CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37794/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4' [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando nei confronti dell'odierno ricor- rente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la sentenza con cui il 17/12/2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo aveva condannato, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate ag- gravanti, alla pena condizionalmente sospesa di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato di cui agli artt. 624 - 625 co. 1 n. 2) - 7) c.p. perché, al fine di trarne profitto, all'interno dell'arca di servizio [OSCURATO:PERSONA] si impossessava del gasolio sito all'interno dell'autoarticolato cisterna composto dal trattore stradale MAN Tg. DP 597F3 e dal semirimorchio tg. AC 55509 ivi parcheggiato per la notte, forzando la serratura del tappo serbatoio, sottraendolo all'autista del mezzo YUMEROV Myuredim (di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA] con sede in Pondenzano (PC) che lo deteneva. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Lionetti, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'art. 624 cod. pen., travisamento del fatto, illogica e contraddittoria motivazione. In particolare, si evidenzia in ricorso che, se è vero che il tratto Latina-Cassino è stato percorso dal Lionetti in 4 ore, si sarebbe omesso di considerare, nonostante se ne dia conto nella motivazione, che lo stesso era alla guida di un autoarticolato viaggiante con dei limiti di velocità assolutamente ridotti rispetto a quelli di nor- male percorrenza. Di qui la considerazione della perfetta linearità del percorso così come compiuto dal trasportatore e come documentato dai cronotachigrafi. Chiaro sarebbe, quindi, che la velocità di attraversamento del tratto di strada in parola, sarebbe stata assolutamente proporzionata alla stazza e ai vincoli di velocità imposti dal c.d.s. ai trasportatori di grossi mezzi, come nel caso specifico. La motivazione illogica e contraddittoria, quindi, si evidenzierebbe nel punto in cui, benché si rilevi la presenza di un mezzo di grosse dimensioni a cui sono imposti limiti di marcia nei tratti autostradali, si rileva che il tratto percorso doveva essere effettuato in un arco temporale maggiormente ristretto rispetto a quanto fatto dal ricorrente. La sentenza, ad avviso del ricorrente, farebbe riferimento ad un tratto di strada percorribile in due ore, senza tenere conto che tale è la durata di percor- renza di tale tratta se a percorrerla è un'automobile, il cui limite è 130 KM/H.Diversamente, per gli autoarticolati vige il limite di 80 KM/H da considerarsi ov- viamente quale limite massimo di velocità. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e difetto di motiva- zione in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. La motivazione espressa dalla Corte di Appello in ordine alla sussistenza dell'aggravante sarebbe totalmente violativa della legge penale in materia omet- terebbe di considerare che, ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'esposi- zione alla pubblica fede, la necessità dell'esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite (il richiamo è a Sez. 5, n. 5226 del 19/11/2013, Maffei, dep.2014, Maffei, Rv. 258716). La Corte territoriale invece, ritenendo che il conducente del tir fosse intento a dormire al momento del furto e che non poteva vigilare attivamente e direttamente il bene di sua proprietà, esprimerebbe un concetto di necessità di esposizione alla pubblica fede totalmente disarticolato rispetto ai principi di diritto sanciti dalla giu- risprudenza di legittimità, proprio perché si fa riferimento alla mera impossibilità della persona offesa di custodire il bene. Difatti, la Corte non rileva alcuna circo- stanza che possa aver portato lo Yumerov a lasciare incustodito il bene, limitandosi a valorizzare il dato che lo stesso stesse dormendo. Dunque, la "necessità" dell'esposizione alla pubblica fede, per come espressa nella summenzionata norma ex art 625 c.p. n. 7, non sarebbe stata in alcun modo valorizzata, incorrendo nella lamentata violazione di legge. Se è vero come è vero che detto requisito va inteso come una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla p.o. di custodire più adeguatamente la res furtiva, non vi sarebbe per il ricorrente chi non vede come alcun puntuale accertamento sia stato espresso dalla Corte partenopea in tale direzione. Alcuna indagine sarebbe stata effettuata al fine di verificare le ragioni per le quali la p.o. non avrebbe potuto apportare una maggiore e più stringente tutela del gasolio successivamente sottratto. Né alcuna indagine è stata espletata al fine di valutare le particolari esigenze che hanno impedito di apprestare una tutela più adeguata dei propri beni. Tale osservazione si sarebbe dovuta imporre anche alla luce del fatto che alcun affidamento la p.o. poteva avere sulla eventuale vigilanza dell'area da parte di telecamere ivi posizionate. Pertanto anche su tale punto, una maggiore analisi da parte della Corte territoriale circa le circostanze dell'affida- mento riposto dalla p.o. sarebbe stata direzionata verso i principi sanciti dalla Su- prema Corte rispetto alla ipotesi aggravata di furto così come contestata. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale, che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. E' necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, co. 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modi- fiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo Collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effet- tuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrap- porre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «tra- visamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesi- stente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte di legittimità, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cas- sazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. ex multis Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Rv. n. 253099). Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissibili, perché non con- sentite, le doglianze del ricorrente riguardanti presunti "travisamenti del fatto" (cfr. pag. 1 del ricorso). Peraltro, non va trascurato che, questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ov- vero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), anche il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636 se- condo cui , sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art.606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta da/la L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipo- tesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non po- tendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice; conf. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 269217). Nel caso dì specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati. Le ulteriori doglianze sono dei tutto generiche perché anch'esse meramente reiterative, e comunque manifestamente infondate, avendo la Corte d'appello in- censurabilmente valorizzato 3. Come ricorda il provvedimento impugnato, dalle dichiarazioni del Buon- pane, teste di accusa, appartenente alla P.S. di [OSCURATO:PERSONA], emergeva che nella notte del 7/7/2012 una pattuglia della Polizia stradale di [OSCURATO:PERSONA] interveniva sull'area di servizio di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della segnalazione anonima di un furto di gasolio, in corso, ad opera del conducente di un trattore bianco con cassone blu. Giunti sul posto, gli agenti notavano un autoarticolato in sosta con all'interno il conducente, [OSCURATO:PERSONA], che dormiva e, all'esterno del veicolo, tracce di gasolio, lungo il serbatoio. I militi accertavano l'effrazione del tappo del serba- toio e un ammanco di 400 litri di gasolio.Gli agenti, ipotizzando il possibile spostamento del delinquente, decidevano di perlustrare l'area di servizio situata nella direzione opposta e lì notavano un trattore bianco parcheggiato, e, alla destra del veicolo, il Lionetti che era intento ad armeggiare accanto ad un motorino elettrico azionato mediante due interrut- tori, idoneo ad aspirare carburanti e situato tra i due serbatoi del trattore, mentre a terra era distesa una pompa di circa venti metri, unta di gasolio. Sul mezzo era altresì presente un chiavistello artigianale a forma di T e all'interno del serbatoio di destra del veicolo veniva accertata la presenza di quantitativo di gasolio corri- spondente all'ammontare mancante allo Yumerov, che veniva restituito a quest'ul- timo. [OSCURATO:PERSONA], in sede di dichiarazioni spontanee affermava la propria estraneità rispetto all'addebito mossigli, dopo essersi avvalso inizialmente della facoltà di non rispondere. Egli dichiarava di essere di ritorno da Brescia in direzione Napoli allor- quando aveva notato qualcosa sporgere dall'allineamento del semirimorchio; fer- matosi nell'area di servizio di Teano, aveva notato che vi era un tubo che sporgeva cosicché decideva di sistemarlo a terra, allorquando veniva fermato dagli agenti, a suo dire senza motivo. Orbene, entrambi i giudici di merito, con motivazioni logiche e congrue, hanno ritenuto pienamente provata la responsabilità del Lionetti sulla base dei molteplici elementi: 1. il medesimo quantitativo di gasolio sottratto al denunciante era rive- nuto nel serbatoio aggiuntivo del trattore dell'imputato; 2. l'odierno ricorrente ve- niva trovato in possesso di uno strumento idoneo a forzare il tappo del serbatoio; 3. la presenza sul terreno di una pompa lunga venti metri, sporca di gasolio, ac- canto al veicolo dell'imputato, unico autista sveglio, al momento del sopralluogo, e intento ad armeggiare nei pressi del serbatoio del proprio rimorchio. Inoltre, le dichiarazioni rese del Lionetti sono apparse ai giudici di merito, oltre che tardive e posticce, poco coerenti rispetto a quanto accertato dagli agenti e per nulla riscontrate laddove, come evidenziato dalla Difesa, un pregresso ingresso da altra lontana località poteva essere facilmente documentato; né l'imputato recla- mava la restituzione del carburante restituito "indebitamente al denunciante" o provava il legittimo possesso del quantitativo detenuto nel serbatoio aggiuntivo. Come ricorda il provvedimento impugnato, dalla presenza dei documenti di trasporto emerge che l'imputato partiva da Latina alle ore 20.00 e giungeva a Cassino alle ore 24.00 impiegando, dunque, un tasso temporale di circa 4 ore del tutto sproporzionato trattandosi di un tratto stradale per un percorso medio di circa 2 ore, anche considerando i limiti di velocità e le normali condizione di traf- fico. Pertanto, prendendo in giusta disamina tanto l'orario notturno quanto il giorno feriale di commissione del fatto, alla luce della notevole sfasatura temporale, ap- profittando della vicinanza delle uscite dell'autostrada che gli permettevano l'uscita ed il rientro nelle opposte direzioni in tempo ragionevole, consentendo all'imputato di perpetrare l'azione criminosa e riposizionarsi, nell'originaria corsia autostradale, secondo uno notorio schema ben collaudato, conosciuto anche dalle forze dell'ordine, che, invero, avevano modo di riscontrare nella direzione opposta al senso di marcia del derubato la presenza del camion segnalato come in possesso dell'autore del furto. Sul punto torna l'odierno ricorso, senza confrontarsi criticamente con la sen- tenza impugnata che, diversamente da quanto i sostiene, aveva tenuto conto del limite di velocità imposto a quel tipo di mezzo, tenuto conto che la distanza auto- stradale tra Latina e Cassino è di poco più di cento chilometri. 4. Infondata è anche la doglianza in punto di sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede di cui all'art. 625 co. 7 cod. pen. terzo periodo, atteso, come rilevano i giudici del merito, che il conducente, anche se fisicamente presente all'interno della vettura, era intento a dormire al momento del furto e, pertanto, non poteva certamente esercitare una forma attiva e diretta di vigilanza sul bene di sua proprietà, da considerarsi dunque totalmente incustodito. Questa Corte di legittimità, fin da epoca risalente, ma con un dictum che conserva la sua validità e va qui riaffermato, ha chiarito che, agli effetti della ag- gravante di cui all'art 625 n 7 cod. pen, la benzina contenuta nel serbatoio di un'automobile lasciata in sosta sulla pubblica via deve considerarsi per sua desti- nazione come dotazione e parte integrante del veicolo e, perciò stesso, esposta, al pari di questo, alla pubblica fede (Sez. 2, n. 32 del 17/10/1975 dep. 1976, Galassi, Rv. 131702). E, evidentemente, la situazione del camionista che dorme all'interno dell'abitacolo in un'area di servizio autostradale è equiparabile a quella del camion lasciato in sosta per strada. In seguito, peraltro, più volte questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di furto, ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, la necessità dell'esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite (così Sez. 5, n. 5226 del 19/11/2013 dep. 2014, Maffei PII/. 258716 che, in applicazione del principiò di cui in massima, ha riconosciuto 13 sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. nella sottrazione di monetine e punti di un distributore di benzina che è d'uso lasciare a bordo del veicolo nonché di un parasole quale accessorio dello stesso veicolo). La nozione di "necessità" dell'esposizione alla pubblica fede, in altri termini, non ricomprende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma an- che quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte (così Sez. 2, n. 33557 del 22/6/2016, Felleti, Rv. 267504 in relazione ad una fattispecie riguardante il furto di un portafogli lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all'imbarcazione mede- sima). E' stato anche affermato che, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad al- tre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o co- modità (così Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 277119 nella cui mo- tivazione, la Corte ha chiarito che assumono rilievo, nella "ratio" dell'aggravante, non soltanto i bisogni di carattere straordinario, ma anche le ordinarie incombenze della vita quotidiana). E' stato tuttavia precisato che il requisito della esposizione per necessità ri- chiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla per- sona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la "res" furtiva (così Sez. 5, n. 15395 del 28/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279087 che ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante nella sottrazione di merce lasciata in stazionamento su un'area commerciale in attesa delle operazioni di registrazione e di scarico; conf. Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020 dep. 2021, Hussein, Rv. 280492 nel caso del furto di un furgone con relativo carico, rimasto aperto ed in moto per il tempo strettamente necessario alle consegne che, per numero e protocolli di spedizione, richiedevano particolare celerità e speditezza 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara