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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 02903/2023

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5431-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 05431 sez.

SU -ud. 11-10-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BAZZONI 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M. LAURO; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti successivi - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ORRU’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 3572/2022 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 4/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. l’ordinanza n. 3572/2022, oggetto del ricorso per correzione di errore materiale, nell’ambito del contenzioso elettorale contro la proclamazione del Presidente della Regione Sardegna e degli eletti, ha dichiaratoinammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistito con autonomi controricorsi dal ConsiglioRegionale della Sardegna, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, con unico controricorso, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannato i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in € 4.200,00; Ric. 2022 n. 05431 sez.

SU -ud. 11-10-2022 - 3 -

2. con i presenti separati ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono la correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto nellaparte dispositiva della suddetta ordinanza in cui sono stati omessi non solo l’ordinario richiamo agli accessori di legge ma anche l’indicazione “per ciascuno dei resistenti” (o similari) idonea a rendere effettivo il rimborso di tali spese considerato che, nella specie, i resistenti erano tredici, la cui tutela era suddivisa in sette collegi difensivi differenti; rilevano che nell’ipotesi in cui l’importo liquidato debba essere diviso in sette collegi difensivi differenziati, spetterebbero € 323,00 a ciascun ricorrente oppure € 600,00 a ciascun collegio difensivo, al di sotto di qualunque parametro;

3. nessuna delle altre parti ha svolto attività difensiva;

4. i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Corrias hanno anche depositato memorie.

Considerato che:

1. va preliminarmente disposta la riunione dei separati ricorsi aventi ad oggetto la medesima correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 3572/2022;

2. questa Corte di legittimità, in tempi recenti, superando un differente precedente orientamento, ha affermato che, in materia di spese di lite, la mancata liquidazione nel provvedimento degliaccessori di legge, così come l’omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione, costituisconoerrori materiali suscettibili di corre zione con l’apposito procedimento di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (così Cass. 11 dicembre 2020, n. 28323); il suddetto recente orientamento si colloca nel solco di quanto affermato da Cass., Sez.

Un., 21 giugno 2018, n. 16415 (poi ripresa da Cass., Sez.

Un., 31 luglio 2018, n. 20354); nella richiamata decisione è stato ritenuto che alla mancata liquidazione delle spese di lite in favore di una parte controricorrente si può porre rimedio mediante la procedura di correzione materiale (sub specie d i correzione integrativa), in tal modo coprendosi il vuoto di tutela, rispetto all’omessa regolazione delle spese, che altrimenti si produrrebbe con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione; Ric. 2022 n. 05431 sez.

SU -ud. 11-10-2022 - 4 - si è evidenziato che, in tal caso, riguardando l’omissione riscontrata una statuizione di natura accessoria ed a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi, quale strumento per eliminare la disarmonia tra la manifestazione esteriore costituita dal documento sentenza e quanto poteva e doveva essere statuito ex lege, non si viene ad incidere, modificandolo, ne’ sul processo volitivo o valutativo del giudice, ne’ sulla sua decisione di interpretazione che - corretta o errata che sia - sia stata posta a fondamento della pronuncia finale sul thema decidendum, se non per il rilievo della soccombenza; essa è, dunque, necessaria ed obbligatoria, in quanto prevista per legge, dato che l’art. 91, comma 1, cod. proc. civ. dispone che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare, tanto che la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere emessa d’ufficio dal giudice, anche in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa; al fine di evitare ulteriori dubbi è stato precisato che la parte motiva della sentenza deve contenere la statuizione che pone le spese a carico del soccombente, perché solo in tal caso la divergenza fra la motivazione, che regola il carico delle spese fra le parti, ed il dispositivo, in cui è stata omessa (in tutto o in parte) la liquidazione delle stesse, rientra nella statuizione principale, e la divergenza non dà luogo a contrasto, insanabile fra motivazione e dispositivo, che escluderebbe la procedura di correzione di errore materiale;

3. nel caso di specie si evince dall’ordinanza n. 3572/2022 (v. pag. 4) che al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano resistito con autonomi controricorsi le seguenti parti: 1) il Consiglio regionale della Sardegna; 2) [OSCURATO:PERSONA]; 3) [OSCURATO:PERSONA]; 4) [OSCURATO:PERSONA]; 5) [OSCURATO:PERSONA]; 6) [OSCURATO:PERSONA] e, 7), con un unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; si evince, altresì (pag. 10) che, stante l’inammissibilità del ricorso, “le spese seguono la soccombenza”; Ric. 2022 n. 05431 sez.

SU -ud. 11-10-2022 - 5 -

4. è evidente che l’indicazione contenuta nella parte dispositiva di una liquidazione delle spese in € 4.200,00 senza che sia specificato se trattasi di liquidazione in favore, congiuntamente, di tutte le sopra specificate sette parti controricorrenti si risolve in una omessa liquidazione di tali spese per ciascuna delle suddette parti; eguale errore emendabile con la procedura di correzione (integrativa), per le medesime ragioni sopra evidenziate, è quello afferente alla omessa indicazione degli accessori e della percentuale delle spese forfettarie (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio) rimborsabili, ai sensi dell’art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012 e dell’art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, nella misura di regola spettante;

5. in conclusione i ricorsi ex art. 391 - bis cod. proc. civ. vanno accolti e va disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 3572/2022 nel senso che le spese vanno liquidate in € 4.200,00 per ciascuna delle parti controricorrenti, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%;

6. infine, nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-biscod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (v.

Cass., Sez.

Un., n. 9438/2002; Cass. n. 21213/2013; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 12184/2020);

7. non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali, il che rende inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie disponendo la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte a Sezioni Unite n. 3572/2022 nel senso che là dove, nella parte dispositiva, è scritto “condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in € 4.200,00” deve intendersi “condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in € 4.200,00 per ciascuna delle parti controricorrenti, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%”.

Ordina la conseguente annotazione sull’originale della detta ordinanza della cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5431-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 05431 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BAZZONI 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M. LAURO; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti successivi - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ORRU’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 3572/2022 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 4/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l’ordinanza n. 3572/2022, oggetto del ricorso per correzione di errore materiale, nell’ambito del contenzioso elettorale contro la proclamazione del Presidente della Regione Sardegna e degli eletti, ha dichiaratoinammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistito con autonomi controricorsi dal ConsiglioRegionale della Sardegna, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, con unico controricorso, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannato i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in € 4.200,00; Ric. 2022 n. 05431 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 3 - 2. con i presenti separati ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono la correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto nellaparte dispositiva della suddetta ordinanza in cui sono stati omessi non solo l’ordinario richiamo agli accessori di legge ma anche l’indicazione “per ciascuno dei resistenti” (o similari) idonea a rendere effettivo il rimborso di tali spese considerato che, nella specie, i resistenti erano tredici, la cui tutela era suddivisa in sette collegi difensivi differenti; rilevano che nell’ipotesi in cui l’importo liquidato debba essere diviso in sette collegi difensivi differenziati, spetterebbero € 323,00 a ciascun ricorrente oppure € 600,00 a ciascun collegio difensivo, al di sotto di qualunque parametro; 3. nessuna delle altre parti ha svolto attività difensiva; 4. i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Corrias hanno anche depositato memorie. Considerato che: 1. va preliminarmente disposta la riunione dei separati ricorsi aventi ad oggetto la medesima correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 3572/2022; 2. questa Corte di legittimità, in tempi recenti, superando un differente precedente orientamento, ha affermato che, in materia di spese di lite, la mancata liquidazione nel provvedimento degliaccessori di legge, così come l’omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione, costituisconoerrori materiali suscettibili di corre zione con l’apposito procedimento di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (così Cass. 11 dicembre 2020, n. 28323); il suddetto recente orientamento si colloca nel solco di quanto affermato da Cass., Sez. Un., 21 giugno 2018, n. 16415 (poi ripresa da Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20354); nella richiamata decisione è stato ritenuto che alla mancata liquidazione delle spese di lite in favore di una parte controricorrente si può porre rimedio mediante la procedura di correzione materiale (sub specie d i correzione integrativa), in tal modo coprendosi il vuoto di tutela, rispetto all’omessa regolazione delle spese, che altrimenti si produrrebbe con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione; Ric. 2022 n. 05431 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 4 - si è evidenziato che, in tal caso, riguardando l’omissione riscontrata una statuizione di natura accessoria ed a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi, quale strumento per eliminare la disarmonia tra la manifestazione esteriore costituita dal documento sentenza e quanto poteva e doveva essere statuito ex lege, non si viene ad incidere, modificandolo, ne’ sul processo volitivo o valutativo del giudice, ne’ sulla sua decisione di interpretazione che - corretta o errata che sia - sia stata posta a fondamento della pronuncia finale sul thema decidendum, se non per il rilievo della soccombenza; essa è, dunque, necessaria ed obbligatoria, in quanto prevista per legge, dato che l’art. 91, comma 1, cod. proc. civ. dispone che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare, tanto che la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere emessa d’ufficio dal giudice, anche in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa; al fine di evitare ulteriori dubbi è stato precisato che la parte motiva della sentenza deve contenere la statuizione che pone le spese a carico del soccombente, perché solo in tal caso la divergenza fra la motivazione, che regola il carico delle spese fra le parti, ed il dispositivo, in cui è stata omessa (in tutto o in parte) la liquidazione delle stesse, rientra nella statuizione principale, e la divergenza non dà luogo a contrasto, insanabile fra motivazione e dispositivo, che escluderebbe la procedura di correzione di errore materiale; 3. nel caso di specie si evince dall’ordinanza n. 3572/2022 (v. pag. 4) che al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano resistito con autonomi controricorsi le seguenti parti: 1) il Consiglio regionale della Sardegna; 2) [OSCURATO:PERSONA]; 3) [OSCURATO:PERSONA]; 4) [OSCURATO:PERSONA]; 5) [OSCURATO:PERSONA]; 6) [OSCURATO:PERSONA] e, 7), con un unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; si evince, altresì (pag. 10) che, stante l’inammissibilità del ricorso, “le spese seguono la soccombenza”; Ric. 2022 n. 05431 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 5 - 4. è evidente che l’indicazione contenuta nella parte dispositiva di una liquidazione delle spese in € 4.200,00 senza che sia specificato se trattasi di liquidazione in favore, congiuntamente, di tutte le sopra specificate sette parti controricorrenti si risolve in una omessa liquidazione di tali spese per ciascuna delle suddette parti; eguale errore emendabile con la procedura di correzione (integrativa), per le medesime ragioni sopra evidenziate, è quello afferente alla omessa indicazione degli accessori e della percentuale delle spese forfettarie (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio) rimborsabili, ai sensi dell’art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012 e dell’art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, nella misura di regola spettante; 5. in conclusione i ricorsi ex art. 391 - bis cod. proc. civ. vanno accolti e va disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 3572/2022 nel senso che le spese vanno liquidate in € 4.200,00 per ciascuna delle parti controricorrenti, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%; 6. infine, nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-biscod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (v. Cass., Sez. Un., n. 9438/2002; Cass. n. 21213/2013; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 12184/2020); 7. non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali, il che rende inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie disponendo la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte a Sezioni Unite n. 3572/2022 nel senso che là dove, nella parte dispositiva, è scritto “condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in € 4.200,00” deve intendersi “condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in € 4.200,00 per ciascuna delle parti controricorrenti, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%”. Ordina la conseguente annotazione sull’originale della detta ordinanza della cor
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