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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23906/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21277/2018 R.G. proposto da B.B.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] cenzo Lepre, con domicilio eletto in Roma, viadelle Libellule, n. 80 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE EN- TRATE; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 2710/18 , depositata il 31 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31 maggio 2018, la Corte d'appello di Milano ha ri- gettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta individuale B.B.L., avverso la sentenza emessa il 15 gennaio 2018, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento del reclamante, su istanza di [OSCURATO:PERSONA].

A fondamento della decisione, la Corte ha escluso la nullità della notifica dell'istanza di fallimento, effettuata presso la sede della ditta risultante dal registro delle imprese, ritenendo irrilevante la circostanza che il reclamante avesse richiesto la cancellazione sin dall'anno 2013, avesse disattivato la ca- sella di posta elettronica ed avesse chiesto la variazione del regime fiscale, dal momento che presso il registro delle imprese non risultavano tali eventi né un diverso indirizzo.

Nel merito, premesso che l'esercizio dell'attività di fisioterapista integra un'attività commerciale ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., in quanto diretta alla produzione di un servizio e non soggetta ad iscrizione in particolari albi o elenchi, la Corte ha rilevato che il Campisi non si avvaleva soltanto del proprio lavoro personale, ma anche di dipendenti, aggiungendo che non era stata fornita la prova del mancato superamento dellesoglie previste dall'art. 1, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo stata prodotta soltanto la dichiarazione relativa all'anno 2013.

2. Avverso la predetta sentenza la BBL, in persona di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

Gl'intimatinon hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e/ola falsa applicazione degli artt. 149-bise 160 cod. proc. civ., dell'art. 45 n. 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dell'art. 6, comma terzo, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto valida la notifica dell'istanza di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. con spedizione dell'avviso di deposito presso l'indirizzo risultante dal registro delle imprese, senza considerare che in quel luogo la ditta non aveva più la propria sede legale, essendo stata cancellata fin dall'anno 2013.

Precisa inoltre che il predetto indirizzo non corrispondeva né all'abitazione del titolare della ditta, né al luogo in cui lo stesso svolgeva la propria attività, aggiungendo che dalla data di cancellazione era trascorso oltre un anno, con la conseguenza che essa ricorrente non aveva neppure l'obbligo di conservare l'indirizzo di posta elettronica certificata, il quale era stato peraltro disattivato in epoca ancora precedente.

Sostiene infine che l'art. 2495 cod. civ. non è applicabile alle vicende estintive della qualità d'imprenditore individuale, il cui acquisto e la cui perdita non sono subordinate al compimento di formalità, ma all'effettivo svolgimento o alla reale cessazione dell'attività imprendito- riale.

1.1. Il motivo è infondato.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, ogni impren- ditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di un indirizzo di posta elet- tronica certificata, che costituisce l'indirizzo « pubblico informatico », con onere di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delleimprese, e finanche per i dodici mesi successivi all'eventualecancellazione da esso (cfr. Cass., Sez.

I, 2/03/2022, n. 6866; 7/10/2021, n. 27348).

Tale obbligo, in un primo tempo previsto per le sole società dall'art. 16, comma sesto, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, con- vertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 37 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in seguito esteso dall'art. 5 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche alle imprese individuali, grava, sia nella fase d ell' isc rizione che successivamente, sul titolare dell'impresa o sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (cfr. Cass., Sez.

I, 26/06/2018, n. 16864; 3/01/2017, n. 31).

Ad esso si col- lega la disciplina dettata dall'art. 15, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il quale prevede che la notificazione dell'istanza di fallimento e del decreto di convocazione delle parti devono essere notificati all'indirizzo di po- sta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese, aggiungendo che, nel caso in cui l'impiego di tali modalità risulti impossibile o abbia esito negativo, la notificadev'essere effettuata esclusivamente di per- sona a norma dell'art. 107, primo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora non possa essere compiuta neppure con tali modalità, mediante il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

Tale disciplina risulta nella specie puntualmente osservata , avendo la stessa ricorrente riconosciuto che la notifica dell'istanza di fallimento non avrebbe potuto essere effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, il quale era stato disattivato da tempo, e d ovendosi pertanto ritenere legittimo il ricorso alle forme ordinarie di notificazione, dapprima me- diante la consegna dell'atto presso la sede risultante dal registro delle im- prese, con esito negativo, e successivamente ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., mediante il deposito presso la Casa comunale del luogo in cui era situata la predetta sede.

La sentenza impugnata ha d'altronde smentito l'assunto della ricorrente, secondo cui all'epoca della notificazione si era già provveduto anche alla cancellazione dal registro delle imprese: è stato infatti accertato che la ditta si era limitata a disattivare l'indirizzo di posta elettronica certifi- cata e a chiedere la variazione del proprio regime fiscale, senza che tali eventi fossero fatti risultare dal registro delle imprese.Questa Corte ha peraltro af- fermato che la notificazione dell'istanza di fallimento presso la sede dell'im- presa individuale è valida anche se effettuata dopo la cancellazione della stessa dal registro delle imprese, in considerazione dell'efficacia meramente dichiarativa di tale forma di pubblicità, le cui risultanze possono essere supe- rate dalla prova dell'esistenza di una diversa situazione di fatto, ovverosia della perdurante domiciliazione del titolare presso l'azienda (cfr. Cass., Sez.

I, 9/05/2014, n. 10104).

Tale domiciliazione nella specie non è stata valida- mente contestata dalla ricorrente, la quale, nel sostenere che nel luogo in cui èstata effettuata la notificazione non si trovava più né la sede dell'impresa, né la casa di abitazione del titolare e neppure il luogo in cui quest'ultimo esercitava la propria attività, si è limitata a riferire che l'impresa aveva ces- sato la propria attività fin dall'anno 2013, a causa dell'arresto del titolaree della condanna dello stesso ad una pena detentiva, accompagnata dalla so- spensione dall'attività di massofisioterapista, omettendo tuttavia di precisare se tale circostanza sia stata fatta valere nel giudizio di merito, e quale docu- mentazione sia stata prodotta a sostegno di tale assunto.Inconferente risulta infine l'affermazione dell'inapplicabilità dell'art. 2495 cod. civ., che non risulta in alcun modo richiamato nella sentenza impugnata, la quale, nel riconoscere la validità della notificazione, ha fatto riferimento, sia pure senza citarla espressamente alla disciplina dettata dall'art. 15, terzo comma della legge fall. ed a quella generale dell'iscrizione nel registro delle imprese.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 10 della legge fall., rilevando che l'istanza di fallimento è stata proposta a di- stanza di circa quattro anni dalla cessazione dell'attività d'impresa, e riba- dendo la nullità della notifica, in quanto effettuata dapprima presso la sede legale di essa ricorrente e successivamente presso la Casa comunale, nono- stante l'intervenuta cancellazione della ditta dal Registro delle Imprese e la disattivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da oltre un anno.

2.1. Il motivo è infondato.

Come si è detto, infatti, la sentenza impugnata ha accertato che la ricor- rente non aveva chiesto la cancellazione dal registro delle imprese, ma solo la disattivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e la variazione del proprio regime fiscale.

Tale accertamento deve ritenersi sufficiente ad escludere l'applicabilità del termine di cui all'art. 10 della legge fall., il quale, nell'ancorarne la decorrenza alla cancellazione dal registro delle imprese, fa salva soltanto in favore dei creditori e del Pubblico Ministero la facoltà di di- mostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa , in tal modo precludendo al debitore la possibilità di far valere l'efficacia dichiarativa della predetta forma di pubblicità (cfr. Cass., Sez.

I, 21/04/2016, n. 8092).

Tale disciplina, come ripetutamente affermato da questa Corte, non si pone in alcun modo in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., trovando ragione- vole giustificazione nella considerazione che, se fosse consentito all'impren- ditore di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione della attivitàimprenditoriale rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata (cfr. Cass., Sez.

I, 26/10/2018, n. 27288; 21/11/2011, n. 24431).3.

Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la violazione e /o la falsa applicazione dell'art. 1 della legge fall., contestando la sussistenza dei requi- siti soggettivi e oggettivi necessari per la dichiarazione di fallimento.

Pre- messo che la ditta era stata costituita per l'esercizio dell'attività di fisiotera- pista, cui era stata in seguito aggiunta la ricerca nelle biotecnologie, osserva che tale attività era esercitata prevalentemente con il lavorodel titolare, ag- giungendo che le assunzioni di personale dipendente non avevano compor- tato mutamenti né nell'oggetto, né nell'organizzazione della ditta .

Sostiene inoltre che la comunicazione delle assunzioni era stata effettuata con l'indi- cazione del codice identificativo relativo all'attività professionale, mentre le dichiarazioni dei redditi erano state presentate in qualità di persona fisica.

Afferma che, nel ritenere sussistente lo stato d'insolvenza, la Corte territoriale ha omesso di esaminare le difese svolte da essa ricorrente, essendosi limitata a dare atto della mancata produzione di documenti idonei a dimostrare il mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa, senza compiere accertamenti al riguardo.

Precisa che l'acquisizione delle dichiarazioni dei red- diti relative agli anni anteriori al 2013 avrebbe consentito diaccertare che nei tre anni precedenti alla chiusura dell'attività la ditta aveva prodotto ricavi inferiori a quelli previsti dall'art. 1, lett. b), della legge fall., mentredal ver- bale di verificazione del passivo risultava che l'ammontare dei debiti erain- feriore a quello previsto dalla lett. c)del medesimo articolo.

3. Il motivo è inammissibile.

Com'è noto, l'accertamento del possesso della qualità d'imprenditore commerciale da parte del debitore e della sussistenza dello stato d'insolvenza, ai fini della dichiarazione di fallimento, costituisce un giudizio di fatto, riser- vato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo che abbiacostituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare diversamente la decisione, oppure per difetto di motivazione,ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

I, 27/03/2014, n. 7252; 4/03/2005, n. 4784; 24/02/1995, n. 2107; 28/07/1977, n. 3371).

Tali vizi nella specie non sono stati neppure dedotti dalla ricorrente, la quale si è limi- tata a far valere la violazione di legge, insistendo peraltro su elementi di fatto già presi in considerazione dalla sentenza impugnatae rimproverando alla corte del merito di non aver acquisito la documentazione atta a provare il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dallo art. 1, secondo comma, della legge fall., che era però suo onere produrre, in tal modo dimo- strando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica del provve- dimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale della motivazione, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez.

I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez.

II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez.V, 4/08/2017, n. 19547).

4. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al rego- lamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione de- gli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21277/2018 R.G. proposto da B.B.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] cenzo Lepre, con domicilio eletto in Roma, viadelle Libellule, n. 80 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE EN- TRATE; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 2710/18 , depositata il 31 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 maggio 2018, la Corte d'appello di Milano ha ri- gettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta individuale B.B.L., avverso la sentenza emessa il 15 gennaio 2018, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento del reclamante, su istanza di [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della decisione, la Corte ha escluso la nullità della notifica dell'istanza di fallimento, effettuata presso la sede della ditta risultante dal registro delle imprese, ritenendo irrilevante la circostanza che il reclamante avesse richiesto la cancellazione sin dall'anno 2013, avesse disattivato la ca- sella di posta elettronica ed avesse chiesto la variazione del regime fiscale, dal momento che presso il registro delle imprese non risultavano tali eventi né un diverso indirizzo. Nel merito, premesso che l'esercizio dell'attività di fisioterapista integra un'attività commerciale ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., in quanto diretta alla produzione di un servizio e non soggetta ad iscrizione in particolari albi o elenchi, la Corte ha rilevato che il Campisi non si avvaleva soltanto del proprio lavoro personale, ma anche di dipendenti, aggiungendo che non era stata fornita la prova del mancato superamento dellesoglie previste dall'art. 1, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo stata prodotta soltanto la dichiarazione relativa all'anno 2013. 2. Avverso la predetta sentenza la BBL, in persona di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Gl'intimatinon hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e/ola falsa applicazione degli artt. 149-bise 160 cod. proc. civ., dell'art. 45 n. 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dell'art. 6, comma terzo, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto valida la notifica dell'istanza di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. con spedizione dell'avviso di deposito presso l'indirizzo risultante dal registro delle imprese, senza considerare che in quel luogo la ditta non aveva più la propria sede legale, essendo stata cancellata fin dall'anno 2013. Precisa inoltre che il predetto indirizzo non corrispondeva né all'abitazione del titolare della ditta, né al luogo in cui lo stesso svolgeva la propria attività, aggiungendo che dalla data di cancellazione era trascorso oltre un anno, con la conseguenza che essa ricorrente non aveva neppure l'obbligo di conservare l'indirizzo di posta elettronica certificata, il quale era stato peraltro disattivato in epoca ancora precedente. Sostiene infine che l'art. 2495 cod. civ. non è applicabile alle vicende estintive della qualità d'imprenditore individuale, il cui acquisto e la cui perdita non sono subordinate al compimento di formalità, ma all'effettivo svolgimento o alla reale cessazione dell'attività imprendito- riale. 1.1. Il motivo è infondato. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, ogni impren- ditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di un indirizzo di posta elet- tronica certificata, che costituisce l'indirizzo « pubblico informatico », con onere di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delleimprese, e finanche per i dodici mesi successivi all'eventualecancellazione da esso (cfr. Cass., Sez. I, 2/03/2022, n. 6866; 7/10/2021, n. 27348). Tale obbligo, in un primo tempo previsto per le sole società dall'art. 16, comma sesto, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, con- vertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 37 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in seguito esteso dall'art. 5 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche alle imprese individuali, grava, sia nella fase d ell' isc rizione che successivamente, sul titolare dell'impresa o sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (cfr. Cass., Sez. I, 26/06/2018, n. 16864; 3/01/2017, n. 31). Ad esso si col- lega la disciplina dettata dall'art. 15, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il quale prevede che la notificazione dell'istanza di fallimento e del decreto di convocazione delle parti devono essere notificati all'indirizzo di po- sta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese, aggiungendo che, nel caso in cui l'impiego di tali modalità risulti impossibile o abbia esito negativo, la notificadev'essere effettuata esclusivamente di per- sona a norma dell'art. 107, primo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora non possa essere compiuta neppure con tali modalità, mediante il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Tale disciplina risulta nella specie puntualmente osservata , avendo la stessa ricorrente riconosciuto che la notifica dell'istanza di fallimento non avrebbe potuto essere effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, il quale era stato disattivato da tempo, e d ovendosi pertanto ritenere legittimo il ricorso alle forme ordinarie di notificazione, dapprima me- diante la consegna dell'atto presso la sede risultante dal registro delle im- prese, con esito negativo, e successivamente ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., mediante il deposito presso la Casa comunale del luogo in cui era situata la predetta sede. La sentenza impugnata ha d'altronde smentito l'assunto della ricorrente, secondo cui all'epoca della notificazione si era già provveduto anche alla cancellazione dal registro delle imprese: è stato infatti accertato che la ditta si era limitata a disattivare l'indirizzo di posta elettronica certifi- cata e a chiedere la variazione del proprio regime fiscale, senza che tali eventi fossero fatti risultare dal registro delle imprese.Questa Corte ha peraltro af- fermato che la notificazione dell'istanza di fallimento presso la sede dell'im- presa individuale è valida anche se effettuata dopo la cancellazione della stessa dal registro delle imprese, in considerazione dell'efficacia meramente dichiarativa di tale forma di pubblicità, le cui risultanze possono essere supe- rate dalla prova dell'esistenza di una diversa situazione di fatto, ovverosia della perdurante domiciliazione del titolare presso l'azienda (cfr. Cass., Sez. I, 9/05/2014, n. 10104). Tale domiciliazione nella specie non è stata valida- mente contestata dalla ricorrente, la quale, nel sostenere che nel luogo in cui èstata effettuata la notificazione non si trovava più né la sede dell'impresa, né la casa di abitazione del titolare e neppure il luogo in cui quest'ultimo esercitava la propria attività, si è limitata a riferire che l'impresa aveva ces- sato la propria attività fin dall'anno 2013, a causa dell'arresto del titolaree della condanna dello stesso ad una pena detentiva, accompagnata dalla so- spensione dall'attività di massofisioterapista, omettendo tuttavia di precisare se tale circostanza sia stata fatta valere nel giudizio di merito, e quale docu- mentazione sia stata prodotta a sostegno di tale assunto.Inconferente risulta infine l'affermazione dell'inapplicabilità dell'art. 2495 cod. civ., che non risulta in alcun modo richiamato nella sentenza impugnata, la quale, nel riconoscere la validità della notificazione, ha fatto riferimento, sia pure senza citarla espressamente alla disciplina dettata dall'art. 15, terzo comma della legge fall. ed a quella generale dell'iscrizione nel registro delle imprese. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 10 della legge fall., rilevando che l'istanza di fallimento è stata proposta a di- stanza di circa quattro anni dalla cessazione dell'attività d'impresa, e riba- dendo la nullità della notifica, in quanto effettuata dapprima presso la sede legale di essa ricorrente e successivamente presso la Casa comunale, nono- stante l'intervenuta cancellazione della ditta dal Registro delle Imprese e la disattivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da oltre un anno. 2.1. Il motivo è infondato. Come si è detto, infatti, la sentenza impugnata ha accertato che la ricor- rente non aveva chiesto la cancellazione dal registro delle imprese, ma solo la disattivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e la variazione del proprio regime fiscale. Tale accertamento deve ritenersi sufficiente ad escludere l'applicabilità del termine di cui all'art. 10 della legge fall., il quale, nell'ancorarne la decorrenza alla cancellazione dal registro delle imprese, fa salva soltanto in favore dei creditori e del Pubblico Ministero la facoltà di di- mostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa , in tal modo precludendo al debitore la possibilità di far valere l'efficacia dichiarativa della predetta forma di pubblicità (cfr. Cass., Sez. I, 21/04/2016, n. 8092). Tale disciplina, come ripetutamente affermato da questa Corte, non si pone in alcun modo in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., trovando ragione- vole giustificazione nella considerazione che, se fosse consentito all'impren- ditore di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione della attivitàimprenditoriale rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata (cfr. Cass., Sez. I, 26/10/2018, n. 27288; 21/11/2011, n. 24431).3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la violazione e /o la falsa applicazione dell'art. 1 della legge fall., contestando la sussistenza dei requi- siti soggettivi e oggettivi necessari per la dichiarazione di fallimento. Pre- messo che la ditta era stata costituita per l'esercizio dell'attività di fisiotera- pista, cui era stata in seguito aggiunta la ricerca nelle biotecnologie, osserva che tale attività era esercitata prevalentemente con il lavorodel titolare, ag- giungendo che le assunzioni di personale dipendente non avevano compor- tato mutamenti né nell'oggetto, né nell'organizzazione della ditta . Sostiene inoltre che la comunicazione delle assunzioni era stata effettuata con l'indi- cazione del codice identificativo relativo all'attività professionale, mentre le dichiarazioni dei redditi erano state presentate in qualità di persona fisica. Afferma che, nel ritenere sussistente lo stato d'insolvenza, la Corte territoriale ha omesso di esaminare le difese svolte da essa ricorrente, essendosi limitata a dare atto della mancata produzione di documenti idonei a dimostrare il mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa, senza compiere accertamenti al riguardo. Precisa che l'acquisizione delle dichiarazioni dei red- diti relative agli anni anteriori al 2013 avrebbe consentito diaccertare che nei tre anni precedenti alla chiusura dell'attività la ditta aveva prodotto ricavi inferiori a quelli previsti dall'art. 1, lett. b), della legge fall., mentredal ver- bale di verificazione del passivo risultava che l'ammontare dei debiti erain- feriore a quello previsto dalla lett. c)del medesimo articolo. 3. Il motivo è inammissibile. Com'è noto, l'accertamento del possesso della qualità d'imprenditore commerciale da parte del debitore e della sussistenza dello stato d'insolvenza, ai fini della dichiarazione di fallimento, costituisce un giudizio di fatto, riser- vato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo che abbiacostituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare diversamente la decisione, oppure per difetto di motivazione,ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 27/03/2014, n. 7252; 4/03/2005, n. 4784; 24/02/1995, n. 2107; 28/07/1977, n. 3371). Tali vizi nella specie non sono stati neppure dedotti dalla ricorrente, la quale si è limi- tata a far valere la violazione di legge, insistendo peraltro su elementi di fatto già presi in considerazione dalla sentenza impugnatae rimproverando alla corte del merito di non aver acquisito la documentazione atta a provare il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dallo art. 1, secondo comma, della legge fall., che era però suo onere produrre, in tal modo dimo- strando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica del provve- dimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale della motivazione, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez.V, 4/08/2017, n. 19547). 4. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al rego- lamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione de- gli intimati. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza de
Sentenza Cassazione n. 23906/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris