CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 dicembre 2025
Cassazione n. 33215/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9878/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ARNEO, ora [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n. 2770/2022 depositata il 26/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente impugnò avanti la [OSCURATO:PERSONA] di Lecce un’ingiunzione notificatagli da [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria per conto del Consorzio resistente, in merito ai contributi consortili per il 2014 in qualità di proprietario di fondi rientranti nel piano di classifica. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 2461 del 14/7/2017, accolse il ricorso valutando che fosse stata superata la presunzione d’esistenza del beneficio consortile a favore dei fondi in questione, ritenendo provate le carenze manutentive e le conseguenti inefficienze nelle opere relative. Su appello del Consorzio, la [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, accolse il gravame evidenziando come: - il contributo dovuto fosse limitato alle spese di manutenzione e gestione (c.d. contributo irriguo “fisso”); -tali spese fossero di per sé idonee a incrementare il valore dei fondi a prescindere dall’effettivo utilizzo delle acque consortili, in quanto opere finalizzate a preservare il rischio idraulico e idro-geologico; - il Consorzio avesse documentato l’attuazione del programma triennale e gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche anche mediante una consulenza tecnica; -il piano di classifica faccia presumere il vantaggio consortile; -la presunzione suindicata non sia stata vinta dalle prove offerte dal contribuente; - la sentenza di primo grado avesse riconosciuto le carenze manutentive ma non avesse, per contro, verificato l’eventuale beneficio diretto per i fondi del medesimo nel senso suindicato; - la natura di contributo di scopo, da rinvenire nella pretesa consortile, non verrebbe meno per tali carenze, tenuto conto dell’insegnamento della sentenza della Corte costituzionale n. 188/2018. Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di cinque motivi, integrati da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] e la Soget, cui il ricorso è stato notificato il 20/4/2023, sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. e 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. Sostiene che la CTR avrebbe travisato il contributo di bonifica (cod. 630) con il contributo irriguo (cod. 648) che è corrispettivo per la fruizione dell’acqua per irrigazione , di cui il ricorrente non beneficia. Le considerazioni relative contenute nella pronuncia impugnata non sarebbero quindi pertinenti. Afferma pertanto che la motivazione sarebbe nulla per violazione del minimo costituzionale ex art. 111/6 Cost.1.2 Il motivo è inammissibile e, sotto ulteriore profilo, infondato. Sotto il primo aspetto non emergono, né sono specificamente indicati, quei profili di contraddittorietà, perplessità o incomprensibilità che soli possono giustificare un vizio di legittimità che investa la motivazione alla stregua della previsione di cui all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., anche sotto il profilo di cui all’invocato art. 112 c.p.c. (Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 – 01). Sotto l’ulteriore profilo appare corretta la distinzione, operata nella sentenza impugnata, tra il contributo irriguo fisso - destinato alle spese del Consorzio per le opere afferenti agli impianti e pertanto per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle dighe e dei canali adduttori, delle condotte principali e degli impianti di sollevamento, reti di distribuzione, quota parte delle spese relative al personale, ammortamento, ecc.. -e contributi per la fruizione dell’irrigazione a cura del Consorzio, di cui il ricorrente non beneficia. Logica appare pertanto la valutazione del giudice d’appello in ordine al fatto che i terreni siti nell’ambito di quel distretto beneficianodelle opere per tale solo fatto e indipendentemente dalla fruizione delle acque per l’irrigazione, vedendo il valore dei predetti terreni aumentato per la presenza di opere di canalizzazione e accessorie che prevengono i rischi idraulico e idro-geologico e giustificano la debenza del relativo contributo. 2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 3 e 10 r.d. n. 215/1933 e 3,13,17,18 e 42 l.r. Puglia n. 4/2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Ricostruita la legislazione statale e regionale citate, sostiene il ricorrente che, non essendo stato approvato il piano di bonifica prima di quello di classifica, quest’ultimo non sarebbe efficace, richiamando a tal fine la sentenza di questa Corte n. 2241/2015 che, in un caso analogo, non avrebbe riconosciuto la presunzione di godimentodel beneficio consortile in un caso di contestazione del piano di classifica. 2.1 Anche questo motivo è infondato. 2.1 Va osservato come la Corte di merito non si sia limitata a richiamare la presunzione originata dal piano di classifica, ma abbia motivato sulle ragioni per cui ha ritenuto più convincenti le prove offerte dal Consorzio rispetto alle contestazioni operate dal contribuente. Ne deriva che l’eventuale errore nella ripartizione dell’onere probatorio non ha inficiato la validità della decisione atteso che il giudice d’appello ha poi valutato gli elementi offerti dal Consorzio ritenendo che lo stesso avesse comunque provato il suo diritto. Il richiamo al precedente di questa Corte n. 2241/2015 non appare peraltro del tutto pertinente, atteso che in quell’occasione la Corte ha semplicemente ritenuto non valutato il superamento del principio dell’onere della prova, ritenendo invece che la contestazione del piano di classifica impedisse di ritenerevalida la presunzione relativa corrispondente. La situazione, all’epoca presa in esame da questa Sezione, era comunque assai diversa in quanto riferita alla regione Toscana, la cui legge regionale aveva disposto l’adozione del piano generale di bonifica fin dal 1994, al di là d’ogni regime transitorio, mentre il ricorso riguardava una cartella riferita al 2006. Nel caso qui in esame relativo al contributo del 2014, da una parte e come già indicato c’è stata una puntuale valutazione delle prove in atti. La CTR ha motivato esaustivamente e correttamente sulla prova offerta dal Consorzio e sulle ragioni per cui tale motivazione è stata ritenuta convincente. Dall’altra parte non può darsi rilevanza alla mancata adozione del piano di bonifica, peraltro stabilito da una legge regionale del 2012, per la quale non è prevista alcuna illegittimità del piano di classifica e con riferimento all’applicazione della norma transitoria di cui all’art. 42, comma 7, della stessa legge regionale n. 4/2012, secondo cui, “In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell’approvazione del Piano generale di bonifica di cui all’articolo 3. Per i consorzi di bonifica di Arneo, [OSCURATO:PERSONA], Stornara e Tara e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011. Ai fini dell’articolo 12, in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio”. 3. Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 11 r.d. 215/1933 e artt. 17 e 18 della citata legge Puglia n. 4/2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Tali normative escluderebbero dall’obbligo di corrispondere il contributo coloro che non hanno concretamente fruito del beneficio diretto e specifico. Avrebbe errato la CTR a non rilevare la mancata adozione del piano di bonifica e la contestazione del piano di classifica sempre proposta dal ricorrente sin dal primo grado di giudizio. 3.1 Il motivo, che costituisce parziale riproposizione del precedente, è inammissibile perché, attraverso le presunte violazioni di legge, tende a sollecitare una diversa valutazione delle acquisizioni probatorie. Si è già indicato come la CTR abbia congruamente motivato sulle ragioni per cui, benché non vi sia fruizione del servizio d’irrigazione, i fondi del contribuente debbano comunque ritenersi beneficiati dalle opere a tutela dei rischi suindicati evitando il ristagno e gli allagamenti. Al di là delle carenze motivazionali, che non sussistono come già evidenziato, non può essere rimessa a questa Corte la rivalutazione della sufficienza delle argomentazioni di parte ricorrente se non nei ristretti ambiti previsti dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. di cui infra. 4. Con il quarto motivo lamenta la violazione delle medesime disposizioni oltre all’art. 860 c.c. e alla deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 1150/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Evidenzia come, pur dato atto delle valutazioni della Corte costituzionale nella citata sentenza n. 188/2018 che hanno escluso un rapporto di sinallagmaticità tra l’attività di bonifica e la debenza, la normativa preveda comunque che i contributi siano disposti sulla base dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica (art. 11 R.D. 215/1933) e come i contributi debbano essere commisurati alle spese risultanti dal bilancio preventivo (artt. 17 e 18 della citata legge regionale). 4.1 Anche questo motivo è una sostanziale riproposizione dei precedenti e va pertanto ritenuto infondato per le ragioni già evidenziate. 5. Con il quinto e ultimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Sostiene che un corretto accertamento del beneficio conseguito dai fondi del ricorrente non avrebbe potuto prescindere da una consulenza tecnica d’ufficio dal medesimo richiesta. 5.1 Il motivo è inammissibile. 5.2 Il vizio censurato è infatti legato all’omissione investente un fatto storico dibattuto e non esaminato. Nel caso specifico, invece e come già ribadito, la questione inerente all’accertamento del beneficio è stata affrontata dalla CTR con motivazione logica e priva di errori giuridici. La valutazione del giudice di merito riguardo alla necessità o meno d’una consulenza tecnica d’ufficio è discrezionale e non censurabile in cassazione ove non ricorrano i medesimi presupposti di cui al n. 5 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. (Cass. Sez. L., 25/08/2023, n. 25281, Rv. 669071 – 01) , come si è detto qui assenti. 6. Il ricorso va pertanto respinto e non vanno adottate pronunce sulle spese atteso che i resistenti sono rimasti intimati. 7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M la Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per i