CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1995
Cassazione n. 19740/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 05/05/2021, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del 14/03/2019 del Tribunale di Udine con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish- e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.032,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando due motivi: con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata si dà rilievo sia al consistente quantitativo di sostanza stupefacente detenuto ed al principio attivo (grammi 19,801 di hashish, con principio attivo pari a mg 2.301 di THC, dai quali si potevano ricavare n. 92 dosi medie singole) che alle modalità di confezionamento e detenzione della sostanza (tre pezzi di hashish, singolarmente tenuti e confezionati, di cui due occultati sotto ad un albero di un giardino pubblico), nonché gli esiti del servizio di opc della polizia giudiziaria) circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente. Il ricorrente si dilunga in considerazioni in punto di fatto, improponibili in sede di legittimità. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato il principio di diritto secondo cui l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (così sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241); ne consegue che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto - come avvenuto nel caso in esame - , di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986). 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] !dente "to n e I la/ p i And reazza 1/1,9