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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10032/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 18 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Pavia, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali aggravate dall'utilizzo di un bastone di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta l'omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione a pregressi rapporti tra le parti ai fini della attendibilità della persona offesa - è costituito da mere doglianze in punto di fatto e si risolve nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda l'ultima pagina della sentenza impugnata che con motivazione in fatto insindacabile ha chiarito che i pregressi rapporti non inficiano la sussistenza dei fatti ma spiegano perché siano accaduti). - Considerato che il secondo e ultimo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia l'assenza della condizione di procedibilità e in subordine il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato perché non si confronta con la sentenza impugnata che ha chiarito non solo che si tratta di fattispecie procedibile di ufficio in quanto aggravata, ma anche che il giudizio di bilanciamento non incide sulla procedibilità; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 18 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Pavia, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali aggravate dall'utilizzo di un bastone di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta l'omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione a pregressi rapporti tra le parti ai fini della attendibilità della persona offesa - è costituito da mere doglianze in punto di fatto e si risolve nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda l'ultima pagina della sentenza impugnata che con motivazione in fatto insindacabile ha chiarito che i pregressi rapporti non inficiano la sussistenza dei fatti ma spiegano perché siano accaduti). - Considerato che il secondo e ultimo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia l'assenza della condizione di procedibilità e in subordine il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato perché non si confronta con la sentenza impugnata che ha chiarito non solo che si tratta di fattispecie procedibile di ufficio in quanto aggravata, ma anche che il giudizio di bilanciamento non incide sulla procedibilità; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
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