CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 29076/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; • 1 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli dell'Il luglio 2024 che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma quinto D.P.R. 309/90. Il ricorrente lamenta, in tre distinti motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione ed inosservanza della legge penale per l'omessa valutazione di prove decisive a discarico, documentali e testimoniali, necessarie ai fini della decisione e per travisamento della prova; 2) violazione di legge e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sul riconoscimento dell'ipotesi autonoma di reato, sull'art. 62 bis, 9 e 133 c.p. per l'erronea applicazione dell'aggravante e la non concessione del minimo della pena edittale consentito; 3) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed esclusione della recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto pur deducendo la mancanza di congrua risposta della Corte territoriale ai motivi di appello, si sostanzia in censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso, la sentenza della Corte territoriale offre ampie argomentazioni pienamente aderenti alle risultanze del materiale istruttorio esaminato che, lungi da essere travisate, risultano congruamente analizzate dai giudici di merito. Le circostanze in cui si sono svolti i fatti sono state puntualmente vagliate dalla Corte di Appello Napoli, che ha affermato la penale responsabilità del ricorrente sulla base della diretta visione dei fatti da parte delle forze dell'ordine che avevano assistito allo scambio intervenuto tra il [OSCURATO:PERSONA] e una acquirente che aveva consegnato una banconota all'imputato, ricevendo qualcosa in cambio; inoltre, i giudici richiamano il sequestro di fogli con nomi e cifre, bilancino di precisione, nonché di 8 dosi termosaldate contenenti sostanza tipo " crack". 3. Quanto al terzo motivo di ricorso, la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi di illogicità, ha confermato la pena irrogata sulla base del grado di intensità del dolo ( apposizione di un cancello di ferro per proteggere l'attività di spaccio) e della negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti, anche specifici, e di un precedente per 416 bis. È utile allora ribadire che il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). È dunque consentito il sindacato di legittimità solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico. I motivi relativi alla esclusione della recidiva e alla concessione delle attenuanti generiche non risultano proposti in appello e sono, pertanto, inammissibili. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così, deciso in Roma, l' 8 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estenso