CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09312/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, in ordine alla prima censura, che la conoscenza, in capo all'imputato, del provvedimento le cui prescrizioni egli ha violato, è attestata, secondo quanto attestato dal Tribunale e non smentito aliunde, dalla consegna di copia dell'atto nelle sue mani, a tal fine risultando irrilevante la scelta del destinatario di non apporre la propria sottoscrizione; considerato che la decisione impugnata è, del pari, incensurabile nella parte relativa all'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che il Tribunale ha negato sul rilievo della non minimale offensività della condotta, apprezzabile dal decorso di un breve lasso temporale tra la sottoposizione al foglio di via obbligatorio e la trasgressione delle sue previsioni, circostanza sintomatica di noncuranza del divieto; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, attinenti all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta genericità, che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità, secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il Tribunale ha giustificato sulla base dell'insussistenza di elementi in tal senso valutabili e delle negative informazioni acquisite in ordine al vissuto dell'imputato, gravato da una precedente condanna per rapina; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni non idonee ad eccitare l'esercizio dei poteri censori del giudice di legittimità; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca