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CassazionedecretoSezione U

Cassazione n. 19752/2024

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ZIONE(artt. 390e 391 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 20678-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato; - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AvvocataLo [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Catania RG n. 10461/2023, depositato il 29 settembre2023.

Il Tribunale di Catania ha pronunciato decreto con il quale non è stato convalidato il provvedimento di trattenimento emesso il 27 settembre2023 dal Questore della Provincia di Ragusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1996, entrato nel territorio dello Stato in data 20 settembre2023 dalla frontiera di Lampedusa.

Il trattenimento dello straniero è stato disposto in forza dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, inserito dal decreto - legge n. 20 del 2023 , convertito nellalegge n. 50 del 2023, non avendo il richiedente consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, né prestato idonea garanzia finanziaria, nell'importo e secondo le modalità individuati con decreto interministeriale del 14 settembre 2023.

Il Ministero dell'Interno e, "ove occorra",il Questore della Provincia di Ragusa hanno proposto ricorso, articolato in nove motivi, formulando istanza preliminare di rimessione alle Sezioni Unite.

La Prima Presidente, avendo rilevato che il ricorso presenta una questione di massima di particolare importanza, ha disposto che la Corte pronunci a Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.

L'intimato, indicato in epigrafe, ha depositato controricorsochiedendo di “rigettare il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno italiano” e “confermare l’ordinanza di non convalida emessa dal Tribunale Ordinario di Catania”.

Ha depositato memoria il Pubblico Ministero.

In data 8 febbraio 2024 sono state pubblicate le ordinanze interlocutorie n. 3562 e n. 3563, con le quali è stata sollevata, in altri giudizi di analogo tenore,questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Il rinvio pregiudiziale è del seguente tenore: “se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell’importo in unica soluzione determinato per l’anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell'importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell’ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo”.

In attesa della decisione del rinvio pregiudiziale , avente rilievo dirimente anche ai fini della pronuncia sul ricorso in esame, le Sezioni Unite, con ordinanza in data 28 febbraio 2024, n. 5323, hanno dispostoil rinvio a nuovo ruolo della causa.

In data 12 luglio 2024, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per il Ministero dell’interno e per il Questore della Provincia di Ragusa, un atto di rinuncia al ricorso, ex art. 390 cod. proc. civ., con richiesta di compensazione delle spese.

Nell’atto di rinuncia, le Amministrazioni statali, dopo aver premesso chele ordinanze di rimessione della questione pregiudiziale concernevano la conformità del sistema di garanzia finanziaria come risultante daldecreto interministeriale del 14 settembre 2023 , hanno rappresentato che sono sopravvenutemodifiche della situazione di fatto e del quadro giuridico di riferimento.

Da un lato, quanto alla situazione di fatto, nell’atto di rinuncia si osserva che l’odierno controricorrente, dopo l’adozione del diniego di convalida del provvedimento di trattenimento, si è reso irreperibile, con conseguente venir meno del l’interesse a dare seguito al giudizio impugnatorio, non essendo comunque possibile eseguire il provvedimento di trattenimento in caso di accoglimento del ricorso per cassazione.

E’ poi intervenuto, quanto alla situazione di diritto, un mutamento della disciplina applicabile, dal momento che il decreto interministeriale del 14 settembre 2023 è stato abrogato e sostituito, con decorrenza dal 20 giugno 2024, dal decreto interministeriale del 10 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale19 giugno 2024, n. 142 . [OSCURATO:PERSONA] rinuncianti osservano che è stata introdotta una nuova disciplina integrativa dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015 ( e il decreto interministeriale del 14 settembre 2023 –al di fuori dei casi oggetto di ricorso per cassazione – non ha più trovato applicazione), che ha radicalmente modificato quella oggetto della questione pregiudiziale rimessa alla Corte di Giustizia UE.L’Avvocatura generale dello Stato dichiara che tali sopravvenienze in fatto e in diritto avrebbero fatto venir meno l'interesse delle Amministrazioni alla coltivazione del ricorso per cassazione.

Tanto premesso, va rilevato che la rinuncia presenta i requisiti stabiliti dall’art. 390 cod. proc. civ.

Poiché la causa è stata rinviata a nuovo ruolo e non è stata nuovamente fissata la data della decisione, è in facoltà della parte ricorrente, come avvenuto nella specie,rinunciare al ricorso finché non sia cominciata la relazione all’udienza.

La rinuncia proviene dall’Avvocatura generale dello Stato, munita, ex lege, di mandato al riguardo.

La rinuncia, infine, è stata ritualmente depositata e la cancelleria ne ha dato comunicazione alla parte costituita.

Va pertanto dichiarata l’estinzione del ricorso principale del Ministero dell’interno e del Questore di Ragusa per intervenuta rinuncia.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico delle Amministrazioni statali, avendovi esse dato causa.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.

Pone a carico del Ministero dell’interno e del Questore di Ragusa, in solido,le spese del giudizio di cassazione sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 390e 391 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 20678-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato; - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AvvocataLo [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Catania RG n. 10461/2023, depositato il 29 settembre2023. Il Tribunale di Catania ha pronunciato decreto con il quale non è stato convalidato il provvedimento di trattenimento emesso il 27 settembre2023 dal Questore della Provincia di Ragusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1996, entrato nel territorio dello Stato in data 20 settembre2023 dalla frontiera di Lampedusa. Il trattenimento dello straniero è stato disposto in forza dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, inserito dal decreto - legge n. 20 del 2023 , convertito nellalegge n. 50 del 2023, non avendo il richiedente consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, né prestato idonea garanzia finanziaria, nell'importo e secondo le modalità individuati con decreto interministeriale del 14 settembre 2023. Il Ministero dell'Interno e, "ove occorra",il Questore della Provincia di Ragusa hanno proposto ricorso, articolato in nove motivi, formulando istanza preliminare di rimessione alle Sezioni Unite. La Prima Presidente, avendo rilevato che il ricorso presenta una questione di massima di particolare importanza, ha disposto che la Corte pronunci a Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. L'intimato, indicato in epigrafe, ha depositato controricorsochiedendo di “rigettare il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno italiano” e “confermare l’ordinanza di non convalida emessa dal Tribunale Ordinario di Catania”. Ha depositato memoria il Pubblico Ministero. In data 8 febbraio 2024 sono state pubblicate le ordinanze interlocutorie n. 3562 e n. 3563, con le quali è stata sollevata, in altri giudizi di analogo tenore,questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Il rinvio pregiudiziale è del seguente tenore: “se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell’importo in unica soluzione determinato per l’anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell'importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell’ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo”. In attesa della decisione del rinvio pregiudiziale , avente rilievo dirimente anche ai fini della pronuncia sul ricorso in esame, le Sezioni Unite, con ordinanza in data 28 febbraio 2024, n. 5323, hanno dispostoil rinvio a nuovo ruolo della causa. In data 12 luglio 2024, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per il Ministero dell’interno e per il Questore della Provincia di Ragusa, un atto di rinuncia al ricorso, ex art. 390 cod. proc. civ., con richiesta di compensazione delle spese. Nell’atto di rinuncia, le Amministrazioni statali, dopo aver premesso chele ordinanze di rimessione della questione pregiudiziale concernevano la conformità del sistema di garanzia finanziaria come risultante daldecreto interministeriale del 14 settembre 2023 , hanno rappresentato che sono sopravvenutemodifiche della situazione di fatto e del quadro giuridico di riferimento. Da un lato, quanto alla situazione di fatto, nell’atto di rinuncia si osserva che l’odierno controricorrente, dopo l’adozione del diniego di convalida del provvedimento di trattenimento, si è reso irreperibile, con conseguente venir meno del l’interesse a dare seguito al giudizio impugnatorio, non essendo comunque possibile eseguire il provvedimento di trattenimento in caso di accoglimento del ricorso per cassazione. E’ poi intervenuto, quanto alla situazione di diritto, un mutamento della disciplina applicabile, dal momento che il decreto interministeriale del 14 settembre 2023 è stato abrogato e sostituito, con decorrenza dal 20 giugno 2024, dal decreto interministeriale del 10 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale19 giugno 2024, n. 142 . [OSCURATO:PERSONA] rinuncianti osservano che è stata introdotta una nuova disciplina integrativa dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015 ( e il decreto interministeriale del 14 settembre 2023 –al di fuori dei casi oggetto di ricorso per cassazione – non ha più trovato applicazione), che ha radicalmente modificato quella oggetto della questione pregiudiziale rimessa alla Corte di Giustizia UE.L’Avvocatura generale dello Stato dichiara che tali sopravvenienze in fatto e in diritto avrebbero fatto venir meno l'interesse delle Amministrazioni alla coltivazione del ricorso per cassazione. Tanto premesso, va rilevato che la rinuncia presenta i requisiti stabiliti dall’art. 390 cod. proc. civ. Poiché la causa è stata rinviata a nuovo ruolo e non è stata nuovamente fissata la data della decisione, è in facoltà della parte ricorrente, come avvenuto nella specie,rinunciare al ricorso finché non sia cominciata la relazione all’udienza. La rinuncia proviene dall’Avvocatura generale dello Stato, munita, ex lege, di mandato al riguardo. La rinuncia, infine, è stata ritualmente depositata e la cancelleria ne ha dato comunicazione alla parte costituita. Va pertanto dichiarata l’estinzione del ricorso principale del Ministero dell’interno e del Questore di Ragusa per intervenuta rinuncia. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico delle Amministrazioni statali, avendovi esse dato causa. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia. Pone a carico del Ministero dell’interno e del Questore di Ragusa, in solido,le spese del giudizio di cassazione sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci g