precisando che la sessione di bilancio deve tenersi a Strasburgo, i governi degli Stati membri hanno voluto indicare che il [OSCURATO:PERSONA] deve esercitare il suo potere di bilancio in seduta plenaria, previsto dall'art. 203 del Trattato CE, durante una delle tornate plenarie ordinarie che si svolgono presso la sede dell'istituzione. 29 Di conseguenza, occorre interpretare la decisione di Edimburgo nel senso che essa definisce la sede del [OSCURATO:PERSONA] come il luogo in cui devono essere tenute, con ritmo regolare, dodici tornate plenarie ordinarie di questa istituzione, ivi comprese quelle nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA] deve esercitare i poteri di bilancio attribuitigli dal Trattato.

Altre tornate plenarie aggiuntive possono pertanto essere fissate in un diverso luogo di lavoro solo se il [OSCURATO:PERSONA] tiene le dodici tornate plenarie ordinarie a Strasburgo, sede dell'istituzione. 30 Contrariamente a quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA], i governi degli Stati membri, stabilendo in tal modo la sua sede, non hanno usurpato il potere di organizzazione interna attribuitogli dagli artt. 25 del Trattato CECA, 142 del Trattato CE e 112 del Trattato CEEA. 31 Infatti, occorre anzitutto ricordare che, benché il [OSCURATO:PERSONA] sia autorizzato ad adottare, in forza di tale potere d'organizzazione interna, provvedimenti idonei a garantire il proprio buon funzionamento e lo svolgimento delle sue procedure, tali decisioni devono rispettare la competenza degli Stati membri a fissare la sede delle istituzioni (sentenze 10 febbraio 1983, Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 38, e 28 novembre 1991, Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 29). 32 Occorre poi ricordare la giurisprudenza secondo la quale gli Stati membri hanno il dovere, nell'esercizio delle loro competenze in materia di fissazione della sede delle istituzioni, di rispettare il potere di organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] e di badare a che una decisione del genere non ostacoli il corretto funzionamento di questa istituzione (v. sentenza 22 settembre 1988, cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4821, punto 35).

A tal proposito, benché sia esatto che la decisione di Edimburgo impone al [OSCURATO:PERSONA] taluni vincoli per quanto concerne l'organizzazione dei suoi lavori, i detti vincoli sono inerenti alla necessità di definire la sua sede, mantenendo nel contempo una pluralità di luoghi di lavoro del [OSCURATO:PERSONA].

Del resto, essi non contrastano con la prassi generalmente seguita dal [OSCURATO:PERSONA]. 33 Questa constatazione non è messa in dubbio dalla necessità, per il [OSCURATO:PERSONA], di astenersi dallo svolgimento delle sessioni plenarie ordinarie durante le campagne elettorali e, pertanto, di derogare così ogni cinque anni al suo obbligo di tenere dodici tornate plenarie ordinarie presso la sede dell'istituzione.

Infatti, una deroga del genere è giustificata da ragioni inerenti all'organizzazione delle elezioni dei nuovi rappresentanti. 34 Da quanto precede discende che la deliberazione controversa, nella parte in cui fissa undici tornate plenarie ordinarie a Strasburgo per il 1996, è incompatibile con la decisione di Edimburgo. 35 Di conseguenza, e senza che occorra esaminare gli altri motivi del ricorso, la deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] 20 settembre 1995 che fissa il calendario dei lavori dell'istituzione per il 1996 dev'essere annullata nella parte in cui essa non fissa dodici tornate plenarie ordinarie a Strasburgo per il 1996.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 36 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Poiché il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente e la Repubblica francese ne ha chiesto la condanna delle spese, occorre condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

A norma del n. 4, primo comma, dello stesso articolo, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, intervenuto nella causa, sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) La deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo 20 settembre 1995 che fissa il calendario dei lavori dell'istituzione per il 1996 è annullata nella parte in cui non fissa dodici tornate plenarie ordinarie a Strasburgo per il 1996. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CJ0345_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-345/95, Repubblica francese, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], direttore della direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e [OSCURATO:PERSONA], segretario per gli Affari esteri presso la direzione degli affari giuridici del medesimo ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II, ricorrente, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore delle relazioni economiche internazionali e della cooperazione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il ministero degli Affari esteri, 5, rue Notre-Dame, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, assistito dai signori [OSCURATO:PERSONA], capodivisione, e [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, convenuto, avente ad oggetto l'annullamento della deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo 20 settembre 1995 che fissa il calendario dei lavori dell'istituzione per il 1996, LA CORTE, composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray e L. Sevón, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm (relatore), M. Wathelet e R. Schintgen, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 3 dicembre 1996, durante la quale la Repubblica francese era rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consigliere tecnico presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo dal signor [OSCURATO:PERSONA], segretario di legazione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e il [OSCURATO:PERSONA] europeo dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 febbraio 1997, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 7 novembre 1995, la Repubblica francese ha proposto, ai sensi degli artt. 38 del Trattato CECA, 173 del Trattato CE e 146 del Trattato CEEA, un ricorso mirante all'annullamento della deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo 20 settembre 1995 che fissa il calendario dei lavori dell'istituzione per il 1996 (in prosieguo: la «deliberazione controversa»). 2 Il 12 dicembre 1992 i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno adottato di comune accordo una decisione relativa alla fissazione delle sedi delle istituzioni e di taluni organismi e servizi delle Comunità europee, in base agli artt. 216 del Trattato CEE, 77 del Trattato CECA e 189 del Trattato CEEA (GU C 341, pag. 1; in prosieguo: la «decisione di Edimburgo»). 3 L'art. 1, lett. a), della detta decisione così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono le dodici tornate mensili, ivi compresa la sessione di bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo». 4 Dall'art. 10 del regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] (versione consolidata alla data del 7 dicembre 1995, GU L 293, pag. 1) discende che il calendario delle tornate plenarie risulta dalla fissazione della durata delle interruzioni della sessione annuale. La tornata è la riunione del [OSCURATO:PERSONA] che ha luogo di regola ogni mese. Essa si ripartisce in singoli giorni di seduta. [OSCURATO:PERSONA] decide pertanto in seduta plenaria in merito alle date d'interruzione e di ripresa della sessione annuale. 5 Il calendario dei lavori stabilito dal [OSCURATO:PERSONA] menziona unicamente le date delle tornate plenarie e non indica i luoghi di svolgimento delle sedute. E' tuttavia pacifico tra le parti che le tornate plenarie che durano da un lunedì a un venerdì si svolgono a Strasburgo, mentre le tornate plenarie che durano, in linea di principio, un certo numero di mezze giornate consecutive si tengono a Bruxelles. 6 In occasione della deliberazione controversa, il [OSCURATO:PERSONA] ha fissato il suo calendario dei lavori per il 1996 con una votazione, registrata nel processo verbale provvisorio della seduta. 7 A tal fine, la conferenza dei presidenti aveva deciso di proporre un calendario di dodici tornate di cinque giorni, comprendenti due sessioni in ottobre, l'una dal 7 all'11 ottobre 1996, l'altra dal 21 al 25 ottobre 1996, più otto tornate di due mezze giornate. 8 Tuttavia, in seguito all'accoglimento dell'emendamento n. 9, presentato dalla signora Green a nome del gruppo PSE (Partito dei socialisti europei), la tornata compresa tra il 7 e l'11 ottobre 1996 è stata soppressa, con la conseguenza che il numero di tornate plenarie che dovevano svolgersi a Strasburgo durante il 1996 è stato fissato in undici. 9 La conformità di questo calendario con il diritto comunitario, e segnatamente con la decisione di Edimburgo, è stata contestata dal rappresentante permanente della Francia nella seduta del Coreper del 27 settembre 1995, dalla delegazione francese in occasione della riunione del Consiglio del 2 ottobre 1995 e in due lettere indirizzate al signor Hänsch, presidente del [OSCURATO:PERSONA], una dal signor [OSCURATO:PERSONA], presidente della Repubblica francese, il 28 settembre 1995, e l'altra dal signor [OSCURATO:PERSONA], ministro con delega per gli Affari europei, il 27 settembre 1995. 10 Poiché tali iniziative non avevano ottenuto nessun riscontro, la Repubblica francese ha promosso il presente ricorso. 11 Con ordinanza 7 marzo 1996, il presidente della Corte ha autorizzato il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente. 12 A sostegno del suo ricorso il governo francese deduce tre motivi: il primo è fondato sulla violazione della decisione di Edimburgo, il secondo sulla violazione delle forme sostanziali e il terzo sulla violazione dell'art. 190 del Trattato CE. Sul primo motivo 13 Con il suo primo motivo il governo francese, sostenuto dal governo lussemburghese, fa valere in sostanza che la decisione di Edimburgo ha lo scopo di fissare la sede del [OSCURATO:PERSONA] europeo e di precisare la portata di questa nozione alla luce del fatto che si è mantenuta pluralità dei luoghi di lavoro dell'istituzione. Pertanto, la detta decisione definirebbe la sede del [OSCURATO:PERSONA] come il luogo in cui quest'ultimo tiene le sue tornate plenarie in via principale, e stabilirebbe nel contempo un limite minimo di dodici tornate plenarie mensili da tenersi a Strasburgo. I governi degli Stati membri avrebbero infatti ritenuto che, al di sotto di questo limite, la fissazione della sede del [OSCURATO:PERSONA] a Strasburgo resterebbe del tutto priva di efficacia concreta. 14 Secondo il governo francese, il [OSCURATO:PERSONA], decidendo di fissare, per il 1996, in undici il numero delle tornate plenarie da tenersi a Strasburgo e in otto quello delle tornate aggiuntive da fare svolgere a Bruxelles, avrebbe privato di contenuto sostanziale la decisione di Edimburgo. Quest'ultima, che costituirebbe il frutto di un compromesso politico fonte di obblighi sia per gli Stati membri sia per le istituzioni, avrebbe fatto sorgere infatti un obbligo vincolante per il [OSCURATO:PERSONA] di tenere dodici tornate plenarie nella sua sede di Strasburgo. 15 Il governo francese non contesta il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] possa rinunciare alle tornate plenarie mensili durante le vacanze parlamentari estive o durante la campagna elettorale negli anni in cui si svolgono le elezioni. Esso sembra nondimeno sostenere che, in tale ipotesi, il [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe fissare una tornata plenaria supplementare a Strasburgo da tenere in un altro mese. 16 Il governo francese aggiunge che il [OSCURATO:PERSONA] non può dare al potere di organizzazione interna attribuitogli dagli artt. 25 del Trattato CECA, 142 del Trattato CE e 112 del Trattato CEEA una portata tale da consentirgli di stabilire un calendario dei lavori in contrasto con il compromesso politico ratificato con la decisione di Edimburgo. 17 Nel suo controricorso il [OSCURATO:PERSONA] obietta che la decisione di Edimburgo sarebbe essa stessa parzialmente invalida. Dal momento che interferisce direttamente nel potere d'organizzazione interna che la Corte gli ha riconosciuto in base all'art. 142 del Trattato CE, questa decisione non rispetterebbe l'assetto delle competenze che l'art. 216 del medesimo Trattato conferisce agli Stati membri. 18 [OSCURATO:PERSONA] allega parimenti che la decisione di Edimburgo, ambigua nella sua formulazione, va interpretata nel senso che una tornata plenaria deve svolgersi, in linea di principio, ogni mese a Strasburgo, ad eccezione del mese di agosto e, per gli anni in cui si svolgono le elezioni, del mese di giugno. 19 Occorre preliminarmente sottolineare che, ai sensi degli artt. 77 del Trattato CECA, 216 del Trattato CE e 189 del Trattato CEEA, spetta ai governi degli Stati membri fissare, di comune accordo, la sede delle istituzioni della Comunità. 20 I governi degli Stati membri sono dunque investiti della responsabilità di integrare il complesso delle disposizioni istituzionali stabilite dai Trattati onde garantire il buon funzionamento della Comunità. L'esercizio di questa competenza costituisce non solo un diritto, ma anche un dovere (sentenza 10 febbraio 1983, causa 230/81, Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 255, punto 35). 21 Pertanto i governi degli Stati membri hanno adottato, in varie occasioni, decisioni relative ai luoghi provvisori di lavoro delle istituzioni anteriormente all'adozione della decisione di Edimburgo. [OSCURATO:PERSONA] sentenza 28 novembre 1991, cause riunite C-213/88 e C-39/89, Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5643, punto 52), la Corte ha tuttavia constatato che, all'epoca, i governi degli Stati membri non avevano ancora adempiuto l'obbligo di fissare definitivamente la sede delle istituzioni, conformemente alle citate disposizioni dei Trattati. 22 Precisamente in tale contesto è stata adottata la decisione di Edimburgo, il cui art. 1, lett. a), dispone che il [OSCURATO:PERSONA] europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono le dodici tornate plenarie mensili, ivi compresa la sessione di bilancio. 23 Occorre quindi constatare che, con l'adozione della decisione di Edimburgo, i governi degli Stati membri hanno ormai assolto il loro obbligo derivante dagli artt. 77 del Trattato CECA, 216 del Trattato CE e 189 del Trattato CEEA, fissando definitivamente la sede del [OSCURATO:PERSONA] a Strasburgo, sebbene abbiano mantenuto una pluralità di luoghi di lavoro per questa istituzione. 24 In considerazione di questa pluralità di luoghi di lavoro, l'esercizio della detta competenza comportava non solo l'obbligo di fissare la sede del [OSCURATO:PERSONA], ma parimenti il potere di precisare questa nozione, indicando le attività che devono svolgersi in tal luogo. 25 Appunto in quest'ottica i governi degli Stati membri hanno voluto dichiarare che la sede del [OSCURATO:PERSONA], fissata a Strasburgo, costituisce il luogo in cui l'istituzione si riunisce in via principale in sessioni plenarie ordinarie e hanno precisato a tal fine, in modo vincolante, il numero delle tornate che devono esservi tenute. 26 Affermando che il [OSCURATO:PERSONA] deve riunirsi in tornate plenarie mensili, i governi degli Stati membri hanno ratificato ufficialmente la prassi di quest'istituzione di riunirsi in linea di principio ogni mese a Strasburgo, come previsto del resto dall'art. 10 del regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA]. 27 In realtà, il [OSCURATO:PERSONA] non tiene tuttavia nessuna tornata plenaria ordinaria nel mese di agosto né, durante gli anni in cui si svolgono le elezioni, nel mese di giugno. Negli anni in cui si è riunito per un totale di dodici tornate plenarie a Strasburgo, due tornate plenarie sono state fissate per il mese di ottobre. Questa prassi non è, di per sé, oggetto di contestazioni. 28 Per di più, precisando che la sessione di bilancio deve tenersi a Strasburgo, i governi degli Stati membri hanno voluto indicare che il [OSCURATO:PERSONA] deve esercitare il suo potere di bilancio in seduta plenaria, previsto dall'art. 203 del Trattato CE, durante una delle tornate plenarie ordinarie che si svolgono presso la sede dell'istituzione. 29 Di conseguenza, occorre interpretare la decisione di Edimburgo nel senso che essa definisce la sede del [OSCURATO:PERSONA] come il luogo in cui devono essere tenute, con ritmo regolare, dodici tornate plenarie ordinarie di questa istituzione, ivi comprese quelle nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA] deve esercitare i poteri di bilancio attribuitigli dal Trattato. Altre tornate plenarie aggiuntive possono pertanto essere fissate in un diverso luogo di lavoro solo se il [OSCURATO:PERSONA] tiene le dodici tornate plenarie ordinarie a Strasburgo, sede dell'istituzione. 30 Contrariamente a quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA], i governi degli Stati membri, stabilendo in tal modo la sua sede, non hanno usurpato il potere di organizzazione interna attribuitogli dagli artt. 25 del Trattato CECA, 142 del Trattato CE e 112 del Trattato CEEA. 31 Infatti, occorre anzitutto ricordare che, benché il [OSCURATO:PERSONA] sia autorizzato ad adottare, in forza di tale potere d'organizzazione interna, provvedimenti idonei a garantire il proprio buon funzionamento e lo svolgimento delle sue procedure, tali decisioni devono rispettare la competenza degli Stati membri a fissare la sede delle istituzioni (sentenze 10 febbraio 1983, Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 38, e 28 novembre 1991, Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 29). 32 Occorre poi ricordare la giurisprudenza secondo la quale gli Stati membri hanno il dovere, nell'esercizio delle loro competenze in materia di fissazione della sede delle istituzioni, di rispettare il potere di organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] e di badare a che una decisione del genere non ostacoli il corretto funzionamento di questa istituzione (v. sentenza 22 settembre 1988, cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4821, punto 35). A tal proposito, benché sia esatto che la decisione di Edimburgo impone al [OSCURATO:PERSONA] taluni vincoli per quanto concerne l'organizzazione dei suoi lavori, i detti vincoli sono inerenti alla necessità di definire la sua sede, mantenendo nel contempo una pluralità di luoghi di lavoro del [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, essi non contrastano con la prassi generalmente seguita dal [OSCURATO:PERSONA]. 33 Questa constatazione non è messa in dubbio dalla necessità, per il [OSCURATO:PERSONA], di astenersi dallo svolgimento delle sessioni plenarie ordinarie durante le campagne elettorali e, pertanto, di derogare così ogni cinque anni al suo obbligo di tenere dodici tornate plenarie ordinarie presso la sede dell'istituzione. Infatti, una deroga del genere è giustificata da ragioni inerenti all'organizzazione delle elezioni dei nuovi rappresentanti. 34 Da quanto precede discende che la deliberazione controversa, nella parte in cui fissa undici tornate plenarie ordinarie a Strasburgo per il 1996, è incompatibile con la decisione di Edimburgo. 35 Di conseguenza, e senza che occorra esaminare gli altri motivi del ricorso, la deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] 20 settembre 1995 che fissa il calendario dei lavori dell'istituzione per il 1996 dev'essere annullata nella parte in cui essa non fissa dodici tornate plenarie ordinarie a Strasburgo per il 1996. Decisione relativa alle spese Sulle spese 36 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente e la Repubblica francese ne ha chiesto la condanna delle spese, occorre condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. A norma del n. 4, primo comma, dello stesso articolo, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, intervenuto nella causa, sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) La deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo 20 settembre 1995 che fissa il calendario dei lavori dell'istituzione per il 1996 è annullata nella parte in cui non fissa dodici tornate plenarie ordinarie a Strasburgo per il 1996. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1997 — Fons Iuris — Fons Iuris