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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 14280/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28050/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 233, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] spa in amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende , -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 3464/2019 depositato il 04/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Roma, con decreto del 4/9/2019, rigettava l’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo della procedura di [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito denominata per brevità “Alitalia”) che aveva escluso dal passivo il credito, insinuato da [OSCURATO:SOCIETA], in prededuzione, per l’importo di € 528.593,15, derivante dal mancato integrale pagamento dalle prestazioni di servizi di logistica aeroportuale eseguite dalla ricorrente per conto di Alitalia presso lo scalo aereo di Fiumicino nel periodo settembre 2008/gennaio 2009.

Rilevava il Tribunale che la procedura concorsuale aveva effettuato pagamenti in favore della ricorrente per oltre € 800.000 e che [OSCURATO:SOCIETA] «non ha allegato, né tanto meno provato, circostanze idonee tali da poter determinare un compenso maggiore rispetto a quello già corrisposto dalla procedura», non potendosi ritenere idonee a provare la sussistenza dell’ulteriore credito «le fatture prodotte e le schede di lavoro». 2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a tre motivi; Alitalia ha svolto difese mediante controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art.380- bis1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 50 del d.lvo 270/1999 e 72 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.: si sostiene che [OSCURATO:SOCIETA] e, prima di essa [OSCURATO:SOCIETA], avevano regolarmente eseguito le prestazioni dedotte nel contratto di appalto di servizi logistici proseguito dopo l’apertura della procedura sino al 12 gennaio 2009, data in cui [OSCURATO:PERSONA] spa era subentrata in virtù del contratto di cessione di ramo d’azienda; per tali prestazioni il Tribunale avrebbe, quindi, commesso un errore di valutazione nel non ritenere provato l’intero credito insinuato, in quanto non erano state prese in considerazione le fatture nr.

RD 8009030 e RD 9000310 che riportavano le medesime causali della fattura RD8008401, la quale,invece , era stata conteggiata. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 74 ed 82 l.fall., in relazione all’art.360, 1 comma, n. 3 c.p.c.: la ricorrente argomenta che il credito andava riconosciuto in prededuzione,in quanto il rapporto contrattuale era proseguito dopo l’apertura della procedura e Alitalia aveva tratto vantaggio dalle prestazioni eseguite dalla ricorrente. 1.2 Il terzo motivo lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. in relazione all’art. 360 punto 5 c.p.c.,per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art 360, nr 4 c.p.c., attesa la nullità della sentenza per insussistenza di uno dei requisiti posti dall’art 132 c.p.c. e dall’art 118 disp. a tt. c.p.c.»: si sostiene che l’appaltatore aveva provato la sussistenza del credito attraverso le fatture; la motivazione della sentenza sarebbe, a giudizio del ricorrente, apparente. 2 Il primo e il terzo motivo vanno accolti per quanto di ragione. 2.1 Il Tribunale ha accertato l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto per i servizi di logistica nello scalo aeroportuale di [OSCURATO:PERSONA], che era continuato senza soluzione di continuità sino al 12 gennaio 2009,ma non ha riconosciuto il credito residuo insinuato dalla ricorrente non avendo ritenuto sufficienti a dimostrare la sussistenza delle prestazioni indicate nel ricorso le fatture e le schede di lavoro. 2.2 Questa Corte ha recentemente affermato(cfr. Cass. 949/2024), in un fattispecie analoga a quelle per cui è causa, che « i l procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova; da ciò consegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (Cass. 5847/2021, Cass.25584/2018).

Se anche nel giudizio di opposizione a stato passivo vale la regola prevista dall'art. 2697 cod. civ., secondo cui l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, allora il tribunale ha correttamente ritenuto che, pur essendo incontestati l'esistenza di due contratti per la fornitura di servizi di ristorazione a bordo dei voli operati da Alitalia e il fatto che tali servizi fossero stati effettivamente resi, rimanesse a carico del creditore opponente l'onere di provare la consistenza di tali servizi e la conseguente entità del corrispettivo dovuto a tale titolo.

Ciò nondimeno, il giudizio complessivamente reso in merito all'inadeguato assolvimento di un simile onere probatorio omette di considerare la complessità della realtà processuale che il tribunale era chiamato ad apprezzare, con riferimento al contegno tenuto dall'amministrazione straordinaria nel contesto del giudizio di verifica e di opposizione.

Il tribunale, in primo luogo, ha ritenuto che l'onere probatorio a cui il creditore istante era tenuto non potesse ritenersi convenientemente assolto attraverso la produzione delle fatture, dato che le stesse costituivano una documentazione predisposta dalla stessa parte ricorrente.

Ora, è ben vero che in linea generale la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito; pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v.

Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).

Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass.13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass.6502/1998).

Il tribunale, perciò, doveva considerare che le fatture accettate senza contestazioni, benché di formazione unilaterale, ben potevano costituire un valido elemento di prova della consistenza delle prestazioni eseguite, in un contesto in cui non solo l'esistenza del rapporto, ma anche l'effettiva esecuzione del servizio erano pacifiche fra le parti». 2.3 L’impugnato provvedimento non si è attenuto ai suindicati principi avendo disconosciuto, senza fornire alcuna spiegazione, la benché minima valenza probatoria alle fatture e alle schede di lavoro in un contesto in cui il rapporto contrattuale di appalto di servizi, oltre che documentalmente provato , non era stato oggetto di contestazione. 3 Il secondo motivo rimane assorbito.

Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato nei limiti indicati, con rinvio al Tribunale di Roma, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28050/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 233, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] spa in amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende , -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 3464/2019 depositato il 04/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Roma, con decreto del 4/9/2019, rigettava l’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo della procedura di [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito denominata per brevità “Alitalia”) che aveva escluso dal passivo il credito, insinuato da [OSCURATO:SOCIETA], in prededuzione, per l’importo di € 528.593,15, derivante dal mancato integrale pagamento dalle prestazioni di servizi di logistica aeroportuale eseguite dalla ricorrente per conto di Alitalia presso lo scalo aereo di Fiumicino nel periodo settembre 2008/gennaio 2009. Rilevava il Tribunale che la procedura concorsuale aveva effettuato pagamenti in favore della ricorrente per oltre € 800.000 e che [OSCURATO:SOCIETA] «non ha allegato, né tanto meno provato, circostanze idonee tali da poter determinare un compenso maggiore rispetto a quello già corrisposto dalla procedura», non potendosi ritenere idonee a provare la sussistenza dell’ulteriore credito «le fatture prodotte e le schede di lavoro». 2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a tre motivi; Alitalia ha svolto difese mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art.380- bis1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 50 del d.lvo 270/1999 e 72 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.: si sostiene che [OSCURATO:SOCIETA] e, prima di essa [OSCURATO:SOCIETA], avevano regolarmente eseguito le prestazioni dedotte nel contratto di appalto di servizi logistici proseguito dopo l’apertura della procedura sino al 12 gennaio 2009, data in cui [OSCURATO:PERSONA] spa era subentrata in virtù del contratto di cessione di ramo d’azienda; per tali prestazioni il Tribunale avrebbe, quindi, commesso un errore di valutazione nel non ritenere provato l’intero credito insinuato, in quanto non erano state prese in considerazione le fatture nr. RD 8009030 e RD 9000310 che riportavano le medesime causali della fattura RD8008401, la quale,invece , era stata conteggiata. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 74 ed 82 l.fall., in relazione all’art.360, 1 comma, n. 3 c.p.c.: la ricorrente argomenta che il credito andava riconosciuto in prededuzione,in quanto il rapporto contrattuale era proseguito dopo l’apertura della procedura e Alitalia aveva tratto vantaggio dalle prestazioni eseguite dalla ricorrente. 1.2 Il terzo motivo lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. in relazione all’art. 360 punto 5 c.p.c.,per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art 360, nr 4 c.p.c., attesa la nullità della sentenza per insussistenza di uno dei requisiti posti dall’art 132 c.p.c. e dall’art 118 disp. a tt. c.p.c.»: si sostiene che l’appaltatore aveva provato la sussistenza del credito attraverso le fatture; la motivazione della sentenza sarebbe, a giudizio del ricorrente, apparente. 2 Il primo e il terzo motivo vanno accolti per quanto di ragione. 2.1 Il Tribunale ha accertato l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto per i servizi di logistica nello scalo aeroportuale di [OSCURATO:PERSONA], che era continuato senza soluzione di continuità sino al 12 gennaio 2009,ma non ha riconosciuto il credito residuo insinuato dalla ricorrente non avendo ritenuto sufficienti a dimostrare la sussistenza delle prestazioni indicate nel ricorso le fatture e le schede di lavoro. 2.2 Questa Corte ha recentemente affermato(cfr. Cass. 949/2024), in un fattispecie analoga a quelle per cui è causa, che « i l procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova; da ciò consegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (Cass. 5847/2021, Cass.25584/2018). Se anche nel giudizio di opposizione a stato passivo vale la regola prevista dall'art. 2697 cod. civ., secondo cui l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, allora il tribunale ha correttamente ritenuto che, pur essendo incontestati l'esistenza di due contratti per la fornitura di servizi di ristorazione a bordo dei voli operati da Alitalia e il fatto che tali servizi fossero stati effettivamente resi, rimanesse a carico del creditore opponente l'onere di provare la consistenza di tali servizi e la conseguente entità del corrispettivo dovuto a tale titolo. Ciò nondimeno, il giudizio complessivamente reso in merito all'inadeguato assolvimento di un simile onere probatorio omette di considerare la complessità della realtà processuale che il tribunale era chiamato ad apprezzare, con riferimento al contegno tenuto dall'amministrazione straordinaria nel contesto del giudizio di verifica e di opposizione. Il tribunale, in primo luogo, ha ritenuto che l'onere probatorio a cui il creditore istante era tenuto non potesse ritenersi convenientemente assolto attraverso la produzione delle fatture, dato che le stesse costituivano una documentazione predisposta dalla stessa parte ricorrente. Ora, è ben vero che in linea generale la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito; pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010). Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass.13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass.6502/1998). Il tribunale, perciò, doveva considerare che le fatture accettate senza contestazioni, benché di formazione unilaterale, ben potevano costituire un valido elemento di prova della consistenza delle prestazioni eseguite, in un contesto in cui non solo l'esistenza del rapporto, ma anche l'effettiva esecuzione del servizio erano pacifiche fra le parti». 2.3 L’impugnato provvedimento non si è attenuto ai suindicati principi avendo disconosciuto, senza fornire alcuna spiegazione, la benché minima valenza probatoria alle fatture e alle schede di lavoro in un contesto in cui il rapporto contrattuale di appalto di servizi, oltre che documentalmente provato , non era stato oggetto di contestazione. 3 Il secondo motivo rimane assorbito. Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato nei limiti indicati, con rinvio al Tribunale di Roma, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma in
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