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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08114/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23009/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dagli [OSCURATO:PERSONA] e Davide DeGirolamo, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, come da procura in-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-Controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, sez. 23, n. 1313/2023, depositata in data 11 aprile 2023, nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23009/2023Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 8114/2026Data pubblicazione 01/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamentocatastale n.

BS0006322/2019, emesso il 14 gennaio 2019 e notificato il 22gennaio 2019 dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Brescia– [OSCURATO:PERSONA] – Territorio, relativo alla nuova determinazione diclassamento e rendita catastale dell’unità immobiliare sita nel Comune diChiari (BS), costituita da punti di intercettazioni di linea di una rete dimetanodotti, destinati al trasporto del gas, per i quali aveva proposto, conD.o.c.f.a., l'attribuzione della categoria catastale E/9 e di una rendita pariad euro 678,24, non condivisa dall'Amministrazione finanziaria, che ha,invece, attribuito la categoria catastale D/7 e la rendita di euro 475,00.2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha rigettato il ricorso,reputando l’avviso di accertamento correttamente motivato e legittima larettifica disposta dall’Ufficio, attesa la riconducibilità del “punto diintercettazione linea” entro la categoria catastale D/7.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia ha rigettatol’appello, rilevando che:- l’immobile della contribuente è stato correttamente ricondottodall'Amministrazione finanziaria nella categoria D/7, in quanto la categoriaE deve considerarsi “riservata esclusivamente a quei beni (ponti, caserme,cimiteri ecc.) che, per caratteristiche intrinseche, non possono chesvolgere una funzione pubblica pura, estranea, cioè, ad ogni logica dimercato.

Per contro, la funzionalità dell’immobile ad un’attività aventescopo di lucro impone ed esige l’attribuzione al bene stesso della categoriaD, tipica degli immobili a vocazione produttiva, restando del tuttoirrilevante l’interesse pubblico eventualmente ed accidentalmenteconnesso a quella che, all’evidenza, è e rimane un’attività imprenditoriale,avente come fine ultimo e ragione essenziale il perseguimento dell’utileeconomico.”;Numero registro generale 23009/2023Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 8114/2026Data pubblicazione 01/04/2026- “le unità immobiliari in argomento servono a realizzare profitto(che è lo scopo dell’attività svolta) attraverso l’erogazione di un servizio diinteresse collettivo (che è quindi solo il mezzo per realizzare lo scopoanzidetto)”;- la diversità di funzioni tra impianti destinati alla regolazione dellapressione e della portata del gas e impianti destinati all’intercettazione delflusso del gas rileva soltanto sul piano strettamente tecnico, mentre sulpiano catastale rimane insuperabile che tanto gli uni quanto gli altrifacciano parte di immobili tipicamente inclusi nella categoria D;- la dedotta mancanza di autonomia funzionale e reddituale èsconfessata dalla stessa contribuente, perché “…se è vero – comeaffermato dall’appellante – che si definisce unità immobiliare urbanasuscettibile di accatastamento il cespite dotato di autonomia funzionale ereddituale, è allora vero che la stessa richiesta di iscrizione in catastopresentata dalla società con il Docfa poi rettificato dimostra che il bene inoggetto è dotato di quella autonomia funzionale e reddituale oggiinopinatamente negata“;- al fine di determinare l’attribuzione della categoria catastale D/7, èdecisivo lo svolgimento nell’unità immobiliare “di un’attività industriale ocomunque produttiva, intesa in senso ampio, perché è tale attività adeterminare la specialità dell’immobile, ovvero l’impossibilità dello stessodi essere adibito ad un diverso utilizzo senza radicali trasformazioni.”;- il manufatto in questione, “pacificamente dotato di autonomiafunzionale e reddituale”, secondo quanto previsto in tema di classamento,dall’art. 2, comma 40, del D.L. n. 262/2006, non può essere iscritto incategoria E, ma deve invece, trattandosi di un immobile destinato allosvolgimento di un’attività industriale, produttiva e con fini di lucro, essereclassificato nella categoria D.4.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione lacontribuente, formulando un unico motivo.Numero registro generale 23009/2023Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 8114/2026Data pubblicazione 01/04/20265.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate con controricorso.6.

Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza cameraledel 30 gennaio 2026.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 5 R.D.L. 13 aprile1939, n. 652, 40 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 e 2, comma 40, D.L. 3ottobre 2006, n. 262, avendo la sentenza impugnata ritenuto il cespitericonducibile al gruppo catastale D, nonostante l’assoluta carenza diautonomia funzionale e reddituale del medesimo, che ostainequivocabilmente alla classificazione nell’ambito della predetta categoriacatastale.2.

La censura è fondata e merita accoglimento.La società ricorrente ha denunciato la violazione del R.D.L. n. 652del 1939, art. 5, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, del D.L. n. 262 del2006, art. 2, comma 40, convertito in L. n. 286 del 2006.

Quest'ultimadisposizione (D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito in L. n.286 del 2006), che prevede "nelle unità immobiliari censite nelle categoriecatastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresiimmobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale,ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentinoautonomia funzionale e reddituale", risulta effettivamente essere statadisattesa nel caso di specie.

Prima di affrontare tale profilo, occorre, però,brevemente soffermarsi sulla normativa e sugli orientamentigiurisprudenziali relativa alla categoria catastale E.2.1.

Va in via preliminare rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 1,lett. b, del D. Lgs. n. 504/1992, sono esenti dall'I.c.i., i fabbricaticlassificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 e che,quindi, è particolarmente importante la distinzione degli immobiliNumero registro generale 23009/2023Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 8114/2026Data pubblicazione 01/04/2026riconducibili alla categoria catastale D da quelli riconducibili alla categoriacatastale E. Tuttavia, nel risolvere la questione posta dal presente ricorso(riconducibilità dei punti di intercettazione di linea di un metanodotto allacategoria catastale D/7 o E/9), deve tenersi presente che il sistemacatastale non può essere sovrapposto a quello impositivo e che lecategorie catastali sono individuate secondo logiche proprie,tendenzialmente collegate a quelle di valutazione e di stima, mentre,secondo logiche diverse e indipendenti, la legislazione fiscale si occupa delsistema impositivo, prevedendo eventuali agevolazioni o esenzioni, fattasalva la verifica, da parte dell'interprete, della legittimità costituzionale diun'eventuale norma di favore alla luce dei parametri della capacitàcontributiva e della ragionevolezza.

Ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998,art. 8, comma 2, la categoria catastale è assegnata in base alla normaledestinazione funzionale per l'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteritipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali.

Secondo letabelle catastali, nella categoria D sono compresi: come D/1, gli opificiovvero le fabbriche, i capannoni, dove la materia prima viene lavorata etrasformata in prodotto; come D/2, gli alberghi con fine di lucro e le altrestrutture ricettive dove i turisti soggiornano a pagamento; come D/3, lesale per spettacoli e concerti, cinematografi e teatri con fine di lucro;come D/4, gli ospedali e case di cura con fine di lucro; come D/5, gliistituti di assicurazione, cambio o credito con fine di lucro; come D/6,locali e fabbricati per esercizi sportivi con fine di lucro; come D/7,fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivitàindustriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicalitrasformazioni; come D/8, fabbricati costituiti o adattati per le specialiesigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazionediversa senza radicali trasformazioni; come D/9, edifici sospesi ogalleggianti assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati a pedaggio;come D/10, fabbricati rurali; nella categoria E: come E/1, le stazioni perNumero registro generale 23009/2023Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 8114/2026Data pubblicazione 01/04/2026servizi aerei, marittimi, terrestri e di trasporto; come E/2, ponti comunalie provinciali a pedaggio; come E/3, fabbricati e costruzioni per esigenzepubbliche speciali (quali chioschi ed edicole che vendono giornali); comeE/4, i recinti chiusi per esigenze pubbliche speciali (ad esempio, i recintiche delimitano un'area dove si svolge il mercato); come E/5, i fabbricaticostituenti fortificazioni e loro dipendenze; come E/6, le torri, semafori efari per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale; come E/7, i fabbricatidestinati all'esercizio pubblico dei culti; come E/8, le costruzioni efabbricati nei cimiteri, esclusi i sepolcri, i colombari e le tombe di famiglia;come E/9, edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorieprecedenti del gruppo E.2.2.

In tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l.n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del2006, «nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2,E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzionidi immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privatoovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale ereddituale», e, cioè, alla luce del combinato disposto degli articoli 5 delr.D.L. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, siano immobiliper sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzatiper le finalità istituzionali dell'ente titolare.2.3.

Relativamente alla categoria catastale E, si osserva quindi chein base ad un orientamento di questa Corte la qualificazione nel gruppo E)è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri)con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva edimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili ed estraneiad ogni logica di commercio e di produzione industriale.

Secondo taleimpostazione, la legge instaura una vera e propria incompatibilità traclassificazione in categoria E) e destinazione dell'immobile ad usocommerciale o industriale ed è dirimente, ai fini della valutazione delNumero registro generale 23009/2023Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 8114/2026Data pubblicazione 01/04/2026corretto censimento dell'immobile, accertare se la gestione del cespitepresenti obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimentodel cosiddetto lucro oggettivo ossia il rispetto di un criterio diproporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono acoprire i primi remunerando i fattori produttivi (Cass., n. 2004/2019; n.12741/2018).2.4.

È stato altresì di recente affermato da questa Corte (Cass., 23ottobre 2024, n. 27544 – RV 672730-01) che “In tema di classamentocatastale, l’inquadramento di un immobile nella categoria E/1 presupponenon solo che lo stesso sia privo di autonomia funzionale e reddituale, maanche che sia strumentale al servizio pubblico” (Cass., n. 33604/2025).2.5.

Con specifico riferimento alla fattispecie, questa Corte ha poiritenuto che «In tema di classamento catastale, i punti di intercettazionedella linea di un metanodotto, alla luce della definizione e descrizione dicui al decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] del 17 aprile 2008,non presentano alcuna autonomia funzionale e reddituale, in quanto prividi qualsiasi potenzialità di utilizzazione indipendente rispetto all'attività disfruttamento del gas trasportato dall'impianto a cui accedono, con laconseguenza che essi devono essere inclusi nella categoria catastale E/9»(Cass., n. 23380/2022 – RV 665295 – 01).Ciò che determina l'impossibilità di ricondurre i beni nelle categoriecatastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 è, dunque, la capacità diprodurre reddito proprio (Sez. 5, ordinanza n. 14184 del 24/05/2019, n.m.).

Nello stesso senso si colloca Sez. 5, n. 6828 dell'11/03/2020 (Rv.657413 - 01), che ha affermato che, in tema di classamento catastale,l'area adibita a stazione di esazione di pedaggio autostradale deve essereclassata come E/1, in quanto priva di autonomia funzionale e reddituale,rispetto all'attività avente ad oggetto lo sfruttamento della reteautostradale, e strumentale al servizio pubblico, a nulla rilevando la vestedi società di capitali della concessionaria e il suo scopo di lucro.Numero registro generale 23009/2023Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 8114/2026Data pubblicazione 01/04/20263.

Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, il ricorsodeve essere accolto, sussistendo la denunciata violazione del D.L. n. 262del 2006, art. 2, comma 40 e delle norme richiamate.La sentenza impugnata, che ha negato la inclusione del bene nellacategoria E/9, affermando: che le unità immobiliari in argomento servonoa realizzare profitto; che la diversità di funzioni tra impianti destinati allaregolazione della pressione e della portata del gas e impianti destinatiall’intercettazione del flusso del gas rileva soltanto sul piano strettamentetecnico e non sotto il profilo catastale, essendo entrambi parte di immobilitipicamente inclusi nella categoria D; che la parte stessa aveva dedottoche il cespite era dotato di autonomia funzionale e reddituale; che èdecisivo, al fine di determinare l’attribuzione della categoria catastale D/7,lo svolgimento nell’unità immobiliare “di un’attività industriale o comunqueproduttiva, intesa in senso ampio, perché è tale attività a determinare laspecialità dell’immobile, ovvero l’impossibilità dello stesso di essere adibitoad un diverso utilizzo senza radicali trasformazioni”; si pone chiaramentein contrasto con il citato D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40 e con lenorme richiamate, secondo l’interpretazione di questa Corte.4.

Il ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversacomposizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese delpresente giudizio.

P.Q.MAccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizioneche deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 30 gennaio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23009/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dagli [OSCURATO:PERSONA] e Davide DeGirolamo, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, come da procura in-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-Controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, sez. 23, n. 1313/2023, depositata in data 11 aprile 2023, nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23009/2023Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 8114/2026Data pubblicazione 01/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamentocatastale n. BS0006322/2019, emesso il 14 gennaio 2019 e notificato il 22gennaio 2019 dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Brescia– [OSCURATO:PERSONA] – Territorio, relativo alla nuova determinazione diclassamento e rendita catastale dell’unità immobiliare sita nel Comune diChiari (BS), costituita da punti di intercettazioni di linea di una rete dimetanodotti, destinati al trasporto del gas, per i quali aveva proposto, conD.o.c.f.a., l'attribuzione della categoria catastale E/9 e di una rendita pariad euro 678,24, non condivisa dall'Amministrazione finanziaria, che ha,invece, attribuito la categoria catastale D/7 e la rendita di euro 475,00.2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha rigettato il ricorso,reputando l’avviso di accertamento correttamente motivato e legittima larettifica disposta dall’Ufficio, attesa la riconducibilità del “punto diintercettazione linea” entro la categoria catastale D/7.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia ha rigettatol’appello, rilevando che:- l’immobile della contribuente è stato correttamente ricondottodall'Amministrazione finanziaria nella categoria D/7, in quanto la categoriaE deve considerarsi “riservata esclusivamente a quei beni (ponti, caserme,cimiteri ecc.) che, per caratteristiche intrinseche, non possono chesvolgere una funzione pubblica pura, estranea, cioè, ad ogni logica dimercato. Per contro, la funzionalità dell’immobile ad un’attività aventescopo di lucro impone ed esige l’attribuzione al bene stesso della categoriaD, tipica degli immobili a vocazione produttiva, restando del tuttoirrilevante l’interesse pubblico eventualmente ed accidentalmenteconnesso a quella che, all’evidenza, è e rimane un’attività imprenditoriale,avente come fine ultimo e ragione essenziale il perseguimento dell’utileeconomico.”;Numero registro generale 23009/2023Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 8114/2026Data pubblicazione 01/04/2026- “le unità immobiliari in argomento servono a realizzare profitto(che è lo scopo dell’attività svolta) attraverso l’erogazione di un servizio diinteresse collettivo (che è quindi solo il mezzo per realizzare lo scopoanzidetto)”;- la diversità di funzioni tra impianti destinati alla regolazione dellapressione e della portata del gas e impianti destinati all’intercettazione delflusso del gas rileva soltanto sul piano strettamente tecnico, mentre sulpiano catastale rimane insuperabile che tanto gli uni quanto gli altrifacciano parte di immobili tipicamente inclusi nella categoria D;- la dedotta mancanza di autonomia funzionale e reddituale èsconfessata dalla stessa contribuente, perché “…se è vero – comeaffermato dall’appellante – che si definisce unità immobiliare urbanasuscettibile di accatastamento il cespite dotato di autonomia funzionale ereddituale, è allora vero che la stessa richiesta di iscrizione in catastopresentata dalla società con il Docfa poi rettificato dimostra che il bene inoggetto è dotato di quella autonomia funzionale e reddituale oggiinopinatamente negata“;- al fine di determinare l’attribuzione della categoria catastale D/7, èdecisivo lo svolgimento nell’unità immobiliare “di un’attività industriale ocomunque produttiva, intesa in senso ampio, perché è tale attività adeterminare la specialità dell’immobile, ovvero l’impossibilità dello stessodi essere adibito ad un diverso utilizzo senza radicali trasformazioni.”;- il manufatto in questione, “pacificamente dotato di autonomiafunzionale e reddituale”, secondo quanto previsto in tema di classamento,dall’art. 2, comma 40, del D.L. n. 262/2006, non può essere iscritto incategoria E, ma deve invece, trattandosi di un immobile destinato allosvolgimento di un’attività industriale, produttiva e con fini di lucro, essereclassificato nella categoria D.4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione lacontribuente, formulando un unico motivo.Numero registro generale 23009/2023Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 8114/2026Data pubblicazione 01/04/20265. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate con controricorso.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza cameraledel 30 gennaio 2026. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 5 R.D.L. 13 aprile1939, n. 652, 40 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 e 2, comma 40, D.L. 3ottobre 2006, n. 262, avendo la sentenza impugnata ritenuto il cespitericonducibile al gruppo catastale D, nonostante l’assoluta carenza diautonomia funzionale e reddituale del medesimo, che ostainequivocabilmente alla classificazione nell’ambito della predetta categoriacatastale.2. La censura è fondata e merita accoglimento.La società ricorrente ha denunciato la violazione del R.D.L. n. 652del 1939, art. 5, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, del D.L. n. 262 del2006, art. 2, comma 40, convertito in L. n. 286 del 2006. Quest'ultimadisposizione (D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito in L. n.286 del 2006), che prevede "nelle unità immobiliari censite nelle categoriecatastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresiimmobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale,ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentinoautonomia funzionale e reddituale", risulta effettivamente essere statadisattesa nel caso di specie. Prima di affrontare tale profilo, occorre, però,brevemente soffermarsi sulla normativa e sugli orientamentigiurisprudenziali relativa alla categoria catastale E.2.1. Va in via preliminare rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 1,lett. b, del D. Lgs. n. 504/1992, sono esenti dall'I.c.i., i fabbricaticlassificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 e che,quindi, è particolarmente importante la distinzione degli immobiliNumero registro generale 23009/2023Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 8114/2026Data pubblicazione 01/04/2026riconducibili alla categoria catastale D da quelli riconducibili alla categoriacatastale E. Tuttavia, nel risolvere la questione posta dal presente ricorso(riconducibilità dei punti di intercettazione di linea di un metanodotto allacategoria catastale D/7 o E/9), deve tenersi presente che il sistemacatastale non può essere sovrapposto a quello impositivo e che lecategorie catastali sono individuate secondo logiche proprie,tendenzialmente collegate a quelle di valutazione e di stima, mentre,secondo logiche diverse e indipendenti, la legislazione fiscale si occupa delsistema impositivo, prevedendo eventuali agevolazioni o esenzioni, fattasalva la verifica, da parte dell'interprete, della legittimità costituzionale diun'eventuale norma di favore alla luce dei parametri della capacitàcontributiva e della ragionevolezza. Ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998,art. 8, comma 2, la categoria catastale è assegnata in base alla normaledestinazione funzionale per l'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteritipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali. Secondo letabelle catastali, nella categoria D sono compresi: come D/1, gli opificiovvero le fabbriche, i capannoni, dove la materia prima viene lavorata etrasformata in prodotto; come D/2, gli alberghi con fine di lucro e le altrestrutture ricettive dove i turisti soggiornano a pagamento; come D/3, lesale per spettacoli e concerti, cinematografi e teatri con fine di lucro;come D/4, gli ospedali e case di cura con fine di lucro; come D/5, gliistituti di assicurazione, cambio o credito con fine di lucro; come D/6,locali e fabbricati per esercizi sportivi con fine di lucro; come D/7,fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivitàindustriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicalitrasformazioni; come D/8, fabbricati costituiti o adattati per le specialiesigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazionediversa senza radicali trasformazioni; come D/9, edifici sospesi ogalleggianti assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati a pedaggio;come D/10, fabbricati rurali; nella categoria E: come E/1, le stazioni perNumero registro generale 23009/2023Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 8114/2026Data pubblicazione 01/04/2026servizi aerei, marittimi, terrestri e di trasporto; come E/2, ponti comunalie provinciali a pedaggio; come E/3, fabbricati e costruzioni per esigenzepubbliche speciali (quali chioschi ed edicole che vendono giornali); comeE/4, i recinti chiusi per esigenze pubbliche speciali (ad esempio, i recintiche delimitano un'area dove si svolge il mercato); come E/5, i fabbricaticostituenti fortificazioni e loro dipendenze; come E/6, le torri, semafori efari per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale; come E/7, i fabbricatidestinati all'esercizio pubblico dei culti; come E/8, le costruzioni efabbricati nei cimiteri, esclusi i sepolcri, i colombari e le tombe di famiglia;come E/9, edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorieprecedenti del gruppo E.2.2. In tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l.n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del2006, «nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2,E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzionidi immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privatoovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale ereddituale», e, cioè, alla luce del combinato disposto degli articoli 5 delr.D.L. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, siano immobiliper sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzatiper le finalità istituzionali dell'ente titolare.2.3. Relativamente alla categoria catastale E, si osserva quindi chein base ad un orientamento di questa Corte la qualificazione nel gruppo E)è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri)con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva edimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili ed estraneiad ogni logica di commercio e di produzione industriale. Secondo taleimpostazione, la legge instaura una vera e propria incompatibilità traclassificazione in categoria E) e destinazione dell'immobile ad usocommerciale o industriale ed è dirimente, ai fini della valutazione delNumero registro generale 23009/2023Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 8114/2026Data pubblicazione 01/04/2026corretto censimento dell'immobile, accertare se la gestione del cespitepresenti obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimentodel cosiddetto lucro oggettivo ossia il rispetto di un criterio diproporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono acoprire i primi remunerando i fattori produttivi (Cass., n. 2004/2019; n.12741/2018).2.4. È stato altresì di recente affermato da questa Corte (Cass., 23ottobre 2024, n. 27544 – RV 672730-01) che “In tema di classamentocatastale, l’inquadramento di un immobile nella categoria E/1 presupponenon solo che lo stesso sia privo di autonomia funzionale e reddituale, maanche che sia strumentale al servizio pubblico” (Cass., n. 33604/2025).2.5. Con specifico riferimento alla fattispecie, questa Corte ha poiritenuto che «In tema di classamento catastale, i punti di intercettazionedella linea di un metanodotto, alla luce della definizione e descrizione dicui al decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] del 17 aprile 2008,non presentano alcuna autonomia funzionale e reddituale, in quanto prividi qualsiasi potenzialità di utilizzazione indipendente rispetto all'attività disfruttamento del gas trasportato dall'impianto a cui accedono, con laconseguenza che essi devono essere inclusi nella categoria catastale E/9»(Cass., n. 23380/2022 – RV 665295 – 01).Ciò che determina l'impossibilità di ricondurre i beni nelle categoriecatastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 è, dunque, la capacità diprodurre reddito proprio (Sez. 5, ordinanza n. 14184 del 24/05/2019, n.m.). Nello stesso senso si colloca Sez. 5, n. 6828 dell'11/03/2020 (Rv.657413 - 01), che ha affermato che, in tema di classamento catastale,l'area adibita a stazione di esazione di pedaggio autostradale deve essereclassata come E/1, in quanto priva di autonomia funzionale e reddituale,rispetto all'attività avente ad oggetto lo sfruttamento della reteautostradale, e strumentale al servizio pubblico, a nulla rilevando la vestedi società di capitali della concessionaria e il suo scopo di lucro.Numero registro generale 23009/2023Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 8114/2026Data pubblicazione 01/04/20263. Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, il ricorsodeve essere accolto, sussistendo la denunciata violazione del D.L. n. 262del 2006, art. 2, comma 40 e delle norme richiamate.La sentenza impugnata, che ha negato la inclusione del bene nellacategoria E/9, affermando: che le unità immobiliari in argomento servonoa realizzare profitto; che la diversità di funzioni tra impianti destinati allaregolazione della pressione e della portata del gas e impianti destinatiall’intercettazione del flusso del gas rileva soltanto sul piano strettamentetecnico e non sotto il profilo catastale, essendo entrambi parte di immobilitipicamente inclusi nella categoria D; che la parte stessa aveva dedottoche il cespite era dotato di autonomia funzionale e reddituale; che èdecisivo, al fine di determinare l’attribuzione della categoria catastale D/7,lo svolgimento nell’unità immobiliare “di un’attività industriale o comunqueproduttiva, intesa in senso ampio, perché è tale attività a determinare laspecialità dell’immobile, ovvero l’impossibilità dello stesso di essere adibitoad un diverso utilizzo senza radicali trasformazioni”; si pone chiaramentein contrasto con il citato D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40 e con lenorme richiamate, secondo l’interpretazione di questa Corte.4. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversacomposizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese delpresente giudizio. P.Q.MAccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizioneche deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 30 gennaio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08114/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris