Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05097/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Firenze in data 15/5/2018, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 707 cod. pen. contestato al capo 1), confermandone la condanna per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975 (porto ingiustificato di un coltello a serramanico) contestato al capo 2) e rideterminando la pena per quest'ultimo in 6 mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Brindisi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4, legge n. 110 del 1975, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, fondata sul rinvenimento del coltello a bordo dell'automobile di proprietà dell'imputato e dal medesimo condotta, senza che vi fosse la prova che Brindisi avesse consapevolezza della sua presenza.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante della lieve entità, sollecitata con l'atto di appello senza che la Corte territoriale abbia assolutamente motivato sul punto.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante che il fatto non rb TTStI di gravità tale da suscitare allarme sociale, che l'imputato avesse un solo precedente e che il suo comportamento fosse stato improntato a estrema collaborazione.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità.

La Corte non si sarebbe uniformata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di porto di strumenti atti ad offendere fuori della propria abitazione, l'intrinseca natura pericolosamente offensiva del bene non rappresenta elemento sufficiente per negare la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod. pen., avuto riguardo al tempo trascorso, al titolo dell'illecito e al fatto che il ricorso non è inammissibile.

2. Osserva, invero, il Collegio che le doglianze articolate dalla difesa con il secondo e il quarto motivo non possono ritenersi inammissibili, avuto riguardo alle gravi carenze che affliggono la motivazione della sentenza impugnata in punto di configurabilità dell'attenuante speciale prevista dal terzo comma dell'art. 4 e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

In proposito, va ricordato, infatti, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità dell'imputato, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195- 01).

Inoltre, è insegnamento giurisprudenziale che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta grado di colpevolezza da esse desumibile (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016 Rv. 266590-01; e, con riferimento all'art. 4, legge n. 110 del 1975, Sez. 1, n. 51393 del 17/9/2018, Poiatti, non massimata).

3.1. Per tale motivo, deve escludersi l'inammissibilità dei relativi motivi, considerato, quanto a quello relativo alla configurabilità dell'attenuante, che la sentenza impugnata si è limitata ad escludertg senza alcuna motivazione; e, quanto alle censure relative alla causa di non punibilità, che essa è stata esclusa sul rilievo, del tutto generico, della «discreta potenzialità offensiva del coltello» e in considerazione del fatto che esso era stato «portato da Brindisi insieme ad altri strumenti, con finalità quantomeno sospette».4.

Sulla base delle considerazioni che precedono e considerato che, per le ragioni anzidette, non può ritenersi che il ricorso sia inammissibile, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il reato,4 commesso, in data 4/10/2021,è ormai estinto per prescrizione.

Restano ferme la confisca e la distruzione già disposte. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le disposte confisca e distruzione.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Firenze in data 15/5/2018, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 707 cod. pen. contestato al capo 1), confermandone la condanna per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975 (porto ingiustificato di un coltello a serramanico) contestato al capo 2) e rideterminando la pena per quest'ultimo in 6 mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Brindisi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4, legge n. 110 del 1975, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, fondata sul rinvenimento del coltello a bordo dell'automobile di proprietà dell'imputato e dal medesimo condotta, senza che vi fosse la prova che Brindisi avesse consapevolezza della sua presenza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante della lieve entità, sollecitata con l'atto di appello senza che la Corte territoriale abbia assolutamente motivato sul punto. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante che il fatto non rb TTStI di gravità tale da suscitare allarme sociale, che l'imputato avesse un solo precedente e che il suo comportamento fosse stato improntato a estrema collaborazione. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità. La Corte non si sarebbe uniformata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di porto di strumenti atti ad offendere fuori della propria abitazione, l'intrinseca natura pericolosamente offensiva del bene non rappresenta elemento sufficiente per negare la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod. pen., avuto riguardo al tempo trascorso, al titolo dell'illecito e al fatto che il ricorso non è inammissibile. 2. Osserva, invero, il Collegio che le doglianze articolate dalla difesa con il secondo e il quarto motivo non possono ritenersi inammissibili, avuto riguardo alle gravi carenze che affliggono la motivazione della sentenza impugnata in punto di configurabilità dell'attenuante speciale prevista dal terzo comma dell'art. 4 e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. In proposito, va ricordato, infatti, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità dell'imputato, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195- 01). Inoltre, è insegnamento giurisprudenziale che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta grado di colpevolezza da esse desumibile (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016 Rv. 266590-01; e, con riferimento all'art. 4, legge n. 110 del 1975, Sez. 1, n. 51393 del 17/9/2018, Poiatti, non massimata). 3.1. Per tale motivo, deve escludersi l'inammissibilità dei relativi motivi, considerato, quanto a quello relativo alla configurabilità dell'attenuante, che la sentenza impugnata si è limitata ad escludertg senza alcuna motivazione; e, quanto alle censure relative alla causa di non punibilità, che essa è stata esclusa sul rilievo, del tutto generico, della «discreta potenzialità offensiva del coltello» e in considerazione del fatto che esso era stato «portato da Brindisi insieme ad altri strumenti, con finalità quantomeno sospette».4. Sulla base delle considerazioni che precedono e considerato che, per le ragioni anzidette, non può ritenersi che il ricorso sia inammissibile, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il reato,4 commesso, in data 4/10/2021,è ormai estinto per prescrizione. Restano ferme la confisca e la distruzione già disposte. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le disposte confisca e distruzione. Così d
Sentenza Cassazione n. 05097/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris