CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 agosto 1990
Cassazione n. 17905/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1990 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, dovendosi ribadire che, ai fini del calcolo dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione, si computa il periodo di astensione dalle udienze da parte del difensore, non assumendo rilievo il fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni (Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280564; Sez. 3 , n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275834); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico, versato in fatto e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, in ordine alla configurabilità del reato e, in particolare, all'elemento soggettivo, reputando, a tal fine irrilevanti le motivazioni fornite dal ricorrente (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto che il terzo motivo è generico, aspecifico e manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 ste