CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32739/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 1 aprile 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] il 19 settembre 2019 dal Tribunale di Parma alla pena di 6 mesi di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, per il reato ex art. 2 d.l. n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2011. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'assenza di motivazione sulle prove documentali prodotte dalla difesa all'udienza del 2 maggio 2019 in relazione alla notifica da parte dell'Inps dell'accertamento e della diffida di pagamento ed alla speciale operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.lgs. n.211 del 1994. Si contesta l'affermazione della Corte di appello per cui la diffida sarebbe stata ricevuta dall'imputato a mani proprie dall'imputato presso il luogo di residenza in vicolo Cervi 2 in Parma. I giudici di merito avrebbero travisato per omissione le prove prodotte in primo grado dalla difesa volte a dimostrare che tra il 2010 ed il 2014 l'imputato non sarebbe stato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 in Parma né ivi avrebbe svolto l'attività lavorativa. Dal mero confronto tra la firma apposta sulla relata di notifica della diffida con quella apposta sulle altre notifiche emergerebbe che le sottoscrizioni sarebbero state firmate da persone diverse. L'imputato non sarebbe stato messo in condizione di usufruire della causa di non punibilità; né la notifica del decreto di citazione a giudizio equivarrebbe alla notifica della diffida, in mancanza dell'indicazione degli elementi costitutivi di quest'ultima, come richiesto dalla giurisprudenza. Il termine di 3 mesi per l'adempimento non sarebbe mai decorso. In ogni caso, il fallimento della ditta individuale, dichiarato con la sentenza del Tribunale di Parma del 18 dicembre 2013, avrebbe impedito all'imputato di procedere al pagamento, poiché privato dell'amministrazione dei suoi beni e perché altrimenti avrebbe commesso una condotta di rilevanza penale mediante il pagamento preferenziale di un creditore. 2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione delle norme in materia contributiva in relazione al quantum delle somme dovute ed al superamento della soglia dì punibilità. 2.1. La Corte di appello avrebbe correttamente detratto dall'importo dei contributi non corrisposti le somme relative al dicembre 2011, perché avrebbero dovuto essere corrisposte nel gennaio del 2012, ma poi avrebbe ritenuto superata la soglia di punibilità computando il periodo di dicembre 2010; avrebbe quindi conteggiato un periodo non oggetto di contestazione, senza indicarne l'importo ed erroneamente ritenuto non corrisposto, mentre il pagamento dei contributi relativi al dicembre 2010 sarebbe dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso.La Corte territoriale non avrebbe poi valutato i decreti ingiuntivi prodotti dalla difesa che dimostrerebbero l'omesso pagamento delle retribuzioni per alcuni dipendenti nei periodi oggetto di contestazione e di conseguenza l'omessa esecuzione delle ritenute. La soglia di punibilità pertanto non sarebbe stata superata. 2.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, si deduce che il superamento della soglia di punibilità, ove dimostrato, sarebbe minimo; inoltre, l'imputato non avrebbe potuto corrispondere i contributi dopo la notifica per il fallimento, la condotta sarebbe divenuta inesigibile. Inesistente sarebbe la maggiore capacità a delinquere, mentre si tratterebbe di un imprenditore alla guida di un'azienda in crisi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Con riferimento al valore della relata di notifica nella giurisprudenza deve condividersi l'indirizzo, cui si è conformata la Suprema Corte, a fronte della assenza di una querela di falso proposta dall'interessato, per cui in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'imputato che intenda contestare l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della relativa raccomandata deve proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l'atto falso della sua attitudine probatoria, mentre non è sufficiente la presentazione di una denuncia penale di falso (cfr. in tal senso Sez. 2 - , n. 9544 del 19/02/2020 Rv. 278512 - 01; Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016 Rv. 266279 - 01). La predetta scelta motivazionale assorbe le ulteriori considerazioni censorie, laddove poi l'affermazione del sopravvenuto impedimento al pagamento oltre ad apparire nuova, siccome non citata, senza alcuna contestazione, nel riepilogo dei motivi di appello (cfr. in ordine all'onere di contestazione in caso di riepilogo dei motivi di gravame ritenuto erroneo o incompleto, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01) 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che la corte ha calcolato correttamente, dandone conto, gli importi in contestazione (cfr. pag. 3 della sentenza), anche operando una detrazione relativa al mese di dicembre 2011 in rapporto agli ammontari dovuti in relazione a tale anno, ed una aggiunta per il mese di dicembre 2010 rispetto alla quota comunque già superiore alla soglia di punibilità per il predetto periodo, avendo cura anche di evidenziare la persistenza del superamento della soglia di punibilità oltre a valutare, con motivazione immune da vizi, l'irrilevanza ai fini della responsabilità penale ascritta, del mancato pagamento di parte delle retribuzioni in favore di taluni dipendenti. Profili privi di effettivo confronto da parte del ricorrente. 3. Manifestamente infondato è altresì il terzo motivo. Trattandosi di censure del tutto nuove in punto di trattamento sanzionatorio (come anche rispetto agli altri due motivi riepilogati nella sentenza impugnata), laddove, in maniera incontestata, la corte ha riportato quale motivo di gravame solo la richiesta di escludere la recidiva, non riproposta in questa sede. Peraltro le osservazioni in tema di capacità a delinquere e ridotto superamento della soglia di punibilità integrano mere rivalutazioni personali dei dati processuali, inammissibili in questa sede. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali