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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 20261/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 217/2024 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 217 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81M16 L833P) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54M25 D612G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ofelia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51R69 Z129U) GARRÈ Gessica (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78D61 L833I) già rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39M07 G702V) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P43 G702E) -intimate- per la correzione di errore materiale contenuto nella Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 36352/2023, pubblicata in data 29 dicembre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 luglio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con sentenza n. 36352, pubblicata in data 29 dicembre 2023, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 200/2022, pronunciata in data 25 febbraio 2022), e condannato Ric. n. 217/2024 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 le ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge; la parte controricorrente, unitamente al suo difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta sentenza, in cui la Corte ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di distrazione delle spese in questione in favore del suddetto difensore, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Considerato che: l’istanza è fondata e va accolta; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente avanzato richiesta di distrazione delle spese del giudizio di legittimità, nel controricorso, effettuando la prescritta dichiarazione di anticipo; dunque, la condanna alle spese avrebbe dovuto essere emessa con clausola di distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; nella decisione di questa Corte, l’istanza in questione non risulta invero affatto presa in considerazione; secondo la giurisprudenza di questa Corte «in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c. –che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese –consente il migliore rispetto Ric. n. 217/2024 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione» (Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017, Rv. 644292 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8578 del 11/04/2014, Rv. 631070 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 293 del 10/01/2011, Rv. 615248 –01; Sez.

U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 -01); la decisione va quindi corretta nel senso richiesto dagli istanti, con adeguata menzione della distrazione nella motivazione e nel dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord. 27/06/2002 n. 9438; Cass., ord. 4/05/2009 n. 10203; Cass., ord. 17/09/2013 n. 21213).

Per questi motivi la Corte: - accoglie l’istanza e dispone correggersi la sentenza impugnata con l’aggiunta: a pag. 5, terz’ultimo rigo, prima del punto, delle seguenti parole: «, con distrazione, per dichiaratone anticipo ed ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore»; nel dispositivo, dopo le parole «ed accessori di legge», delle seguenti parole: «, con distrazione, ai sensi dell’art.93 c.p.c., in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]»; - dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale della sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 217/2024 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 217 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81M16 L833P) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54M25 D612G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ofelia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51R69 Z129U) GARRÈ Gessica (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78D61 L833I) già rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39M07 G702V) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P43 G702E) -intimate- per la correzione di errore materiale contenuto nella Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 36352/2023, pubblicata in data 29 dicembre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 luglio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza n. 36352, pubblicata in data 29 dicembre 2023, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 200/2022, pronunciata in data 25 febbraio 2022), e condannato Ric. n. 217/2024 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 le ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge; la parte controricorrente, unitamente al suo difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta sentenza, in cui la Corte ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di distrazione delle spese in questione in favore del suddetto difensore, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Considerato che: l’istanza è fondata e va accolta; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente avanzato richiesta di distrazione delle spese del giudizio di legittimità, nel controricorso, effettuando la prescritta dichiarazione di anticipo; dunque, la condanna alle spese avrebbe dovuto essere emessa con clausola di distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; nella decisione di questa Corte, l’istanza in questione non risulta invero affatto presa in considerazione; secondo la giurisprudenza di questa Corte «in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c. –che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese –consente il migliore rispetto Ric. n. 217/2024 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione» (Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017, Rv. 644292 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8578 del 11/04/2014, Rv. 631070 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 293 del 10/01/2011, Rv. 615248 –01; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 -01); la decisione va quindi corretta nel senso richiesto dagli istanti, con adeguata menzione della distrazione nella motivazione e nel dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord. 27/06/2002 n. 9438; Cass., ord. 4/05/2009 n. 10203; Cass., ord. 17/09/2013 n. 21213). Per questi motivi la Corte: - accoglie l’istanza e dispone correggersi la sentenza impugnata con l’aggiunta: a pag. 5, terz’ultimo rigo, prima del punto, delle seguenti parole: «, con distrazione, per dichiaratone anticipo ed ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore»; nel dispositivo, dopo le parole «ed accessori di legge», delle seguenti parole: «, con distrazione, ai sensi dell’art.93 c.p.c., in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]»; - dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale della sentenza
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