CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21911/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13067-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleriadella Corte di Cassazione -ricorrente - contro F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 60 /20 18 del TRIBUNALE di NAPOLI , depositata il 04/01/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 20.9.2012 la società F.lli [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. evocava in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] dei Pini innanzi il Giudice di Pace di Ischia, invocandone la condanna al pagamento della somma di € 4.365,47 a titolo di corrispettivo per la fornitura di gasolio relativa agli anni 2007 e 2008. A fondamento del proprio credito, l’attrice allegava due cambiali rilasciate, a suo tempo, da [OSCURATO:PERSONA], già amministratore del condominio convenuto, a garanzia del pagamento. Nella resistenza del convenuto, che asseriva di aver saldato regolarmente le forniture ed eccepiva comunque l’intervenuta prescrizione del credito, il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo che le scritture contabili esibite dalla società attrice confermassero che il debito era stato saldato. Con la sentenza impugnata, n. 60/2018, il Tribunale di Napoli accoglieva il gravame interposto dall’originaria attrice avverso la sentenza di prime cure, ritenendo non conseguita la prova del saldo del debito. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il [OSCURATO:PERSONA] dei Pini, affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso la F.lli [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. [OSCURATO:PERSONA] Con il primomotivo, il condominio ricorrente lamenta la violazione degli artt. 324, 342 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile il gravame, pur in assenza di specifici argomenti atti a contestare il ragionamento del giudice di prima istanza, ed in particolare in assenza di specifica impugnazione del capo di decisione con il quale era stata accertata l’efficacia di quietanza alla dicitura “pagato” risultante sull’estratto contabile prodotto dalla stessa società fornitrice. La censura è infondata. Quanto alla dedotta inammissibilità dell’appello, occorre ribadire il principio secondo cui “Nel giudizio di appello –che non è un novum iudicium– la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 18932 del 27.9.2016 , Rv. 641832 ; conf. Cass. Sez. 3 , Sentenza n.9244del 18.4.2007 , Rv. 597867; cfr. anche Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 21566del 18/09/2017, Rv. 645411). Il principio è interpretato, con orientamento ormai consolidato, nel senso che “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 18307del 18.9.2015, Rv. 636741). In senso conforme, cfr. anche Cass. Sez.3, Sentenza n. 25218 del 29.11.2011, Rv. 620524, secondo la quale “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”(conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 2814del 12/02/2016, Rv. 638551). Detti principi sono statiribaditi anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D. L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”(Cass. Sez. U , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 , Rv. 645991; conf. Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n.13535 del 30/05/2018 , Rv. 648722 e Cass. Sez. U , Ordinanzan. 36481 del 13/12/2022 , Rv. 666375). Nel caso di specie, l’appello era sufficientemente specifico, perché la società fornitrice aveva invocato la riforma della decisione di prime cure, per lei negativa, e dunque il riconoscimento del credito azionato con la domanda introdotta innanzi il Giudice di Pace. Non si configura, sul punto, alcun profilo di giudicato interno, poiché con l’impugnazione era stata attinta l’intera statuizione con la quale il giudice di prima istanza aveva ritenuto provato l’intervenuto pagamento della fornitura di cui si discute. In argomento, va ribadito il principio secondo cui“Costituisce capo autonomo della sentenza –come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno–solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata” (Cass. Sez.3, Ordinanza n.2379 del31/01/2018, Rv.647932; conf. Cass. Sez. 3 , Sentenza n . 22863 del 30/10/2007, Rv.599955). Infatti“La locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione”(Cass.6 Sez.L, Ordinanza n. 16853 del 26/06/2018, Rv. 649361; conf. Cass. Sez.6-3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017, Rv. 644289 e Cass. Sez.L, Sentenza n. 2217 del 04/02/2016, Rv. 638957 ). Con il secondo motivo, il condominio ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2730c.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che la dicitura “pagato” risultante sull’estratto contabile prodotto in atti di causa faceva piena prova dell’avvenuto pagamento del debito di cui è causa. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta laviolazione degli artt.112, 113, 115, 116, 319, 320, 343 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che l’estratto contabile sulla base del quale il giudice di secondo grado aveva rif ormato la decisione di prime cure non era stato tempestivamente prodotto in atti del giudizio di merito, in quanto allegato dalla società fornitrice soltanto con la memoria conclusiva del giudizio di prima istanza. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta laviolazione degli artt.112, 115, 324, 342 c.p.c., 2730 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente affermato, con la sua decisione, che le scritture contabili pongono una presunzione semplice di veridicità non già contro, come prevede la norma, ma anche a favore dell’imprenditore. Con il quinto motivo, il ricorrente si duole dellaviolazione degli artt.116, 246, 342 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l’incapacità a testimoniare del teste Pinto, in quanto procuratore della ditta fornitrice e dunque interessato alla lite. Le censure, suscettibili di esame congiunto,sono inammissibili.Il Tribunale non ha fondato la propria decisione sul documento tardivamente prodotto dalla ditta fornitrice in allegato alla memoria conclusiva del giudizio di prime cure, ma ha dato atto che esso, recante la dicitura “estratto conto al 31.12.2012” , non era un estratto delle scritture contabili, ma una “mera estrapolazione informatica della contabilità aziendale” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Ha poi affermato che l’art. 2709 c.c. pone una presunzione semplice di veridicità delle scritture contabili prodotte dall’imprenditore, evidentemente contro, e non a favore, di quest’ultimo, ma che tale presunzione fosse stata superata, nel caso di specie, dall’istruttoria testimoniale, che aveva consentito di accertare che la fornitura era stata inizialmente ritenuta saldata mediante consegna di due titoli, risultati poi impagati. Il Tribunale ha dunque ritenuto, sulla base di una complessiva valutazione del fatto e delle prove, che –ferma restando la pacifica fornitura del gasolio e l’assenza di contestazione sul relativo corrispettivo–la merce fosse stata pagata mediante consegna di titoli salvo buon fine, e che dunque non fosse stata conseguita la prova dell’adempimento, a fronte del mancato pagamento delle due cambiali (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenzaimpugnata). Il ragionamento condotto dal giudice di merito non collide con l’insegnamento di questa Corte, poiché “L'art. 2709 c.c., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazionefanno prova contro l'imprenditore, pone una presunzione semplicedi veridicità, a sfavore di quest'ultimo; pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al suindicato di legittimità, se sufficientemente motivato” (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11912 del 22/05/2009 , Rv. 608574; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n.936del 05/02/1996 , Rv. 495724; Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 4329 del 25/03/2003, Rv. 561365; cfr. anche Cass. Sez. 3 , S entenza n. 6547del 14/03/2013 , Rv. 625359 e Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 3190del 18/02/2016 , Rv. 638751). Il Tribunale, dunque, non ha operato alcuna inversione dell’onere della prova, né ha tratto, dalla scrittura contabile prodotta dall’imprenditore, argomenti a suo favore, ma l’ha valutata unitamente alle altre risultanze istruttorie ed ha ritenuto conseguita la prova che la consegna delle cambiali fosse avvenuta salvo buon fine, onde, verificato il mancato buon fine dei titoli, ha ritenuto non dimostrato l’adempimento del debito, in sé stesso mai disconosciuto dal condominio debitore. Trattasi di non implausibilericostruzione del fatto e delle prove, alla quale il ricorrente contrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui“L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Anche il profilo dell’ammissibilità o attendibilità della testimonianza Pinto, sollevato dal ricorrente con il quinto motivo, rientra nell’ambito della valutazione rimessa al giudice di merito. Peraltro, sul punto, va ribadito che “L'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c. è correlabile soltanto ad undiretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso e tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualcheinteresse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi” (Cass. Sez. L , Sentenza n. 4500 del 27/02/2007 , Rv. 595236; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11314 del 10/05/2010 , Rv. 612963; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 4358 del 29/04/1998 , Rv. 514975; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 8605 del 04/08/1995 , Rv. 493581; Cass. Sez.2, Sentenza n. 3846 del 01/04/1995 , Rv. 491590). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Con il sesto ed ultimo motivo, il condominio ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente condannato il condominio ricorrente alle spese del doppio grado del giudizio di merito. La censura, oltre a non integrare in sé un motivo, in quanto la statuizione sulle spese viene attinta soltanto in relazione all’auspicato accoglimento degli altri motivi di ricorso, e dunque non per ragioni autonome, non tiene conto del fatto, decisivo, che nel caso di specie il giudice di merito ha regolato le spese alla luce dell’esito complessivo del giudizio (cfr. Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 6522 del 20/03/2014 , Rv. 630212; cfr. anche, in termini, Cass. Sez. 3 , Se ntenza n. 9587 del 12/05/2015, Rv. 635269; Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017, Rv.645057; Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 16431 del 19/06/2019, Rv.654608; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 24482 del 09/08/2022, Rv. 665389) in applicazione del criterio generale della soccombenza. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese d el presente giudizio di legittimità , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.600, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de