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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34584/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce indicata in epigrafe che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Lecce per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624 bis, comma 2, cod.pen. che l'imputato avrebbe commesso, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato), in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Gallipoli il 29 luglio 2020.

Con l'unico motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Rilevato: che, ritenuta la continuazione tra i reati, la pena è stata determinata nella misura di anni tre di reclusione ed C 1.018,00 di multa previa concessione delle attenuanti generiche; che, come chiarito dalla sentenza impugnata, si è partiti dalla pena minima edittale, ulteriormente ridotta per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, e l'aumento per continuazione è stato «contenuto e, comunque, congruo»; che il ricorrente non spiega perché tale aumento dovrebbe considerarsi eccessivo.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Ritenuto che all'inammissibilità consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce indicata in epigrafe che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Lecce per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624 bis, comma 2, cod.pen. che l'imputato avrebbe commesso, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato), in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Gallipoli il 29 luglio 2020. Con l'unico motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Rilevato: che, ritenuta la continuazione tra i reati, la pena è stata determinata nella misura di anni tre di reclusione ed C 1.018,00 di multa previa concessione delle attenuanti generiche; che, come chiarito dalla sentenza impugnata, si è partiti dalla pena minima edittale, ulteriormente ridotta per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, e l'aumento per continuazione è stato «contenuto e, comunque, congruo»; che il ricorrente non spiega perché tale aumento dovrebbe considerarsi eccessivo. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Ritenuto che all'inammissibilità consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de
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