Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 settembre 2026

Cassazione n. 25715/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

digitale come in atti- ricorrente -controA.S.M. - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domicilio digitalecome in atti- controricorrente -Numero registro generale 4560/2023N. 4560/23 R.G.

Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 25715/2026Data pubblicazione 23/09/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina recante il n. 155/2022 epubblicata in data 15.3.2022;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno8.7.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione del 18.5.1992, [OSCURATO:PERSONA], titolare della dittaindividuale S.P.

M., convenne l’A.T.M.- [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Messina, chiedendone la condanna al risarcimento deidanni derivanti dall’inadempimento del contratto del 14.7.1990, avente adoggetto la concessione di spazi pubblicitari all’interno delle cabine e delle stazionidella funivia di Taormina-Mazzarò e di mezzi di proprietà della convenuta, per ladurata di tre anni e per il corrispettivo annuo di L.

30.000.000. Dedusse l’attoreche, dopo appena cinque mesi dalla stipula del contratto, l’A.T.M. avevainterrotto il servizio di funivia ed in data 12.2.1992, provvedendo allademolizione delle stazioni, aveva rimosso i pannelli pubblicitari affissi edeliminato gli spazi dati in concessione, senza tenere conto dei contrattipubblicitari frattanto conclusi dal concessionario con i terzi inserzionisti, che liavevano disdettati.Si costituì l’A.T.M., contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto.Con sentenza n. 1275/2001 il Tribunale di Messina accolse la domanda econdannò l’A.T.M. al risarcimento del danno in favore dell’attore, in misura paria L. 153.800.000, oltre spese di lite.Avverso la sentenza propose appello l’A.S.M. - [OSCURATO:PERSONA] – frattanto succeduta alla cessata A.T.M.

Si costituì in giudizioN. 4560/23 R.G.

Numero registro generale 4560/2023Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 25715/2026Data pubblicazione 23/09/2026Stefano Pulvirenti, chiedendo il rigetto del gravame, nonché proponendo appelloincidentale in relazione al calcolo degli interessi.

Nel corso del giudizio l’A.S.M.dichiarò di proporre querela di falso in ordine a dieci documenti prodotti dallacontroparte a riprova dei danni subiti e posti a fondamento della sentenza diprimo grado.

La Corte d’appello, ritenuta la rilevanza di detti documenti, conordinanza dell’8.8.2003 sospese il giudizio, concedendo alle parti termine di mesiquattro per la riassunzione della querela di falso davanti al Tribunale.Eseguita la riassunzione, il Tribunale di Messina - con sentenza n. 803/13 del17.4.2013 - dichiarò la falsità di sette dei dieci documenti protestati di falso.

Lasentenza fu impugnata dal Pulvirenti e la Corte d’appello di Messina, consentenza n. 159/19 del 4.3.2019, rigettò l’appello regolando le spese secondosoccombenza.

Detta sentenza non venne impugnata da alcuno.Con comparsa del 21.1.2020 l’A.S.M. riassunse il giudizio, insistendo perl’accoglimento dell’appello principale.Si costituì il Pulvirenti, eccependo preliminarmente l’estinzione del giudizio pertardività della riassunzione e concluse nel merito per il rigetto del gravameprincipale e per l’accoglimento dell’incidentale.All’udienza del 3.5.2021 la causa venne assunta in decisione e la Corte peloritanaemise sentenza parziale, con cui rigettò l’eccezione di estinzione del giudizio,nonché il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello principale; rilevò inoltreche il fascicolo di parte appellata era stato depositato in formato che non neconsentiva la lettura, sicché rimise la causa sul ruolo invitando il Pulvirenti adepositare telematicamente il fascicolo in altro formato.Numero registro generale 4560/2023N. 4560/23 R.G.

Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 25715/2026Data pubblicazione 23/09/2026Esperito l’incombente, con sentenza definitiva del 15.3.2022 la Corte d’appellodi Messina accolse parzialmente l’appello principale, nonché l’appello incidentale,condannando l’A.S.M. al pagamento in favore del Pulvirenti della somma di €2.114,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda alsoddisfo.

Per quanto qui ancora interessa, rilevò il giudice d’appello che il dannoda lucro cessante effettivamente subito dal Pulvirenti andava così circoscritto,non potendo fondarsi né sui documenti definitivamente dichiarati falsi, nésull’offerta inviata da A P Sud-Enterprise di F. Rapisarda, datata 11.1.1992,dell’importo di L. 80.000.000, “poiché essa riguardava la commercializzazionedi tutti gli spazi pubblicitari e come lo stesso Pulvirenti ha puntualizzato conlettera di riscontro del 21.1.92 … esistevano contratti già stipulati con altreaziende per parte degli spazi”.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],sulla scorta di due motivi, cui resiste con controricorso l’A.S.M.

Entrambe le partihanno depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazioneentro sessanta giorni dalla data della decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione o falsaapplicazione degli artt. 1362, co. 1, e 2697, co. 1, c.c., in relazione all’art. 360n. 3 cpc”.

Si sostiene che, mercé la rituale produzione della letteradell’11.1.1992, inviata da A P Sud-Enterprise di F. Rapisarda, sia stato assoltol’onere della prova ex art. 2697, comma 1, c.c., analogamente a quanto inveceritenuto dal giudice d’appello per gli altri tre documenti valorizzati, risultandocosì incomprensibile una simile diversità di valutazione.

Né potrebbe essereNumero registro generale 4560/2023N. 4560/23 R.G.

Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 25715/2026Data pubblicazione 23/09/2026dirimente, onde giustificare un diverso criterio di interpretazione del contratto,il rilevante importo di quello in questione (L. 80.000.000) rispetto agli altri inveceritenuti dimostrati dalla Corte messinese, giacché la valutazione circa la validitàdell’uno o dell’altro documento non può essere influenzata dalla differenza divalore dei relativi contratti.1.2 – Con il secondo motivo si lamenta la “Violazione dell’art. 1326, co. 1 e 2,c.c., in relazione all’art. 360 n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Si sostiene che ilcontratto tra esso ricorrente e il Rapisarda si era perfezionato nella pienaconsapevolezza dell’inserzionista che alcuni degli spazi disponibili erano stati giàcommissionati da altri clienti del Pulvirenti, sicché tale circostanza non potevainficiare il rapporto contrattuale in discorso, la cui regolare esecuzione avrebbecomportato – in assenza dell’unilaterale smantellamento delle stazioni dellafunivia operato dall’A.T.M. - l’incasso del prezzo pattuito (L. 80.000.000).

LaCorte d’appello, prosegue il ricorrente, non avrebbe inspiegabilmente tenutoconto che l’impegno dell’inserzionista era del tutto indifferente rispetto aipregressi impegni assunti dal Pulvirenti con la propria clientela.2.1 – Il primo motivo è inammissibile.Ad onta delle disposizioni normative che si assumono violate o falsamenteapplicate, occorre rilevare come la testuale prospettazione del mezzo in esamenon ponga affatto un problema di interpretazione del contratto, né di violazionedella regola sull’onere della prova: della prima questione, perché il ricorrente –che neppure spiega quale sarebbe l’errore nella individuazione, da parte delgiudice di merito, dell’esatto contenuto negoziale del contratto in discorso – siNumero registro generale 4560/2023N. 4560/23 R.G.

Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 25715/2026Data pubblicazione 23/09/2026duole in realtà del mancato riconoscimento dell’efficacia probatoria dell’offertadatata 11.1.1992 (e, sostanzialmente, della conseguente accettazione del21.1.1992), se rapportate agli altri documenti contrattuali invece ritenuti idoneidalla Corte d’appello; della seconda questione, perché la violazione della regoladell’onus probandi può prospettarsi solo quando il giudice erroneamenten. 26739/2024), il che chiaramente non ricorre nel caso che occupa, in cui sicontroverte soltanto sulla valenza probatoria di documenti prodotti dallo stessoPulvirenti, ossia dal soggetto pacificamente onerato di dimostrare il pretesodanno da lucro cessante.Ove poi si discuta specificamente della ripetuta “offerta” dell’11.1.1992, occorreanche evidenziare che “Le norme sull'interpretazione dei contratti sonoapplicabili ex art. 1324 cod. civ., in quanto compatibili, anche agli atti unilateralitra vivi a contenuto patrimoniale quando si tratti di dichiarazioni di volontàconsapevolmente indirizzate alla produzione di determinati effetti giuridici dinatura patrimoniale ad esse collegati dall'ordinamento, mentre la loroapplicazione è da escludere nei riguardi di atti che, essendosi formati nelprocesso a fini istruttori od essendo destinati a svolgervi funzioni di prova, sonosoggetti alla valutazione ed al prudente apprezzamento del giudice nell'eserciziodella discrezionalità a lui demandata dall'art. 116 cod. proc. civ. e nel rispettodell'obbligo di enunciare, a sostegno del suo libero convincimento, unamotivazione congrua, sufficiente e conforme ai criteri logici” (Cass. n.7178/1995).Numero registro generale 4560/2023N. 4560/23 R.G.

Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 25715/2026Data pubblicazione 23/09/2026A tal ultimo proposito, e comunque anche sul piano generale, è infine appena ilcaso di evidenziare che il ricorrente non prospetta col mezzo in esame e con lanecessaria specificità il vizio motivazionale (nei limiti oggi consentiti: v. per tutteCass., Sez.

Un., n. 8053/2014 e successiva giurisprudenza conforme),sviluppando la questione solo in memoria e, dunque, inammissibilmente, postoche “La memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motividel ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarireed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè inmaniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo delgiudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione”(così, ex multis, Cass. n. 8949/2023; da ultimo, con specifico riferimento al ritocamerale, Cass. n. 21964/2026).3.1 – Anche il secondo motivo è inammissibile.Anzitutto, il motivo non si presta in alcun modo a essere inquadrato nelparadigma normativo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Il vizio in discorso, nella attuale formulazione della disposizione, presupponel’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia).Il ricorrente non ha indicato un fatto in senso proprio, ossia un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, taleintendendosi un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo,modificativo, impeditivo o estintivo), o anche un fatto secondario (cioè un fattoN. 4560/23 R.G.

Numero registro generale 4560/2023Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 25715/2026Data pubblicazione 23/09/2026dedotto in funzione di prova di un fatto principale, v.

Cass. n. 12387/2020; Cass.n. 791/2020; Cass. n. 1776/2016; Cass. n. 18391/2017), ma ha a ben vederesollevato “questioni” o “argomentazioni” (concernenti la pretesa esatta portatadi documenti, peraltro oggetto del primo motivo, già esaminato), conconseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (e in tal sensova inteso, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,v., tra le molte, Cass. n. 2268/2022, il fatto cui fa riferimento il n. 5 dell’art. 360c.p.c. come novellato).In secondo luogo, occorre anche evidenziare che con la censura in esame ilricorrente si duole della pretesa erronea ricognizione, da parte del giudice delmerito, del contenuto dell’offerta dell’11.1.1992, della lettera di riscontro del21.1.1992 e dell’avvenuta conclusione, tra le parti, dell’accordo contrattuale intermini congruenti; si tratta, però, di questioni evidentemente rimesse alprudente apprezzamento del giudice di merito ex art. 116 c.p.c., la cui decisionepuò essere censurata in questa sede di legittimità nei ristretti limiti segnati daCass., Sez.

Un., n. 20867/2020, che il mezzo non rispetta.4.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in € 5.500,00N. 4560/23 R.G.

Numero registro generale 4560/2023Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 25715/2026Data pubblicazione 23/09/2026per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generaliin misura del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno8.7.2026.Il PresidenteEmilio Iannello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
digitale come in atti- ricorrente -controA.S.M. - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domicilio digitalecome in atti- controricorrente -Numero registro generale 4560/2023N. 4560/23 R.G. Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 25715/2026Data pubblicazione 23/09/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina recante il n. 155/2022 epubblicata in data 15.3.2022;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno8.7.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione del 18.5.1992, [OSCURATO:PERSONA], titolare della dittaindividuale S.P. M., convenne l’A.T.M.- [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Messina, chiedendone la condanna al risarcimento deidanni derivanti dall’inadempimento del contratto del 14.7.1990, avente adoggetto la concessione di spazi pubblicitari all’interno delle cabine e delle stazionidella funivia di Taormina-Mazzarò e di mezzi di proprietà della convenuta, per ladurata di tre anni e per il corrispettivo annuo di L. 30.000.000. Dedusse l’attoreche, dopo appena cinque mesi dalla stipula del contratto, l’A.T.M. avevainterrotto il servizio di funivia ed in data 12.2.1992, provvedendo allademolizione delle stazioni, aveva rimosso i pannelli pubblicitari affissi edeliminato gli spazi dati in concessione, senza tenere conto dei contrattipubblicitari frattanto conclusi dal concessionario con i terzi inserzionisti, che liavevano disdettati.Si costituì l’A.T.M., contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto.Con sentenza n. 1275/2001 il Tribunale di Messina accolse la domanda econdannò l’A.T.M. al risarcimento del danno in favore dell’attore, in misura paria L. 153.800.000, oltre spese di lite.Avverso la sentenza propose appello l’A.S.M. - [OSCURATO:PERSONA] – frattanto succeduta alla cessata A.T.M. Si costituì in giudizioN. 4560/23 R.G. Numero registro generale 4560/2023Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 25715/2026Data pubblicazione 23/09/2026Stefano Pulvirenti, chiedendo il rigetto del gravame, nonché proponendo appelloincidentale in relazione al calcolo degli interessi. Nel corso del giudizio l’A.S.M.dichiarò di proporre querela di falso in ordine a dieci documenti prodotti dallacontroparte a riprova dei danni subiti e posti a fondamento della sentenza diprimo grado. La Corte d’appello, ritenuta la rilevanza di detti documenti, conordinanza dell’8.8.2003 sospese il giudizio, concedendo alle parti termine di mesiquattro per la riassunzione della querela di falso davanti al Tribunale.Eseguita la riassunzione, il Tribunale di Messina - con sentenza n. 803/13 del17.4.2013 - dichiarò la falsità di sette dei dieci documenti protestati di falso. Lasentenza fu impugnata dal Pulvirenti e la Corte d’appello di Messina, consentenza n. 159/19 del 4.3.2019, rigettò l’appello regolando le spese secondosoccombenza. Detta sentenza non venne impugnata da alcuno.Con comparsa del 21.1.2020 l’A.S.M. riassunse il giudizio, insistendo perl’accoglimento dell’appello principale.Si costituì il Pulvirenti, eccependo preliminarmente l’estinzione del giudizio pertardività della riassunzione e concluse nel merito per il rigetto del gravameprincipale e per l’accoglimento dell’incidentale.All’udienza del 3.5.2021 la causa venne assunta in decisione e la Corte peloritanaemise sentenza parziale, con cui rigettò l’eccezione di estinzione del giudizio,nonché il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello principale; rilevò inoltreche il fascicolo di parte appellata era stato depositato in formato che non neconsentiva la lettura, sicché rimise la causa sul ruolo invitando il Pulvirenti adepositare telematicamente il fascicolo in altro formato.Numero registro generale 4560/2023N. 4560/23 R.G. Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 25715/2026Data pubblicazione 23/09/2026Esperito l’incombente, con sentenza definitiva del 15.3.2022 la Corte d’appellodi Messina accolse parzialmente l’appello principale, nonché l’appello incidentale,condannando l’A.S.M. al pagamento in favore del Pulvirenti della somma di €2.114,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda alsoddisfo. Per quanto qui ancora interessa, rilevò il giudice d’appello che il dannoda lucro cessante effettivamente subito dal Pulvirenti andava così circoscritto,non potendo fondarsi né sui documenti definitivamente dichiarati falsi, nésull’offerta inviata da A P Sud-Enterprise di F. Rapisarda, datata 11.1.1992,dell’importo di L. 80.000.000, “poiché essa riguardava la commercializzazionedi tutti gli spazi pubblicitari e come lo stesso Pulvirenti ha puntualizzato conlettera di riscontro del 21.1.92 … esistevano contratti già stipulati con altreaziende per parte degli spazi”.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],sulla scorta di due motivi, cui resiste con controricorso l’A.S.M. Entrambe le partihanno depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazioneentro sessanta giorni dalla data della decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione o falsaapplicazione degli artt. 1362, co. 1, e 2697, co. 1, c.c., in relazione all’art. 360n. 3 cpc”. Si sostiene che, mercé la rituale produzione della letteradell’11.1.1992, inviata da A P Sud-Enterprise di F. Rapisarda, sia stato assoltol’onere della prova ex art. 2697, comma 1, c.c., analogamente a quanto inveceritenuto dal giudice d’appello per gli altri tre documenti valorizzati, risultandocosì incomprensibile una simile diversità di valutazione. Né potrebbe essereNumero registro generale 4560/2023N. 4560/23 R.G. Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 25715/2026Data pubblicazione 23/09/2026dirimente, onde giustificare un diverso criterio di interpretazione del contratto,il rilevante importo di quello in questione (L. 80.000.000) rispetto agli altri inveceritenuti dimostrati dalla Corte messinese, giacché la valutazione circa la validitàdell’uno o dell’altro documento non può essere influenzata dalla differenza divalore dei relativi contratti.1.2 – Con il secondo motivo si lamenta la “Violazione dell’art. 1326, co. 1 e 2,c.c., in relazione all’art. 360 n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Si sostiene che ilcontratto tra esso ricorrente e il Rapisarda si era perfezionato nella pienaconsapevolezza dell’inserzionista che alcuni degli spazi disponibili erano stati giàcommissionati da altri clienti del Pulvirenti, sicché tale circostanza non potevainficiare il rapporto contrattuale in discorso, la cui regolare esecuzione avrebbecomportato – in assenza dell’unilaterale smantellamento delle stazioni dellafunivia operato dall’A.T.M. - l’incasso del prezzo pattuito (L. 80.000.000). LaCorte d’appello, prosegue il ricorrente, non avrebbe inspiegabilmente tenutoconto che l’impegno dell’inserzionista era del tutto indifferente rispetto aipregressi impegni assunti dal Pulvirenti con la propria clientela.2.1 – Il primo motivo è inammissibile.Ad onta delle disposizioni normative che si assumono violate o falsamenteapplicate, occorre rilevare come la testuale prospettazione del mezzo in esamenon ponga affatto un problema di interpretazione del contratto, né di violazionedella regola sull’onere della prova: della prima questione, perché il ricorrente –che neppure spiega quale sarebbe l’errore nella individuazione, da parte delgiudice di merito, dell’esatto contenuto negoziale del contratto in discorso – siNumero registro generale 4560/2023N. 4560/23 R.G. Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 25715/2026Data pubblicazione 23/09/2026duole in realtà del mancato riconoscimento dell’efficacia probatoria dell’offertadatata 11.1.1992 (e, sostanzialmente, della conseguente accettazione del21.1.1992), se rapportate agli altri documenti contrattuali invece ritenuti idoneidalla Corte d’appello; della seconda questione, perché la violazione della regoladell’onus probandi può prospettarsi solo quando il giudice erroneamenten. 26739/2024), il che chiaramente non ricorre nel caso che occupa, in cui sicontroverte soltanto sulla valenza probatoria di documenti prodotti dallo stessoPulvirenti, ossia dal soggetto pacificamente onerato di dimostrare il pretesodanno da lucro cessante.Ove poi si discuta specificamente della ripetuta “offerta” dell’11.1.1992, occorreanche evidenziare che “Le norme sull'interpretazione dei contratti sonoapplicabili ex art. 1324 cod. civ., in quanto compatibili, anche agli atti unilateralitra vivi a contenuto patrimoniale quando si tratti di dichiarazioni di volontàconsapevolmente indirizzate alla produzione di determinati effetti giuridici dinatura patrimoniale ad esse collegati dall'ordinamento, mentre la loroapplicazione è da escludere nei riguardi di atti che, essendosi formati nelprocesso a fini istruttori od essendo destinati a svolgervi funzioni di prova, sonosoggetti alla valutazione ed al prudente apprezzamento del giudice nell'eserciziodella discrezionalità a lui demandata dall'art. 116 cod. proc. civ. e nel rispettodell'obbligo di enunciare, a sostegno del suo libero convincimento, unamotivazione congrua, sufficiente e conforme ai criteri logici” (Cass. n.7178/1995).Numero registro generale 4560/2023N. 4560/23 R.G. Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 25715/2026Data pubblicazione 23/09/2026A tal ultimo proposito, e comunque anche sul piano generale, è infine appena ilcaso di evidenziare che il ricorrente non prospetta col mezzo in esame e con lanecessaria specificità il vizio motivazionale (nei limiti oggi consentiti: v. per tutteCass., Sez. Un., n. 8053/2014 e successiva giurisprudenza conforme),sviluppando la questione solo in memoria e, dunque, inammissibilmente, postoche “La memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motividel ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarireed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè inmaniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo delgiudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione”(così, ex multis, Cass. n. 8949/2023; da ultimo, con specifico riferimento al ritocamerale, Cass. n. 21964/2026).3.1 – Anche il secondo motivo è inammissibile.Anzitutto, il motivo non si presta in alcun modo a essere inquadrato nelparadigma normativo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Il vizio in discorso, nella attuale formulazione della disposizione, presupponel’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia).Il ricorrente non ha indicato un fatto in senso proprio, ossia un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, taleintendendosi un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo,modificativo, impeditivo o estintivo), o anche un fatto secondario (cioè un fattoN. 4560/23 R.G. Numero registro generale 4560/2023Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 25715/2026Data pubblicazione 23/09/2026dedotto in funzione di prova di un fatto principale, v. Cass. n. 12387/2020; Cass.n. 791/2020; Cass. n. 1776/2016; Cass. n. 18391/2017), ma ha a ben vederesollevato “questioni” o “argomentazioni” (concernenti la pretesa esatta portatadi documenti, peraltro oggetto del primo motivo, già esaminato), conconseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (e in tal sensova inteso, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,v., tra le molte, Cass. n. 2268/2022, il fatto cui fa riferimento il n. 5 dell’art. 360c.p.c. come novellato).In secondo luogo, occorre anche evidenziare che con la censura in esame ilricorrente si duole della pretesa erronea ricognizione, da parte del giudice delmerito, del contenuto dell’offerta dell’11.1.1992, della lettera di riscontro del21.1.1992 e dell’avvenuta conclusione, tra le parti, dell’accordo contrattuale intermini congruenti; si tratta, però, di questioni evidentemente rimesse alprudente apprezzamento del giudice di merito ex art. 116 c.p.c., la cui decisionepuò essere censurata in questa sede di legittimità nei ristretti limiti segnati daCass., Sez. Un., n. 20867/2020, che il mezzo non rispetta.4.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in € 5.500,00N. 4560/23 R.G. Numero registro generale 4560/2023Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 25715/2026Data pubblicazione 23/09/2026per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generaliin misura del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno8.7.2026.Il PresidenteEmilio Iannello
Sentenza Cassazione n. 25715/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris