CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42753/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta: 1. Violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione; 2. Violazione dell'art. 131-bis cod. pen.; 3. Erronea considerazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente. Ebbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una <rilettura> degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207945). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 dei 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che disciplina l'improcedibilità per speciale tenuità del fatto e dei principi affermati in materia in questa sede. Invero, La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901). Con argomentazioni non censurabili in questa sede, perchè attinenti a valutazioni in fatto, non contraddittorie e non manifestamente illogiche, la Corte di merito ha ritenuto come il fatto ascritto al ricorrente non fosse connotato da minima offensività in ragione del quantitativo illecitamente detenuto dal ricorrente (50 dosi circa di marijuana) e della detenzione di noccoliere nel contesto dell'attività di spaccio osservato dagli operanti. Considerato, quanto al motivo attinente al trattamento sanzionatorio, che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore -rr---A7-. -1-1