CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 31599/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20216-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per Azioni, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del rapporto di lavoro Trasferimento di azienda Contrasto tra giudicati Esclusione R.G.N. 20216/2020 Cron. Rep. Ud. 10/10/2023 CC CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 766/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/11/2019 R.G.N. 317/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo riteneva infondato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], società consortile per azioni, contro la sentenza del Tribunale della stessa sede n. 2746/2017, che, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato l’illegittimità della nota della resistente del 17.3.2015 e, per l’effetto, aveva condannato la stessa società a ripristinare il rapporto di lavoro con il ricorrente e a corrispondergli le retribuzioni maturate dal 17.3.2015 al 10.4.2017, oltre accessori; confermava, quindi, l’impugnata sentenza di primo grado. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva: che, con l’unico motivo di appello, la [OSCURATO:PERSONA] (in sigla S.A.S.) , s.c.p.a ., aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto illegittima la nota del 17.3.2015; che, in particolare, l’appellante aveva osservato di aver proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro in ottemperanza alla sentenza n. 69/2015 della Corte d’appello di Palermo, emessa il 22.1.2015, con la quale detta Corte, nel giudizio promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro il Livatino, aveva riformato la sentenza n. 778/2012 del Tribunale di Agrigento, rigettando le domande proposte in primo grado da detto lavoratore; che, pertanto, deduceva la società di aver correttamente proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base di tale statuizione; che aggiungeva l’appellante che “non avrebbe potuto mantenere in servizio il Livatino” in quanto la citata sentenza n. 69/2015 aveva fatto “venir meno” il “presupposto giuridico e di fatto che” aveva “portato il Tribunale di Agrigento, nella controversia in cui era parte la S.A.S., a dichiarare, con sentenza n. 544/14, il transito del ricorrente presso la stessa Società ai sensi dell’art. 2112 c.c.”. 3. Quindi, d opo aver ripercorso la complessiva ed articolata vicenda oggetto dell’attuale controversia, snodatasi in più processi, la stessa Corte rilevava che “la S.A.S., nella perdurante efficacia esecutiva della sentenza n. 1198/2014 della Corte di Appello di Palermo emessa sia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] che della odierna appellante, non avrebbe potuto (come, invece, ha fatto) procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro col Livatino per effetto della sentenza n. 69/2015 della stessa Corte di Appello di Palermo (emessa, per altro, nei soli confronti della [OSCURATO:SOCIETA].)”. Concludeva, quindi, che “la S.A.S., ai fini della risoluzione del rapporto, non avrebbe potuto avvalersi degli effetti derivanti dalla sentenza n. 69/2015 della Corte di Appello, in quanto già la sentenza n. 1198/2014 –implicava l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, per come, poi, definitivamente statuito dalla Suprema Corte nelle sentenz e n. 6693 e n. 14995 del 2016 ”. E sulla base di tali conclusioni respingeva l’appello dell’attuale ricorrente. 4. Avverso tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste l’intimato con controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Nullità della sentenza o del procedimento per travisamento di fatti decisivi e delle risultanze probatorie in relazione agli artt. 132 n. 4 e 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”. Deduce che la sentenza impugnata è nulla nella parte in cui afferma che la sentenza n. 544/14 del Tribunale di Agrigento –poi confermata in sede di gravame con la sentenza n. 1198/2014 – implicava l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti. Nel momento in cui la S.A.S., con nota del 17.3.2015 prot. 994/U, ha proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] erano state pronunciate le seguenti sentenze: a) la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 778/2012 del 25.5.2012, pronunciata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, sul presupposto della illegittimità del termine apposto al contratto di somministrazione stipulato con il Livatino, lo aveva convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato condannando la società resistente alla riammissione in servizio. La Corte di appello di Palermo, chiamata a decidere sul gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n. 69/2015 del 22.1.2015, pubblicata il 23.2.2015, riformava la sentenza n. 778/2012 del Tribunale di Agrigento rigettando, pertanto, le domande del lavoratore. b) la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 544/2014 del 28.3.2014 che, decidendo sulla impugnativa del licenziamento proposta dal Livatino nei confronti sia della S.A.S. che della [OSCURATO:SOCIETA]., lo aveva dichiarato illegittimo con conseguente ordine di reintegra in servizio nei confronti della S.A.S. subentrata, ai sensi dell’art. 2112 c.c., alla [OSCURATO:SOCIETA]; tale pronuncia veniva confermata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 1198/2014 del 5.6.2014. La sentenza del Tribunale di Agrigento n. 544/2014, confermata dalla Corte di Appello, con sentenza n. 1198/2014, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo sul presupposto che il Livatino in passato con provvedimento giudiziale (ovvero con la suddetta sentenza del medesimo Tribunale n. 778/2012) era stato reintegrato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] per illegittimità del termine apposto al contratto di somministrazione (cfr. pag. 2 sentenza n. 544/2014). Come detto, la sentenza n. 778/2012 veniva riformata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza n. 69/2015 del 22.1.2015 rigettando le domande del lavoratore. Pertanto, la sentenza attualmente impugnata era errata nella parte in cui afferma che “la S.A.S., ai fini della risoluzione del rapporto, non avrebbe potuto avvalersi degli effetti derivati dalla sentenza n. 69/2015 della Corte di Appello, in quanto già la sentenza n. 544/14 del Tribunale di Agrigento – poi confermata in sede di gravame con la sentenza n. 1198/2014 –implicava l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti”. Secondo la ricorrente, la sentenza n. 544/14 del Tribunale di Agrigento aveva posto a fondamento della declaratoria di illegittimità del licenziamento un titolo giudiziale successivamente venuto meno a seguito della sentenza di riforma n. 69/2015 della Corte di Appello di Palermo. La nota della S.A.S. del 17.3.2015, prot. 994/U, oggetto del presente giudizio, nel momento in cui è stata adottata era perfettamente legittima ed anzi imposta dai titoli giudiziali pro temporeemessi. 2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 codice civile in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.”. Secondo la ricorrente, anche a voler accedere all’interpretazione adottata nella sentenza attualmente impugnata, ci troveremmo, comunque, in presenza di due sentenze, la prima, della Corte di Appello di Palermo n. 1198/2014 che “implica” (per usare i termini della sentenza) l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la seconda (di epoca successiva) della Corte di Appello di Palermo n. 69/2015 che nega la sussistenza di tale rapporto di lavoro. Analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel caso in cui vi sia contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale debba prevalere si applica il criterio temporale: laddove sulla medesima questione si siano formate due statuizioni contrastanti, la seconda prevale in ogni caso sulla prima, ovvero sì dà prevalenza all’ultima intervenuta cronologicamente. Pertant o la statuizione contenuta nella sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 69/2015 (di epoca successiva) prevale su quella contenuta nella sentenza n. 1198/2014 della medesima Corte. 3. Con un terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.Nella decisione attualmente impugnata la Corte d’appello afferma che la sentenza n. 69/2015 della Corte di appello di Palermo è stata emessa “peraltro” nei soli confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., lasciando così intendere che di tale sentenza non si sarebbe potuta avvalere la [OSCURATO:SOCIETA] quest’ultima, allora, secondo consolidata giurisprudenza, il trasferimento di azienda importa successione a titolo particolare dell’acquirente nel diritto controverso ai sensi dell’art. 111 c.p.c.; inaltre parole, nel caso di trasferimento di un’azienda, il cessionario, nelle controversie avente ad oggetto rapporti compresi in quell’azienda, assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 111 c.p.c., per cui il processo prosegue tra le parti originarie, tuttavia il successore a titolo particolare può intervenire nel processo. Ma, anche nel caso in cui il terzo acquirente d’azienda non partecipi al processo, la sentenza, ai sensi dell’art. 111, co. 4, c.p.c., farà stato anche nei suoi confronti, in deroga al principio per il quale la sentenza non ha normalmente effetti per i terzi, in quanto la sua qualità di successore a titolo particolare lo parifica alla parte originaria a tutti gli effetti sostanziali e processuali. Dunque, sempre secondo la ricorrente, la S.A.S. (successore a titolo particolare) avrebbe potuto utilizzare il titolo formatosi a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (suo dante causa). Pertanto, legittimamente la S.A.S. si è avvalsa della sentenza della Corte di appello di Palermo n. 69/2015, facendola valere a proprio favore, quale successore a titolo particolare. 4. Itre motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, riguardando aspetti all’evidenza connessi.5. Essi sono infondati. 6. A fini di una più chiara comprensione della complessiva vicenda sostanziale e processuale che viene in considerazione in questo giudizio giova ripercorrere separatamente l’iter essenziale dei distinti processi che compongono detta vicenda. 6.1.In ordine di tempo, viene in considerazione anzitutto il procedimento definito in primo grado c on la sentenza n. 778/2012 in data 25.5.2012 del Tribunale di Agrigento , la quale, nel contraddittorio tra il Livatino e la [OSCURATO:SOCIETA]., previa declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro somministrato in essere tra tali parti, converti il rapporto di lavoro del Livatino con la [OSCURATO:SOCIETA]. in un contratto a tempo indeterminatoa decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], condannando la convenuta a riammettere in servizio il lavoratore Con lettera del 3.9.2012, tuttavia, la [OSCURATO:SOCIETA] – in seguito al passaggio delle attività svolte da tale società alla S.A.S. –licenziò tutto il personale (compreso il Livatino). Con sentenza n. 69/2015 in data 22.1.2015 , la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:SOCIETA] contro il Livatino, e in riforma della sentenza n. 778/2012 del Tribunale di Agrigento, aveva rigettato le domande proposte in primo grado dal lavoratore. Con sentenza n. 14955/2016, questa Corte accolse il ricorso per cassazione del Livatino nei limiti di cui in motivazione ecassò c o n rinvio la sentenza n. 69/2015 della Corte d’appello di Palermo.Quest’ultima, in sede di rinvio, con sentenza n. 207/2017, confermò la pronuncia di primo grado di questo giudizio, vale a dire, la sentenza n. 778/2012 del [OSCURATO:PERSONA]; e il Livatino venne riammesso in servizio dalla S.A.S.,sebbene con decorrenza dal 10.4.2017. 6.2. Il secondo procedimento, trattato secondo il rito ex lege n. 92/2012, in contraddittorio , questa volta, con entrambe le società, vale a dire, la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’attuale ricorrente per cassazione S.A.S., s.c.p.a., fu definito in primo grado con sentenza n. 544/2014 del Tribunale di Agrigento, confermativa dell’ordinanza del medesimo tribunale, resa nella fase sommaria, che aveva annullato il recesso intimato ( a nche) al lavoratore , attuale controricorrente, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. giusta la già menzionata nota del 3.9.2012, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo dalla stessa società avviata, ma con ordine di reintegra emanato nei confronti della S.A.S., ritenuta società subentrante nei rapporti di lavoro dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (le società venivano, altresì, condanna t e, in solido tra loro, alla corresponsione delle retribuzioni maturate da ciascun lavoratore nel periodo dal 15.9.2012 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Con sentenza n. 1198/2014, la Corte d’appello di Palermo, riunite le cause relativi ai separati reclami proposti dalle due società contro la sentenza di primo grado, respinse tali impugnazioni. Con sentenza n. 6693/2016, questa Corte di Cassazione, restando solo intimata la [OSCURATO:SOCIETA]., rigettò sia il ricorso principale della S.A.S. che quello incidentale del Livatino, proposti avverso la sentenza della Corte territoriale. 7. Come già considerato anche nella motivazione della sentenza attualmente impugnata,questa Corte di legittimità, nella parte motiva della già menzionata sentenza n. 14955/2016, si era così espressa: “Osserva la Corte come nelle more dell’odierno giudizio di cassazione sia intervenuta tra le parti la sentenza di questa stessa Corte del 6 aprile 2016, n. 6693, che, per le ragioni che si illustreranno, ha efficacia di giudicato (implicito) esterno. Al pari di quella del giudicato interno, essa è rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. E ciò perché si tratta di elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione … La citata sentenza, resa nell’ambito della stessa vicenda negoziale tra le parti (rapporto di somministrazione di lavoro irregolare in favore della utilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, di cui il lavoratore ha chiesto la conversione, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 276/2003, in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di questa, per attività di servizi ausiliari già affidatile in convenzione e quindi trasferiti, a seguito del processo di accorpamento previsto dall’art. 20 L. reg. Sicilia 11/2010, alla società consortile [OSCURATO:SOCIETA]., che assumeva tutto il personale già in forza alla prima, con la sola eccezione dei lavoratori nella situazione dell’odierno ricorrente) e in giudizio di cui era p arte anche [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ha definitivamente qualificato la vicenda circolatoria delle attività e del personale come trasferimento d’azienda dalla predetta società a [OSCURATO:SOCIETA], accertando l’applicabilità tra le società cedente e cessionaria dell’art. 2112 c.c., ai fini del trasferimento alla seconda del personale della prima ed in particolare del lavoratore ricorrente. Appare evidente che una tale situazione presupponga, quale premessa logico-giuridica indefettibile, l’accertamento dell’istituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche tra il ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA].: che è appunto oggetto del presente giudizio … La sentenza di questa Corte del6 aprile 2016, n. 6693, avendo accertato una situazione giuridica comune alle due cause, quale premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel suo dispositivo, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto (Cass. 22 aprile 2009, n. 9512); e così, per la sussistenza tra la questione decisa in modo espresso e quella tacitamente risolta di un rapporto di dipendenza indissolubile, attenendo l’accertamento contenuto nella motivazione della sentenza a questioni che ne sono necessaria premessa e presupposto logico indefettibile (Cass. 5 luglio 2013, n. 16824), essa costituisce giudicato implicito, di cui questa Corte si limita a prendere atto, senza poter esaminare le questioni devolute con i motivi formulati, per tale ragione assorbiti”. 8. Il giudizio che attualmente ci occupa attiene all’impugnativa della nota della S.A.S. in data 17.3.2015, avente ad oggetto: “Cessazione esecuzione Sentenza n. 544/14 … Risoluzione del rapporto di lavoro”, con la quale la datrice di lavoro comunicava al Livatino che “il rapporto di lavoro con la S.V. attualmente intercorrente, discendente dal pronunciamento di primo grado, riformato, si risolve con efficacia immediata dal ricevimento da parte della S.V. della presente comunicazione, essendo cessato ogni rapporto esecutivo della Sentenza del Tribunale di Agrigento –Sezione lavoro di cui in oggetto”. Come già evidenziato dalla Corte territoriale nella sentenza attualmente impugnata, e confermato dalla ricorrente per cassazione, segnatamente nel primo motivo, la posizione sostenuta in quella nota si fondava sulla tesi che la sentenza n. 69/2015 della Corte d’appello di Palermo aveva provocato il venir meno dell’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] e quindi “determinato la mancanza del presupposto che” aveva “portato il Tribunale di Agrigento … con sentenza n. 544/14 … a dichiarare il transito … ai sensi dell’art. 2112 c.c.”. 9. Tutto ciò premesso e considerato, il primo motivo di ricorso esibisce evidenti profili d’inammissibilità. Esso, sotto l’apparente deduzione di un error in procedendo,denunciato, infatti, ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. , che pare alludere ad anomalie motivazionali (essendo richiamato l’art.132, comma secondo, n. 4), c.p.c.), in realtà - pur accennando in rubrica ad “un travisamento di fatti decisivi” ma anche “delle risultanze probatorie”, travisamento asseritamente produttivo di “nullità della sentenza o del procedimento” - , critica l’ approd o conclusiv o sul piano giuridico della sentenza gravata. 10. Ma anche su questo piano tale censura e quelle formulate negli altri due motivi di ricorso restano prive di fondamento. 11. La ricorrente, in primo luogo, non considera il completo percorso argomentativo della Corte territoriale che si fonda anche e soprattutto su quanto considerato e deciso in due sentenze di questa Corte di cassazione, la n. 6693/2016 e la n. 14995/2016, delle quali la seconda ha ben tenuto conto nei termini sopra riferiti, e già considerati dai giudici d’appello,della prima n. 6693/2016. 12. All’atto della comunicazione datoriale del 17.3.2015 era venuta meno (solo e temporaneamente) l’efficacia esecutiva della sent. n. 778/2012 del Tribunale di Agrigento, ma la Corte d’appello di Palermoin sede di rinvio dalla sent. n. 14955/2016 di questa Corte, ha poi definitivamente ristabilito la legittimità di quanto statuito con la sentenza di primo grado del relativo procedimento; sentenza cui peraltro la stessa S.A.S. ha dato seguito riammettendo in servizio il Livatino, sia pure con decorrenza dal 10.4.2017. Inoltre, sempre all’atto della stessa comunicazione datoriale, come esattamente considerato nella sentenza qui impugnata, perdurava invece l’efficacia esecutiva della sentenza n. 1198/2014 della Corte d’appello di Palermo, emessa sia nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] che della S.A.S., sentenza che è, poi, passata in giudicato in virtù della sent. n. 6693/2016di questa Corte Suprema. 12.1. In definitiva l’errore giuridico di fondo della tesi perorata dalla ricorrente consiste nel tentare di avvalorare la legittimità della risoluzione del rapporto lavorativo, comunicata il 17.3.2015, in base alla soggettiva percezione della situazione giuridica venutasi a creare a seguito della sent. n. 69/2015 della Corte d’appello di Palermo, per come opinata in quel momento dalla datrice di lavoro ; laddove la legittimità di quella decisione datoriale dev’essere esclusivamente valutata su un piano rigo rosamente oggettivo, in ordine al quale fanno stato le decisioni poi passate in cosa giudicata. 13. In ogni caso, la pretesa violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., che la ricorrente profila in subordinenel secondo motivo è infondata. Invero, il principio, secondo il quale, in caso di giudicati contrastanti, devesi assegnare prevalenza a quello formatosi successivamente e per ultimo , non può all’evidenza trovare applicazione nella specie , men che meno nella chiave analogicaora profilata dalla ricorrente. Non sussisteva, infatti, alcun contrasto di giudicati sempre all’epoca della nota datoriale del 17.3.2015, perché, a tacer d’altro, nessuna delle due sentenze in ipotetico e contingentecontrasto - vale a dire, la sent. n. 544/20 14 del Tribunale di Agrigento, allora già confermata dalla sent. n. 1198/2014 della Corte territoriale, e quella n. 69/2015 della medesima Corte- , era passata in cosa giudicata formale ex art. 324 c.p.c. E, per quanto già detto, gli esiti definitivi dei due pregressi giudizi in questione, in termini di effettivo giudicato sostanziale, sono tra loro perfettamente allineati. 14. Va da sé, allora, che nessuna violazione o falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. può intravedersi nella sentenza di secondo grado qui impugnata. E’ ben vero, infatti, che, in caso di trasferimento d’azienda si realizza una successione a titolo particolare nella generalità dei rapporti preesistenti dal cedente al cessionario (cfr., tra le altre, Cass., sez. lav., 24.6.2008, n. 17151; id., sez. lav. 10.1.2003, n. 237), sicché la sentenza, anche di appello, che pronunci nei soli confronti della parte originaria, spiega pienamente i suoi effetti, in base all’art. 111, comma 4, c.p.c. ed all’art. 2909 c.c., anche nei confronti del successore a titolo particolare (cfr., sempre con precipuo riferimento a trasferimento d’azienda, Cass., sez. lav., 23.4.1985, n. 2689). Tuttavia, come esattamente già considerato dalla Corte di merito, la sent. n.1198/2014 della stessa Corte, in quanto poi confermata dalla sent. 6693/2016 di questa Corte , presupponeva l’accertamento dell’istituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il Livatino e la [OSCURATO:SOCIETA], con efficacia di giudicato (anche) nei confronti della S.A.S. che aveva partecipato al relativo procedimento. E in ogni caso,a voler seguire la linea di pensiero della ricorrente,proprio giusta l’art. 111, comma quarto, c.p.c., la sentenza resa nell’altro giudizio spiega sì i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare, pur non avendovi la S.A.S. preso parte (come non ha mancato di considerare la sentenza qui impugnata), ma nella specie, una volta passata in cosa giudicataformale, in senso sfavorevole alla dante causa della S.A.S. e quindi anche rispetto a quest’ultima, ai fini di cui al giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. S’è visto, infatti, che quanto originariamente statuito dalla sent. n. 778/2012 è risultato conforme a leggecirca la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il Livatino e la [OSCURATO:SOCIETA]., il che, a sua volta, risulta perfettamente in linea con il giudicato del secondo procedimento. 15. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutaal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Eur o 200,00 per esborsi e Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario dellespese generali nella