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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 26607/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 12320-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente - avverso il decreto n. cron. 797/2021 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositatoil 24/02/2021; Ric. 2021 n. 12320 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con ricorso ex art. 3 L. n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte di Appello di Napoli lamentandola violazione del diritto riconosciuto dagli artt. 111 Cost., 6, paragrafo 1, CEDU, 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea e 2, comma 2-bis, L. 24/03/2001 n. 89 ad un processo celebrato in tempi ragionevoli.

Nei giudizi presupposti, provocati da un caso di responsabilità sanitaria, egli aveva agito in proprio e quale erede del figlio minore [OSCURATO:PERSONA] e del la madre [OSCURATO:PERSONA]. 2.- C on decreto nr. cron. 283/2020 , la Corte di appello di Napoli, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento in favore del ricorrente dell’importo di euro 7.300,00 a titolo di equa riparazione (di cui euro 4.800,00 in proprio, euro 2.000,00 in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], euro 500,00 in qualità di erede del figlio [OSCURATO:PERSONA]), oltre interessi legali e spese di lite.

3. Il ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento della Corte di Appello per aver questo giudice liquidato un importo atitolo di risarcimento del danno incongruo ed irrisorio, contestando anche la liquidazione degli esborsi e dei compensi.

Lamentava altresì l’omessa pronuncia da parte della Corte circa la domanda relativa alla maggiore liquidazione prevista dalla legge per la redazione degli atti mediante deposito con modalità telematiche.

Ric. 2021 n. 12320 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -3- 4.-La Corte di appello, in composizione collegiale, accoglieva parzialmente l’opposizione, rigettando il motivo inerente alla incongrua liquidazione dei compensi di lite.

5. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla scorta di sette motivi.

6. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

7. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo – così rubricato: “Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla compensazione di un terzo delle spese di lite del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione -per: a. contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; b. motivazione perplessa; c. motivazione obiettivamente incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)” – il ricorrente contesta il decreto impugnato per avere la Corte di Appello posto a carico della parte reclamante una quota delle spese processuali avendo accolto tutti i motivi escluso il terzo, quando in realtà la questione di cui al terzo motivo risulta assorbita, così difettando l’effettiva soccombenza sul punto.

2. – Con il secondo motivo - “Nullità del decreto e del procedimento; violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla compensazione di un terzo delle spese di lite del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione - delle norme ex artt. 91, 92 e 336, comma 1, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”- il ricorrente censura il decreto per aver e disposto la compensazione delle spese di lite delprocedimento Ric. 2021 n. 12320 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -4- monitorio e del procedimento di opposizione in mancanza di un’effettiva soccombenza in relazione al terzo motivo di opposizione, che avrebbe dovuto essere considerato neutro ai fini della soccombenza, in quanto la questione dallo stesso posta è stata dichiarata assorbita e in quanto si è verificato un mutamento della giurisprudenza a giudizio di opposizione in corso. 2.1.-Il primo e il secondo motivo attengono entrambi alla disposta compensazione parziale delle spese di lite del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione.

Il primo motivo è inammissibile.

Questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che dopo la riforma dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. operata dalla legge n. 134/2012 il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass.

SS.UU. n. 8053/2014).

Nel caso di specie non sussiste alcuna grave anomalia motivazionale tale da collocare le argomentazioni del decreto sotto la “soglia minima costituzionale” poiché la Corte di Appello di Napoli ha argomentato adeguatamente sulle questioni sollevate dall'opponente che oggi la ricorrente propone. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 12320 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -5- quanto si preciserà subito, deve escludersi anche qualsiasi illogicità della motivazione, per avere respinto il terzo motivo di opposizione, dichiarando assorbita la questione di principio ad esso sottesa.

Quanto al secondo motivo, in via preliminare si deve precisare che le considerazioni delricorrente sulla teorica fondatezza delle ragioni di censura sulla liquidazione delle spese della fase monitoria, disattese dalla Corte d’appello, sono state proposte esclusivamente nella prospettiva della regolamentazione sulle spese, al fine di negare i presupposti della compensazione e non quali autonome ragioni di censura contro la decisione.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già chiarito che l'opposizione di cui all'art. 5- ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (Cass. n. 19348/2015; analogamente, Cass. n. 20463/2015).

Il tutto avviene a (quasi) perfetta somiglianza con il procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato), con il quale il procedimento ex lege Pinto condivide unaprima fase, che si svolge inaudita altera parte e che termina con la provocatio ad opponendum, e una seconda fase d'opposizione, caratterizzata da un contraddittorio pieno.

Quest'ultima, come s'è detto, termina con un provvedimento che ha carattere sostitutivo del decreto emesso in sede monitoria solo se ed in quanto l'opposizione sia accolta in tutto o in parte.

In tal caso, infatti, l'esito dichiarativo finale è difforme dall'accertamento Ric. 2021 n. 12320 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -6- compiuto con il decreto opposto, che pertanto va necessariamente revocato.

Di riflesso, sostituendosi a quest'ultimo il decreto collegiale quale unica statuizione di merito, viene meno anche il capo relativo alle spese liquidate in favore della parte istante e poste a carico di quella erariale ai sensi dell'ultima parte del quinto comma dell'art. 3 legge n. 89/01.

Spese che, pertanto, devono essere (non più semplicemente liquidate ma) regolate a misura dell'intera vicenda processuale e non soltanto della fase d'opposizione, in base al criterio di soccombenza e mediante una valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione.

Data la struttura procedimentale unitaria del giudizio introdotto ai sensi dell’art. 5- ter legge n. 89/01, in caso di accoglimento dell'opposizione, deve essere altrettanto indivisibile la statuizione sulle spese.

Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di tali principi.

La Corte d’appello, una volta accolto (parzialmente) il primo motivo e (integralmente) il secondo , è passata a esaminare anche il motivo riguardant e la liq uidazione delle spese del procedimento monitorio e lo ha ritenut o infondat o .

Quindi, nell’ambito di una valutazione unitaria della vicenda, è stata indotta, esplicitandone le ragioni (Cass. n. 1950/2022), a compensare in parte le spese del procedimento.

In questi termini, la statuizione esprime certamente una tecnica di compensazione parziale delle spese stesse, che si atteggia quale conseguenza di una valutazione unitaria dell’esito del procedimento, tenuto conto anche del motiv o , ritenut o infondato, riguardante la liquidazione delle spese del procedimento monitorio (cfr. in argomento, Cass., S.U., n. 32061/2022).

Ric. 2021 n. 12320 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -7- Le ragioni di compensazione parziale, addotte dalla Corte di appello, non sono n é illogiche n é erronee, sottraendosi, pertanto, al sindacato di legittimità (Cass. n. 21400/2021; S.U. n. 32061/22, cit.). 3.-Il terzo motivo, così titolato: “Nullità del decreto e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di liquidazione degli esborsi del procedimento di opposizione - del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)” – lamenta che la Corte di appellodi Napoli non si è pronuncia ta sulla domanda formulata di liquidazione degli esborsi del procedimento di opposizione e nulla ha liquidato al riguardo. 4.-Il quarto motivo è così rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione degli esborsi del procedimento di opposizione - delle norme ex artt. 91, 13 Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, 30 D.P.R. 30/5/2002 n. 115 e 2 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

Con lo stesso il ricorrente censura la decisione della Corte per avereviolato le norme indicate, posto che la stessa avrebbe dovuto liquidare in suo favore, nelle spese di lite, oltre alle spese del procedimento monitorio, anche gli esborsi del procedimento di opposizione. 4.1.-Il terzo e il quarto motivo so no inammissibili.

Il ricorrente ha adisposizione per censurare la liquidazione dei soli esborsi il procedimento di correzione degli errori materiali o, se del caso, la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (cfr. Cass. 15572/2022, tra le altre, cui si rinvia anche per l’argomentazione)e non già il ricorso per cassazione.

Ric. 2021 n. 12320 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -8- 5.-Il quinto motivo è così rubricato: “Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione -per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; c. motivazione perplessa; d. motivazione obiettivamente incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

Il ricorrente lamenta la violazione da parte della Corte delle norme che dispongono che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

In particolare, la doglianza inerente al la mancata motivazione del decreto impugnato investe la determinazione e liquidazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre che la riduzione del 50% rispetto ai valori medi e l’inclusione dei compensi del procedimento monitorio in quelli liquidati per il solo procedimento di opposizione. 5.1.- Il motivo si espone ai medesimi rilievi di inammissibilità sopra rivolti al primo motivo, cui si fa rinvio, posto che la motivazione non è né mancante né incomprensibile, in quanto il decreto opposto contiene l’esposizione delle ragioni che hanno sorretto la decisione. 6.-La rubrica del sesto motivo è la seguente: “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione - delle norme ex artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. Ric. 2021 n. 12320 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -9- 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4 D.M. 10/3/2014 n. 55, tabelle 8 e 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

Secondo il ricorrente, la Corte di Appello ha liquidato un importo per compensi – vuoi per entrambi i procedimenti (monitorio e di opposizione) vuoi per uno solo di essi (quello di opposizione) - inferiore rispetto a quanto risultante dai valori medi, quindi non consono al decoro della professione, ma addirittura inferiore ai minimi tariffari, tenendo conto del valore della controversia. 6.1.-Il motivo è infondato.

Alla regola della liquidazione complessiva e indivisibile delle spese (in caso di accoglimento dell’opposizione), insita nell’unicità del grado di merito del processo di equa riparazione, consegue il corollario della incensurabilità in sede di giudizio di legittimità di una liquidazione delle spese superiore nel suo complesso ai minimi (tenuto conto dello scaglione di valore della controversia).

Deve infatti farsi applicazione in proposito del seguente principio di diritto: “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass. n. 14198/2022; n. 890/2021).

Ric. 2021 n. 12320 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -10- Nel caso di specie, la liquidazione complessiva compiuta non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità (Cass. n. 19989/2021; Cass. 6702/2023) e così nemmeno a quelle articolate dal ricorrente nel caso di specie, essendo stata compiuta la liquidazione dei compensi, come si legge in decreto, in modo “pienamente conforme alla prospettazione della parte”, sulla scorta dei valori meditabellari.

Anche a volereritenere, con il ricorrente, che non sia stato considerato nella complessiva somma liquidat a dalla Corte partenopea il compenso per la fase monitoria, la rimodulazione ai valori minimi è tale da inglobare anche questa posta.

L'operatariduzione del 50% ex art. 4 DM 37/2018, che ha riprodotto quanto già previsto dall’art. 9 DM 55/2014, è poi conforme a quanto stabilito da questo giudice di legittimità, che consente al giudice di operare in tal senso senza necessità di specifica motivazione (Cass. n. 16327/2020). 7.-Con il settimo e ultimo motivo (“Nullità del decreto e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di distrazione delle spese di lite del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione -del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 93 e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”il ricorrente censura la distrazione dei compensi di fatto concessa dalla Corte – per effetto della liquidazione cumulativa e indifferenziata di tutti i compensi -anche in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che non aveva rappresentato il ricorrente nel procedimento monitorio, pur se la solidarietà attiva non è espressamente prevista e non si presume.

Il motivo è inammissibile.

Ric. 2021 n. 12320 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -11- In caso di omessa o erronea pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Sez.6- 3,Ord. n. 12437 del 2017; Cass.

SS.

UU. n. 16037/2010). 8.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e parte ricorrente deve essere condannata alle spese, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 9.- Non sussistono l e condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al versamento dell'importo di cui all'art 13 comma 1 - quater del DPRn. 115/2002, essendo il presente giudizio esente dal versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 12320-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente - avverso il decreto n. cron. 797/2021 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositatoil 24/02/2021; Ric. 2021 n. 12320 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con ricorso ex art. 3 L. n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte di Appello di Napoli lamentandola violazione del diritto riconosciuto dagli artt. 111 Cost., 6, paragrafo 1, CEDU, 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea e 2, comma 2-bis, L. 24/03/2001 n. 89 ad un processo celebrato in tempi ragionevoli. Nei giudizi presupposti, provocati da un caso di responsabilità sanitaria, egli aveva agito in proprio e quale erede del figlio minore [OSCURATO:PERSONA] e del la madre [OSCURATO:PERSONA]. 2.- C on decreto nr. cron. 283/2020 , la Corte di appello di Napoli, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento in favore del ricorrente dell’importo di euro 7.300,00 a titolo di equa riparazione (di cui euro 4.800,00 in proprio, euro 2.000,00 in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], euro 500,00 in qualità di erede del figlio [OSCURATO:PERSONA]), oltre interessi legali e spese di lite. 3. Il ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento della Corte di Appello per aver questo giudice liquidato un importo atitolo di risarcimento del danno incongruo ed irrisorio, contestando anche la liquidazione degli esborsi e dei compensi. Lamentava altresì l’omessa pronuncia da parte della Corte circa la domanda relativa alla maggiore liquidazione prevista dalla legge per la redazione degli atti mediante deposito con modalità telematiche. Ric. 2021 n. 12320 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -3- 4.-La Corte di appello, in composizione collegiale, accoglieva parzialmente l’opposizione, rigettando il motivo inerente alla incongrua liquidazione dei compensi di lite. 5. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla scorta di sette motivi. 6. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. 7. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo – così rubricato: “Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla compensazione di un terzo delle spese di lite del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione -per: a. contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; b. motivazione perplessa; c. motivazione obiettivamente incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)” – il ricorrente contesta il decreto impugnato per avere la Corte di Appello posto a carico della parte reclamante una quota delle spese processuali avendo accolto tutti i motivi escluso il terzo, quando in realtà la questione di cui al terzo motivo risulta assorbita, così difettando l’effettiva soccombenza sul punto. 2. – Con il secondo motivo - “Nullità del decreto e del procedimento; violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla compensazione di un terzo delle spese di lite del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione - delle norme ex artt. 91, 92 e 336, comma 1, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”- il ricorrente censura il decreto per aver e disposto la compensazione delle spese di lite delprocedimento Ric. 2021 n. 12320 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -4- monitorio e del procedimento di opposizione in mancanza di un’effettiva soccombenza in relazione al terzo motivo di opposizione, che avrebbe dovuto essere considerato neutro ai fini della soccombenza, in quanto la questione dallo stesso posta è stata dichiarata assorbita e in quanto si è verificato un mutamento della giurisprudenza a giudizio di opposizione in corso. 2.1.-Il primo e il secondo motivo attengono entrambi alla disposta compensazione parziale delle spese di lite del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione. Il primo motivo è inammissibile. Questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che dopo la riforma dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. operata dalla legge n. 134/2012 il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/2014). Nel caso di specie non sussiste alcuna grave anomalia motivazionale tale da collocare le argomentazioni del decreto sotto la “soglia minima costituzionale” poiché la Corte di Appello di Napoli ha argomentato adeguatamente sulle questioni sollevate dall'opponente che oggi la ricorrente propone. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 12320 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -5- quanto si preciserà subito, deve escludersi anche qualsiasi illogicità della motivazione, per avere respinto il terzo motivo di opposizione, dichiarando assorbita la questione di principio ad esso sottesa. Quanto al secondo motivo, in via preliminare si deve precisare che le considerazioni delricorrente sulla teorica fondatezza delle ragioni di censura sulla liquidazione delle spese della fase monitoria, disattese dalla Corte d’appello, sono state proposte esclusivamente nella prospettiva della regolamentazione sulle spese, al fine di negare i presupposti della compensazione e non quali autonome ragioni di censura contro la decisione. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già chiarito che l'opposizione di cui all'art. 5- ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (Cass. n. 19348/2015; analogamente, Cass. n. 20463/2015). Il tutto avviene a (quasi) perfetta somiglianza con il procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato), con il quale il procedimento ex lege Pinto condivide unaprima fase, che si svolge inaudita altera parte e che termina con la provocatio ad opponendum, e una seconda fase d'opposizione, caratterizzata da un contraddittorio pieno. Quest'ultima, come s'è detto, termina con un provvedimento che ha carattere sostitutivo del decreto emesso in sede monitoria solo se ed in quanto l'opposizione sia accolta in tutto o in parte. In tal caso, infatti, l'esito dichiarativo finale è difforme dall'accertamento Ric. 2021 n. 12320 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -6- compiuto con il decreto opposto, che pertanto va necessariamente revocato. Di riflesso, sostituendosi a quest'ultimo il decreto collegiale quale unica statuizione di merito, viene meno anche il capo relativo alle spese liquidate in favore della parte istante e poste a carico di quella erariale ai sensi dell'ultima parte del quinto comma dell'art. 3 legge n. 89/01. Spese che, pertanto, devono essere (non più semplicemente liquidate ma) regolate a misura dell'intera vicenda processuale e non soltanto della fase d'opposizione, in base al criterio di soccombenza e mediante una valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione. Data la struttura procedimentale unitaria del giudizio introdotto ai sensi dell’art. 5- ter legge n. 89/01, in caso di accoglimento dell'opposizione, deve essere altrettanto indivisibile la statuizione sulle spese. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di tali principi. La Corte d’appello, una volta accolto (parzialmente) il primo motivo e (integralmente) il secondo , è passata a esaminare anche il motivo riguardant e la liq uidazione delle spese del procedimento monitorio e lo ha ritenut o infondat o . Quindi, nell’ambito di una valutazione unitaria della vicenda, è stata indotta, esplicitandone le ragioni (Cass. n. 1950/2022), a compensare in parte le spese del procedimento. In questi termini, la statuizione esprime certamente una tecnica di compensazione parziale delle spese stesse, che si atteggia quale conseguenza di una valutazione unitaria dell’esito del procedimento, tenuto conto anche del motiv o , ritenut o infondato, riguardante la liquidazione delle spese del procedimento monitorio (cfr. in argomento, Cass., S.U., n. 32061/2022). Ric. 2021 n. 12320 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -7- Le ragioni di compensazione parziale, addotte dalla Corte di appello, non sono n é illogiche n é erronee, sottraendosi, pertanto, al sindacato di legittimità (Cass. n. 21400/2021; S.U. n. 32061/22, cit.). 3.-Il terzo motivo, così titolato: “Nullità del decreto e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di liquidazione degli esborsi del procedimento di opposizione - del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)” – lamenta che la Corte di appellodi Napoli non si è pronuncia ta sulla domanda formulata di liquidazione degli esborsi del procedimento di opposizione e nulla ha liquidato al riguardo. 4.-Il quarto motivo è così rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione degli esborsi del procedimento di opposizione - delle norme ex artt. 91, 13 Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, 30 D.P.R. 30/5/2002 n. 115 e 2 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. Con lo stesso il ricorrente censura la decisione della Corte per avereviolato le norme indicate, posto che la stessa avrebbe dovuto liquidare in suo favore, nelle spese di lite, oltre alle spese del procedimento monitorio, anche gli esborsi del procedimento di opposizione. 4.1.-Il terzo e il quarto motivo so no inammissibili. Il ricorrente ha adisposizione per censurare la liquidazione dei soli esborsi il procedimento di correzione degli errori materiali o, se del caso, la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (cfr. Cass. 15572/2022, tra le altre, cui si rinvia anche per l’argomentazione)e non già il ricorso per cassazione. Ric. 2021 n. 12320 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -8- 5.-Il quinto motivo è così rubricato: “Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione -per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; c. motivazione perplessa; d. motivazione obiettivamente incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. Il ricorrente lamenta la violazione da parte della Corte delle norme che dispongono che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. In particolare, la doglianza inerente al la mancata motivazione del decreto impugnato investe la determinazione e liquidazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre che la riduzione del 50% rispetto ai valori medi e l’inclusione dei compensi del procedimento monitorio in quelli liquidati per il solo procedimento di opposizione. 5.1.- Il motivo si espone ai medesimi rilievi di inammissibilità sopra rivolti al primo motivo, cui si fa rinvio, posto che la motivazione non è né mancante né incomprensibile, in quanto il decreto opposto contiene l’esposizione delle ragioni che hanno sorretto la decisione. 6.-La rubrica del sesto motivo è la seguente: “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione - delle norme ex artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. Ric. 2021 n. 12320 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -9- 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4 D.M. 10/3/2014 n. 55, tabelle 8 e 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello ha liquidato un importo per compensi – vuoi per entrambi i procedimenti (monitorio e di opposizione) vuoi per uno solo di essi (quello di opposizione) - inferiore rispetto a quanto risultante dai valori medi, quindi non consono al decoro della professione, ma addirittura inferiore ai minimi tariffari, tenendo conto del valore della controversia. 6.1.-Il motivo è infondato. Alla regola della liquidazione complessiva e indivisibile delle spese (in caso di accoglimento dell’opposizione), insita nell’unicità del grado di merito del processo di equa riparazione, consegue il corollario della incensurabilità in sede di giudizio di legittimità di una liquidazione delle spese superiore nel suo complesso ai minimi (tenuto conto dello scaglione di valore della controversia). Deve infatti farsi applicazione in proposito del seguente principio di diritto: “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass. n. 14198/2022; n. 890/2021). Ric. 2021 n. 12320 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -10- Nel caso di specie, la liquidazione complessiva compiuta non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità (Cass. n. 19989/2021; Cass. 6702/2023) e così nemmeno a quelle articolate dal ricorrente nel caso di specie, essendo stata compiuta la liquidazione dei compensi, come si legge in decreto, in modo “pienamente conforme alla prospettazione della parte”, sulla scorta dei valori meditabellari. Anche a volereritenere, con il ricorrente, che non sia stato considerato nella complessiva somma liquidat a dalla Corte partenopea il compenso per la fase monitoria, la rimodulazione ai valori minimi è tale da inglobare anche questa posta. L'operatariduzione del 50% ex art. 4 DM 37/2018, che ha riprodotto quanto già previsto dall’art. 9 DM 55/2014, è poi conforme a quanto stabilito da questo giudice di legittimità, che consente al giudice di operare in tal senso senza necessità di specifica motivazione (Cass. n. 16327/2020). 7.-Con il settimo e ultimo motivo (“Nullità del decreto e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di distrazione delle spese di lite del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione -del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 93 e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”il ricorrente censura la distrazione dei compensi di fatto concessa dalla Corte – per effetto della liquidazione cumulativa e indifferenziata di tutti i compensi -anche in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che non aveva rappresentato il ricorrente nel procedimento monitorio, pur se la solidarietà attiva non è espressamente prevista e non si presume. Il motivo è inammissibile. Ric. 2021 n. 12320 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -11- In caso di omessa o erronea pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Sez.6- 3,Ord. n. 12437 del 2017; Cass. SS. UU. n. 16037/2010). 8.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e parte ricorrente deve essere condannata alle spese, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 9.- Non sussistono l e condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al versamento dell'importo di cui all'art 13 comma 1 - quater del DPRn. 115/2002, essendo il presente giudizio esente dal versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e conda
Decreto Cassazione n. 26607/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris