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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30750/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Campolongo è manifestamente infondato, posto che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (vedi Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014, Waychey e altri Rv. 258410), come accaduto nel caso in esame (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di D'Avino, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tendono a fornire una valutazione delle prove diversa da quella effettuata dalla Corte di appello a pag. 2 della sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato che per quanto riguarda l'ultimo motivo di ricorso deve essere ribadito quanto sopra osservato in punto trattamento sanzionatorio e che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Campolongo è manifestamente infondato, posto che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (vedi Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014, Waychey e altri Rv. 258410), come accaduto nel caso in esame (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di D'Avino, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tendono a fornire una valutazione delle prove diversa da quella effettuata dalla Corte di appello a pag. 2 della sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato che per quanto riguarda l'ultimo motivo di ricorso deve essere ribadito quanto sopra osservato in punto trattamento sanzionatorio e che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2
Sentenza Cassazione n. 30750/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris