CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: T09H
Titolo CCNL: CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende e delle cooperative esercenti attività non medica presso case di cura, case di soggiorno per anziani, RSA, centri socio-assistenziali ed educativi per minori, disabili, anziani, case famiglia, comunità educative e socio assistenziali
Titolo accordo: CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende e delle cooperative esercenti attività non medica presso case di cura, case di soggiorno per anziani, RSA, centri socio assistenziali ed educativi per minori, disabili, anziani, case famiglia, comunità educative e socio assistenziali
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI
Sottosettori: assistenza
Parti datoriali: FIDAP IMPRESE
Parti sindacali: FISAL ITALIA
Decorrenza: 2024-01-01
Scadenza: 2027-12-31
Stipula: 2023-12-22
Stato: Acquisito
Identificativo: 20188
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=178523
--- Testo contratto ---
validità dal 01/01 12024 al 3tl LzlzozT
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE ESERCENTI ATTIVITA, NON MEDICA
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
FIDAP IMPRESE, Federazione ltaliana Datoriali e Pensionati, confederazione Nazionale delle
PMI dei lavoratori Autonomi e dei Pensionati- Associazione di Datori di Lavoro, rappresentata dal proprio
Presidente Dott. Giuseppe Prattico'
FISAL lTALlA, Federazione ltaliana Sindacato Anziani e Lavoratori, Confederazrone Nazionale dei
Lavoratori Dipendenti e dei Pensìonati-Associazione dei lavoratori, rappresentata dal
Presidente Jennane Rajaa.
SOTTOSCRIVONO IL RINNOVO DEL PRESENTE CONTRATTO
ROMA, 22t12t2023
ll presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazìonale, i rapporti di lavoro
nell'ambito delle attività prestate presso case di cura, case di soggiorno per anziani, RSA, centri socio assistenziali ed educativi
per minori, disabili, anziani, case famiglia, comunità educative e socio assistenziali e il relatìvo personaìe dipendente.
CCNL PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AZIENDE E DELLE
COOPERATIVE, ESERCENTIATTIVITA' NON MEDICA, PRESSO CASE DI
CURA, CASE DI SOGGIORNO PER ANZIANI, RSA, CENTRI SOCIO
ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI PER MINORI, DISABILI, ANZIANI, CASE
FAMIGLIA, COMUNITA' EDUCATIVE E SOCIO ASSISTENZIALI.
P Ll47
PREMESSA AL CCNL
Validità dal 01/01 12024 al3LlLzl2O27
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DETTE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE ESERCENTI ATTIVITA'NON MEDICA
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL lTAtlA
SOMMARIO
PARTE GENERALE
Articolo '1 - Classificazione del personale
Articolo 2 - Assunzione e durata del periodo di prova
Articolo 3 - Apprendistato
Articolo 4 - Disciplina comune dell'Apprendistato
Articolo 5 - Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
Articolo 6 - Apprendistato Professionalizzante
Articolo 7 - Omissis
Articolo 8 - Apprendistato - Tabella trattamento economico
Articolo 9 - Contratto a tempo paziale
Articolo 10 - Lavoro a tempo determinato
Articolo 1'l - Contratto di Reimpiego
Articolo 12 - Somministrazione di lavoro e lavoro intermìtlente
Articolo '13 - Telelavoro
Articolo 14 - Orario di lavoro
Articolo 15 - Lavoro Straordinario
Articolo 16 - Riposo sèttimanale e Festività
Arlicolo 17 - Ferie
Articolo 18 - Permessi e congedi
Articolo 19 - Matemità e Patemità
Articolo 20 - Trasferte e Missioni
Articolo 21 - Malattie e lnfortuni
Articolo 22 - Sospensione dal lavoro
Articolo 23 - Scatti di anzianità
Articolo 24 -Trattamento economico
Articolo 25 -Mensilìtà supplementari'Tredicesima Mensilità'
Articolo 26 -Banca delle ore
Articolo 27 - Rìsoluzione del rapporto di lavoro e Preawiso
Articolo 28 - Norme disciplinari
Articolo 29 - Attivilà Sindacale
Articolo 30 - Secondo livello di contrattazione
Articolo 31 - Vigenza Contrattuale
Articolo 32 - Contributi di assistenza contrattuale
Articolo 33 - Esclusione di stampa
Pag.2l47
-q-'
validità dal 07lo7l2oz4 al 3Ll Lzl2O27
C.C.N,L. PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE ESERCENTI ATTIVITA, NON MEDICA
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAt ITALIA
P RTE ENERALE
I n sci ndi b i lità del le n orme c o ntrattu a I i
('l) ll presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di
lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le aziende e Cooperative elencate nelle diverse categorie di appartenenza e
tutte queìle attività similari che possono esservi ricomprese, ed il relativo personale dipendente.
(2) Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la loro paziale
applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello.
(3) Per effetto dell'inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del C.C.N.L. di
categoria comporta l'obbligo a carico dell'Azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti.
(4) In particolare, sono parte integrante del presenie contratto le prestazioni all'Ente Bilateraìe ENAB.
(5) Le quote ed icontributi versati all' Ente Bilaterale sono, pertanto, obbligatorie per quanti applicano il presente C.C.N.L. e
rappresenlano parte del trattamento contrattualmente dovuto al lavoratore, essendo comunque tenuto il Datore di lavoro,
in caso d'omissione dei contributi all'Ente, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente prevìsle ed a riconoscere al
lavoratore l'importo equivalente.
(6) Le Parti convengono che, tra i requisitì per accedere ai benefici previstì dalle norme regionali, nazionali e
comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, Ie agevolazioni flscali e contributive, nonché I'adesione al Fondo
lnterprofessionale il quale ha il compito di effettuare la formazione, riqualifÌcazione e aggiornamento continuo dei dipendenti, sia
compreso l'impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente il presente C.C.N.L., nonché i Contratti lntegrativi di
secondo livello o Ie relative indennità sostitutive, fermo restando il rìspetto della vigente normativa prevìdenziale e fiscale.
(7) Per quanto non previsto dal presente C.C.N.L. valgono le disposizioni di legge appìicabili.
Art. 1 - Classificazione Del Personale
I lavoratori cui si applica il presente CCNL sono classÌficati come segue
'1.
2.
J,
4.
6.
7.
8.
o
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11
't2
13
14
15
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19
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Operatore socio sanitario e assistenziale;
Massaggìatore;
Operatore generico;
Accompagnatore;
Animatore;
Puericultore;
Assistente sociale;
Collaboratore professionale specializzato;
Addetto alla piscina;
Assistente sanitarioi
Tecnico sanitario di radiologia medica;
Addetto alle pulizie;
Direttore amministrativo,
Collaboratore amministrativo;
Assistente amministrativo di concetto;
Assistente amminislrativo d'ordine;
Addetto al centralino;
Addetto alla cucina;
Manutenlore;
lnfermiere generico;
lnfermiere professionale;
Fisioterapislal
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I
4
Validità dat 01/01 lzoz4 at 3Ll].2lzlzl
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lnfermiere caposala;
Responsabile di nucleo;
Educatore professionale;
Livello primo (l)
Appartengono al Livello primo i soci lavoratori ed i lavoratori dipendenti che svolgono con carattere continuativo e con autonomia
decisionale funzioni direttive di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'lmpresa, con responsabilità
generale e che perlanto abbiano poteri decisionali e responsabilità gestionale anche nei confronti dì tezi e nella conduzione e
coordinamento di risorse umane e materiali, in settorì o servizi di particolare complessità operativa e che ne rispondano dei risultati
A decorrere dalla data di attribuzione della presente qualifica potra essère mensilmente corrisposta, ai lavoratori interessati,
un'indennità di funzione fino a 100,00 euro lorde pèr '13 mensilità da concordarsi in sede di contrattazione aziendale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questa categoria: Direttore di area infermieristica, direttore di area lecnica,
dÌrìgente di area riabilitativa, direttore amministrativo.
Livello secondo (ll)
Appartengono al Livello secondo i soci lavoratori ed i lavoratori dipendenti jn possesso d'elevate conoscenze tecniche,
amministrative e commerciali, che, in condizioni di autonomia otganizzaliva e funzionale, svolgono mansioni ad alto contenuto
professionale, svolgono con continuità compiti di sovrintendenza, coordinamento e controllo dei relativi sottoposti rispondendo
nell'ambito delle funzioni delegate, dell'efficienza e dei risultati conseguiti.
A titolo esemplificativo: vicedirettore, capo sala, capo ostetrica, coordinatore del personale infermieristico, coordinatore di area
riabilitativa e tecnico sanitaria. di educatori e di assistenti sociali.
Livello terzo ( lll super)
Appartengono al Livello tezo isoci lavoratori ed i lavoratori dipendenti che, in condizioni di autonomia organizzativa e funzionale,
sulla scorta delle deleghe direttive generali ricevute, svolgono mansioni che comportano con funzioni di coordinamento e controllo
o ìspettive di impianti, reparti e uffìci per le quali è richiesta una parlicolare competenza professionale. Gestiscono altresì icontatti
estemi (clienti, fornitori, banche, Enti) dando soluzioni ai problemi organizzativi tecnici, amministrativi e gèstionali del settore
coordinato.
A titolo esemplificativo: ostelrica, dietista, podologo, igienista dentale, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di
radiologia medica, tecnico ortopedico, odontotecnico, ottico, tecnico audiomelrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista,
logopedista, ortottista, tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosocjale, lerapista occupazionale, cappellano,
biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, collaboratore amministrativo.
Livello quaÉo (lV super)
Appartengono al Livello quarto i soci lavoratori ed i lavoratori dipendenti che operano, anche in regime di autonomia, con
specifiche conoscenze di natura amministrativa svolgendo lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed
adeguate capacità.
A titolo esemplificativo: assistente sanitario, infermiere psichiakico, impiegato amministrativo di concetto, programmatore di centro
elettronico, insegnante corsi di formazione professionale, puericultrice, infermiere generjco, massaggiatore, masso fisioterapista,
operatore tecnico coordinatore, capo servizi operai, cuoco diplomato.
Livello quinto (V)
Appartengono al Livello quinto isoci lavoratori ed ilavoratori dipendenti che svolgono mansioni eseculive che richiedono una
preparazione professionale e una pratica del lavoro. Sono in possesso di competenze specifiche nel proprio settore e possono
coordinare e formare nel proprio ambito di competenza.
A titolo esempliflcativo: operatore socio sanitario, animatore, tecnico di attività motoria in acq a, impiantista, educatore
professionale, insegnante, istruttore di nuoto, capocuoco, autista di ambulanza
Pae.4l47
validità dal 01/01 12024 al 3t17212027
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Livello sesto (Vl)
Appartengono al Livello sesto isoci lavoratori ed i lavoratori dipendenti in possesso di capacità tecnico pratiche necessarie allo
svolgimento dÌ lavori di normale complessità.
A titolo esempli{icativo: impiegato d'ordine, operaio specializzato, operatore di centri elettronici, operaio manutentore, operatore
tecnico addetto all'assistenza, cuoco, assistente socio sanitario con funzioni educative, assistente socio sanitario con funzioni di
sostegno, operaio tecnico.
Livello settimo (Vll)
Appartengono al Livello settimo i soci lavoratori ed ilavoratori dipendenti in possesso delle competenze richieste dalla natura del
lavoro acquisite anche mediante prolungata esperienza nel settore in cui operano e per le quali sono richieste normali conoscenze
teoriche specifiche ed adeguate capacità tecnico pratiche.
A titolo esemplificativo: ausiliario socio sanìtario, addetto all'assistenza per anziani, assistente all'infanzia, autista, assistente e
accompagnatore per disabili.
Livello ottavo (Vlll)
Appartengono al Livello ottavo isoci lavoralori ed i lavoratori dipendenti che svolgono mansioni d'ordine, di manovalanza e operano
sotto la direzione ed il controllo seguendo schemi predisposti o speciflche disposizioni ricevute. Appartengono altresì a questo
livello ilavoratori neo assunti alla prima esperienza lavorativa che, dopo un'anzianità di '12 mesi saranno inquadrati al Vll lìvello.
A titoto esemplificativo: addetti alle pulìzie, operaio, addetto alla piscina, commesso, ausiliarìo, bagnino, centralinista, facchino,
portiere, fattorino, addetto alla cucina, addetto alla lavanderia, ausiliario per assistenza per anziani, ausiliario socio sanitario.
a,1. 2 - Assunzione E Durata del Periodo
'l) Prima della sua assunzione it lavoratore dovrà presentare Ia relativa documenlazione completa (p.e. dali personali,
curriculum ed esperienze lavorative e/o formative, altri documenti utili per l'assunzione, ecc,).
2) Per la fase di svolgimento del rapporto dovrà presentare e firmare ìe dichiarazìoni previste dalla normativa vigente. ll
datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritiratÌ.
3) L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.
4) L'assunzione dovrà risultare da atto scritto conlenente, oltre il riferimento specifico all'applicazione
del presente contratto, le seguenti ìndicazioni:
a) l'ìdentità delle parti;
b) il luogo di lavoro o, in mancanza di un luogo fìsso o predeterminato, I'indicazÌone che I'occupazione awiene in luoghi
diversi, la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto;
d) la durata del rapporto con la precisazione se è a tempo determinato o indeterminato;
e) la durata del periodo di prova;
f) l'inquadramento, Ìl tivello e la qualifica, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
g) I'importo iniziale della retribuzione e irelativi elementi costitutivì, il periodo di pagamento;
P g. sla7
JèV
Validità dat 01/01/2024 at 3L/L2l2Oz7
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Sottoscritto tra FIDAP tMpRESE e FTSAL tTAL|A
la durata delle ferie retribuitè o la modalità di determinazione e di fruizione defie ferie;
I'orario di lavoro;
i termini di preawiso in caso di recesso.
informativa per la bilateralità
5) La durata massima del periodo di prova non potrà superare iseguenti limiti
Livelli Periodo
h)
D
D
k)
60 giorni di effettiva prestazione lavorativa
50 giorni di effettiva prestazione lavorativa
45 giorni di effettiva prestazione lavorativa
35 giorni di effettiva prestazione lavorativa
30 giorni di effettiva prestazione lavorativa
25 giorni di effettiva prestazione lavorativa
20 giorni di effettiva prestazione lavorativa
15 giorni di effettiva prestazione lavorativa
Durante- il periodo di prova Ia retribuzione del lavoralore non potrà essère inferiore al minimo contrattuale stabilito perla qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso.
Nel corso del. periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall,altrasenza preawiso, con diritto al trattamento difìne rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare dlsdetta, l,assunzione del lavoratoresi intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell,anzianità di servizio.
6)
7)
8)
art. 3 - ApDren distato
1) L'apprendistato è disciplinato, nelle sue quattro articolazioni tipologiche, dal D. Lgs. n. 167120j 1 e dalla normativa contenuta
nel presente titolo.
aft.4- Disciplina comune dell'apprendistato
La disciplina comune si applica a tutte le tipologie di apprendislato
A. Contratto di apprendistato
L'assunzione dovrà awenire con un contratto di apprendistato redatto in forma scritta. ll contratto dovrà essere inlegrato con
eventuali indicazioni richieste dalla normativa nazionale oppure regionale.
L'informazione relativa alla durata del periodo di prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all'orario di lavoro può essere
sostituita mediante il rinvio al presente contratto collettivo.
I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo slesso profilo professionale saranno computati ai
fini del completamento del periodo prescritto dal presente CCNL purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche
mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
È possibile la stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo paziale purché la percentuale di part time non sia inferiore al
60% (sessanta) e senza diminuzione delle ore di formazione previste
Pag.6l47
Livello I
Livello ll
Livello lll
Livello lV
Livello V
Livello Vl
Livello Vll
Livello Vlll
4r
validità dal 0U01 12024 al3Ll72l2027
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B. Periodo di prova e risoluzione del rappoÉo
La durata massima del periodo di prova per tutte lè tipologie di apprendistato è determinata dalle parti contrattuali, in ragione
della durata del contratto, del profilo professionale e del livello di inquadramento finale. ln ogni caso non può eccedere i60
(sessanta) giorni di lavoro effettivo per i lavoratori che saranno inquadrati ai livelli lll, lV, V, Vl e Vll al termine del periodo di
apprendistalo, durante iquali è reciproco il dirìtto di risolvere Ìl rapporto senza preavviso, con la corresponsione di tutti gli istituti
conlrattuali, compreso iltrattamento diline rapporto, in base ai criteri di maturazione previsti dal presente CCNL.
Compiuto il perÌodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviène definitiva.
È vietato il recesso durante il periodo di formazionè in assenza di giusta causa oppure giustifìcato motivo. Per il licenziamento
privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normatÌva vigente.
ll datore di lavoro e il lavoratore possono recedere dal rapporto allo scadere del periodo di apprendistato ai sensi dell'art. 2118
c.c. Qualora tale recesso non intervenga, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione dicontinuità.
C. Retribuzione
È vietata la retribuzione a cottimo dell'apprendista. Per tutte le tipologie di apprendistato la retribuzione dell'apprendista è stabilita
in misura percentualizzata rispetto ai parametri retributivi previsti dal presente CCNL, tenuto conto del monte ore formativo e
dell'anzianità di servizio.
D. Tutor
ll tutor per l'apprendistato, iì nominativo del quale dovrà essere indicato nel contratlo di apprendistato, può essere il titolare della
struttura oppure una percona diversa dalla prima ma a tal fine già qualificata e delegata. ln quest'uìtimo caso, il tutor sarà
necessariamenle un soggetto che ricopre la quaÌifica professionale individuata nel piano formativo e che possiede competenze
adeguate ed un livello dì inquadramento pari o superiore a quello che I'apprendìsta conseguirà alla llne del periodo di
apprendistato.
Alla rìne di ogni anno di apprendistato è previsto un colloquio tra il tutor e l'apprendista per verilìcare l'attuazione del piano
formativo, lo sviluppo delle capacità professionali e personali del lavoratore, le difficoltà eventualmente incontrate
nell'esecuzione del contratto di apprendistato, eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato, etc.
E, Registrazione della formazione
La formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino. La registrazione della formazione erogata, in assenza
del libretto formativo del cittadino, potrà awenire a cura del datore di lavoro anche attraverso supporti informalici tracciabili e
fogli firma. ln assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta, varrà anche aÌ lini
dell'attestazione sul percorso formativo. ln ogni caso il datore di lavoro dovrà conservare, per le verifiche eventualmente fatte da
parte degli organi di controllo tutta la documentazione (in particolare quella delle ore di formazione), a dimostrazione
dell'awenuta formazione dell'apprendista (iscrizione o attestazioni per la partecipazione a corsi esterni, documenti contabili,
foglì presenza e documentazione per la formazione interna etc.).
F. Percentuale di conferma
periodo di prova
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E necessaria la presenza di un tutor interno per l'apprendistato, che dovrà essere individuato all'awio dell'attività formativa ed
avrà il compito di seguire l'attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato, nel rispetto delle previsioni
contenute nel presente accordo.
Per poler assumere lavoratori apprendisti con il contratto di apprendistato professionalizzante e di mestiere il datore di lavoro
deve aver mantenuto in servizio almeno il 20%, per le strutture sotto i 50 dipendenti e il 50%, per quelle sopra i 50 dipendenti,
dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i
lavoratori che si siano dìmessi, quelli licenziati per giusta causa o giustillcato motivo e i contratti risolti nel corso o al termìne del
validità dal otloLlzoz[ el 3L/L212027
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La disposizìone di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei dicÌotto mesi precedenti all'assunzione del
lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero di
lavoratori dipendenti non superiore a 3. lnoltre, la disciplina della percentuale dì conferma non trova applicazione per le altre
tipologie di apprendistato.
G. Requisiti e capacità formativa
Per tutte le tipologie di apprendistato, l'ìmpresa o Ia cooperativa potranno awalersi per l'erogazione della formazione,
trasversale di base o professionalizzante di strutture esterne accreditate per la formazione continua, secondo la normativa
regionale vigente, presso la Regione o Provincia autonoma in cui queste hanno Ia propria sede.
H. Anzianità aziendale e prolungamento del periodo di apprendistato
ll periodo di apprendistato si computa ai fÌni dell'anzianità aziendale e di servizio. ln caso di malattia, infortunio, maternità e
paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiore a trenta giornidi calendario, è possibile prolungare il
periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evenlo. ll prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto
all'apprendista con indicazione del nuovo termine del periodo formativo.
l. Trattamento malattia ed infortuni
art. 5 - Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
'1) Le parti firmatarie del presente CCNL, auspicando un maggiore e migliore ulilizzo del contratto di apprendistato di primo
livello quale canale di inserimento dei giovani nel settore e quale strumento per un'efficace attuazione della Garanzia
Giovani, manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il lilinistero del lavoro e delle Politiche sociali o
le singole Regioni intendano promuovere nell'ambito della normativa vigente.
2) È demandata alla contrattazione nazionale, o di secondo livello, la sottoscrizione di accordi che rendano operativa tale
tipologia contrattuale e la determinazione delle modalità di erogazionè della formazione aziendale, nel rispetto degli standard
generali fissati dalle singole Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. ln assenza di essi, trova applicazione la
normativa relativa all'apprendistato professionalizzante in quanto compatibile ed eccezion fatta per gli aspetti relativi alla
retribuzione
art, 6 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
A) Piano formativo
I contenuti formativi del piano formativo sono di natura professionalizzante
Qualora, ai sensi del D.Lgs. n. 16712011, sussista l'obbligo di effettuare la formazione trasversale di base perché offerta delle
Regioni ai datori di lavoro, per icontenuti e la durata della stessa si rinvia a quanto previsto dalle stesse, secondo le linee guida
adottate in Conferenza Stato-Regioni per l'apprendistato professionalizzante del20 febbraio 2014.
B) Durata e percorso formativo
La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e il percorso formativo
dell'apprendista sono defìniti in relazione alla qualifica professionale e al livello d nquadramento previsto dal presente CCNL
L'apprendistato professionalizzante e di mestÌere non è ammesso per le qualifìche el livello Vlll
Pa 8 47
ll relativo trattamenlo economico e normativo per gli apprendisti è lo stesso previsto per tutti i lavoratori dipendenti non
apprendisti.
Validità dal 01/01 12024 al31lL2l2O27
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Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL lTAtlA
La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di 24 mesi e la durata massima di 36 mesi.
L'erogazione della formazione, sia lrasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle
lìnalità formative e dovrà essere svolla in modo da permettere l'effìcacia dell'intervento formativo medesimo.
Le attività formalive svolte presso piir datori di lavoro, così come quelle svolte presso slrutture di formazione accreditate, si
cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativÌ nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto di apprendistato e al
profilo professionale.
Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Le parti Ilrmatarie del presente C.C.N.L. manifestano la propria disponibilità a delegare alla contrattazione di secondo livello la
disciplina della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, così come disciplinata dalle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano.
C) Modalità per l'erogazione della formazione
La formazione può essere svolta anche in aula, nonché in modalità e-learning, ed in tal caso I'attività di accrmpagnamento potrà
essere svolta in modalità virtuale e con strumenti di tele-afliancamento o video-comunicazione da remoto. L'attività formativa
dovrà comunque garanlire l'erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e
compelenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in ambienti e strutture idonee a tale scopo, anche per
quanto riguarda le attrezzature tecniche.
O) Formazione professionalizzante e di mestiere
La formazione professionalizzante dovrà fornÌre per ogni sìngolo profilo professionale le seguenti competenze
la conoscenza dei servizi e delle attività svolte dall'azienda o dalla cooperativa;
la conoscenza delle basi tecniche e teoriche della professionalità e delle attività seguite;
la mnoscenza ed il saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
la conoscenza ed il saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (p.e. software, le attrezzature e idiversi
strumenti di lavoro, le nuove lecnologie di telecomunicazione etc.);
conoscenze specifiche di eventuali seconde o terze lingue che sono richièste;
la conoscenza e l'utilizzo delle misure di sicurezza individuali e di tutela ambientale speciliche del settore.
ll modello di piano formativo individuale è allegato al presente contratto
art. 7 - Omr.ssrs
aft. 8 - Apprendistato ff abel I a T rattame nto eco no m ico
Trattamento
economico ll'
peiodo
Durata TotaleTrattamento
èconomico l'
priodo
Durata ll" peiodolnquadramento
Finale
Durata l" Periodo
35 mesi18 mesi lV LivellolllLivello 18 mesi
V Livello 36 mesi18 mesi V Livello L8 mesilV Livello
36 mesiL8 mesi Vl LivelloV Lìvello 18 mesi Vl Livello
Vll Livello 18 mesi Vll LivelloVl Lìvello
24 mesiVlll Livello12 mesi Vlll Live llo 12 mesitVll Livello
Pae.9l47
lV Livello
36 mesi18 mesi
&'
Validità dal 01/01 l202a al3lltzl2027
C.C.N.I.. PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE ESERCENTI ATTIVITI( NON MEDICA
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
art. 9 - Tempo Paniale (part ti ciplina del rapporto a bmpo parziale
1) ll rapporto a tempo paziale sarà disciplinato secondo iseguenti principi:
a) Volonlà delle parti;
b) Reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze della struttura lavorativa e a quanto
sia compatibile con le mansioni svolle e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti;
c) Priorità del passaggio da tempo pieno a tempo paziale o viceversa dei lavoratori gia in foza rispetto ad eventuali nuove
assunzioni, per le stesse mansioni;
d) Applicabilità delle norme del presente C.C.N.L. in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) Volontarietà delle parti in caso di modìfica dell'articolaz ione dell'orario concordata.
2) La durata e le modalità della preslazione lavorativa a tempo paziale sarà fissata fra Datore di lavoro e
Lavoratore.
3) ln caso di nuove assunzioni a tempo paziale, i lavoratori già in foza con orario di lavoro a tempo paziale, occupati nello
stesso profilo professionale, avranno priorità di accesso alla posizione, integrando il proprio orario con le esigenze del datore
di lavoro soprawenute.
4) ll trattamento economico e normativo del lavoralore assunto a lempo paziale si determina sulla base del rapporto fra orario
settimanale o mensile ridotto, ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto, secondo i criteri di
propozionalità all'entitA della prestazione lavorativa.
5) ln tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta intèrpretazione e applicazione del C.C.N.L., si renda
necessario I'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo paziale sono computati nel numero
complessivo dei dipendenti in propozione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno cosi come definito dal presente
contratto, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.
6) Le parti hanno convenuto sull'opportunità di disciplinare contrattualmente le seguenti norme
ll rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tèmpo pieno in rapporto a tempo paziale, o il proprìo
rapporto di lavoro a tempo paziale in rapporto a tempo pieno, non costìtuisce motivo di prowedimento disciplinare e/o di
gìustifi cato motivo di licenziamento.
2. Al rapporto di lavoro a tempo paziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente
c.c.N.L.
3. Al lavoratore che alla data di assunzione, o in data successiva, abbia in corso l'instaurazione di più rapporti di lavoro a
tempo paziale, non potranno essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. ll rirluto di tali prestazioni da parte del
suddetto lavoratore non costituisce motivo di prowedimento dìsciplinare e/o di giustifìcato motivo di licenziamento.
4. Priorità nel passaggio da tempo paziale a tempo pieno o vÌceversa dei lavoratori già in foza rispetto ad eventuali nuove
assunzioni per le stesse mansioni.
7) I lavoratori affetti da patologie oncologiche (ai sensi dell'art. 12 bis del D.Lgs. n.61/2000) ed altre patologie invalidanti, pèr i
quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accerlata da una
commissione medica islituita presso l'azienda unìtà sanitaria locale territorìalmenle competente, hanno diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno an lavoro a tempo paziale verticale od orizzontale. ll rapporto di lavoro a
tempo paziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pìeno a richiesta del lavoratore.
8) Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di la
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9) Aì sensi dell'art. 12 bis comma 2 del D.Lgs. n. 61/2000, in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i
genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso jn cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente
con totale e permanente inabilità lavorativa che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 5
febbraio 1902 n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità parial'100o/o, con necessità di assistenza
continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al
decreto del ministro della sanità 5 febbraio '1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffìciale n. 47 del26
febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
10) I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio
a tempo paziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
11) lcontrattidi lavoro a tempo pan iale hanno la facoltà di prevedere clausole flessibili, in ordine alla sola collocazione temporale
della prestazione lavorativa. Limitatamente al part-time verticale o misto possono essere altresì previste le clausole
elastiche, relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa.
12) La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo paziale richiede il consenso del lavoratore formalizzato
attraverso un patto scritto, anche contestuale alla stipula delcontratto di lavoro.
13) Nel patto scritto, o accordo, devono essere indicate:
a) le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, che autorizzano all'applicazione delle clausole
fl essibili od elastiche:
b) la data di stipulazione;
c) le modalità della prestazione a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella
inizialmente concordata con il lavoratore.
14) ll rifìuto da parte del lavoratore di stipulare il patto e l'esercizio, da parte dello stesso, del diritto dÌ ripensamento, non può
integrare in nessun caso gli estremi del provvedimento disciplinare e di giustilìcato motivo di licenziamento.
16) Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile comporta a favore del lavoratore il diritto ad una
maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, nella misura del 10% limitatamente alla durata
della variazione.
17) Lo svolgimento delìe ore lavorative richieste in regime di clausola elastica comporta a favore del lavoratore il diritto ad una
maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, nella misura prevista dal lavoro
supplementare.
18) Per lavoro supplementare si intende quello corrìspondente alle prestazioni lavorative svolte oltre I'orario di lavoro concordato
tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno.
19) Solo previo consenso del lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale
concordato.
20) Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetaria
convenzionalmente determinata nella misura del 40%, da calcolare sulla suddetta quota oraria della retribuzione fatto salvo
l'utilizzo dell'istituto della banca ore.
21) ll rirluto da parte del lavoratore di svolgere lavoro supplementare non costituisce motivo di prowedimento disciplinare e/o di
giustillcato motivo di licenziamento.
23) Per i lavoratori a tempo paziale la quota oraria della retribuzione sì ottiene dividendo la retribuzione mensile che
il divisore convenzionale orario llssato in 170sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno
P ag. 11 147
15) L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazìone lavorativa a tempo
parziale comporta a favore del lavoratore un preawiso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
221 Fetmo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retrjbuzione sia normale che di fatto dei lavoratori
assunti a lempo paziale è in misura fìssa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene in tutti i casi dividendo l'importo
mensìle così come delerminato dai "Minimi Tabellari", come previsti dal presente C.C.N.L., per il divisore convenzionale 26.
Per malattia ed infortunio si ottiene applìcando icriteri adottati dall'INPS e dall'lNAlL.
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24) Per i lavoratori a tempo paziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo della tredicesima e
del premio ferie è determinato per dodicesimi. Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione mensile di cui ai
"Minimi Tabellari e Scatti di Anzianità", così come previsti dal presente C.C.N.L. e spettante all'atto della corresponsione.
25) ln caso di coincidenza di una delle festività, di cui alla L. 5 marzo 1977, n. 54, con la modifica di cui al D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 792, con la domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo paziale
un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione.
26) I lavoratori a tempo paziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativÌ (22 giorni in caso di
"settimana corta"), fermo restando chè la settimana lavorativa - quale che sia la dÌstrìbuzione dell'orario di lavoro
settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
27) Nel solo caso di prestazione lavorativa di tipo "Verticale" e/o "lvlisto" confìgurata come alternanza di mesi lavorati a tempo
pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato
propozionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
28) ll periodo di prova, di comporto ed itermini di preawiso per i lavoratori occupati a tempo parziale, hanno la stessa durata
di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e
dalla articolazione della prestazione lavorativa così come derìniti dal presente C.C.N.L. I termini di preavviso decorrono dal
primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
art. 10 - Contratti a tempo determinato - Modalità di impieso
2) L'apposizione del termine al contratto deve essere formalizzala nel contratto individuale di lavoro scritto
4) ln relazione alle mansioni per Ia quale il contratto è stato inizialmente stipulato, sono ammissibili complessivamente un
massimo di 4 proroghe.
5) Ai sensi dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001, i rapporti di lavoro a tempo determinato possono
essere rinnovati senza soluzione di continuità.
6) ln relazione al numero di contratti a termine attivabili, idatori di lavoro devono aftenersi ai seguenticriterl:
Le strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato possono assumere fino a 3 lavoratori a termine;
Le strutture che occupano da 6 a 15 dipendenti non possono eccedere il 50% arrotondato al numero intero supedore (es
per 7 dipendenti, fino a 4lavoratori a termine) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato;
Le strutture che occupano un numero di dipendenti superiore a'15 non possono eccedere il 30% arrotondato al
numero intero superiore (es. per 16 dipendenti, fino a 6lavoratori) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato,
7) ll numero dei lavoratori a tempo indeterminato da utilizzare come base di calcolo per stabilire il limite di ricorso al lavoro
a lermine è quello esistente al momento dell'assunzione dei lavoratori a termine,
a) nella fase di avvio di nuove attività, per i primi 18 mesi elevabili a mesi dalla contrattazione territoriale;
b) per ragioni di caratlere sostitutivo;
c) con lavoratori di età superiore a 55 anni
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'1) Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con contratto a tempo determinato spettano tutti i
trattamenti previsti dal presente Contratto Collettivo ed ogni altro trattamento in atto nella struttura, che siano compatibili con
la natura del contratto a termine, in propozione al periodo lavorativo prestato.
3) La durata massima del rapporto di lavoro concluso fra un datore di lavoro o utilizzalore, ed un lavoratore per lo svolgimento
di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di
somministrazione a tempo determinato, è fissata in 24 mesi.
8) Detti limiti non si applicano alle seguenti ipotesi:
§=
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9) I lavoratori assunti in ottemperanza del presente articolo avranno titolo preferenziale per il passaggio da tempo determinato
a tempo indeterminato in caso di nuove assunzioni, con Ìe stesse mansioni, alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 368/2001.
10) A tal fine idatori di lavoro devono attenersi alla seguente graduatoria:
lavoratori ai quali il contratto a tempo determìnato è scaduto in un periodo superiore agli ultimi 6 (sei) mesi con
precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo.
1'l) I lavoratori assunti con più di un contratto a termine dallo stesso datore di lavoro, avranno titolo preferenziale per ulteriori
assunzioni a tempo determinato, per lo svolgimento delle medesime mansioni, nei dodici mesi successivi dalla cessazione
dell'ultimo contratto. Tale diritto deve essere esercitato dal lavoratore entro 3 (tre) mesi dalla cessazione dell'ultimo rapporto.
12) ll diritto di precedenza deve essere richiamato nel contratto di lavoro individuale
'13) Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per I'intero periodo della loro assenza, il
datore di lavoro potrà assumere con contratto a tempo determinato.
14) ln caso di necessità organizzative la lavoratrice/ore potrà essere affiancata/o dalla sostituta/o per un periodo non superiore a
90 (novanta) giorni di calendario, sia prima dell'assenza che al momento del rientro.
15) ln caso di sostituzione di lavoratrice/ore di cui sia programmata l'assenza derivanle da una o più aspettative e/o congedi
previsti dall'art. 4 del D.Lgs. del 261312001, n. 151, oltre alla possibilità di affiancamento così come indicato al comma
precedente, il contratto potrà essere prorogato Iino alla scadenza del diritto della lavoratrice/ore sostituita/o di poter usufruire
dei permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.
16) Per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'art. 16, comma '1, del testo unico di cui al D.Lgs. 26 mazo 2001, n. 151, e
successive modifrcazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a
determinare il periodo di attività lavoratÌva utile a conseguire il diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è altresì
riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi 12 (dodici) mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
17) Al fine di integrare le conoscenze teoriche fornite dal sistema universitario con esperienze pratiche acquisite direttamente sul
posto di lavoro durante il periodo delle ferie, i datori di lavoro, che applicano integralmente il presente C.C.N.L., in alternativa
ai tirocini formativi e dì orientamento, potranno stipulare contratti a termine, della durata non inferiore a 6 (sei) settimane e
non superiore a 14 (quattordici) settimane di effettivo lavoro con giovani studenti che frequentino corsi di studi universitari o
scuole superiori.
art. 11 - Contratto di reimpieqo - Definizione e modalità di impieqo
1) Per la vigenza del presente CCNL, in considerazione del perdurare della crisi economica e della necessità di dotare il settore
di strumenti per favorire l'occupazione stabile, vista anche l'assenza di adeguate misure a soslegno del reddito, è consentito
il ricorso ad uno speciale regime dÌ assunzione a tempo indeterminato per l'inserimento di over 50 e di soggetti inoccupati e
disoccupati di lunga durata ai sensi dell'art. 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 29712002, il cui stato dovrà essere certilicato da
idonea documentazione (stato di disoccupazione), con esclusione dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione
dell'apprendistato.
2) Al tìne di garantire un percorso di reimpiego è possibile retribuire ilavoratori di cui al comma'1 con un salario di ingresso pari
alìa retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori per i primi 18 (diciotto) mesi dalla data di assunzione, e di un
livello per i successivi '12 (dodici) mesi rispetto a quello di inquad nto
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lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto negli ultimi 6 (sei) mesi con precedenza al lavoratore
che ha termjnato il rapporto da più tempo;
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aft. 12- Contratto di reimpieso - Somministrazione di lavoro e lavoro interm ittente
1) Per il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato oppure indeterminato, trovano applicazione le norme di
legge artt. 20-28, D.Lgs. n.27612003.
Definizione e modalità di impiego del lavoro intermittente
Per il contratto di lavoro intermìttente trovano applicazione gli artt. 33-40, D.Lgs. n. 276 del2003
Premesso che I art.34, D.Lgs.27612003 dispone che il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di
prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piir rappresentative sul piano nazionale o territoriale, il contratto di lavoro
intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dall'an. 25, almeno i seguenti
elementi:
a) L'indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'art. 34, D.Lgs. 27612003 o dal presenle
C.C.N.L. che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilìtà, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preawiso di chiamata
del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) iltrattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la preslazione eseguita e la relativa indennità di
disponibilità, ove prevista;
d) indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione
di lavoro, nonché delle modalità di rìlevazione della prestazione;
e) itempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di dispon,bilità;
D le eventuali misure di sicurezza specitìche necessarie in relazione altipo di attività dedotta in contratto;
g) la retribuzione corrisposta al lavoratore intermittente per la prestazione effettuata è su base oraria e si ottiene dividendo
per 170 (centosèttanta) la retribuzione base. La retribuzione oraria deve comunque essere nel rispetto del trattamento
minimo previsto dal C.C.N.L. Alla retribuzione oraria possono essere aggiunti e pagati direttamente nel mese di
effettuazione della prestazione lavorativa, in propozione, i ratei delle mensilità aggiuntive, le ferie e i permessi retribuiti.
lndennità di disponibilità
Questa spetta esclusivamente ai lavoratori che garantiscono la disponibilità al datore di lavoro in attesa della loro utilizzazione e
non è legata a una prcstazione lavoraliva. ll valore minimo dell'indennità di disponibilità viene determinata nella misura del 30%
della retribuzione. La base di calcolo è costitulta dalla normale retribuzione e dai ralei di mensilita aggiuntive.
art. 13 - Telelavoro e/o lavoro a distanza
1) ll telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali
dimensioni di spazio e tempo - in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici - risultano modificate e
che sono caratterizzale dalla delocalizzazione della prestazione rispetto alla organizzazione datoriale; l'utilizzo di una
tecnologia tale da consentire al dipendente il collegamento con l'organizzazione cui la prestazione stessa ineriscei il legame,
di natura subordinata, con I'azienda.
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2) A mero titolo esemplificativo, si elencano alcune possibili tipologie da
telelavoro:
a) Telelavoro mobile,
4) Resla inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, owero, in caso di instaurazione ex
novo, presso I'unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i
seguenti principi:
a) Volontarietà delle partit
b) Possibilità di reversibilità del rapporto trascorso un periodo di tempo da delinire in caso di trasformazione, ferma restando
la volontarietà delle parti;
c) Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasìoni che sì determino nella struttura
Iavorativa;
d) Definizione delle condizioni relatìve alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione
dell'orario (paziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
e) Garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell'attività svolta nella
struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
g) Assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica salvo che il
telelavoratore non faccia uso di strumenti proprì ritenuti idonei.
h) Inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione e
l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore;
i) lnapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro, e degli altri islituti direttamente correlati allo svolgimento
della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro.
5) Gli agenti della Ìnstaurazione e/o trasformazione della nuova modalità dì lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il
lavoralore. ll lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandalo, potrà essere assistito dalla R.S.U./R.S.4., o in caso di
sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Org anizzazioni Sindacali Iirmalarie del presente C.C.N.L.
6) Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare
da atto scritto, costituenle l'accordo di inizio e/o trasformazione della modalità di lavoro.
7)
8)
o\
Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del Telelavoro.
Le Partì convengono che la retribuzione per il telelavoratore è quella prevista dal presente C.C.N.L.
È fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto conlrario espresso - di rendeBi disponibile in una fascia oraria
giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa, per la rìcezione di eventuali
comunicazioni da parte del datore di lavoro. ln caso di motivata impossibilita, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione
al datore di lavoro anche per via telematica.
10) ln caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà
rendersi disponibile, previo preawiso di almeno un giorno, per il tempo s amente necessario per lo svolgimento della
riunione stessa
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b) Hoteling, owero una postazione di telelavoro di Éferimento della struttura lavorativa per i lavoratori che per le loro
mansioni svolgono la loro attivilà prevalenlemente presso realtà esterne.
3) I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici
della struttura lavorativa.
f) Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modilìcati rispetto a quanlo esistente nella
struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa;
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C.C.N,L, PER t DIPENDENTI DELLE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE ESERCENTI ATTIVITA' NON MEDICA
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1'l) Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.
12) ln caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà
rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per Io svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo
dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.
13) Le Parti convengono che idati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi
informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge n. 300f0 e delle norme conlrattuali in vigore, in
quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
14) ll datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali
variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
15) Eventualivisite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il telelavoratore, con
congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
16) Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura
lavoraliva, tramite ì'istituzione di una bacheca elettronica, o allro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale
diritto è linalizzato a consèntire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi
idibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.
17) Le Parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di
adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazìone della struttura
lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
18) ll telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal
datore di lavoro. ll telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per tèzi in concorrenza con l'attività svolta dal
datore di lavoro da cui dipende.
19) Anche ai fìni di quanto prevìsto dall'art. 7 della legge n. 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di
ciascun telelavoratore copia del C.C.N.L. applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità.
20) Eventuali comunicazioni, anchedi natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di Iegge e contrattuali vigenti in
materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.
21) Salvo che il telelavoralore non faccia uso di strumenti propri ritenuti idonei, il datore di lavoro prowede alla installazione - in
comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo divèrsa pattuizione - dl una postazione di telelavoro idonea alle esigenze
dell'attività lavorativa.
22) Salvo patto contrario, le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di Telelavoro presso il domicilio del
lavoratore sono a carico dell'azienda.
23) lnterruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili
ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore dÌ lavoro, che prowederà ad intervenire perche il guasto sia riparato.
Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro defìnire il rientro del lavoratore nella
struttura lavoraliva, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
24) ln ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modiliche e integrazioni, saranno consentite, previa
richiesta, visite da parte del responsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla
sicurezza per verillcare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di
lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa coìlegate.
25) Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza
vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri I'utilizzo degli stessi.
26) ln ogni caso, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli
strumenti di lavoro utilizzati.
attenga alle suddette disposizioni27) ll datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non
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28) ll datore di lavoro proc€derà alla stipula di un'apposita convenzione per I'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione
di telelavoro, nonché della persona e deilezi che fisicamente vi accedono.
29) ln caso di telelavoro con poslazione fissa è previslo che sia installato un personal computer con video fsso o comunque con
monitor a malrice attiva.
30) I lavoratori dovranno essere informati sul conetto uso degli strumenti. Si fa rinvio, in lal senso all'accordo applicativo del
D.Lgs. n. 81/2008.
3'l) Le Parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'lNAlL e delle istituzioni preposte al fine di esaminare
e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento dellelelavoro nei locali domeslici.
1) La durata normale dell'orario di lavoro è lissaia in 40 (quaranta) ore settimanali. Per orario di lavoro s'intende quanto
disposto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
2) Qualora il lavoratore sla mmandato per lavoro fuori della sede ove eglì presta normalmente servizio e non abbia necessità
di recarsi prima presso la sede lavorativa, l'orario di lavoro decorrerà dal momento in cuì raggiungerà tale luogo.
3) ln tale ipotesi ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla tine della giornata lavorativa, il lavoro cessera tanto tempo
prima della line del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza e al
mezzo di locomozione per raggiungere la sede.
4) L'orarjo settimanale di lavoro è distribuito su 5 (cinque) o 6 (sei) giornate: in questo ultimo caso la cessazìone dell'attivita
lavorativa awerrà, di norma, entro le ore 13 (tredici) del sabato.
5) I regimi dell'orario di lavoro potranno assumere, con diverse riduzioni dell'orario annuo, specifiche articolazioni alternalive
così come sotto eìencate ai punti A e B.
A. Orario settimanale su 5 (cinque) giorni
Tale forma di articolazione detl'orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, si realizza attraverso la
prestazione di 5 (cinque) giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giomi dal lunedi alvenerdì.
ln questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibilì dai lavoratori mediante permessi
retribuiti, della durata dì I (otto) o 4 (quattro) ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.
B. Orario di lavoro su 6 (sei) giorni
Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell'orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore, fermo restando che la
cessaz ione dell'attività lavorativa awerrà di norma entro le ore 13 (tredici) deì sabato.
ln questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 66 (sessantasei) ore annue, usufruibili dai lavoratori medianle
permessi rètribuiti, della durata di giornata ìntera o mezza giornata, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.
6) Limitatamente alla vigenza contrattuale, ai lavoratori che saranno assunti successivamenle alla data di entrata in vigore del
presente Contratto ipermessi di cui alle lett. A e B saranno maturati nella misura del 50% a partire dal dodicesimo mese
successivo all'assunzione, nella misura del 75y. a parlire dal ventiquattresimo mese dalla data di assunzione fino al
trentaseiesimo mese e nella misura del 100% per i mesi successivi.
7) Con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di reimpiego ipermessidi cui alle lett. A e B saranno maturati nella misura
del 50% a partire dal sesto mese successivo all'assunzione, nella misura del 750k a patlte dal dodicesimo mèse dalla data
di assunzione fino al diciottesimo mese e nella misura del 100% per imesi successivi.
8) I permessi non fruiti entro l'anno di maturazìone decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto ìn atto al momento
comunque non ollre il 31 luglio dell'anno successivo
7 ]l47
della scadenza, owero potranno essere fruiti in epoca successiva
Pa
ad. 14 - Orario di lavoro
9) ln caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore venà corrisposto un dodicesimo dei
permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a lal fine i periodi in cui non
è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratlo.
10) Potranno essere deliniti specilìci accordi in materia di lavoro notturno che, fatti salvi gli obblighi inerenti ai controlli medici
preventivi e periodici di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 66/2003, potranno disciplinare, mn apposite norme, tematiche quali:
dellnizione di lavoro notturno, limitazioni al lavoro notturno, durata della prestazione, trasferimento al lavoro diurno, riduzione
dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva, rapporti sindacali, doveri di informazione, misure di protezione personale
e collettiva.
11) È in ogni caso vietato adibire al lavoro notturno
a) Le donne dalle ore 24 (ventiquattro) alle ore 6 (sei), nel periodo che intercorre tra l'accertamento dello stato di g .€uidanza
fino al compimento di un anno di età del bambino;
b) I minori per un periodo di almeno '12 (dodici) ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 (ventidue) e le ore 6
(sei) o tra le ore 23 (ventitré) e le ore 7 (sette), salvo quanto previsto dalt'art. 17 del D.Lgs. n.97711962.
a) I lavoratori affetti da patologie oncologiche pèr iquali, ai sensi di legge, residui una ridotta capacità lavorativa:
b) La lavoratrice madre, anche adottiva o affìdataria, di un figlio di età inferiorè a 3 (tre) anni o, in alternativa, il
lavoratore padre convivente con la stessa;
c) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affìdatario di un flglio convivente di età inferiore a 12 (dodici) anni;
d) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104
e successive modificazioni.
art. 15 - Lavoro straordinario
1) Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto
2) Ai sensl delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a
carattere individuale entro il limite massimo di 200 (duecento) ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle
stesse.
3)
4)
5)
L'eventuale rifluto del lavoratore ad effettuare preslazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
ll lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenli l'orario normale di lavoro prevìsto dal presente
contratto, verranno retribuite con la quota oraria della normale retribuzione e di eventuali superminimi con le seguenti
maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione. Nello specifico:
- 15% (quindici per cento) per le ore di lavoro eccedenti gli orari di lavoro settimanali e le otto ore giornaliere;
- 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi;
- 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro prestate la notle, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del
mattino,
- 50% (cinquanta per cento) nel caso di lavoro straordinario notturno festivo
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata enlro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato
prestato
Pae.78 l47
Validità dal o7lorl20z4 al 3Ll Lzl 2027
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12) Non sono inoltre tenuti al lavoro notturno:
CN-
va lid ità dal oL I Or I 2024 al 3L I LZ I 2027
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art. 16 - Riposo settimanale e Festività
ll lavoralore ha diritto at rìposo settimanale nei modi prevìstì dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa
esplicito riferìmento.
Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:
Festività Nazionali
25 aprile - Rìcorrenza della Liberazione
'1' maggio - Festa dei lavoratori
2 giugno - Festa della Repubblica
Festività inf rasettimanali
'l' gennaio - Capodanno
6 gennaio - Epifania
ll giomo del Lunedì di Pasqua
'15 agosto - Festa dell'Assunzione
1' novembre - Ognissanti
I dicembre - lmmacolata Concezione
25 dicembre - Natale
26 dicembre - S. Stefano
La solennita del Patrono del luogo ove sisvolge il lavoro
A. ln relazione alla norma dicui al primo comma del presente arlicolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operala sulla
normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione dì lavoro nei giorni sopra indicati.
B. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione - nel caso che la
festività ricorra in un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari
o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
C. ln caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica o altra festività, ìn aggiunta alla normale
retribuzione sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni
elemento accessorio.
D. Per la festivilà civile del 4 Novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art
beneficerà deltrattamento previsto al comma precedente1, secondo comma, della L. 5 marzo 1977, n. 54, il lavorato
Pa 47
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ll trattamento previsto dal presente articolo si riferisce ai giomi di festività infrasettimanali abolite dal combinato disposto della
L. 5 mazo 1077, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, e cioè:
1. ll 19 Mazo S. Giuseppe
2. ll giorno dell'Ascensione
3. ll gìorno del Corpus Domini
4. ll 29 Giugno SS. Pietro e Paolo.
I lavoratori potranno richiedere, in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, altrettanti giorni di ferie e/o permessi retribuiti,
della durata di I (otto) ore o inferiori, da fruire in periodi da concordare con il datore di lavoro.
ln alternativa al lavoratore che non usufruira dei suddetti permessi dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla normale
retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione normale giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.
aÌ1. 17 - Ferie
1) A decorrere dal 1" luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26
(ventisei) giorni lavorativi comprensivi delle giomate di sabato, anche se l'orario è distribuito su 6 (sei) giorni. ln caso di
regime di "settimana corta", dal lunedì al venerdi, il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.
2) ll decorso delle ferie resta interrotto nel caso di soprawenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente
denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
3) E facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie di norma da maggio a ottobre, in funzione delle esigenze della
struttura lavorativa e sentiti i lavoratori, e secondo i principi del D.Lgs. n. 66/2003 in materia.
4) Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione difatto
5) ln caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti
sono imesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.
6) Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preawiso di licenziamento.
7) Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio
durante il turno di ferie assegnatogli.
8) Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima deltermine del periodo di ferie, fermo restando il
diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto al rimborso delle spese necessarie sia per
l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
aÌ7. 18 - Permessi e concredi
1) Sono concessi a tutti i dipendenti del Settore permessi e/o congedi familiari retribuiti nelle misure e per le motivazioni sotto
indicate
a) Giorni 15 (quindici) di calendario per contrarre matrimonio, con decorrenza daltezo giorno antecedente la celebraz ione
del matrimonio stesso.
b) Giorni 3 (tre) lavorativi per natalità e lutti famigliari lìno at tezo grado di rentela. ln tali casi il godimento dovrà
awenire entro 7 (sette) giorni dall'evento
Pae.20l47
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1) Aifini del riconoscimento dei diritti su esposti il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro regolare documentazione
2) Durante tali periodi il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione
a) Giorni 3 (tre) lavorativi all'anno;
b) ln alternativa ai 3 (tre) giorni, potranno concordare con ìl datore di lavoro modalità di orario diverse anche per periodi
superiori a 3 (tre) giorni. Lo svolgimento della prestazione dovrà comunque comportare una riduzione di orario
complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
4) La richiesta dovrà essere fatta con lettera scritta indicando: l'evento che dà titolo al congedo e i giorni in cui si intende usufruirne,
fermo restando che il godimento dovrà awenire entro 7 (sette) giorni dalla data dell'evento o dell'accertamento dell'insorgenza
della grave infermità o necessità.
5) Nell'ipotesi di fruizione dei congedi di cui al punto b., l'accordo dovrà essere formulato con lettera sottoscritta dalle parti e dovrà
indicare: i giorni di congedo (3 o più di 3) e le modalilà di espletamento dell'attività ìavorativa.
6) I congedi di cui al presente articolo sono cumulabili con icongedi previsti agli altri articoli del presente contratto.
7) La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap, in situazione di gravilà accertata,
possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33, della L. 5 febbraio, '1992, n. '104 e dell'art. 2, della L. 27 ottobre 1993, n.
423 e cioè:
a. Prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a 3 (tre) anni, con diritto all'indennità economica del 30% della retribuzione
a carico dell'INPS; il periodo di prolungamento potrà essere richiesto anche se non si è benellciato dell'intero periodo di
astensione facoltativa entro gli I (otto) anni di età del bambino, secondo le condizioni di legge.
b. ln alternativa al punto a., 2 (due) ore di permesso giornaliero retribuito fino a 3 (tre) anni di età del bambino, indennizzate a carico
dell'lNPs. Se l'orario di lavoro è inferiore a 6 (sei) ore, le ore saranno ridotte a una.
c. Dopo il tezo anno e Iino al 18" anno di età del bambino, lre giorni di permesso ogni mese o, in alternativa, ad una riduzione di
orario mensile corrispondente, indennizzati a carico dell'lNPs. Questo beneficio può essere ripartito tra i genitori anche con
assenze contestuali dal rispettivo orario di lavoro, e può essere utilizzato da un genitore anche quando l'altro si trova in
astensione facoltativa.
8) Le agevolazioni di cui ai punti a., b. e c. sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverata a
tempo pieno presso istitutÌ specializzati e possono essere fruite anche quando l'altro genitore non ne ha diritto (casalinga/o,
disoccupata/o, lavoratore autonomo/a, lavoratrice/ore, addetto ai servizi domeslici, lavorante a domicilio).
9) Le presenti disposizioni si applìcano anche a colui che assiste una persona con handicap in siluazione di gravità, parente o afflne
entro il secondo owero tezo grado nei limiti previsti dall'art. 33, legge n. 10411992.
10) I genitori di lìgli maggiorenni e familiari di persona handicappata possono fruire dei congedi giornalieri mensili di cui al punto c.
del presente articolo, a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva.
11) I genitori di figli maggiorenni e famigliari di persone handicappate possono fruìre dei congedi giornalieri mensili a condizione che
l'assistenza sia continuativa ed esclusiva, e non debbono essere presenti nella famiglia altri soggetti che siano in grado dì
assistere la persona handicappata.
12) ll genitore, parente o afiine entro il secondo owero tezo grado di persona portatrice di handicap, ha dirìtto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vÌcina, e non può essere trasferito senza il proprio consenso qualora proweda all'assistenza del
disabile secondo le previsioni contenute nell'art. 33, legge n. 10411992.
di persone portatrici di handicap in situazioni di gravità13) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affìd
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normalmente percepita.
3) La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con Ia legge n. 53/2000, nel caso di grave infermità documentata, del coniuge o di un
parente entro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da certilic€zione anagrafica, potranno usufruire:
16) Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla
legislazione in vigore.
17) Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati del
sangue ad uso lerapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal
lavoro (art. 1, legge n. 58411967, artt. 1 e 3, D.N.4. I aprile 1968) ed alla corresponsione della normale retrìbuzione per la giornata
del salasso.
18) Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire al datore di lavoro la regolare
documentaz ione.
19) I lavoratori di cui viene accertalo lo stato di lossicodìpendenza o dipendenza da alcool, iquali intendono accedere ai programmi
terapeutici e di riabilitazione presso iservizi sanitari delle ASL o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio-assistenziali, se
assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle
prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3 (tre)
anni. Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
20) I familiari di un tossicodipendente o dipendente da alcool possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per
concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitatjvo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze o
dipendenza da alcool ne attesti la necessità per un periodo massimo di 3 (tre) mesi non frazionabile e non ripetibile.
21) ll periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato escìusivamente nel caso in cui
l'autorità sanitaria compètente (SERT) ne certifìchi la necessità.
22) Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro, in forma scritta, dall'interessato, corredate da idonea
documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
23) ln ottemperanza a quanto disciplinato in materia dalla L. I mazo 2000, n. 53, il datore di lavoro concederà al lavoratore un
periodo di congedo, continuativo frazionato, comunque non superiore a 2 (due) anni, in presenza di gravi e documentati motivi
familiari qui sotto indicati:
Necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone: il coniuge; uno dei genitorit i figli legittimi o legittimati o naturali
o adottivi; e, ìn loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; igeneri e le nuore; il suocero è la suocera; ifratelli e le
sorelle germanì o unilaterali, mn precedenza dei germani sugli unilaterali.
Situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nella assistenza delle
persone indicate al comma precedente.
Situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo
Situazioni riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti da una delle seguenti patologie
a patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi
incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post{raumatica neurologìca,
neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a tiaculizzazioni periodiche;
b. patologie acute o croniche che richiedono assìstenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e
strumentali;
c. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva delfamigliare nel trattamento sanitario;
d. patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche per le li il programma terapeutico richiede il
coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la podestà
a
P ag.22 l47
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14) La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità documentata può usufruire alternativamente dei congedi a giorni o
ad ore, di cui al punto c. ll tipo di congedo può variare da un mese all'altro previa modilìca della domanda precedentemente
aYanzaia.
15) Per esigenze improwise non prevedibili e documentate, può essere consentita la variazione tra congedi giornalieri ad orari e
viceversa, anche nell'ambito di ciascun mese, fermo restando che il monte ore giomaliero mensile non può eccedere i 3 (tre)
giorni di congedo.
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24) ll lavoratore dovrà formulare la richiesta per iscritto e, salvo casi oggettivamente urgenti e indifferibilì, con un preawiso di
almeno 30 (trenta) giomi di calendario.
25) Nella lettera dovranno essere indicati il motivo per il quale si richiede tale periodo e la durata del congedo con le rispettive
date di decorrenza e scadenza, con allegata idonea documentazione comprovante il motivo dell'evento.
26) ll periodo dovrà comunque essere rapportato alle reali esigenze di assenza. Pertanto, qualora queste dovessero terminare,
automalicamente decadrà il restante perjodo di congedo e il lavoratore dovrà riprendere servizio entro e non oltre 7 (sette)
giorni dalla data di cessazione della motivazione. ll lavoratore, durante l'intero periodo di congedo, non potrà svolgere altra
attività lavorativa e manterrà il diritto alla conservazione del posto di lavoro; resta esclusa la malurazione della relribuzione, di
tutti gli istituti mntrattuali e di legge, ivÌ compresa I'anzianità di servizio.
27) ll congedo non sarà considerato utile ai fìni previdenziali; il lavoratore potrà però procedere al riscatto, owero al versamento
dei relativi contrìbuti, calcolati secondo icriteri della prosecuzione volontaria.
28) ll datore di lavoro, entro 20 (venti) giorni dalìa data della richiesta, dovrà dare risposta affermaliva al lavoralore. Solo in caso
di coincidenza di scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavoratìva con I'impossibilità di sostituire con
immedialezza il lavoratore, il datore dì lavoro potrà differire la data di inizio del congedo prorogandola di '15 (quindici) giorni di
calendario.
Assenze
Salvo icasi di legittimo impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria assenza al datore di lavoro o
a chi ne fa le veci. ln caso di mancata giustifìcazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, la stessa sarà considerata
ingiustifìcata.
Nel caso di assenze non giustifìcale sarà operata la trattenuta ditante quote giomaliere della retribuzione quante sono le giornate
di assenza, falta salva l'applicazione della sanzione prevista dalle (Norme DiscÌplinari).
1) Lavoratori studenti - Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, idatori dì lavoro concederanno ai
lavoratori non in prova, che intendano frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale (in
scuole di istruzione dell'obbligo e superiori statali, parilicate o legalmente riconosciute o comunque abilitale al rilascio di titoli
legali di studio, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, di laurea, di
laurea specialistica, dì diplomi di specializzazione universitari e master universilari, nonché dottorati di ricerca), iseguenti benelici:
a. concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsj
nonché alla preparazione agli esami;
b. considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;
c. considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giornì lavorativi precedenti la sessione di esamii
d. concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue. Nel caso di esami
universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta rìssato nel numero di
due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello slesso anno accademico;
e. il numero massimo di lavoratori che possono usufruire di permessi di studio non può superare 1 dipendente per volla.
2) Congedi per la formazione
I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i gedi previsti e rìchiamati dal presente articolo non possono
superare il l0% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un inimo di una unità
P 23 147
Si applicano gli artt. 5 e 6 della legge n. 53 del 2000. Per usufruire dei congedi, i lavoratori interessati dovranno farne domanda al
datore di lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le date di decorrenza e
scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare. ll datore di lavoro entro
20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell'accoglimento della richiesta stessa.
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C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEttE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE ESERCENTI ATTIVITA, NON MEDICA
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3) Congedi pèr l'Educazione Continua in Medicina (E,C.M.)
Allo scopo di realizzare I'aggiornamento ed il miglioramento delle professionalità, le parti concordano nella necessità di agevolare la
partecipazione dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obbiettivi stabiliti dalla "Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo
Stato le Regioni e le Provincie Aulonome", validi ai fini dell'acquisizione certificata dei crediti formativi e riconosciuti come crediti
formativi in ambito Nazionale ed Europeo.
Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta)
ore annue.
aft. 19 - Tutela della maternità e della paternità - Normativa
1) La lavoratrice è tenuta a presentare il certificato di gravidanza, rilasciato in tre copie, due delle quali dovranno essere prodotte
a cura della lavoratrice rispettivamente al datore di lavoro e all'lstituto assicuratore.
2) Nel certilicato medico di gravidanza devono essere riportate:
a. le generalita della lavoratrice;
b. L'indicazione del datore di lavoro e della sede dove l'interessata presta il proprio lavoro delle mansioni alle quali è addetta;
c. il mese di gestazione alla data della visita;
d. la data presunta del parto.
3) Gli elementi di cui alle lett. a) e b) sono inseriti nel cerlifìcato sulla base delle dichiarazioni della lavoratrice, che ne risponde
della veridicità.
4) Al rilascio del certilicato medico suddetto sono abilitati gli uffìciali sanitari, i medici condotti, i medici dell'INPS e i medici del
servizio sanilario nazionale. Tuttavia, qualora icertificati sìano redatti da medici diversi da quelli di cui sopra, il datore di lavoro
o l'INPS possono accettarli ugualmente o richiedere la regolarizzazione alla lavoralrice.
5) ll datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei certificati e di ogni altra documentazione prodotta dalla
lavoratrice stessa.
6) ll datore di lavoro è altresì tenuto a conservare le predette certificazioni a disposizione della Direzione Provinciale del Lavoro
e dell'INPS per tutto il periodo in cui la lavoratrice è soggetta alla tutela della legge.
7) La lavoratrice è lenuta a presentare, entro 30 (trenta) giomi, il certitìcato attestante la data del parto
8) Le disposizioni di cui al punto 7) valgono anche per il padre adottivo o affidatario nel caso in cui la moglie, in accordo con lui,
vi abbia rinunciato;
8 bis) Il padre lavoratore dipendente, entro i 5 (cinque) mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un
periodo di 1 (un) giorno. Tale congedo obbligatorio di 1 (un) giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità
della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. ll giorno di congedo obbligatorjo è riconosciuto anche al padre che fruisce del
congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001 , ossia in caso di morte o di grave infermità della madre
owero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre;
I ter) ll padre lavoratore dipendente, entro 5 (cinque) mesi dalla nascila delfiglio, può astenersi per un ulteriore periodo di 1 (uno)
o 2 (due) giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostiluzione in relazione al periodo di astensione
obbligatoria spettante a quest'ultima.
I quater) ln relazione ai congedi dicui ai precedenticommi 8 bis e I ter, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i
giomi in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di 15 (quindici) giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita,
sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove
presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la g tione delle assenze. ìl datore di lavoro comunica
isposizione dall'lstituto medesimo
P ag.24 l47
all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canalitele MESSI
validità dal o1lotl2024 al 3t/L2l2oz7
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Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL lTAtlA
9) Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del
congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione
del congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà essere lrasmessa anche al datore di lavoro della madre.
10) I congedi di cuì di cui ai precedenticommi 8 bis e I ter non possono essere frazionati ad ore
1'l) ll coniuge che voglia awalersi, in alternativa alla moglie lavoralrice, del diritto a fruire della astensione dal lavoro durante iprimi
3 (tre) mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia afridataria, è tenuto a darne comunicazione al datore di
lavoro ed all'INPS inoltrando:
a) domanda corredata da dichiarazione del datore di lavoro della moglie lavoratrice, da cui risulti I'awenuta rinuncia della
moglie slessa ad awalersi del diritto di astensione dal lavoro, dichiarazione da presentare anche al datore di lavoro dello
stesso coniuge affi datario;
b) copia del prowedimento di affidamento, owero di adozione;
c) copia del documento rilasciato dall'autorita competente, atteslante la data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia
affìdalaria owero adottiva.
12) È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età
del bambino.
13) Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite
mediche specialistiche, net caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orarìo di lavoro. Per la fruizione di detti
permessi la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda, e consegnare successivamente la relativa
documentazione giustificativa attestante Ia data e l'orario di effettuazione degli esami
14) Le dimissioni volontarìe della lavoratrice presentate nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento e lino al compimento del
tezo anno di età da parte del bambino, devono essere comunicate dalla lavoratrice stessa anche alla Direzione Territoriale
del Lavoro, che le convalida. A tale convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. ln tale caso la lavoratrice ha
diritto al TFR e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preawiso (Risoluzione del rapporto di lavoro) del presenle
contrauo, indipendentemente dal motivo delle dimissioni.
14 bis) Tale diritto spetta anche alla lavoratrice o al lavoratore adottivi o affidatarì, qualora le dimissioni siano state rassegnate
entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria (Corte Costituzionale senlenza n.
332t88).
14 ter) Nel caso di cui al comma precedente, qualora la lavoralrice ometta di richiedere la convalida amministrativa, e sia stata
questa diffidata dal datore di lavoro con atto scritto, con espresso awertimento in tal senso, il rapporto si intende risolto per
mutuo consenso decorsi 60 (sessanta) giorni dalla diffida.
15) La lavoratric€ che intende awalersi del diritto all'astensione facoltativa deve darne comunicazione al datore di lavoro
precisando il periodo in cui intende assentarsi.
'16) Per le festività cadenti nèl periodo di assenza obbligaloria per gravidanza e puerperio, Ia lavoratrice ha diritto ad una indennità
integrativa, da corrispondersi a carico del dalore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per
cento) della retribuzione giornaliera, comprensiva degli eventuali superminimi, cosi come previsto dal presente contratto.
17) per quanto non prevìsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e i relativi
regolamenti vigenti.
'18) I genitorj adottivi, affidatari o in affidamento preadottivo, hanno diritto di awalersi delle disposizioni previste dalla legge sulla
matemità e dalla legge sui congedi parentali, con le particolari norme espressamente sotto riportate:
A. Congedo di maternità (ex Astensione Obbligatoria)
Potranno usufruire della astensione obbligatoria e del
O.Lgs. n.151/2001.
trattamento economico così come previsto dal
Pae.25 147
rela
q
Entro 5 (cinque) mesi dall'ingresso del minore in famiglia il padre ha diritto ad usufruire del congedo obbligatorio di paternità
alle medesime condizioni e con le stesse modalità previsle per igenitori naturali.
C. Congedo parentale (ex Astensione Facoltativa)
Entro I (otto) anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore eta del
bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste
per i genitori naturali.
Per il trattamento economico e normativo trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 15112001 in materìa di
adozione nazionale e inlemazionale.
D. Riposi orari e malattia del bambino
Trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n.151120Q'l in materia di adozione nazionale e internazionale
'l) La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione attestato da regolare certificato
medico, e fìno al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (esito negativo della
prova, licenziamento per giusla causa, cessazione dell'attività dello studio o dell'impresa, ultimazione della prestazione per
la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del lermine previsto dal
contratto).
Tale diritto spetta anche alla lavoratrice o il lavoratore adottivi o affìdatari
2) ll divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e, la lavoratrice
licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante
presentazione entro 90 (novanta) giorni dal licenziamento di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del
licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali,
per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle
speciflche tabelle:
Pag.26 l47
Validità dal OtlOLl2024 al 3Ll 7212027
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B. Congedo obbligatorio di paternità
Validità dal 01/011202a d nlnl2027
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Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria)
Genitore
lvladre
Durata
5 mesi più eventuali
altri periodi che siano
autorizzati dalla
Direzione Provinciale
del Lavoro.
Fino a 3 mesi (4 mesi
se la madre usufruisce
della maternità
flessibile)
Periodo Godimenlo
- Prima della data
presunta del parto: 2 o
1 mese (1)
- Dopo il parto (la
nascita del bimbo): 3 o
4 mesi (1), pii, periodo
non goduto prima dèl
parto quando questo è
prematuro;
- a seguito della
sentenza n. 11612011
della Corte
Costituzionale e del
msg. INPS n.
1444812011 pet un
perìodo flessibile
nell'ipotesi di parto
prematuro con
conseguente ricovero
del neonato in slruttura
ospedaliera, dove la
lavoratrice madre ha la
possibilità di fruire del
congedo di maternità
spettante dopo il parto
(ex art. 16, lett. c e d,
D.Lgs. n. 151/2001)
dalla data di ingresso
del neonato nella casa
familiare (coincidente
con la data delle
dimissioni dei neonato
stesso)
Retrìbuzione
lndennità economica
pari all'80% della
retribuzione spettante,
posta a carico
dell'INPS dall'art. 74
della 1.23 dicembre
1970, n. 833, secondo
le modaliià stabilite, e
anticipata dal datore di
lavoro ai sensi dell'art.
1 della L. 29 febbraio
1980, n. 33. L'importo
anticipato dal datore di
lavoro è posto a
conguaglio con i
contributi dovuti
all lNPS, secondo le
modalità dicui agli artt.
1 e 2 della L. 28
febbraio 1980, n. 33.
I periodi di astensione
obbligatoria devono
essere computati
nell'anzianità di servizio
a tutti gli effetti
contratlualmente
previsti, compresi quelli
relativi alle mensilità
supplementari e ferie.
Nessuna indennitA
integrativa è dovuta dal
datore di lavoro per
tutto il periodo di
assenza per gravidanza
e puerperio
Previdenza
Copertura 100% al
Paùe (2) Dopo la nascita del
bimbo
lndennità economica
pari all'80% della
retribuzione spettante,
con le stesse modalità
sopra previste per la
madre.
Copertura al 100%
(1) La lavoratrice può scegliere, nell'ambito dei 5 (cinque) mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza I (uno) o 2
(due) mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 (quattro) mesi di aslensione
obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 (due) mesi usufruirà di 3 (tre) mesi di astensione obbligaloria per puerperio.
Quando il parto è prematuro, igiorni di astensione non godutivanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto.
(2) L astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave in{ermità della madre, abbandono, affìdamento
esclusivo al padre
Pag.27 l47
4+-
q-
Validità dal 0U01 12024 al SLl LzlzozT
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Congedo obbligatorio di paternità
Genitore Durata PerÌodo Godimento Retribuzione Previdenza
Padre '1 giorno Copertura del '100%- Entro i5 mesi dalla
nascita del bimbo
lndennità economica
pari al 100% della
retribuzione spettante,
posta a carico
dell'lNPS.
L'importo anticipato dal
datore di lavoro è posto
a conguaglio con i
contributi dovuti
all'lNPS, secondo le
modalità di cui agli aft.
1e2dellal-.28
febbraio 1980, n. 33.
I periodi diastensione
obbligatoria devono
essere computati
nell'anzianità di servizio
a tutti gli effetti
contrattualmenle
previsti, compresi quelli
relativi alle mensilità
supplementari e ferie.
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(5-
validità dal 01/01 /20?4 al 371 L2/2o27
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Congedo parentale (ex astensione facoltativa)
Genitore
l\4ad re
Durata
6 mesi (3) continuativi o
frazionati
6 mesi (3)
Periodo Godimento Retribuzione
Nei primi 8 anni di vita
del bambino
lndennità economica
pari al 30% della
retribuzione spettante,
per un periodo
massimo di 6 mesi
quando godutillno al
tezo anno di età del
bambino.
Per i periodi successivi,
la stessa prestazione
spetta se rìsulta
soddisfatta la
condizione di reddito
richiesta (4).
Per I'erogazione
dell'importo e
l'anticipazione dello
stesso, valgono le
slesse leggi e le stesse
modalità previste per
l'astensione
obbligatoria.
ll periodo di astensione
facoltativa è computato
nell'anzianità di
servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie e
alle mensiliÉ
supplementari.
Previdenza
Copertura al 100% per i
mesi goduti fino al tezo
anno di età del
bambino. Per i periodi
successivi copertura
commisurata al 200%
dell'assegno sociale,
con possibilità
d'integrazione da parte
dell'interessato.
Copertura al 100% per i
mesi godutifino al tezo
anno divita del
bambino.
Per i periodi successivi
copertura commisurata
al 200% dell'assegno
sociale, con possibilità
d'integrazione da parte
dell'interessato.
Padre Nei primÌ 8 anni di vita
del bambino
Documentazione da
presentare
Una dichiarazione da
cui risulti la rinuncia
dell'altro genitore ad
awalersi della
astensìone facoltativa
entro 10 giorni dalla
dichiarazione suddetta,
una dichiarazione del
datore di lavoro
dell'altro genitore da cui
lndennità economica
pari al 30% della
retribuzione spettante,
per un perìodo
massimo di 6 mesi
quando goduti fino al
tezo anno divita del
bambino.
Per i periodì successivì,
la stessa prestazione
spetta se risulta
soddisfatta la
condìzione di reddito
richÌesta (4).
Per l'erogazione
dell'importo e
l'anticipazione dello
stesso, valgono le
stesse leggi e Ie stesse
modalità previste per
l'astensione
obbligatoria.
risulti l'awenuta
rinuncia.
Pa 47
Validità dal 01/01 12024 al3tlL2l2O27
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(3) La durata di 10 (dìeci) mesi, nel caso dì un solo genitore. Le aslensioni complessive (quelle della madre più quelle del
padre) non possono ecc€dere i 10 (dieci) mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d'astensione, il limite massimo
complessivo salirà a '1'1 (undici) mesi (un mese in più al padre). ll periodo di astensione facoìtativa è frazionabile per
consentire alla lavoratrice/lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione.
(4) ll reddito individuale dell'interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
La madre lavoralrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli 'l l (undici) mesi sucressivi, ha la facoltà di
richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi prjvati accreditati, ai sensi dell'art.4, comma 24, lett
b), della legge n.92/20'12. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parle del
congedo parentale. Le modalità di fruizione, erogazione, ammissione e le procedure sono disciplinate dal Decreto del
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembte 2Ol2, "lntroduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015,
del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di mntributi economici alla madre, per favorire il
rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo".
Allattamento (riposi orari)
Genitore
M adre
Ourata
2 ore (4 ore per i parti
plurimi) riposi di 1 ora
ciascuno cumulabili.
Tali riposi comportano il
diritto della lavoratrice
ad uscire dalla sede di
lavoro.
2 ore (4 ore per i parti
plurimi) riposi di 1 ora
ciascuno cumulabili.
Tali riposi, comportano
il dirìtto del lavoratore
padre ad uscire dalla
sede di lavoro.
Periodo Godimento
Nel primo anno di vita
del bambino.
Retribuzione
Per detti riposi è dovuta
dall'INPS una indennità
pari all'intero
ammontare della
retribuzione relatìva ai
riposi medesimi.
L'indennità è anticipata
dal datore di lavoro ed
è portata a conguaglio
con gli importi
contribulivi dovuti
all'Ente assicuratore, ai
sensi dell'art. I della L.
I dicembre 1977, n.
903.
Per detti riposi, valgono
le stesse norme di
legge e le stesse
modalilà sopra previste
per la lavoratrice
madre.
Previdenza
Copertura commisurata
al 200% dell'assegno
sociale, con possibilità
d integrazione da parte
dell'interessato.
Copertura commisurala
al 200% dell'assegno
sociale, con possibilità
d'integrazione da parte
dell'interessato.
Nel primo anno di vita
del bambino.
(5) ll diritto all astensione per allattamento spetta al padre in altemativa alla madre lavoratrice dipendente o anche casalinga
che non se ne avvalga, owero nel caso in cui iflgli siano af{idati al solo padre.
Padre (5)
Pag.30l47
4q,
/
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Malattia del bimbo
Genitore
N4adre (6)
Durata e Periodo Godimento Retribuzione Previde
Padre (6)
Senza limitifino ai 3 anni del
bambino, dietro presentazione
di certificato medico.
5 giorni l'anno dai 3 agli I
anni del bambino, dietro
presentazione di certiflcato
medico.
La malattia del bimbo con
ricovero ospedaliero
interrompe le ferie del
genitore.
Senza limiti fino ai 3 anni del
bambino, dietro presentazione
di certifrcato medico.
5 giorni I'anno dai 3 agli 8
anni del bambino, dietro
presentazione di certifi cato
medico.
La malattia del bimbo con
ricovero interrompe le ferie del
genitore.
Nessuna.
Tali periodi danno diritto a
quanto previsto all'art. 7,
comma 1, della L. I mazo
2000, n. 53.
Nessuna.
Tali periodi danno diritto a
quanto previsto alì'art. 7,
comma 1, della L. 8 mazo
2000, n. 53.
Copertura al 100% per i
periodi goduti fino altezo
anno di età del bambino. Per i
periodi successivi copertura
commisurata al 200%
dell'assegno sociale, con
possibilità d'integrazione da
parte dell'interessato.
Copertura al 100% flno ai 3
anni del bimbo. Per iperiodi
successivi copertura
commisurata al 200%
dell'assegno sociale, salvo
inlegrazione dell'interessato
(6) ll diritto all'astensione per la malattia dei bimbi spetta alternativamente al padre o alla madre
Pag.37 l47
A
=---§-\
validità dal o7loLl2024 al ttlL2l2027
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Ai fini di conciliare i tempi di lavoro e quelli famigliari, le parti - con il presenle articolo - intendono dare attuazione alla
disposizione di cuì al D.Lgs. 1511200'l per definire la modalità di fruizione del congedo parentale disciplinato dall'art. 96 in
modalità a ore, indistintamente per i lavoratori a tempo pieno o paziale.
ln particolare:
- la volontà di avvalersi del congedo in ossequio alla predetta articolazione dovrà essere comunicata al datore di lavoro con
almeno 15 (quindici) giorni di preavviso, Ìndicando il numero di mesi di congedo parentale (spettante aì sensi del D.Lgs.
15112001) dei quali intende usufruire, l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la
programmazione mensile delle ore di congedo. Quest'ultima dovrà essere concordata con ìl datore di lavoro, compatibilmente
con le esigenze org anizzaliuel
- non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l'effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 (quattro) ore
giornaliere;
- per ogni mese di congedo parentale, al genitore lavoratore saranno riconosciute, a richiesta, 174
(centosettantaquattro) ore di congedo;
- il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ora di congedo viene effettuato prendendo come
base di computo il monte ore di cui al punto precedente;
- la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese, fino ad esaurimento del
periodo massimo riconosciuto dalla legge;
- il congedo a ore di cui al presente articolo è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi
previsti dalla legge o dal CCNL;
- sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo
stesso devo presentare all'lNPS.
art. 20 - Trasfefte, menti, missioni
1) ll datore di lavoro ha facoltà di inviare il personale in missione lemporanea fuori dal comune della propria residenza e dalla
sede di lavoro stabilita nella lettera di assunzione o contratto di lavoro. ln tale caso al personale compete:
il rimborso delle spese èffettive documentate di viaggio;
il rimborso delle spese effettive documentate per iltrasporto del bagaglio;
il rimborso delle spese effettive documenlate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed altre sostenute in
esecuzione del mandato e nell'interesse del datore di lavoro.
d. Una diaria di euro 15 (quindici) giornaliere per missioni eccedenti le I (otto) ore e fino alle 24 (ventiquattro) ore e di
euro 30 (trenta) giornaliere per missioni eccedenti le 24 (ventiquattro) ore.
2) Per missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10% (dieci per cento). Analogamente si
procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
3) Per missioni e/o trasferte di durata inferiore alle 8 (otto) ore compete il rimborso di cui al punto c) del comma 1 del presente
articolo.
4) Per tutte le missioni effettuate dal dipendente con l'utilizzo del mezzo proprio, queste saranno considerate come
spese di viaggio e il montante chilometrico utilizzato sarà liquidato sulla base dei valori economici previsti dalle tabelle ACI
a
b
c
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Validità dal 01/01 12024 al3rlL2l2o27
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5) I trasferimenti del lavoratore ad altro luogo di lavoro che avranno come conseguenza anche il cambio di residenza
del lavoratore danno diritto alle seguenti indennità:
A) al lavoratore che non sia capo famiglia:
. il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggìo, diviaggio (per la via più breve);
. il rimborso delle spese effettive documentate per iltrasporto del mobilio e del bagaglio;
ìl rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la
locazione o far luogo al subaffìtto, tale rìmborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
B) Al lavoratore che sia capo famiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti
il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve), sostenute per sé e per
ciascun convivente a carico, componente il nucleo famigliare;
il rimborso delle spese effettive documentate, per il trasporto del mobìlio e del bagaglio;
il rimborso dell'eventuaìe pigione pagata senza godimento dell'alloggio, qualora non sia stato possibile sciogliere la
locazione o far luogo al subaffltto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
6) Le diarie o rimborsi di cui al presente articolo, saranno crrrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando
il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o irimborsi di cui al
presente articolo fino a I (otto) giorni dopo l'arrivo del mobiìio.
7) ll provvedimento di trasferimento dovrà rispettare un periodo di preawiso non inferiore a 15 (quindici) giorni
aft.21 - M, la ed infortuni
1) Nelì'ambito della normativa del Servizìo sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti a
loro richiesta, all'atto dell'assunzìone, la certificazione eventualmenle prescritta delle vigenti disposizioni di legge o di
regolamento ai Iìni dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.
2) Salvo il caso di giustifìcato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immedìata notizia deìla propria
malattia allo studio professionale da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizìo
dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dal presenle conlratto. Resta
inoltre fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di
reperìbilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-Ilscali.
3) Si applica anche al settore degli Studi professionali quanto previsto dall'art. ss-septies del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art.
25, legge n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell'lnps (trasmissione telematica
dell'attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell'lstituto) e delle strutture sanitarie.
4) È fatto obbligo al lavoratore di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo
identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medìco, entro il giorno successivo all'invio telematico dello stesso.
5) ln tale caso il datore di lavoro, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore, dovrà consultare e stampare l'attestazione
di malattia tramite i servizi telematicì messi a disposizione dall'lnps.
6) Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a
utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rìlasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore
presenta tale documentazione al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali.
P 47
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7) L'assenza che dovesse risultare ingiustificata potrà essere contestata al lavoratore secondo quanto previsto dalle (Norme
Disciplinari).
8) ll lavoratore può comunque presentare dìrettamente al proprio datore di lavoro copia dell'attestazione medica. Al rientro in
servizio, il lavoratore deve consegnare quella indicante la data della ripresa del lavoro.
9) ll datore di lavoro, o chi ne fa le veci, ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso
i servizi ispettivi degli istituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione. ll datore di lavoro, o
chi ne fa le veci, ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte degli Enti Pubblici ed lstituti
specializzati di diritto pubblico.
'10) ll lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente Ie prescrizioni mediche inerenti la permanenza
presso il proprio domicilio.
'11) ll lavoratoreèaltresitenutoatrovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10,00alleore 12,00 e dalle ore '17,00 alle ore 19,00, al
fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo richieste dal datore di lavoro.
12) Nel caso in cui, a livello nazionale o territoriale, le visite di controllo siano effettuate a seguito di un prowedimento
amministrativo o su decisione dell'ente preposto aicontrolli di malattia in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del
presente articolo, quesli ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
13) Salvo icasi di giustificata e comprovata necessità di assenlarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti
specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo icasi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di
dare immediata notizia al datore di lavoro, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma
del presente a(icolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.5 della L. 11 novembre 1983, n.
638, comma 14', nonché l'obbligo dell'immediato rientro nella sede di lavoro. ln caso di mancato rientro, l'assenza sarà
considerata ingiustiricata.
14) Durante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180
(centottanta) giorni decorrenti dal giorno di inizio di malattia, e comunque cumulando nell'anno solare i periodi di malattia
inferiori a 180 (centottanta) giorni. Ai fini del calcolo per la determinazione del periodo di comporto, per anno solare si
intende un periodo di 365 giorni partendo a ritroso dell'ultimo evento morboso.
15) Nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti,
distrofia muscolare, morbo di Cooley, ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi
vitali, il periodo di comporto di cui al precedente capoverso sarà elevato di ulteriori 90 (novanta) giorni, a condizione che il
lavoratore fornisca documentazione sanitaria che attesti la patologia sofferta, e che rilasci dichiarazione di consenso al
trattamento dei dati contenuti nella suddetta documentazione.
16) Le giornate di day hospital e quelle usufruite per la somministrazione di terapie salvavita mme la chemioterapia o
l'emodialisi non sono computati ai flni della determinazione del suddetto periodo di comporto.
17) ln assenza della richiesta di aspettativa e trascorsi i periodi di cui ai commi precedenti e perdurando la malàttia, il datore di
lavoro potrà procedere al lìcenziamento con la corresponsione delle indennità di cui al presente contratto.
Pa .34 147
18) ll periodo di malattia è considerato utile alline dett'anzianità di servizio a tutti glieffetti.
19) Durante il periodo di malattia ilavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'lnps e ad un'integrazione da
corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
- 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto per i primi 3 (tre) giorni (periodi di carenza);
- 75% (settantacinque per cento) della retribuzione di fatto dal 4' al 20" giorno;
- 100y§ (cento per cento) della retribuzione di fatto dal 21' giomo in poi.
Validità dal 01/01 12024 al SllLzlzozl
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20) Per i lavoratori, nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente
invalidanli, distrofia muscolare, morbo di Cooley owero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgicidi
organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 90 (novanta) giorni, successivo a quello di 180 (centottanta) giorni, il
datore di lavoro dovrà effèttuare un'integrazione tale da raggiungere:
per il 7' e 8' mese: '100% (cento per cento) della retribuzione;
per il 9' mese: 70% (settanta per cento) della retrìbuzione
21) ll datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennita a carico dell'lnps. L'importo anticipato dal datore di lavoro
è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'lnps secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della L. 29 febbraio 1980, n.
33.
23) Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ìl datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di
responsabilità, dalla quale risulti il numero delle giomate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di
risoluzione deì rapporto di lavoro, dell'anno di calendario in corso.
lnfortunio
1) Le attività lavorative di cui al presente contratto sono tenute ad assicurare presso l'lnail, contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e
regolamentari
2) ll lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoroì quando il
lavoralore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a
conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto ìnoltrare la prescritta denuncia all'lnail, il datore di lavoro resta esonerato da
ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
3) Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1965,n.1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere I'intera retribuzione per
la giornata in cui awiene I'infortunio e una indennità pari al 60% (sessanta per cento) della normale retribuzione
giornaliera per i 3 (tre) giomi successivi (periodo di carenza).
4) A decorrere dal primo giomo successivo al periodo di carenza di cui al comma precedente, verrà corrisposta dal datore di
lavoro al lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione
dell'indennità conisposta dall'lnail, fino a raggiungere il 75% (settantacinque per cento) della retribuzione media
giornaliera, calcolala con le modalità stabilite dallo stesso lnail.
5) L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'lnail non corrisponde per qualsiasi motìvo l'indennità prevista
dalla legge.
6) Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto stante la sua natura integrativa,
si ottiene applicando i criteri adottati dall'lnps e dalì'lnail.
7) Ai sensi della L. 31 marzo'l9 , n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad
una indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell'lnps e dell'lnail, da corrispondersi a carico del datore di
lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il '100% (cento per cento) della retribuzione
Pa . 3s 147
22) Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovule se l'lnps non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a
carico dell'istituto; se I'indennità stessa è corrisposta dall'lnps in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare
la parte di indennità non corrisposta dall'lstitulo.
8) Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di inforluni valgono le norme di legge e
relativi regolamenti vigenti.
*r
validità dal 07l0llz02a al 37h212027
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art. 22 - Sos nsione dal lavoro
1) ln caso disospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore,
questi ha diritto alla ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione.
2) La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri
casi difoza maggiore non imputabili al datore di lavoro.
art. 23 - Scatti di anzianità
1) Per l'anzianità di servizio maturata, il lavoratore avrà diritto a 5 scattì biennali
2) Gli aumenti periodici biennali sono pati al2yo (due per cenlo) della paga difatto, e decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello di compimento del biennio.
3) Gli imporli relativi agli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né i
futurÌ aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
4) Nel caso in cui nel corso del biennio inlercorrenle tra l'uno e l'allro scatto intervengano passaggi di livello, da quel
momento si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito.
art. 24 - Trattamento economico
1) La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci sotto indicate alle lett. a), b), c) e d), nonché da tutti gli altri
elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario
e/o supplementare, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti
dal calcolo dei singoli istituti contrattuali owero esclusi dall'imponibile contributivo di legge.
a. Paga base tabellare conglobata
b. Eventuali scatti di anzianìtà
c. Eventuali assegni "ad personam"
d. Eventuali Superminimi
2) La retribuzione globale annua di cui al presente articolo viene erogata in 13 (tredici) mensilità.
3) Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile è in misura fissa e cioè non variabile in relazione
alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le
condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale.
4) Essa sì riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario
5) La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare dal libro unico del lavoro nel quale dovrà essere specifìcato il
periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'imporlo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro
straordinario e/o supplementare e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le
ritenule effettuate.
6) La quota giornaliera della retribuzione ed il computo dell'indennità sostitutiva delle ferie, si ottiene dividendo l'importo
mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei)
as.36 147.+\
=-
Validità dal 01/01 /2024 al3t/7212027
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7) La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 170 (centosettanta).
Quando si debba determinare la retribuzione spettante per frazione di mese (inizio o cessazione del lavoro nel corso del
mese o assenza non retribuita), sÌ procede alla corresponsione delle quote giornaliere (ventiseiesimi) corrispondente
alle presenze effettive.
8) Le frazioni di anno saranno computate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimì, computandosi come mese intero le
frazioni di mese pari o superìori a'15 (quindici) giorni.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Validitù dal 0 1/0 I /2 02 4
ar7. 25 - Mensi lità suoplementari
Tredicesima mensilità
1) ln coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro dovranno corrispondere al personale dipendentè un
importo pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
2) Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi
dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono imesi di servizio prestati presso la struttura lavorativa.
3) Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai perÌodi in cui non sia stata corrisposta dal
datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
art. 26 - Banca delle ore
L'istituto contrattuale della "banca ore" è quello strumento che consente al lavoratore di
accumulare un monte ore di permessi, dal quale attingere, per fruire di riposi supplementari,
secondo le previsioni contrattuali.
1) Per far fronte alle variazioni dell'intensiià lavorativa dell'azienda, questa avrà la possibilità di Éalizzarc diversi regimi di
orario, con il superamento dell'orario contrattuale in particolarì periodi dell'anno sino al Iimite di 44 (quarantaquattro) ore
settimanali, per un massimo di '16 (sedicì) settimane.
2) A fronle della prestazione di ore aggiuntive l'azienda riconoscerà ai lavoratori inte ati, nel corso dell'anno e in periodi
Livelli lndennità di
Funzione Totale
I 2.120,00 80,00 2.200,00
I 1.930,00 'r 930,00
l 1.830,00 1.830,00
1.730,00 1.730,00
1.630,00 1.630,00
1.530,00 1.530,00
1.430,00 1430,00
vllt 1.330,00 1.330,00
di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione
P 7 147
lMinimo
v
Validità dal O7lALl2O24 al 3Lh2l2O27
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3) La fruizione delle stesse ore di riposo compensativo, awerrà con le seguenti modalità:
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi non
dovranno superare la percentuale del 10% (dieci per cento) della foza occupata, ed escludendo dai periodi dell'anno
interessati all'utilizzo dei permessi imesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore
inlensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% (cinque per cento) della foza
occupata. Per le unità produttive aì di sotto dei 30 (trenta) dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente ed a
rotazione lra tutto il personale inleressato;
lriposi compensalivi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 (quattro) o 8 (otto) ore;
Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti
previsti in sede decentrata aziendalè o territoriale;
Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca,
con i relativi movimenti,
ll prelievo delle ore maturate awerrà con preavviso scritto di 5 (cinque) giorni;
Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta;
art. 27 - Risoluzione del rap potTo di lavoro e preawiso
1) La comunicazione del recesso intimato ai sensi dell'art. 2119 c.c. deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera
raccomandata fuR con ricevuta di ritorno o consegna a mano con ricevuta. Nel caso di licenziamento, ai sensi dell'art.
2119 c.c., la comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi.
2) Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preawiso scritto a mezzo di
lettera raccomandata A,/R con ricevuta di ritorno o consegna a mano con ricevuta.
3) ll licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa sede di lavoro deve considerarsi
improduttivo di effetti giurìdici quando sia rivolto alla violazione dei dirìttidel lavoratore e sempre che sia provata la
simulazione.
4) ll licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione viene effettuata
entro un mese dal licenziamento.
5) ltermini di preavviso intesi in giorni di calendario in caso di licenziamento sono iseguenti
Livelli Giorni di preawiso
fino a 5 anni
di anzianità
Fino a '10 anni di
anzianità
Oltre i 10 anni
dì anzianità
60
55 55
45 50
40
25
30
15
65
60
55
55
20
25
I
VI
v
vltt
6) Se la rescissione del rapporto di lavoro è richiesta dal lavoratore, itempi di preawiso sono uguali a quelli su esposti.
7) Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 c.c., in caso di mancato preavviso, la parte inadempiente dovrà
corrispondere all'altra una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto comprensiva dei ratei di
tredicesima mensilità. f)
xc',, \( Pas.38l47
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8) Su richiesta del lavoratore dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito
il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza
del preawiso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore I'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro.
9) ln ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoralore compete il trattamento di tlne rapporto, salvo che
non sia destinato ad alimentare fondi di previdenza complementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di
legge.
10) La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al primo comma del novellato
atl.2120 c.c. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specilìco titolo di:
paga base tabellare conglobata come prevista dal presente Contratto;
eventuali scatti di anzianità
assegni "ad personam"l
aumenti di merito e/o superminimi;
tredicesima mensilità;
eventuali indennità erogate con continuità;
acconti su futuri aumenti contrattuali;
somme comunque erogate alfine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale
11) ll periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in
vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preawiso.
12) A decorrere dal 1' giugno 1982, e fino al 31 matzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile
per il trattamento difine rapporto, ai solifini dell'applicazione del tassodi rivalutazione di cui all'art. 2120 c.c. come
modificato dalla L. maggio '1962, n. 297.
13) Ai sensi epergli effetti del secondo comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dalla L. maggio 1982,n.297, a decorrere
dal 1'aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del
calcolo del trattamento di Iine rapporto l'equivalente della normale retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto
in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
'14) Non saranno invece computati ad alcun effetto nell'anzianità i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del
servizio di leva.
15) Nel caso di cessazione dell'attività della sede lavorativa, ìl periodo trascorso in servizio militare sarà computato
nell'anzianità del lavoratore lino alla cessazione dell'attività stessa.
'16) lltrattamento difine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente
fosse dovuto dal dipendente, neitempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla L. 29
maggio 1982 n.297, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
17) ln caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente
comma un interesse del 2% (due per cento) superiore al tasso uffciale di sconto.
18) L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti da lavoro, relativa al
trattamento di fine rapporto.
19) ll sistema di computo degli interessi dì cui al presente articolo decorre dal 1'gennaio'1978.
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Validità dal 01/01 lzOZa al31,lLZl2027
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20) I lavoratori con anzianità di servizio di almeno I (otto) anni possono chiedere al datore di lavoro una anticipazione non
superiore al 70% (settanta per cento) del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta, purché questa sia giustificata dalla necessità di effettuare:
- spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- spese per I'acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e per ifigli;
- spese durante l'astensione facoltativa per maternitài
- spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua.
21) ll datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tali richieste nei lìmiti del 10% (dieci per cento) degli addetti occupati
nella struttura lavorativa e comunque con un minimo di una unità.
22) L'antìcipazione può essere ottenuta una sola volta net corso del rapporto. Sono fatti salvi migliori trattamenti in
23) ln conformità della norma contenuta nel quarlo comma dell'art. 'l della L. I gennaio 1963 n. 7, le dimissioni presentate
dalla lavoratrice nel periodo inlercorrente tra il giorno della richiesta di pubblicazione di matrimonio in quanto segua la
celebrazìone e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese
alla Direzione Provinciale del Lavoro.
24) La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto all'intero trattamento di fìne rapporto con
esclusione dell'indennità sostitutiva del preawiso.
25) Nel caso di cui ai commi precedenti, qualora la lavoratrice ometta di richiedere la convalida amministrativa, e sia stata a
questo diffìdata dal datore di lavoro con atto scritto, con espresso awertimenlo in tal senso, Ìl rapporto si intende risolto
per mutuo consenso decorsi 60 (sessanta) giorni dalla difflda.
art. 28 - Norme discipilari - Obb hi del tore di lavorooresta
'1) ll lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segrelo d'ufficio, di usare modi cortesi e di tenere
una condotta conforme ai civici doveri.
2) ll lavoratore ha I'obbligo di conservare diligentemenle i materiali e le attrezzature affidategli.
3) È vietato al personale ritornare nei locali della sede di lavoro e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di
servizio e con l'autorizzazione del titolare. Non è consentilo al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non
per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
4) ll datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni
di lavoro straordinario e/o supplementare.
5) ll lavoratore, previa espressa autotizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. ln tal caso
è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella
misura massima di un'ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.
6) Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta pari all'importo
delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari all'ammontare della trattenuta previa procedimento
disciplinare.
7) La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. ln caso di recidiva nel ritardo per la terza volta nell'anno solare, il datore di
lavoro potrà raddoppiare l'importo della multa.
8) Persistendo il lavoratore nei ritardi, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida
Pae.40l47
uso.
per iscritto, anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.
Validità dal otl o7/ 2024 al 3tl 721 2027
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9) È dovere del personale di comunicare immediatamente al datore di lavoro ogni mutamento del proprio domicilio, anche
temporaneo, sia durante il servizio che duranle icongedi.
10) ll personale ha altresi i'obbligo di rispettare ogni altra disposizioni emanata dal datore di lavoro per regolare il servizio
interno alla sede di lavoro, in quanto non contrasti con le norme del presente Contratto e con le leggi vigenti e rientri nelle
normali attribuzioni del datore di lavoro.
11) Per i ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del personaìe comporta iseguenti prowedimenti, che saranno presi dal
datore di Iavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
a. biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
b. biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
c. multa in misura non eccedente l'importo di 4 (quattro) ore di retrìbuzione;
d. sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10 (dieci);
e. licenziamento disciplinare per giustilicato motivo soggettivo;
licenziamento disciplinare per giusta causa senza preawiso e con le allre conseguenze di ragione e di legge
(licenziamento in tronco).
f
'12) Secondo quanto previsto dall'art. 2119 c.c. e fatta salva ogni altra azione legale, il prowedimento di cui alla ìettera f. del
comma 11 del presente articolo (licenziamento per giusta causa) si applica alle mancanze più gravi che non consentono
la prosecuzione, neppure prowisoria, del rapporto di lavoro. Le parti del presenle contratto individuano come tali:
- quelle per ragioni di fedeltà verso il datore di lavoro in armonia con le norme di cui all'art. 2105 c.c., violazione del
vincolo fiduciario, la conconenza, Ia grave violazione del segreto d'uffcio.
grave violazione degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro come il rifiuto del lavoratore di utilizzare i dispositivi di
protezione individuali, il rifiuto di partecipare alle visite mediche disposte dal datore di lavoro oppure dal medico
competente, I'assenza ingiustificata dagli obblighi formativi;
assenza ingiustificata dalle visite di controllo in caso di malattia;
aver commesso reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione fuori dal rapporto di lavoro
13) Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo
sospenderà dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento e compenso fìno al giudicato definitivo.
14) In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà prowisoria, il datore di
lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento o compenso fino alla sentenza di
prìmo grado oppure patteggiamento della pena.
15) Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il passaggio in giudicato di sentenza penale di condanna, anche quando
questa sìa stata applicata su richiesta delle parti (c.d. Patteggiamento), il datore di lavoro deciderà sull'eventuale
riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti
dell'anzianità del lavoratore.
16) Nell'ipotesi di sentenza dellnitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla
nammrssrone rn servrzlo
17) ln caso dicondanna per delitto non colposo commesso fuoridalla sededi lavoro al lavoratore che non sia riammesso in
servizio spefterA iì trattamènto previsto dal presenle contratto per il caso di dimissioni.
18) ll rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del lice nto in tronco, qualora la
condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in
P-.,ae-flJ{z\_\\ )
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art. 29 - Attività Sindacale
1) Nelle imprese da 11 (undici) e sino a '15 (quindici) dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare
congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro
per l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
2) ll licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.
Diriqenti sindacali
1) Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte
di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente
c.c.N.L.:
a
b di R.S.A. costituite ai sensi dell'articolo 19 della Legge n.300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente
contratto, nelle imprese che nell'ambito dello stesso Comune occupano più di 15 (quindici) dipendenti, i quali risultino
regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
L'Organizzazione sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l'elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti
Sindacali Aziendali, all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l'elezione di cui
alle lettere a. e b. deve awenire per iscritto con lettera raccomandata.
I componenti dei Consigl! o Comitati e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante hanno dirìtto ai permessi o congedi
retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate;
a. 24 (ventiquattro) ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei) ma non superiore a 15
(quindici);
b. 70 (settanta) ore per anno nelle aziende con oltre 15 (quindici) dipendenti.
2)
3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità
di fruizione dei suddetti permessi, che consenta la azionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore
complessivo.
4) I Dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi
e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a I (otto) giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare lale
dirìtto dèvono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 (tre) giorni prima tramite icompetenti organismi
delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
5) ll licenziamento o il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei lavoratori con qualilica di dirigenti sindacali, per tutto
il periodo in cui essì ricoprono la carica e fino a 3 (tre) mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non
può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
6) ll mandato di Dirigente sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del
rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Permessi sindacali
1)
Diritti sindacali: i permessi retribuiti per i comDonen ti /e R.S.A.
1) I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi
retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
a. n. 1 dirigente per ciascuna R.S.A. nelle unità che occupano fìno a 15 (quindici) dipendenti della categoria per cui la
stessa è organizzata;
b. fino a n. 2 dirigenti per ciascuna R.S.A. nelle unilà che occupano da 16 (sedici) a 49 (quaranlanove) dipendenti della
categoria per cui la stessa è organizzata;
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c. fino a n. 3 dirigenti per ciascuna R.S.A. nelle unità che occupano da 50 (cìnquanta) a 249 (duecentoquarantanove)
dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
d. fìno a n. 5 dirigenti per ciascuna R.S.A. nelle unità che occupano almeno 250 (duecentocinquanta) dipendenti della
categoria per cui la stessa è organizzala.
A tal fìne i lavoratori con conlratto part-time saranno computati come unità intere
2) Il lavoratore che intende esercitare il diritto del presente articolo deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola 24 (ventiquattro) ore prima tramite la R.S.A.
3) Le solè OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L. fruiranno di un monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad 1
(una) ora e 30 (trenta) minuti complessive, moltiplicato per il numero dei dipendenti in foza presso ciascuna azienda al 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
4) Le ore di permesso rìsultanti dal suddetto monte vanno ripartite tra le OO.SS. di cui al precedente punto, in misura
propozionale al numero degli iscritti aziendali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data del 31 Dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento.
5) Nel monte ore rientra tutta l'attività sìndacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni e a Commissioni
comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle Aziende. Tale monte ore così determinato
costituisce un tetto invalicabile annuale.
6) Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza, né l'anticipazione del monte
ore afferente l'anno successivo.
Rappresentante Sindacale del Territorio
1) Per la tutela dei Lavorator! di Aziende non rìentranti nel campo dell'artìcolo 19 della Legge n.300/1970, ed ìn generale per
Ia validità della contrattazione di secondo livello, è prevista la figura del Rappresentante Sindacale del Terrìtorio (R.S.T.)
nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. fÌrmatarie il presente C.C.N.L.
2) Al R.S.T. competono ì diritti di informazione, la veriflca degli adempimenti connessi con l'Apprendistato, l'analisi territoriale
delle dinamiche occupazionali e la titolarità alla contrattazione in caso di crisi aziendale, ristrutturazione, mobililà, accordi di
riemersione ed allineamento contrattuale, nonché di secondo livello.
3) Al R.S.T. competono. nei confronti delle Aziende ricomprese nel suo mandato, le seguentì prerogative
. diritto di accesso ai locali con preawiso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi;
. diritto di affissione;
. diritto di assemblea in Azienda non retribuita e fuori dall'orario di lavoro;
. diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali.
4) ln aggìunta a quanto sopra, nelle Aziende con oltre 5 (cinque) dipendenli, i lavoratori, nei casi di contrattazione di secondo
livello o crìsi aziendale, hanno il diritto di rjunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro,
nei limiti di 2 (due) ore annue retribuite.
Diritti sindacali:
1) I dirigenti sindacali aziendalì hanno diritto a permessi non retribuiti per Ia partecipazione a trattative sindacali o a congressi
e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad I (otto) giorni all'anno.
2) I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola 3 (tre) giorni prima tramite icompetenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
3) I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assembìee regionali ovvero chìamati ad altre funzioni
pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato; la
inciali e nazionali
P
medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali
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Dirilto di affissione
1) La R.S.A. ha diritto di afiiggere, su appositi spazi che il Datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a
tutti i Lavoratori all'interno dell'unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti a materie d'interesse sindacale.
2) Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d'interesse sindacale e del lavoro.
3) Le copie delle comunicazioni dÌ cui sopra dovranno essere preventivamente Ìnoltrate, per conoscenza, alla Direzione
Aziendale.
Assemblea
1) Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente piir di 15 (quindici) dipendenti, i lavoratori in foza nell'unità medesima
hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
2) Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle R.S.A. coslituite dalle Oryanizzazioni aderenti o
facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.
3) La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del
secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specitica dell'ordine del giorno.
4) Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, enlro il limite massimo di 12
(dodici) ore annue, per le qualiverrà corrisposta Ia rètribuzione difatto.
5) Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in foza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono
partecipare, prevìo preawiso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle OO.SS. stipulanti il presente contratto.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto
dell'esìgenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti, e la continuità del servizio ai
clienti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle OO.SS. locali aderenti o facenti capo alle
Or ganizzazioni nazionali stipulanti.
Referendum
1) ll datore di lavoro deve consenlire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum sia
generali, che per categoria, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti da tutte le R.S.A. tra i lavoratori, con diritto di
partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
'1) Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei
dirigenti sindacali, si rinvìa alla Legge n. 300/1970.
arf. 30 - Secondo livello di contrattazione
C o nt rattaz i o n e i nteq rativ a
1) La conlrattazione integrativa si svolge a livello territoriale, aziendale o in altro ambito. Di norma, i relativi accordi hanno
durata pari a 3 (tre) anni.
2) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di
secondo livello si svolge a livello territoriale per le aziende che occupano sino a '15 (quindici) dipendenti e, comunque, per
le aziende che occupino più di 15 (quindici) dipendenti laddove nelle slesse non si svolga la contrattazione aziendale;
3) ln occasione della contrattazione integrativa saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione, in
particolare, del ricorso ad agitazioni, per un periodo di 2 (due) mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicaliva e
comunque Iìno a 2 (due) mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente
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Norma di rinvio
§-
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4) I contratti integratÌvi aziendali sono negoziali dall'azienda e dalle strutture sìndacali aziendali dei lavoratori unitamente alle
Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
5) Di norma, la contrattazìone integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono
negoziati dalle organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto. Le singole Organizzazioni nazionali si
riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati.
Premio di risultato
'l) L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è rcalizzala mediante la
contrattazione di secondo livello che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese -
strettamente correlate ai risultati mnseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad
esempio, incremenli di produttivilà, di competitività, di qualità, di redditività.
2) Al lìne dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per ìa definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a
contenuto economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di
sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni
essenziali di redditività.
3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche pazialmente variabili, la parte variabile dovrà essere
ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specifìcate. La parte fìssa sarà conservata.
4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non
sono utili ai Ilni di alcun istituto legale e contrattuale.
5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamenlo contributivo e
fiscale prevista dall'articolo 1 , comma 67, della Legge n. 24712007 e dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 93/2008
e successive modifi cazioni.
Materie della trattazione
1) Fatte salve ulteriori specifiche intese tra le Parti, sono demandate alla conlrattazione di secondo Iivello le seguenti materie:
a. azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del '13 dicembre 1984 e del
D.lgs. n. 198/2006 e successive modificazioni, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b. superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapportì di lavoro a tempo pazìale;
c. deflnizione di eventuali Iimiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta
superjori rispetto a quanto previsto in materia di contratto a tempo parziale;
d. stipula di contratti con lavoratori studenti, ai sensi del comma '1, dell'articolo 23, della Legge 29 febbraio 1987, n. 56,
regoìandone la eventuale computabilità aillni del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il
compenso tenendo conto del rìdotto contrìbuto professionale apportato dai lavoralori che non abbiano ancora
completato I'iter formativo;
e. ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione di
lavoro;
f. interruzione dell'orario giornaliero di lavoro;
g. intervallo per la consumazione dei pasti;
h. ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
i. distribuzione degli orari, deitumi di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
j. articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settìmanale obbligatoria a turno ai
sensi di legge;
k. eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno
awicendati nell'arco delle 24 (ventiquattro) ore;
i3 (tre) o più turni giornalieri
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l. adozione di ulleriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dalla
conlrattazione nazionale;
m. diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale;
n. recupero delle ore di lavoro perse per foza maggiore o periodi di minor lavoro;
o. diverseregolamentazionidell'orarioannuocomplessivo;
p. qualiliche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
q. individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specilicità delle singole aree e non riconducibili alle qualiflche
previste dal presente Contratto;
r. misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti;
s. premio di risultalo;
t. regolamentaz ione nastro orario stagionali;
u. ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo g, della
Legge 20 maggio 1970, n. 300.
1) Al Iìne di salvaguardare ilivelli occupazionali e di favorire la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese,
in presenza di situazioni di crisi, accertate dalle orga nizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, sarà possibile, previa
intesa territoriale di cui al comma seguente, prevedere modulazioni differenti degli aumenti contrattuali di cui al presente
c.c. N.L.
2) Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che i
programmi si concludano entro un arco temporale non superiore a quello di vigenza conlrattuale e che i relativi accordi
vengano sottoscritti anche dalle otganizzazioni nazionali stipulanti il C.C.N.L., salva successiva proroga concordata dalle
stesse Parti.
aft. 31 - Visenza contrattuale
a e durata
1) ll presente contratto, per quanto riguarda la parte normaliva ed economica, decorre dal o1t1ll2O24 e sarà valido sino al
31t12t2027.
2) Si intenderà tacìtamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a
mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
3) ll presente contratto continuerà a produrre isuoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del
successivo accordo di rinnovo.
Procedu per il rinnovo c.c.N.L.
1) La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in tempo utile per consentire I'apertura delle trattative 3
(tre) mesi prima della scadenza.
2) Durante i3 (tre) mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a
4 (quattro) mesi dalla data di presentazione della piattaforma, Ie Parti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
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validità dat 0u01 12024 at 3LlL2l2O27
Clausole di uscita
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d-
Validità dal 0U01 12O24 al 3L17212027
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Disoosizioni in caso di prima apolicazione del C,C.N.L.
1) ln caso di prima applicazione del presente C.C.N.L., ai dipendenti precedentemente assunti con altri C.C.N.L., si dovranno
rispettare iseguenti criteri di allineamento, ferma restando la possibilità di riconoscere eventuali trattamenti migliorativi.
2) lnquadramento contrattuale: il lavoratore sarà nuovamente inquadrato in base all'effettiva mansione svolta in Azienda, con
riferimento alle previsioni della Classificazione del Personale prevista dal presente C.C.N.L.; quanto precede potrà anche
determinare non corrispondenza con il preesistente livello di inquadramento.
3) lnquadramento retributivo: rispettando il principìo.di incomprimibilità della retribuzione, il cambio di C.C.N.L. non dovrà
determinare, per i lavoratori già in foza, un trattamenlo peggiorativo complessivo rispetto a quello precedentemente
riconosciuto. Pertanto, la retribuzione lorda annuale complessivamente spettante al Lavoratore all'atto del passaggio di
C.C.N.L. dovrà rimanere invariala, salvo eventuali previsioni migliorative.
4) lnquadramento normativo: eventuali differenze a sfavore del lavoratore su ferie e permessi, potranno continuare ad essere
riconosciute ad personam. ln alternativa, con accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, le stesse potranno essere
monetizzate.
art. 32 - Contributi di assisfenza contrattuale
All'atto del recepimento del presente C.C.N.L. idatori di lavoro tratterranno ai lavoratori non iscritti a FISAL lTALlA, una quota
associativa straordinaria di 3 euro mensili, da trattenere sulla retribuzione immediatamente successiva alla data di applicazione
del C.C.N.L., che riverseranno trimestralmente a FISAL lTALlA. I datori di lavoro verseranno un contributo di assistenza
contrattuale a quota fissa di euro 2O,OO a dipendente, o da calcolare sulla paga base e contingenza, nella misura dell'l% fino a
15 dipendenti, da 16 a 50 dipendenti lo 0,80%, oltre il 51mo dipendente lo 0,50%. I conkibuti di assistenza contrattuale potranno
essere riscossi per il tramìte delì'INPS e/o lNAlL, anche per il tramite delle organizzazioni Nazionali (convenzionate con INPS e
INAIL) a cui FIDAP ll\i]PRESE aderisce.
Il versamento di tale contributo forma parte integrante del presente contratto, la cui inosservanza comporta la perdita dei benefici
previsli dalla normativa vigente.
art. 33 - Esclusiva di stampa
ll presente contratto conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. E
vietata Ia riproduzione paziale o totale senza prevenliva autorizzazione delle Organizzazioni contraenti.
Letto, firmato e sottoscritto
Roma,22l12l2O23
r presidente
^9§nr*TMPRESEootl Gi,,"pp"ìÉtIù{PRE§E
ll pres
Rag. Ra
agio Santamaria Sorice
ALIAF.t.s.a.L
"''TffùAo
nane
P.S. Si ringrazia per la consulenza e la redazione del presente C.C.N.L. il cDL Dott
Pa 47 147
3) ln caso di mancato accordo, dopo 3 (tre) mesi dalla data di scadenza del Contratto e, comunque, dopo 3 (tre) mesi dalla
data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del Contratto, verrà corrisposto ai lavoratori
dipendenti un elemento prowisorio delìa retribuzìone pari al 30% (trenta per cento) del tasso di inflazione programmato,
applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 (sei) mesi detto importo
sarà pari al 50% (cinquanta per cento) della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.