CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19810/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nnacca (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso i suddetti indirizzidi posta elettronica;– ricorrente –Numero registro generale 8580/2024Numero sezionale 2884/2026Numero di raccolta generale 19810/2026Data pubblicazione 15/06/2026ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita unicamente ai finidell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370,comma 1, cod. proc. civ.;– resistente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,sez. staccata di Messina, n. 9239/02/2022 depositata in data2.11.2022 e che non risulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,sez. staccata di Messina, n. 9239/02/2022 veniva accolto l’appello pro-posto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissionetributaria provinciale di Messina n. 4052/11/2017 con la quale era statoaccolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta indivi-duale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di commercioall’ingrosso di rottami metallici, avverso l’avviso di accertamento perII.DD. e IVA 2010.2. Con l’atto impositivo, richiamato il contenuto del PVC redatto il31.5.2013 dalla Guardia di Finanza, si contestava la mancata registra-zione di fatture di vendita e l’indebita applicazione del regime del re-verse charge di cui all’art. 17, comma 5, del d.P.R. 633/72 alla com-pravendita di preziosi usati, catalogati come rottami d’oro o argento inluogo del regime del margine IVA con aliquota ordinaria.Numero registro generale 8580/2024Numero sezionale 2884/2026Numero di raccolta generale 19810/2026Data pubblicazione 15/06/20263. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso senza esaminare il me-rito, in ragione della mancata produzione, a cura della resistente, delladelega di firma del direttore provinciale della Agenzia delle Entrate alsottoscrittore dell’atto impugnato.Il giudice d’appello, superate le questioni preliminari, inclusa la conte-stazione afferente la delega alla sottoscrizione dell’avviso e la doglianzarelativa alla motivazione dell’avviso, nel merito, riteneva che la contri-buente non avesse adempiuto all’onere probatorio circa la ricorrenzadei presupposti per l'applicabilità del regime c.d. d'inversione contabileprevisto dall’art. 17, comma 5, del d.P.R. 633/72, in quanto i prodottivenduti alla [OSCURATO:PERSONA] non erano immediatamente destinati al con-sumo e non rispondevano ai requisiti di purezza stabiliti dalla legge.Inoltre, il giudice accertava che Mazzeo non aveva fornito elementiprobatori in ordine al metodo di valutazione del valore dei beni venduti,e al metodo di fatturazione, ossia sfusi (al lordo/a peso) o a pezzo, nétali elementi potevano evincersi dalla documentazione da lei prodotta(libri IVA fatture emesse).4. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a otto motivi, che illustra con memoria exart.380 bis-1 cod. proc. civ., mentre l’Agenzia si è costituita unica-mente ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione exart.370, comma 1, cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.42 del d.P.R. n. 600/73 per non avere il giudice affermato la nullitàNumero registro generale 8580/2024Numero sezionale 2884/2026Numero di raccolta generale 19810/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell’avviso di accertamento impugnato nonostante l’Agenzia delle En-trate non avesse fornito la prova del corretto esercizio del potere didelega di firma, né del fatto che appartenesse alla carriera direttiva ilsoggetto il quale lo aveva sottoscritto su delega del direttore dell’Uffi-cio.2. Il motivo è infondato.L’accertamento del giudice è in linea con la giurisprudenza di Sezionesecondo cui la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamentoconferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del1973, è una delega di firma e non di funzioni (tra le molte, si vedaCass. n.8814 del 2019). Ne deriva che il relativo provvedimento nonrichiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né delladurata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di ser-vizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indi-cazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la veri-fica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscrittol'atto.3. Con il secondo motivo il ricorrente, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod.proc. civ. per avere il giudice omesso di motivare la sentenza impu-gnata atteso che la sua parte motiva è costituita dalla integrale e pe-dissequa trascrizione della parte motiva dell’avviso di accertamento edelle difese proposte dall’Ente impositore e, al contempo, ha omessodi specificare da quali documenti abbia ritenuto dimostrati i rilievi ope-rati dalla Giardia di Finanza e fatti propri dall’Agenzia delle Entrate,nonché omesso tenere in considerazione le puntuali eccezioni contrariedi parte privata.Numero registro generale 8580/2024Numero sezionale 2884/2026Numero di raccolta generale 19810/2026Data pubblicazione 15/06/20264. Il mezzo di impugnazione è infondato. Nel processo civile e in quellotributario, la sentenza la cui motivazione riproduce il contenuto di unsenza niente aggiungervi, non è nulla (cfr. Cass., SS.UU., n. 642 del2015; conformi Cass. n. 22562 del 2016, Cass. n. 29028 del 2022)qualora, come nel caso di specie, le ragioni della decisione siano, inogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro,univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionalie processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé,sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è im-posta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive.5. Il terzo motivo, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3 del cod. proc.civ., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5-bis,del d.lgs. n. 546/92 avendo il giudice omesso di rilevare che l’Agenziadelle Entrate non aveva fornito la prova della fondatezza della pretesaerariale contenuta nell’avviso di accertamento impugnato, in quantoaveva depositato nei gradi di giudizio di merito solo qualche pagina delP.V.C. redatto dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] richiamatonella parte motiva dell’atto impugnato e nessuno dei documenti allegatial P.V.C..6. Il motivo è infondato, poiché ciò che è importante è che sia statotrasmesso il contenuto essenziale ai fini dell’esercizio di difesa. Va datacontinuità anche in questa sede al principio di diritto (cfr. Cass. Sez. n.36852 del 2022) secondo il quale, in tema di diritti e garanzie del con-tribuente sottoposto a verifiche fiscali, il diritto di accesso alle informa-zioni sottostanti l'emissione dell'atto impugnato può essere esercitatosolo se, e nella misura in cui, sia strumentale all'esercizio del diritto didifesa. Questo può dirsi violato ove il contribuente illustri come e in cheNumero registro generale 8580/2024Numero sezionale 2884/2026Numero di raccolta generale 19810/2026Data pubblicazione 15/06/2026termini la tempestiva ostensione degli elementi di fatto a lui favorevoli,e non contenuti negli atti impositivi impugnati, avrebbe potuto influen-zare l'esito dell'accertamento nei propri confronti. Nel caso di specie lasocietà ricorrente non chiarisce in alcun modo come la mancata esibi-zione in fase amministrativa del p.v.c. non allegato all’avviso avrebbeleso il diritto di difesa, onere che sarebbe stato agevole assolvere – incaso di positiva lesione – perché il documento è poi stato prodotto nelcorso del giudizio dall’Agenzia.7. Con il quarto motivo di ricorso si prospetta, ex art. 360, comma 1,n. 4, del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112cod. proc. civ. avendo il giudice fondato la propria decisione sull’erratopresupposto che i verbalizzanti prima e l’Ufficio poi, avessero conte-stato che i beni acquistati dalla ricorrente e rivenduti (ancorché a ununico soggetto) non avessero i requisiti di purezza pari o superiore ai325 millesimi previsti dall’art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633/72; cir-costanza questa che, invece, non aveva mai formato oggetto di conte-stazione.8. La censura è inammissibile in quanto costruita come omessa pro-nuncia, mentre fa riferimento non ad una domanda, bensì ad un fattoche sarebbe stato non correttamente valutato, ossia sostanzialmentesi prospetta un travisamento della prova.Inoltre, non considera che il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoriaal fatto probatorio. Tale eventuale vizio trova il suo istituzionale rime-dio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ri-corrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e noncon un motivo di ricorso per cassazione, che è perciò inammissibile.Numero registro generale 8580/2024Numero sezionale 2884/2026Numero di raccolta generale 19810/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ma anche a voler considerare che il fatto probatorio evidenziato nelmotivo abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare e, cioè, anche a voler ritenere che il travisamentorifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, inquesto caso, comunque il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n.4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale osostanziale (Cass. Sez. U, n. 5792 del 2024) e il fatto in questione ècertamente sostanziale, con conseguente ulteriore concorrente ragionedi inammissibilità della censura in disamina.9. Con la quinta censura si lamenta, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 17,comma 5, del d.P.R. n. 600/72 per avere la sentenza impugnata erro-neamente escluso l’applicabilità del regime del reverse charge valoriz-zando il dato, invero irrilevante, della natura dei beni oggetto di ces-sione, qualificati come “beni usati” anziché “rottami auriferi” ed omet-tendo di rilevare che fosse rimasta incontestata la non immediata de-stinazione al consumo dei beni preziosi commercializzati.9.1. Con il settimo mezzo di impugnazione, ex art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. si censura la violazione e falsa applicazione dell’art.7 del d.lgs. n. 546/92 per avere il giudice erroneamente ritenuto privadi qualsiasi efficacia probatoria la dichiarazione sostitutiva dell’atto dinotorietà rilasciata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di Pre-sidente della società [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso la quale la contribuenteintendeva dimostrare che i beni ad essa ceduti dalla contribuente eranodestinati alla fusione ed alla trasformazione in oro puro ed argenti puroin grani.10. I due motivi, di analoga concezione, sono inammissibili in quantonon colgono la ratio decidendi, perché l’accertamento del difetto deiNumero registro generale 8580/2024Numero sezionale 2884/2026Numero di raccolta generale 19810/2026Data pubblicazione 15/06/2026presupposti per il reverse charge è stato basato dal giudice su un’ampiavalutazione di elementi probatori e così il fatto è stato valutato, neitermini di cui sopra si è dato conto.11. Il sesto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 del cod.proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. per avere il giudice erroneamente attribuito alla contribuentel’onere di dimostrare che i beni ceduti possedessero i requisiti di pu-rezza previsti dall’art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633/72 nonostantetale circostanza non avesse mai formato oggetto di contestazione daparte dei verbalizzanti o dell’[OSCURATO:PERSONA] e che essi non fosseroidonei ad essere reimpiegati, nel loro stato originario o previa ripara-zione, in quanto ciò sarebbe irrilevante ai fini della applicabilità del re-gime del reverse charge previsto dall’art. 17 citato.12. Il motivo è infondato.Nel sistema dell'inversione contabile del reverse charge, l’obbligo diauto-fatturazione e le relative registrazioni assolvono a una funzionesostanziale, in quanto, compensandosi a vicenda con l'assunzione deldebito avente ad oggetto l'IVA a monte e la successiva detrazione dellamedesima imposta a valle, comportano che non permanga alcun debitonei confronti dell'Amministrazione, e consentono i controlli e gli accer-tamenti fiscali sulle cessioni successive (v. Cass. 12649 del 2017 e giu-risprudenza ivi citata). Ne consegue che, in tal caso, ai fini del disco-noscimento del diritto alla detrazione dell’IVA da parte dell’amministra-zione finanziaria, è ammessa anche la prova mediante presunzioni,gravi, precise e concordanti, con conseguente inversione dell'onereprobatorio sul contribuente. Infine, il fatto che i beni non fossero idoneiad essere reimpiegati, nel loro stato originario o previa riparazione,non è irrilevante ai fini dell’applicazione del regime, poiché il regimeNumero registro generale 8580/2024Numero sezionale 2884/2026Numero di raccolta generale 19810/2026Data pubblicazione 15/06/2026speciale è escluso se l’IVA è stata applicata dal dante causa e non halogica economica se il bene successivamente alla lavorazione o inter-mediazione non viene ceduto a titolo oneroso.13. Va poi rigettato l’ottavo motivo con il quale, in rapporto all’art. 360,comma 1, n. 3 del cod. proc. civ. si deduce la violazione e falsa appli-cazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in quanto la CommissioneTributaria Regionale non ha compensato le spese legali di primo e disecondo grado.Va premesso che sono state rigettate tutte le doglianze che precedonoe, pertanto, la sentenza impugnata che condanna la contribuente se-condo la soccombenza ha adottato il normale criterio di regolamentodelle spese di lite.A ciò si aggiunge che, in tema di spese processuali, la facoltà di di-sporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con unaespressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la con-seguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottatasenza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non puòessere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanzadi motivazione» (Cass., Sez. U, n. 14989 del 2005; conf., Cass. n.11329 del 2019, nonché Cass. n. 3122 del 2020).14. Infine, il Collegio osserva che non sussiste il giudicato esterno chein memoria illustrativa si invoca, in quanto la sentenza definitiva dellaCGT2 Sicilia, sez. staccata di Messina, n.5121/2024, depositata in data5.3.2006 nel fascicolo telematico del presente processo, è relativa acontroversia originata sì dallo stesso pvc, ma per diversa annualità inpresenza di riprese di imposte erariali che variano anno per anno, e,Numero registro generale 8580/2024Numero sezionale 2884/2026Numero di raccolta generale 19810/2026Data pubblicazione 15/06/2026soprattutto, concerne operazioni economiche diverse rispetto a quelleoggetto del presente giudizio.15. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato e, in assenza di ef-fettivo svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia, nessunprovvedimento va adottato sulle spese di lite. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]