CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03847/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino, per quanto di interesse in questa sede, ha dichiarato non applicabile la misura della detenzione domiciliare richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della pena ancora da espiare e dell'impossibilità di decurtare dalla stessa la liberazione anticipata per giorni quarantacinque, richiesta ma non ancora concessa, di cui alla indicazione difensiva contenuta in memoria depositata prima dell'udienza. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Perrone, tramite il proprio difensore. 2.1. Col primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 678, 666, comma 4, 420-ter, commi 1 e 5, 97, comma 4, cod. proc. pen. Rileva il difensore che : - in data 23 novembre 2020 (il giorno prima dell'udienza) depositava con urgenza e a mezzo PEC istanza di rinvio, in quanto legittimamente impedito essendo risultato positivo al test Covid-19 e sottoposto ad isolamento fiduciario; - all'udienza il Tribunale di sorveglianza non ha disposto alcunché sull'istanza di rinvio né si è pronunciato sulla legittimità dell'impedimento, limitandosi a prendere atto dell'assenza del difensore di fiducia e a nominare, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., un difensore d'ufficio; - evidente è la nullità determinata nel procedere all'udienza (camerale a partecipazione necessaria del difensore ex art. 666, comma 4, codice di rito) stante la legittima assenza del difensore. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono lamentati violazione degli artt. 69 e 69-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza, dopo avere evidenziato la sussistenza nel caso di specie di una pena superiore a quella prevista per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare, è entrato nel merito della decisione, spettante al Magistrato di sorveglianza, circa la prognosi per la concessione della liberazione anticipata, e ha concluso non per l'inammissibilità, ma per «non farsi luogo all'applicazione di misure alternative». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Infondato, è il primo motivo di impugnazione. Invero, l'istanza di rinvio, allegata al ricorso, risulta inviata con PEC il 23 novembre 2020 alle ore 17:19:53 al Tribunale di sorveglianza di Torino per l'udienza del 24 novembre 2020, alla quale si è, poi, dato atto dell'assenza del difensore di fiducia e si è, pertanto, nominato un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Come rilevato dal Collegio nel fascicolo del procedimento in esame non è confluita la suddetta richiesta. Di nulla, però, può dolersi il difensore di fiducia che, avendola formulata tramite PEC, peraltro a ridosso dell'udienza, ha accettato detto rischio. Se è vero che l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento, documentato e tempestivamente comunicato, del difensore di fiducia per motivi di salute costituisce causa di rinvio dell'udienza camerale partecipata ex art. 127 cod. proc. pen. che, se disattesa, dà luogo a nullità di quest'ultima (Sez. 1, n. 21139 del 21/4/2021, Zagaglia, Rv. 281284 relativa all'ipotesi di un impedimento rappresentato dalla presenza nel nucleo familiare del difensore di un soggetto con "sospetto Covid"). È anche vero che, se la comunicazione è fatta- con le modalità sopra indicate, non rituali seppure autorizzate dai protocolli emergenziali in vigore, potrebbe esservi il rischio del suo mancato inserimento nel fascicolo cartaceo, che non è causa di nullità ove riconducibile all'inerzia del difensore che non verifica se sia giunta a destinazione (e, quindi, posta all'attenzione del Giudice procedente). 1.2. Inammissibile, in quanto aspecifico, è, poi, il secondo motivo di impugnazione. Invero, il Tribunale di sorveglianza si limita ad affermare che, non essendo stato ancora concessa la liberazione anticipata richiesta al Magistrato di sorveglianza, non si è raggiunto il limite edittale per l'applicabilità della misura della detenzione domiciliare e che, pertanto, la relativa deduzione difensiva non può essere considerata (riguardando, invero, la motivazione nel merito di cui si duole la difesa la sussistenza dei «presupposti per l'applicazione di altre misure alternative»). 2. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.