CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 14763/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 27553-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. 490 (già INA [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]Italia [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro _tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n.82, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2860/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/12/2017 R.G.N. 907/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Firenze, in parziale accoglimento dell'appello principale di ma [OSCURATO:SOCIETA]., ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], agente generale per il territorio di Piombino, di risarcimento del danno causato dagli sconfinamenti territoriali degli agenti generali di zone limitrofe, ed ha condannato l'Annunziata a restituire alla mandante la somma di euro 579.000,00, versata in esecuzione della sentenza di primo grado. Ha respinto l'appello incidentale dell'agente. 2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, rigettate le eccezioni preliminari dell'agente, di nullità della sentenza del Tribunale per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli agenti generali di Grosseto, Pisa e Roma e di incompetenza per territorio del Tribunale di Livorno, ed esclusa la violazione dell'art. 6 dell'[OSCURATO:PERSONA] ma [OSCURATO:SOCIETA] in materia di mandato agenziale, ha ritenuto che non fosse configurabile alcuna forma di responsabilità contrattuale o extracontrattuale della società preponente, in relazione allo sconfinamento territoriale da parte di agenti di zone limitrofe rispetto a quella dell'Annunziata e che la condotta di tali agenti avrebbe unicamente potuto legittimare azioni autonome dell'agente danneggiato nei confronti degli autori degli sconfinamenti, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. (già ma [OSCURATO:SOCIETA].) ha resistito con c:ontroricorso. 4. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata una nota relativa alla produzione documentale eseguita dalla controricorrente, avente ad oggetto la sentenza n. 17/2021 della Corte d'appello di Firenze, priva di attestato di autenticità e del passaggio in giudicato. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1743, 1175, 1375, 1362 e ss., 1366, 1372 cod. civ., nonché degli articoli 6 e 7 dell'[OSCURATO:PERSONA] ma e [OSCURATO:SOCIETA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione anche agli artt. 1362 e ss. cod. civ. 6. Si censura la sentenza impugnata là dove ha affermato che la preponente non sarebbe responsabile per gli sconfinamenti sistematici effettuati dai suoi agenti nella zona di esclusiva del ricorrente, né sarebbe responsabile per aver assegnato a questi agenti polizze indebitamente raccolte grazie a tali sconfinamenti, riconoscendo le relative provvigioni, sovra provvigioni e spettanze, in quanto con tale condotta la società si è di fatto avvalsa dell'operato di questi altri agenti violando il diritto di esclusiva dell'Annunziata. 7. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli degli art. 1218 e 1743 cod. civ. 8. Si formula la stessa censura di cui al primo motivo di ricorso, sul rilievo che la società preponente non avesse fornito prova del fatto che il proprio inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile. 9. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1218, 1346 e 1362 e ss. cod. civ., nonché dell'art. 1372 cod. civ., in relazione anche agli artt. 6 e 7 dell'[OSCURATO:PERSONA] ma e [OSCURATO:SOCIETA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 10. Si critica la sentenza d'appello perché non ha riconosciuto il diritto di esclusiva del ricorrente, in relazione agli affari conclusi nella sua zona da altri agenti della preponente. 11. Con il quarto motivo si addebita alla sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè del fatto che la preponente era pienamente consapevole degli sconfinamenti per cui è causa e li ha consentiti e avallati. 12. Con il quinto motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.1748 cod. civ., nonché degli artt. 6 e 7 dell'[OSCURATO:PERSONA] ma e [OSCURATO:SOCIETA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione anche agli artt.1362 e ss. e 1372 cod. civ., per avere la sentenza negato il diritto del ricorrente alle provvigioni, sovra provvigioni e spettanze, nonché al risarcimento dei danni per gli affari conclusi dagli altri agenti nella sua zona di esclusiva, in violazione delle disposizioni citate, in base alle quali sono dovute all'agente le provvigioni e le altre spettanze per tutti gli affari conclusi con i clienti appartenenti alla sua zona di esclusiva. 13. Con il sesto motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1742 cod. civ., nonché degli artt. 6 e 7 dell'[OSCURATO:PERSONA] ma e [OSCURATO:SOCIETA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione anche agli artt. 1362 e ss. e 1372 cod. civ., per avere la sentenza impugnata considerato legittimo il fatto che la preponente avesse assegnato agli altri agenti gli affari dagli stessi conclusi nella zona di esclusiva del ricorrente, attribuendo loro le relative provvigioni e spettanze. 14. Con il settimo motivo si addebita alla sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame, anche in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè del fatto che la sentenza impugnata, pur dando atto della circostanza che gli altri agenti avevano concluso affari nel territorio di esclusiva del ricorrente, tuttavia non ha riconosciuto a quest'ultimo le provvigioni e le altre indennità dovutegli su tali affari, con ciò incorrendo anche nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. 15. Con l'ottavo motivo è dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., error in procedendo per violazione dell'art.112 cod. proc. civ., quanto alla omessa pronuncia sulle domande formulate al punto A) delle conclusioni dell'appello incidentale dell'Annunziata, relative alla corresponsione delle provvigioni e competenze dovutegli dalla preponente, ai sensi dell'art. 20 dell'[OSCURATO:PERSONA] ma e [OSCURATO:SOCIETA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 16. Con il nono motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224 e 1226 cod. civ., nonché degli artt. 88, 96 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 20 dell'[OSCURATO:PERSONA] ma e [OSCURATO:SOCIETA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], anche in relazione all'art. 1372 cod. civ., per avere la sentenza d'appello violato le suddette disposizioni rigettando la domanda formulata al punto A) delle conclusioni dell'appello incidentale dell'Annunziata, concernente la corresponsione di provvigioni e competenze dovute ai sensi dell'art. 20 dell'Accordo citato. 17. Con il decimo motivo è dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., error in procedendo per violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione all'omessa pronuncia sulle domande formulate ai punti D) e G) delle conclusioni dell'appello incidentale dell'Annunziata. 18. I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati. 19. Come questa Corte ha più volte affermato, il diritto di esclusiva, previsto dall'art. 1743 cod, civ., costituisce un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia, con la conseguenza che esso può essere validamente derogato per concorde volontà delle parti (v. Cass. n. 6093 del 1991; n. 2634 del 1994). Tuttavia, ove esso non venga esplicitamente o tacitamente, per facta concludentia, derogato dalle parti, vincola contrattualmente il preponente a non concludere direttamente gli affari oggetto dell'attività di impresa e a non avvalersi dell'opera di altri collaboratori per la promozione di tali affari nell'ambito della zona pattiziamente stabilita e costituente un territorio geograficamente determinato e delimitato, salvo che tale deroga non avvenga sporadicamente e in modo da non ridurre notevolmente il diritto di esclusiva dell'agente (v. Cass. n. 14667 del 2004). Escluso che il preponente possa operare con continuità nella zona di competenza dell'agente, è riconosciuta al medesimo, ai sensi dell'art. 1748, secondo comma, cod. civ., solamente la facoltà di concludere, direttamente nella zona di esclusiva dell'agente, singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell'agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette (v. Cass. n. 15069 del 2008). 20. Poiché gli obblighi delle parti inerenti all'esclusiva derivano dal contratto e non già dalla legge, e difatti possono essere esclusi pattiziamente, la loro inadempienza determina l'insorgere di una responsabilità di natura contrattuale. 21. L'agente, la cui esclusiva sia stata lesa dalla captazione dei clienti compiuta da agenti incaricati per una diversa zona dalla medesima preponente, ha diritto al risarcimento dei danni contrattuali nei confronti della preponente e al risarcimento dei danni extracontrattuali nei confronti degli agenti concorrenti (v. Cass. n. 26062 del 2013). 22. La Corte di merito non si è attenuta a tali principi e, sulla base di una erronea interpretazione dell'art. 1743 cod. civ., ha ritenuto non configurabile una responsabilità contrattuale della preponente per violazione del diritto di esclusiva realizzato dagli agenti delle zone limitrofe. 23. Risultano assorbite le censure oggetto dei motivi di ricorso dal terzo al settimo. 24. Anche l'ottavo e il decimo motivo di ricorso risultano fondati. 25. L'attuale ricorrente ha trascritto le domande formulate in primo grado e poi con l'appello incidentale (domande formulate ai punti A), D) e G) delle conclusioni dell'appello incidentale e riportate anche alle pagine 3-6 della sentenza d'appello), su cui la Corte di merito ha omesso di adottare qualsiasi decisione, benché le stesse avessero carattere autonomo rispetto a quelle esaminate e respinte dalla sentenza d'appello. Quest'ultima, infatti, esclusa ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della preponente "in relazione alle invasioni territoriali degli altri agenti delle zone vicine a quella di Piombino", si è limitata a giudicare infondata "ogni specifica doglianza avanzata su tale questione nell'appello incidentale, con il quale si censurava -l'irrisoria- quantificazione del danno da parte del Tribunale" (pag. 16), omettendo di pronunciarsi sugli autonomi capi sopra indicati. In ragione della sussistenza del vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., risulta assorbito il nono motivo di ricorso. 26. Per le considerazioni svolte, accolti il primo, il secondo, l'ottavo e il decimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, secondo cui, nel rapporto di agenzia, il patto di esclusiva obbliga la preponente a non concludere direttamente affari (se non in maniera sporadica e dietro pagamento delle provvigioni indirette), e a non avvalersi dell'opera di altri agenti per concludere affari, nella zona oggetto della esclusiva pattiziarnente stabilita, e la violazione di tale obbligo fonda la responsabilità contrattuale della preponente e quella extracontrattuale degli agenti concorrenti, nei confronti dell'agente il cui diritto di esclusiva sia stato leso. La Corte di rinvio provvederà, inoltre, alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il secondo, l'ottavo e il decimo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del g