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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06311/2023

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iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 22514/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso l ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato dello Stato; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Roma 26 febbraio 2020 n. 4358; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che nel 2016 [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, formalmente qualificata “ex art. 615 e 617 c.p.c.” avverso due cartelle esattoriali: l’una emessa per il pagamento di tributi, l’altra per il pagamento di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada; Oggetto: inammissibilità afondamento dell’opposizione dedusse che il titolo posto a fondamento della pretesa tributaria era stato annullato dal giudice tributario, mentre il credito per sanzioni amministrative era prescritto; il Tribunale di Roma con sentenza 26.2.2020 n. 4358 ritenne che: a) l’opposizione avverso l’esecuzione per la riscossione del credito tributario andava qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e rispetto ad essa sussisteva la giurisdizione del giudice tributario; b) l’opposizione avverso l’esecuzione per la riscossione della sanzione amministrativa andava qualificata, avuto riguardo ai motivi che la sorreggevano, in parte come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ed in parte come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) nella parte in cui andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. l’opposizione era stata rinunciata con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c.; nella parte restantel’opposizione era invece infondata; la suddetta sentenza è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi illustrati da memoria; hanno resistito con separati controricorsi l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che è superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile; la ricorrente, infatti, ha impugnato il solo capo di sentenza con cui il Tribunale, qualificata la domanda come “opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.”, l’ha rigettata; è stata dunque impugnata per cassazione una sentenza che, avuto riguardo al suo oggetto, andava impugnata con l’appello; non rileva quanto dedotto dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e cioè che l ’ opposizione fu proposta “anche” ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; infatti, ai fini della scelta del mezzo di impugnazione, si deve avere riguardo alla qualificazione data dal giudice alla domanda, e nel caso di specie la sentenza impugnata ha ritenuto che il motivo di opposizione agli atti fu abbandonato con la memoria exart. 183 (p. 3, ultimo capoverso, della sentenza impugnata), e che restava sub iudice solo il motivo di opposizione all’esecuzione; giusta o sbagliata che fosse tale valutazione, essa imponeva all’odierna ricorrente di censurarla con l’appello, in virtù del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale il regime processuale dell’impugnazione è determinato dalla qualificazione data alla domanda dal giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (c.d.

“principio di apparenza”: in tal senso, ex permultis, si vedano Sez. 6- 3, Ordinanza n. 38587 del 06/12/2021, Rv. 663343 - 01; Sez. 6 - , Ordinanza n. 18182 del 24/06/2021, Rv. 661875 - 01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021, Rv. 661595 -01); le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c.; e sono liquidate nel dispositivo; p.q. m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 22514/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso l ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato dello Stato; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Roma 26 febbraio 2020 n. 4358; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che nel 2016 [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, formalmente qualificata “ex art. 615 e 617 c.p.c.” avverso due cartelle esattoriali: l’una emessa per il pagamento di tributi, l’altra per il pagamento di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada; Oggetto: inammissibilità afondamento dell’opposizione dedusse che il titolo posto a fondamento della pretesa tributaria era stato annullato dal giudice tributario, mentre il credito per sanzioni amministrative era prescritto; il Tribunale di Roma con sentenza 26.2.2020 n. 4358 ritenne che: a) l’opposizione avverso l’esecuzione per la riscossione del credito tributario andava qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e rispetto ad essa sussisteva la giurisdizione del giudice tributario; b) l’opposizione avverso l’esecuzione per la riscossione della sanzione amministrativa andava qualificata, avuto riguardo ai motivi che la sorreggevano, in parte come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ed in parte come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) nella parte in cui andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. l’opposizione era stata rinunciata con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c.; nella parte restantel’opposizione era invece infondata; la suddetta sentenza è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi illustrati da memoria; hanno resistito con separati controricorsi l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che è superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile; la ricorrente, infatti, ha impugnato il solo capo di sentenza con cui il Tribunale, qualificata la domanda come “opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.”, l’ha rigettata; è stata dunque impugnata per cassazione una sentenza che, avuto riguardo al suo oggetto, andava impugnata con l’appello; non rileva quanto dedotto dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e cioè che l ’ opposizione fu proposta “anche” ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; infatti, ai fini della scelta del mezzo di impugnazione, si deve avere riguardo alla qualificazione data dal giudice alla domanda, e nel caso di specie la sentenza impugnata ha ritenuto che il motivo di opposizione agli atti fu abbandonato con la memoria exart. 183 (p. 3, ultimo capoverso, della sentenza impugnata), e che restava sub iudice solo il motivo di opposizione all’esecuzione; giusta o sbagliata che fosse tale valutazione, essa imponeva all’odierna ricorrente di censurarla con l’appello, in virtù del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale il regime processuale dell’impugnazione è determinato dalla qualificazione data alla domanda dal giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (c.d. “principio di apparenza”: in tal senso, ex permultis, si vedano Sez. 6- 3, Ordinanza n. 38587 del 06/12/2021, Rv. 663343 - 01; Sez. 6 - , Ordinanza n. 18182 del 24/06/2021, Rv. 661875 - 01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021, Rv. 661595 -01); le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c.; e sono liquidate nel dispositivo; p.q. m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camer
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