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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20516/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di D'ORIA2446 GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 2477/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 07/05/2021 R.G.N. 3596/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27111/2021Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 20516/20261.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domandDat a pdubib licazione 17/06/2026rideterminazione del trattamento pensionistico proposta dall’assicurato,sul presupposto del precedente riconoscimento giudiziale di unamaggiore base retributiva utile.2.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2477 del 2021, harilevato che l’unica questione devoluta con il gravame atteneva alladecadenza triennale prevista dall’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970,come modificato dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, ed ha esclusol’applicabilità di tale decadenza alla domanda di riliquidazione di unaprestazione già riconosciuta.3.

Avverso tale sentenza, l’INPS ha proposto ricorso per cassazione,affidato a un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria depositatain prossimità dell’udienza.4.

Si è costituita con controricorso la parte in epigrafe, quale coniugeed erede del pensionato D’[OSCURATO:PERSONA].5.

All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine di giorni 60per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, che si correla all’unica questione devoluta conl’appello, l’INPS denuncia violazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del1970, come integrato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del2011, convertito nella l. n. 111 del 2011, nonché dell’art. 252 disp. att.c.c., assumendo che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso ladecadenza per il solo fatto che il trattamento pensionistico era statoliquidato prima del 6 luglio 2011, benché la domanda giudiziale direttaal ricalcolo fosse stata proposta successivamente, e precisamente il 17dicembre 2014.2.

Il motivo è fondato.3.

Secondo l’orientamento ormai consolidato, la decadenzaintrodotta dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, che ha esteso l’art. 47 deld.P.R. n. 639 del 1970 alle azioni aventi ad oggetto prestazioniriconosciute solo in parte o accessori del credito, si applica anche alleazioni di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in essere, ma condecorrenza del termine non anteriore all’entrata in vigore delNlaum neroo vreeglislatro, generale 27111/2021Numero sezionale 2446/2026vale a dire dal 6 luglio 2011.

Tale approdo è coerente con la ricostruzioneNumero di raccolta generale 20516/2026accolta da Cass. ord. nn. 5382/2025 e 6399/2025, nonché dai succDeastas piuvbib licazione 17/06/2026arresti conformi, tra cui Cass. ord. nn. 27116/2025, 27582/2025 e18966/2025.4.

Ne consegue che, per le prestazioni già liquidate, la decadenzaopera secondo il criterio della decadenza mobile sui soli ratei pregressiper i quali sia decorso il triennio rispetto alla domanda giudiziale,restando invece impregiudicato il diritto al corretto trattamento per ilfuturo e ai ratei non colpiti dal decorso del termine.

Si tratta diun’interpretazione costituzionalmente orientata, che realizza unequilibrato bilanciamento tra l’esigenza sollecitatoria perseguita dallegislatore e la tutela del nucleo essenziale del diritto a pensionegarantito dall’art. 38 Cost.; in tal senso depone anche Corte cost. n.69/2014, nella parte in cui esclude letture retroattive incompatibili conl’affidamento dell’assicurato.5.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso in radicel’operatività della decadenza sul rilievo che il trattamento pensionisticoera stato liquidato in epoca anteriore al 6 luglio 2011.Tale statuizione non è conforme ai richiamati principi, poiché ancheper i trattamenti già in essere alla data di entrata in vigore della novellala decadenza è destinata a operare, ma soltanto con effetto sui rateimaturati anteriormente al triennio precedente la proposizione delladomanda giudiziale, senza estinguere il diritto alla riliquidazione per ilfuturo e per i ratei tempestivamente azionati.6.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvioalla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, affinché procedaa un nuovo esame attenendosi al seguente principio di diritto: «Ladecadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, comemodificato dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, si applica anche alle azionidi riliquidazione di trattamenti pensionistici già in essere alla data del 6luglio 2011, ma opera, secondo il criterio della decadenza mobile,esclusivamente con riguardo ai ratei maturati anteriormente al triennioprecedente la domanda giudiziale, restando impregiudicato il diritto alNumero registro generale 27111/2021corretto trattamento pensionistico per il futuro e per i ratei non cNoulmpeitroi sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 20516/2026dalla decadenza».Data pubblicazione 17/06/20267.

Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche perla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 14 maggio 2026.La PresidenteNumero registro generale 27111/2021Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 20516/2026Data pubblicazione 17/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di D'ORIA2446 GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 2477/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 07/05/2021 R.G.N. 3596/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27111/2021Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 20516/20261. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domandDat a pdubib licazione 17/06/2026rideterminazione del trattamento pensionistico proposta dall’assicurato,sul presupposto del precedente riconoscimento giudiziale di unamaggiore base retributiva utile.2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2477 del 2021, harilevato che l’unica questione devoluta con il gravame atteneva alladecadenza triennale prevista dall’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970,come modificato dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, ed ha esclusol’applicabilità di tale decadenza alla domanda di riliquidazione di unaprestazione già riconosciuta.3. Avverso tale sentenza, l’INPS ha proposto ricorso per cassazione,affidato a un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria depositatain prossimità dell’udienza.4. Si è costituita con controricorso la parte in epigrafe, quale coniugeed erede del pensionato D’[OSCURATO:PERSONA].5. All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine di giorni 60per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, che si correla all’unica questione devoluta conl’appello, l’INPS denuncia violazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del1970, come integrato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del2011, convertito nella l. n. 111 del 2011, nonché dell’art. 252 disp. att.c.c., assumendo che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso ladecadenza per il solo fatto che il trattamento pensionistico era statoliquidato prima del 6 luglio 2011, benché la domanda giudiziale direttaal ricalcolo fosse stata proposta successivamente, e precisamente il 17dicembre 2014.2. Il motivo è fondato.3. Secondo l’orientamento ormai consolidato, la decadenzaintrodotta dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, che ha esteso l’art. 47 deld.P.R. n. 639 del 1970 alle azioni aventi ad oggetto prestazioniriconosciute solo in parte o accessori del credito, si applica anche alleazioni di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in essere, ma condecorrenza del termine non anteriore all’entrata in vigore delNlaum neroo vreeglislatro, generale 27111/2021Numero sezionale 2446/2026vale a dire dal 6 luglio 2011. Tale approdo è coerente con la ricostruzioneNumero di raccolta generale 20516/2026accolta da Cass. ord. nn. 5382/2025 e 6399/2025, nonché dai succDeastas piuvbib licazione 17/06/2026arresti conformi, tra cui Cass. ord. nn. 27116/2025, 27582/2025 e18966/2025.4. Ne consegue che, per le prestazioni già liquidate, la decadenzaopera secondo il criterio della decadenza mobile sui soli ratei pregressiper i quali sia decorso il triennio rispetto alla domanda giudiziale,restando invece impregiudicato il diritto al corretto trattamento per ilfuturo e ai ratei non colpiti dal decorso del termine. Si tratta diun’interpretazione costituzionalmente orientata, che realizza unequilibrato bilanciamento tra l’esigenza sollecitatoria perseguita dallegislatore e la tutela del nucleo essenziale del diritto a pensionegarantito dall’art. 38 Cost.; in tal senso depone anche Corte cost. n.69/2014, nella parte in cui esclude letture retroattive incompatibili conl’affidamento dell’assicurato.5. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso in radicel’operatività della decadenza sul rilievo che il trattamento pensionisticoera stato liquidato in epoca anteriore al 6 luglio 2011.Tale statuizione non è conforme ai richiamati principi, poiché ancheper i trattamenti già in essere alla data di entrata in vigore della novellala decadenza è destinata a operare, ma soltanto con effetto sui rateimaturati anteriormente al triennio precedente la proposizione delladomanda giudiziale, senza estinguere il diritto alla riliquidazione per ilfuturo e per i ratei tempestivamente azionati.6. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvioalla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, affinché procedaa un nuovo esame attenendosi al seguente principio di diritto: «Ladecadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, comemodificato dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, si applica anche alle azionidi riliquidazione di trattamenti pensionistici già in essere alla data del 6luglio 2011, ma opera, secondo il criterio della decadenza mobile,esclusivamente con riguardo ai ratei maturati anteriormente al triennioprecedente la domanda giudiziale, restando impregiudicato il diritto alNumero registro generale 27111/2021corretto trattamento pensionistico per il futuro e per i ratei non cNoulmpeitroi sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 20516/2026dalla decadenza».Data pubblicazione 17/06/20267. Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche perla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 14 maggio 2026.La PresidenteNumero registro generale 27111/2021Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 20516/2026Data pubblicazione 17/06/2026
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