CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 12630/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 25075-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente ,/ contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 599 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 313/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 09/05/2016 R.G.N. 95/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. sat- R.G. 25075/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.313 del 2016, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda svolta dall'attuale ricorrente per il riconoscimento dell'incremento pensionistico previsto dall'art. 10, co.3, legge n.160 del 1975 sul trattamento pensionistico di reversibilità in godimento (da gennaio 2006), derivante dal trattamento di invalidità in regime di pro-rata internazionale del quale era titolare il coniuge, dal maggio 1972; 2. la Corte di merito, disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità, riteneva che i presupposti costitutivi del diritto all'integrazione reclamata sulla pensione diretta del marito, lamentando il detrimento del trattamento ai superstiti (eventuale integrazione al minimo del trattamento pensionistico pro-rata italiano, importo annuo del trattamento complessivamente goduto risultante dalla totalizzazione), dovessero essere dimostrati dalla superstite che invocava la disciplina di favore e che, nella specie, tale onere non era stato assolto per avere l'attuale ricorrente posto a fondamento della pretesa unicamente documento (denominato FORGAT) costituente mera stampa di archivio telematico (GAPNE in uso all'INPS), recante dati da fonte non riscontrabile, come tale inutilizzabile ai fini probatori e contestato dall'INPS, fin dal primo grado, perché privo anche di valenza certificatoria giacchè contenente dati indicati dalla stessa pensionata in sede di comunicazione annuale dei redditi, la quale avrebbe invece dovuto munirsi di apposita documentazione dell'Ente estero per dimostrare l'ammontare del pro rata e conseguentemente la fondatezza del diritto azionato; 3. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese l'INPS, con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 4. con i motivi di ricorso si deduce violazione degli artt. 434, co.1, nn.1 e 2 cod.proc.civ., anche ai sensi dell'art. 360, n.5 cod.proc.civ., per avere la Corte delibato l'ammissibilità del gravame non conforme, invece, al canone legale di specificità dei motivi di appello, per essere meramente riproduttivo del contenuto della memoria di costituzione, e disattendendo sue precedenti declaratorie di inammissibilità di atti di appello dell'INPS del medesimo contenuto (primo motivo); violazione degli artt. 101,115,437 cod.proc.civ., per non avere l'INPS, fin dalla costituzione in giudizio in primo grado, formulato alcuna istanza istruttoria atta a confutare la documentazione probatoria fornita (FORGAT e conteggi) e, ciò nonostante, per avere la Corte di merito adottato, in carenza dei necessari presupposti, poteri officiosi invitando l'INPS a chiarire il contenuto del documento FORGAT in violazione del contraddittorio senza concedere termine alla controparte per spiegare le difese (secondo motivo); violazione degli artt. 416, co. 2, 3 cod.proc.civ. e 2712 cod.civ. art.20 d.lgs.n.82 del 2005 e art.13 d.lgs. n.235 del 2010, per essersi l'INPS limitato, a fronte del documento FORGAT e dei conteggi allegati, ad una generica contestazione, nei gradi di merito, senza che le circostanze fattuali avessero costituito oggetto di prova ad iniziativa dell'ente previdenziale che, in sede di gravame, aveva escluso il valore probatorio del predetto documento perché privo di sottoscrizione, e per avere la Corte di merito trascurato di considerare che trattavasi di documento informatico, contenente tutti i dati pensionistici e, ancorchè privo di sottoscrizione per assurgere a certificazione, con valenza probatoria, laddove l'INPS si era limitato ad eccepire la mancanza di sottoscrizione senza svolgere un compiuto disconoscimento della conformità del FORGAT al documento in possesso dell'INPS; 5. il primo motivo è inammissibile, nella parte in cui si limita a richiamare la sentenza di primo grado senza riportarne il contenuto dal quale evincere l'asserito difetto di specificità del gravame, e nel profilo incentrato su1 diverso esito a fronte dell'identità del gravame con altri atti di appello asseritamente di uguale tenore, trattandosi di censura non rientrante tra i mezzi d'impugnazione a critica vincolata secondo il paradigma dell'art. 360 cod.proc.civ.; 6. nondimeno è inammissibile per il profilo di censura secondo il quale dell'asserto error in procedendo è richiesto alla Corte lo scrutinio secondo il paradigma del vizio di motivazione; 7. il secondo motivo è da rigettare, per l'assorbente rilievo che la doglianza investe ordinanza officiosa - recante invito all'ente previdenziale ad esplicitare le modalità di formazione del documento FORGAT allegato dalla stessa pensionata - senza, dunque, alcuna idoneità lesiva del diritto di difesa o pretesa violazione del contraddittorio; 8. la doglianza svolta con il terzo motivo investe, in realtà, l'apprezzamento del quadro probatorio delineato in corso di causa che ha condotto la Corte di merito a ritenere non raggiunta la prova del fatto che la sommatoria dei pro rata italiano ed estero della pensione fosse di importo superiore al minimo, il che avrebbe, a suo dire, fondato il diritto a percepire le quote fisse; 9. invero la censura richiede un inammissibile riesame del merito e dell'apprezzamento compiuto dalla Corte di merito la cui motivazione va, tuttavia, corretta ai sensi dell'ad, 384 cod.proc.civ.; 10. la ricorrente ha posto a fondamento della domanda la sommatoria dell'importo mensile della pensione italiana e dell'importo mensile della pensione estera per predicarne che il trattamento fosse superiore al trattamento minimo per l'anno di riferimento ma ciò che rileva è la pensione effettiva che !Inps ha erogato, ossia il pro rata italiano del quale occorre verificare se sia o non superiore al minimo, in quanto, solo se superiore spettano le quote aggiuntive di cui all'art. 10,3 comma, L. n 160/1975 , oggetto della domanda azionata; 11. al riguardo va richiamato il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui qualora la pensione sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall'art. 10, comma 3, legge n. 160/1975, possono spettare solo se il pro-rata italiano sia superiore al trattamento minimo, senza che rilevi il diverso regime previsto per la perequazione automatica di cui al primo comma della medesima norma, il cui riconoscimento alle pensioni inferiori al trattamento minimo è stato esteso dal successivo art. 14, dl. n. 663/1979, conv. con 1. n. 33/1980 (Cass. nn. 18744 del 2013, 7308 e 17284 del 2016, nonché, da ult., Cass. nn. 10095 e 10096 del 2018; Cass. n. del 2020); 12. in applicazione del predetto principio, incontestato, in causa, che il solo pro rata italiano del trattamento pensionistico del defunto coniuge fosse di importo inferiore al minimo, la domanda va rigettata; 13. quanto alle spese, la Corte di appello ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le quali - in difetto di comunicazioni riguardanti variazioni reddituali nelle more intervenute - devono presumersi sussistenti anche per il presente giudizio e nulla, pertanto, deve statuirsi al riguardo; 14. ai sensi dell'a rt.13,co.1-quater, d. P. R.n.115/2002, sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co, 1, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Co