CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06684/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; considerato che l'unico motivo del ricorso (articolato in tre punti), con cui si denunciano la violazione della legge penale sostanziale e processuale e il vizio della motivazione, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'íter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), e ciò sia allorché ha censurato l'apprezzamento della prova (segnatamente, delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]) e assunto una carente ricostruzione del fatto, sia a proposito alla qualificazione del fatto come furto consumato, profilo rispetto al quale pure si offre un'alternativa a ricostruzione dell'accaduto, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato come l'imputato avesse già portato i beni di proprietà della persona offesa all'interno del proprio appartamento (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); e nel resto contiene una serie di allegazioni di richiami giurisprudenziali non riferiti in alcun modo al caso di specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso