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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 23870/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19802/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 189/2022 depositata il03/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 14.4.2022, ha accolto la domanda di revocazione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto n. 953/2019, emesso dalla medesima Corte d’appello, con il quale era stata dichiarata inammissibile l’opposizione del Ministero avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto la domanda di equa riparazione.

Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello ha ritenuto tardiva la domanda di equa riparazione perché proposta oltre i sei mesi dal momento in cui la decisione che aveva concluso il procedimento presupposto era divenuta definitiva, ai sensi dell’art.4 della L. 89/2001. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.4 della L. 89/2001 e dell’art.324 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., peravere la Corte d’appello errato nell’individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della domanda di equa riparazione.

Secondo il ricorrente, poiché il decreto della Corte d’appello di Perugia era stato pubblicato in data 9.4.2018 e divenuto definitivo il 9.11.2018, il termine di sei mesi per presentare ricorso ex L.89/2001 decorrerebbe dal 10.11.2018; di conseguenza, il termine per proporre la domanda di equa riparazione sarebbe spira to il 10.5.2019 e non il 9.5.2019, come ritenuto dalla Corte d’appello.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui, in tema di ragionevole durata del processo, il termine semestrale per proporre la richiesta di equo indennizzo, ai sensi dell'art. 4 l. 24 marzo 2001 n. 89, comincia a decorrere dal momento in cui scade il termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza (Cass. 05/12/2012 n.21859).

L’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nello stabilire che la domanda di equa riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi d a l "momento in cui la decisione è divenuta definitiva", fa specifico riferimento alla decisione che “conclude il procedimento" e, cioè, alla data finale della decisione (Cass. 14.2.2007 n.3264) Nel caso di specie, la sentenza della Corte d’appello è divenuta definitiva il 9.11.2018, sicchè da tale data decorreva il termine semestrale ex art. 4 della L. 89/2001 per proporre la domanda di equa riparazione, con la conseguenza che, alla data di deposito del ricorso, il10.11.2018, il termine era già spirato.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cass.11/09/2018 n.22014; Cass. n. 5859 del 2002).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 906,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19802/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 189/2022 depositata il03/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 14.4.2022, ha accolto la domanda di revocazione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto n. 953/2019, emesso dalla medesima Corte d’appello, con il quale era stata dichiarata inammissibile l’opposizione del Ministero avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto la domanda di equa riparazione. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello ha ritenuto tardiva la domanda di equa riparazione perché proposta oltre i sei mesi dal momento in cui la decisione che aveva concluso il procedimento presupposto era divenuta definitiva, ai sensi dell’art.4 della L. 89/2001. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di un unico motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.4 della L. 89/2001 e dell’art.324 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., peravere la Corte d’appello errato nell’individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della domanda di equa riparazione. Secondo il ricorrente, poiché il decreto della Corte d’appello di Perugia era stato pubblicato in data 9.4.2018 e divenuto definitivo il 9.11.2018, il termine di sei mesi per presentare ricorso ex L.89/2001 decorrerebbe dal 10.11.2018; di conseguenza, il termine per proporre la domanda di equa riparazione sarebbe spira to il 10.5.2019 e non il 9.5.2019, come ritenuto dalla Corte d’appello. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui, in tema di ragionevole durata del processo, il termine semestrale per proporre la richiesta di equo indennizzo, ai sensi dell'art. 4 l. 24 marzo 2001 n. 89, comincia a decorrere dal momento in cui scade il termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza (Cass. 05/12/2012 n.21859). L’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nello stabilire che la domanda di equa riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi d a l "momento in cui la decisione è divenuta definitiva", fa specifico riferimento alla decisione che “conclude il procedimento" e, cioè, alla data finale della decisione (Cass. 14.2.2007 n.3264) Nel caso di specie, la sentenza della Corte d’appello è divenuta definitiva il 9.11.2018, sicchè da tale data decorreva il termine semestrale ex art. 4 della L. 89/2001 per proporre la domanda di equa riparazione, con la conseguenza che, alla data di deposito del ricorso, il10.11.2018, il termine era già spirato. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cass.11/09/2018 n.22014; Cass. n. 5859 del 2002). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 906,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in
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