CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02905/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: COLELLA Vittorio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 5/2/2021 della Corte d'appello di L'Aquila; nel quale sono parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente nel grado di appello; letta la memoria, con annesse conclusioni scritte, trasmessa a mezzo p.e.c. il 2 dicembre u.s. dal rappresentante delle parti civili avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dai difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno richiamato i motivi di ricorso, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] - 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, oggi ricorrente, in ordine al reato di truffa, a lui ascritto in concorso, in quanto estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili disposte in primo grado (condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 500.000,00), condannando altresì gli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili costituite. 2. Il giudizio di primo grado aveva accertato la penale responsabilità del ricorrente per il concorso nel reato di truffa "contrattuale" commesso ai danni dei componenti la famiglia [OSCURATO:PERSONA] in occasione della promessa di vendita di cosa futura (appartamenti da edificare) e delle fideiussioni prestate da [OSCURATO:PERSONA] in favore delle società [OSCURATO:PERSONA], poi dichiarata fallita. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dai suoi difensori, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 3.1. Violazione della legge processuale (artt. 129, comma 2, 578, cod. proc. pen.) e motivazione omessa o comunque meramente illogica in ordine ai motivi di gravame con i quali si era dedotta la nullità della sentenza di primo grado impugnata ed i numerosi vizi della decisone in tema di accertamento del fatto; 3.2. in particolare, la Corte nessuna risposta avrebbe offerto in motivazione alle deduzioni svolte nel merito in tema di evidenti errores in procedendo (nullità della contestazione del fatto nuovo in udienza, per omessa notifica agli imputati del verbale di udienza); 3.3. né la Corte ha trattato in profondità i temi proposti con i motivi di gravame che evidenziavano il difetto di corrispondenza tra imputazione e sentenza, così incorrendo in altrettanto evidente error in iudicando; 3.4. così pure, del tutto omessa è la motivazione sui motivi di gravame spesi nel merito con i quali si censurava la avvenuta utilizzazione ai fini del decidere del contenuto narrativo delle querele, in violazione di precise norme processuali; 3.5. del pari omessa o meramente apparente è la motivazione della Corte sulla datazione della consumazione della truffa, il che riverbera effetti in ordine alla data della intervenuta prescrizione, che la difesa aveva indicato in epoca antecedente alla decisione di pronno grado; 3.6. ancora il medesimo vizio affligge la motivazione della sentenza di appello, che non ha punto affrontato i temi posti con i motivi di gravame in ordine alla assoluta estraneità del Colella ai fatti commessi da altri soggetti; 3.7. si eccepisce ancora violazione di legge penale processuale, per la assenza di motivazione "ordinaria" nel merito della responsabilità in presenza delle condizioni previste dall'art. 578 del codice di rito; non avendo la Corte offerto alcuna risposta ai motivi di-gravame che evidenziavano assoluta estraneità del Colella rispetto a condotte di natura contrattuale ascrivibili al altri; 3.8. né la Corte aquilana ha affrontato il tema, pure proposto con i motivi di gravame, della insussistenza dell'elemento psicologico che avrebbe dovuto sorreggere la condotta concorsuale del ricorrente; 3.9. con l'ultimo motivi il ricorrente insiste nella assoluta illegittimità della sentenza che ha confermato, ancorché ai soli fini risarcitori, la responsabilità dell'imputato per fatti che lo vedono del tutto estraneo e per condotte che anche sotto il profilo civilistico sono state già vagliate dal competente giudice civile che ha respinto la domanda della parte civile nei confronti del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre preliminarmente affrontare, per respingerla, l'eccezione (tardività, per elusione del termine dilatorio di giorni 15 previsto dalla normativa emergenziale, della comunicazione al rappresentante della parte civile delle conclusioni scritte formulate dal pubblico ministero) proposta con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. il 2 dicembre 2021 dal patrono di parte civile, che ha tuttavia argomentato diffusamente le conclusioni rassegnate per l'odierna udienza. Questa Corte ha già avuto modo di osservare sul punto che, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale, di cui all'articolo 23, comma 8. d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., salvo che ciò abbia comportato per le altre parti la impossibilità di concludere (Sez. 6, n. 28032, del 30/4/2021, Rv. 281694; Sez. 4, n. 35057, del 17/11/2020, Rv. 280388). In questi arresti la Corte ha ritenuto non rilevante il ritardo (neppure processualmente sanzionato ed anzi sanato ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) nella comunicazione alle parti della requisitoria del P.g., allorquando le stesse parti abbiano comunque esercitato compiutamente -e con tempestività- le facoltà connesse alla comunicazione, nonostante il tardivo invio della requisitoria scritta; in quanto nelle fattispecie processuali esaminate, così come pure nella presente, il difensore aveva comunque depositato tempestivamente una memoria contenente ampie repliche alle argomentazioni sostenute dalla pubblica accusa. [OSCURATO:PERSONA] intende quindi dar seguito al recente orientamento, che si va consolidando, rilevando che la parte civile ha comunque diffusamente argomentato le conclusioni scritte tempestivamente trasmesse a questa Corte e non ha quindi fatto mostra di aver subito alcun nocumento dalla eccepita elusione del termine processuale. - 2. Il ricorso proposto dall'imputato è fondato, nei termini qui di seguito indicati. Il comune destino processuale delle doglianze consente la trattazione unitaria dei motivi di ricorso. 2.1. La Corte territoriale ha del tutto omesso, anche nel segno grafico, ogni ragione di rigetto dei numerosi -e non manifestamente infondati- motivi di gravame spesi dal Colella, sia in ordine ai rilevati errores in procedendo, che in tema di denunciati errores in iudicando; argomenti poi riprodotti con i motivi di ricorso sopra sintetizzati. In effetti, la Corte territoriale, dopo aver rilevato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non ha motivato funditus né sui vizi processuali (esiziali) dedotti, tantomeno sui necessari elementi strutturali del reato (messi in discussione con i puntuali motivi di gravame) per la conferma delle statuizioni in favore della parte civile. È invero principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che la previsione di cui all'art. 578, cod. proc. pen., per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; pertanto, la sentenza di appello che non compia un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità degli imputati deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili (Sez. 6, n. 36553 del 26/11/2020, 280120; Sez. 2, n. 29499, del 23/5/2017, Rv. 270322; Sez. V., n. 3869, del 7/10/2014, Rv. 262175; Sez. 6, Sentenza n. 5888 del 21/01/2014, Rv. 258999; Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013 - dep. 08/04/2013, Galati e altri, Rv. 255666). In siffatte situazioni il giudice di secondo grado, pur prendendo atto della sopravvenuta causa estintiva del reato, proprio per la presenza della parte civile, lungi dal potersi limitare (come nel caso di specie è accaduto) alla mera constatazione dell'assenza della prova dell'innocenza degli imputati, proprio ai fini delle statuizioni civili è chiamato a valutare approfonditamente il compendio probatorio ovvero a verificare compiutamente la sussistenza della eventuale causa di nullità o di inutilizzabilità eccepita dalla difesa (così Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, cit, Rv. 244273; conf., in seguito, Sez. 5, n. 28289 del 06/06/2013, Cologno, Rv. 256283; Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013, Galati, Rv. 255666; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010, Damiani, Rv. 246138).2.2. Ma v'è di più. La nullità della sentenza di primo grado, per omessa notifica all'imputato contumace della modifica - strutturalmente rilevante del capo imputazione, vizio specificamente dedotto con i motivi di gravame, non ha ricevuto alcuna risposta motivazionale dalla Corte adita. Il vizio dedotto, viceversa, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare (Sez. 3, n. 961 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 261955), è certamente idoneo a produrre una nullità assoluta del giudizio, allorquando, come nella specie verificatosi, immuta le coordinate fattuali e normative del fatto originariamente contestato, tanto da non consentire all'imputato di poter apprestare una adeguata difesa rispetto alla mutata morfologia dell'accusa. Nella concreta fattispecie si rendeva pertanto necessaria la sospensione del dibattimento e la notifica all'imputato contumace dell'estratto del verbale di udienza, ai sensi dell'art. 520 cod. proc. pen.. La mancata notifica all'imputato, in tal senso, appare idonea a pregiudicare le facoltà difensive e configura una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ciò posto, ed il rilievo appare pregiudiziale rispetto ad ogni altra deduzione, le Sezioni unite di questa Corte hanno pure avuto modo di precisare, in tempi non più recenti (Sez. U., n. 17179, del 27/2/2002, Rv. 221403, in motivazione sub 11) che del tutto peculiare è, poi, il caso della sentenza di merito, afflitta da nullità processuale assoluta ed insanabile, che ha deciso non solo in ordine al reato, per il quale è sopravvenuta la prescrizione, ma anche in ordine alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato. In questo caso, la nullità, anche se non funzionale alla operatività della prescrizione, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, perché si riverbera sulla validità delle statuizioni civili. Se la nullità travolge il giudizio di secondo grado, ma non quello di primo grado, conclusosi con sentenza di condanna, la Corte di Cassazione, fermo restando l'obbligo dell'immediata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, deve annullare la sentenza impugnata anche con riferimento ai capi che riguardano l'azione civile e rinviare, ex art 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello. Se (invece) la nullità travolge sia il giudizio di secondo grado che quello di primo grado, le relative sentenze vanno annullate senza rinvio. In questo caso, infatti, la prescrizione sopravvenuta del reato definisce la penalità, ma i capi della sentenza relativi agli interessi civili vanno azzerati, giacché è venuta meno una delle condizioni per l'applicabilità di quanto disposto dall'art. 578 del codice di rito, cioè l'esistenza di una valida statuizione di condanna, anche generica dell'imputato, che abbia verificato (almeno in primo grado) l'esistenza giuridica del fatto produttivo del danno risarcibile.3. La decisione impugnata e quella di primo grado a sua volta impugnata con specifici motivi di gravame, che non -hanno ricevuto risposta motivazionale dalla Corte di merito, vanno pertanto annullate senza rinvio. Consegue, per quanto poco sopra argomentato, che in mancanza di un accertamento della responsabilità civile nascente da reato, vanno pure revocate le statuizioni civili disposte con la sentenza impugnata e con quella di primo grado confermata in appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e, per l'effetto, revoca le statuizioni civili. Così deciso i