Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 19006/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] FRANc2-0

1. U=E5g2 Sanna ricorre, tramite difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari il 18 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Cagliari il 29 aprile 2019 ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di tentativo aggravato di furto (capo A), di resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e di lesioni volontarie lievi (capo C), fatti tutti commessi il 14 settembre 2016, in conseguenza condannandolo, riconosciuta l'attenuante del vizio parziale di mente e stimata la stessa equivalente alle aggravanti, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge (art. 89 cod. pen.) e difetto di motivazione.

La Corte di appello non avrebbe tenuto nel debito conto il vizio parziale di mente già riconosciuto in primo grado, in particolare non giustificando la compatibilità del dolo con il ravvisato vizio: e la contrazione della capacità di intendere assumerebbe possibile rilievo nel caso in esame (così il ricorso, p. 3).

3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché meramente reiterativo del contenuto dell'atto di appello ed inoltre aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene alle pp. 4-5 della sentenza impugnata, da valutarsi naturalmente, secondo la regola generale, unitamente a quella della decisione di primo grado.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/11/2021.

Il Consiq1re estensore [OSCURATO:PERSONA] neleV2nci [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. peri, il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA].

DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] FRANc2-0 1. U=E5g2 Sanna ricorre, tramite difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari il 18 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Cagliari il 29 aprile 2019 ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di tentativo aggravato di furto (capo A), di resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e di lesioni volontarie lievi (capo C), fatti tutti commessi il 14 settembre 2016, in conseguenza condannandolo, riconosciuta l'attenuante del vizio parziale di mente e stimata la stessa equivalente alle aggravanti, alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge (art. 89 cod. pen.) e difetto di motivazione. La Corte di appello non avrebbe tenuto nel debito conto il vizio parziale di mente già riconosciuto in primo grado, in particolare non giustificando la compatibilità del dolo con il ravvisato vizio: e la contrazione della capacità di intendere assumerebbe possibile rilievo nel caso in esame (così il ricorso, p. 3). 3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché meramente reiterativo del contenuto dell'atto di appello ed inoltre aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene alle pp. 4-5 della sentenza impugnata, da valutarsi naturalmente, secondo la regola generale, unitamente a quella della decisione di primo grado. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Consiq1re estensore [OSCURATO:PERSONA] neleV2nci [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. peri, il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. DEPOSITATO
Sentenza Cassazione n. 19006/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris