CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44607/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito corretta risposta ritenendo non scarsamente offensiva la condotta del ricorrente che si era allontanato da casa nonostante potesse godere di ampia autorizzazione concessa dal giudice, comportamento che è stato ritenuto, con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, denotare assoluta insensibilità al rispetto delle prescrizioni imposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10